XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2531
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
LIBERTA' DI COSCIENZA
E DI RELIGIONE
Art. 1.
(Diritto fondamentale di libertà di
coscienza e di religione).
1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto
fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità
alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti
inviolabili dell'uomo ed ai principi del diritto
internazionale generalmente riconosciuti in materia.
Art. 2.
(Esercizio del diritto di libertà di
coscienza e di religione).
1. La libertà di coscienza e di religione comprende il
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o
credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di
diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di
esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende
inoltre il diritto di mutare religione o credenza o di non
averne alcuna. Non possono essere disposte limitazioni alla
libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste
dagli articoli 18 e 19 della Costituzione.
Art. 3.
(Divieto di discriminazioni).
1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a
costrizioni in ragione della propria religione o credenza, né
essere obbligato a dichiarazioni specificamente relative alla
propria appartenenza confessionale.
Art. 4.
(Figli minori).
1. I genitori hanno diritto di istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del matrimonio, in coerenza con la
propria fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro
personalità e senza pregiudizio della salute dei medesimi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del
codice civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di
età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti
all'esercizio del diritto di libertà religiosa; in caso di
contrasto fra i genitori decide il giudice competente, tenendo
conto dell'interesse primario del minore.
Art. 5.
(Diritti di riunione e di associazione per
finalità di religione o di culto).
1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli
articoli 17 e 18, primo comma, della Costituzione sono
liberamente esercitati anche per finalità di religione o di
culto.
Art. 6.
(Partecipazione a confessioni o associazioni
religiose).
1. La libertà religiosa riconosciuta a tutti comprende il
diritto di aderire liberamente ad una confessione o
associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il
diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato,
alla vita ed all'organizzazione della confessione religiosa di
appartenenza in conformità alle sue regole.
2. Non possono essere posti in essere atti aventi lo scopo
di discriminare, nuocere o recare molestia a coloro che
esercitino i diritti di cui al comma 1.
Art. 7.
(Libertà di coscienza).
1. I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami
imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei
diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione.
2. Le modalità per l'esercizio dell'obiezione di coscienza
nei diversi settori sono disciplinate dalla legge.
Art. 8.
(Esercizio della libertà religiosa
in particolari condizioni).
1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia
o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture
sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali, la permanenza
negli istituti di prevenzione e pena non impediscono
l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle
pratiche di culto, l'adempimento delle prescrizioni religiose
in materia alimentare e di quelle relative all'astensione
dalle attività in determinati giorni o periodi previsti come
festività dalle leggi di approvazione delle intese di cui
all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, purché non
derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni
interessate.
2. I Ministri competenti, con regolamenti da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, definiscono le modalità di attuazione del comma 1 che,
per le Forze armate, le Forze di polizia e per gli altri
servizi assimilati devono essere compatibili con le esigenze
di servizio. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
3. In caso di decesso dei soggetti che si trovino nelle
condizioni di cui al comma 1, appartenenti a una confessione
avente personalità giuridica, l'ente di appartenenza ovvero la
struttura di ricovero o detenzione adotta le misure
necessarie, d'intesa con i familiari del defunto, per
assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di
culto della confessione di appartenenza.
Art. 9.
(Libertà religiosa nei luoghi di lavoro).
1. L'adempimento dei doveri essenziali del culto nel
lavoro domestico, il divieto di licenziamento determinato da
ragioni di fede religiosa nei luoghi di lavoro, il divieto di
indagine sulle opinioni religiose e la nullità di patti o atti
diretti a fini di discriminazione religiosa sono regolati
dalle vigenti disposizioni in materia.
2. I contratti collettivi e individuali di lavoro
contemplano l'esercizio della libertà religiosa, con
riferimento alle sue varie espressioni, come indicate negli
articoli 1, 2 e 3.
Art. 10.
(Ministri di culto).
1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono
liberi di svolgere il loro ministero spirituale.
2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente
personalità giuridica, in possesso della cittadinanza
italiana, che compiono atti rilevanti per l'ordinamento
giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica
depositando presso l'ufficio competente per l'atto apposita
certificazione rilasciata dalla confessione di
appartenenza.
3. I ministri di culto di una confessione religiosa priva
di personalità giuridica, ovvero di una confessione il cui
ente esponenziale non abbia la personalità giuridica, in
possesso della cittadinanza italiana, possono compiere gli
atti di cui al comma 2 se la loro nomina è stata approvata dal
Ministro dell'interno. Con regolamento del Ministro
dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità
e le procedure relative.
Art. 11.
(Matrimonio).
1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad
un ministro di culto di una confessione religiosa avente
personalità giuridica, o davanti ad uno dei ministri di culto
di cui all'articolo 10, comma 3, devono specificarlo
all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta
della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti del
codice civile. L'ufficiale dello stato civile, il quale ha
proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta
che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo
le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla
osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla
osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà
luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà
davanti al ministro di culto indicato dai medesimi, che il
ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e
depositato la certificazione di cui all'articolo 10, comma 2,
ovvero la certificazione relativa all'approvazione di cui al
comma 3 del medesimo articolo. Attesta inoltre che l'ufficiale
dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri
dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del
codice civile al riguardo.
2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio,
osserva le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del
codice civile, omettendo la lettura degli articoli del codice
civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Lo stesso
ministro di culto redige subito dopo la celebrazione l'atto di
matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta
rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
3. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio
per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta
dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la
celebrazione, all'ufficiale dello stato civile di cui al comma
1. Il ministro di culto ha l'obbligo di effettuare la
trasmissione dell'atto non oltre i cinque giorni dalla
celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai
contraenti. L'ufficiale dello stato civile, constatata la
regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato,
effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal
ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.
4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della
celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha
ricevuto l'atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel
termine prescritto.
5. All'articolo 83 del codice civile le parole: "dei culti
ammessi nello Stato" sono sostituite, dalle seguenti: "delle
confessioni religiose aventi personalità giuridica o la cui
nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno". Nella
rubrica del medesimo articolo le parole: "ammessi nello Stato"
sono sostituite dalle seguenti: "diversi dal cattolico".
6. Il presente articolo non modifica nè pregiudica le
disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese
stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Art. 12.
(Insegnamento nelle scuole).
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado
l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di
coscienza e della pari dignità senza distinzione di
religione.
2. Su richiesta degli alunni o dei loro genitori le
istituzioni scolastiche possono organizzare, nell'ambito delle
attività didattiche integrative determinate dalle stesse
istituzioni nell'esercizio della propria autonomia, e previste
dall'ordinamento scolastico vigente, libere attività
complementari relative al fenomeno religioso e alle sue
implicazioni, senza oneri aggiuntivi a carico delle
amministrazioni interessate.
Art. 13.
(Pubblicazioni).
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e
stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate
all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di
culto avvengono liberamente.
Art. 14.
(Tutela degli edifici di culto).
1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle confessioni
religiose aventi personalità giuridica non possono essere
occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi
ragioni, sentite le confessioni stesse o i loro enti
esponenziali.
Capo II
CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
Art. 15.
(Libertà delle confessioni religiose).
1. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle
norme costituzionali comprende, tra l'altro, il diritto di
celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon
costume; di aprire edifici destinati all'esercizio del culto;
di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e
delle proprie credenze; di formare e nominare liberamente i
ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia
spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri
appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le
proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di
promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni
culturali.
Art. 16.
(Riconoscimento della personalità giuridica).
1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che la
rappresenta può chiedere di essere riconosciuta come persona
giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento ha luogo con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Art. 17.
(Domanda di riconoscimento).
1. La domanda di riconoscimento è presentata al Ministro
dell'interno unitamente allo statuto ed alla documentazione di
cui all'articolo 18.
2. La domanda di riconoscimento può essere presa in
considerazione solo se la confessione o l'ente esponenziale ha
sede in Italia e se è rappresentata, giuridicamente e di
fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
Art. 18.
(Requisiti per il riconoscimento).
1. Dallo statuto e dalla documentazione allegata alla
domanda di riconoscimento devono risultare, oltre alla
indicazione della denominazione e della sede, le norme di
organizzazione, amministrazione e funzionamento e ogni
elemento utile alla valutazione della stabilità e della base
patrimoniale di cui dispone la confessione o l'ente
esponenziale in relazione alle finalità perseguite. Il
Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul
carattere confessionale, accerta, in particolare, che lo
statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e
non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili
dell'uomo.
Art. 19.
(Iscrizione nel registro delle
persone giuridiche).
1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che ha
ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro
delle persone giuridiche. Nel registro devono risultare, oltre
alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, le
norme di funzionamento ed i poteri degli organi di
rappresentanza della persona giuridica. Decorsi trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di riconoscimento di cui all'articolo 16, la
confessione o l'ente esponenziale può concludere negozi
giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.
Art. 20.
(Mutamenti della confessione religiosa).
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione
del patrimonio e nel modo di esistenza della confessione
religiosa o dell'ente esponenziale civilmente riconosciuti
acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, udito il Consiglio di Stato, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. In caso di mutamento che faccia perdere alla
confessione religiosa o all'ente esponenziale uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può
essere revocato con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell'interno, udito il Consiglio di
Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi dal
Ministro dell'interno per l'iscrizione nel registro delle
persone giuridiche.
Art. 21.
(Acquisti delle confessioni religiose).
1. Per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro
enti esponenziali che abbiano ottenuto la personalità
giuridica si applicano le disposizioni delle leggi civili
concernenti gli acquisti delle persone giuridiche.
Art. 22.
(Edilizia di culto).
1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di
beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli
enti locali in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di
disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei
fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di
interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la
conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del
culto, sono applicate alle confessioni religiose aventi
personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata
nell'ambito del relativo comune. L'applicazione delle predette
disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose
della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni
interessate e le autorità competenti.
2. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali
o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione
se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del
contributo. L'atto da cui trae origine il vincolo, redatto
nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari.
Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono
nulli.
Art. 23.
(Sepoltura dei defunti).
1. Fermo il disposto dell'articolo 100 del regolamento di
polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la sepoltura dei defunti
è effettuata nel rispetto delle prescrizioni rituali della
confessione o associazione religiosa di appartenenza avente
personalità giuridica, compatibilmente con le norme di polizia
mortuaria e con le norme vigenti in materia di cremazione.
Art. 24.
(Associazioni e fondazioni con finalità
di religione o di culto).
1. Associazioni e fondazioni con finalità di religione o
di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità
giuridica con le modalità ed i requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia. Alle stesse si applicano le
norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto
attiene alle attività di religione o di culto.
Art. 25.
(Regime tributario delle confessioni
religiose).
1. La legge dispone i casi nei quali agli effetti
tributari le confessioni religiose aventi personalità
giuridica o i loro enti esponenziali aventi fine di religione
o di culto, come anche le attività dirette a tali scopi, sono
equiparati agli enti ed alle attività aventi finalità di
beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di
religione o di culto da essi svolte restano soggette alle
leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime
tributario previsto per le medesime.
Art. 26.
(Attività di religione o di culto).
1. Agli effetti civili, si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette
all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime,
alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di
diffusione della propria fede ed alla educazione religiosa;
b) attività diverse da quelle di religione o di
culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione,
educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali
o a scopo di lucro.
Art. 27.
(Iscrizione al Fondo di previdenza del clero dei ministri
di culto delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica).
1. I ministri di culto delle confessioni religiose diverse
dalla cattolica possono iscriversi al Fondo di previdenza
istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, sulla base delle
procedure e con le modalità previste dalla legge stessa, come
modificata dall'articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
Capo III
STIPULAZIONE DI INTESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA
COSTITUZIONE
Art. 28.
(Istanza per l'intesa).
1. Le confessioni religiose organizzate secondo propri
statuti non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano,
le quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato siano
regolati per legge sulla base di intese ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione, presentano la relativa istanza,
unitamente alla documentazione e agli elementi di cui
all'articolo 18, al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 29.
(Istanza di confessione religiosa
non avente personalità giuridica).
1. Se l'istanza è presentata da una confessione religiosa
non avente personalità giuridica, il Presidente del Consiglio
dei ministri comunica la richiesta al Ministero dell'interno
affinché verifichi che lo statuto della confessione religiosa
non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano. A tale
fine il Ministro dell'interno acquisisce il parere del
Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 18.
Art. 30.
(Rappresentanza delle confessioni religiose).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le
necessarie valutazioni, prima di avviare le procedure di
intesa, invita la confessione interessata a indicare chi, a
tale fine, la rappresenta.
Art. 31.
(Rappresentanza del Governo).
1. Il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, il quale delega il Sottosegretario di Stato
segretario del Consiglio dei ministri, per la conduzione della
trattativa con il rappresentante della confessione
interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle
proposte formulate dalla commissione di studio di cui
all'articolo 32.
2. Il Sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa,
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con
propria relazione, il progetto di intesa.
Art. 32.
(Commissione di studio).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
istituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera
i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, una commissione
di studio con il compito di predisporre un progetto per le
trattative ai fini della stipulazione dell'intesa.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal Capo
del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno o un suo delegato e da funzionari delle
amministrazioni interessate con incarico di dirigente di prima
fascia o equiparato, nonché da altrettanti esperti, cittadini
italiani, designati dalla confessione religiosa interessata.
Il presidente della commissione è scelto tra le categorie
indicate dall'articolo 29, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
3. Dal funzionamento della commissione di cui al comma 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Art. 33.
(Deliberazione del Consiglio dei ministri).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone il
progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e informa, quindi, il
Parlamento sui princìpi e sui contenuti del progetto
stesso.
Art. 34.
(Eventuali modifiche).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora si
renda necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e
agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei ministri o in
sede parlamentare, rimette il testo al Sottosegretario di
Stato per le opportune modifiche al progetto di intesa.
2. Anche in ordine al nuovo progetto si procede secondo
quanto previsto dagli articoli 31 e 33.
Art. 35.
(Firma dell'intesa).
1. Concluse le procedure per la stipulazione dell'intesa,
il Presidente del Consiglio dei ministri firma l'intesa stessa
con il rappresentante della confessione religiosa.
Art. 36.
(Disegno di legge di approvazione
dell'intesa).
1. Il disegno di legge di approvazione dell'intesa che
disciplina i rapporti della confessione religiosa con lo Stato
è presentato al Parlamento con allegato il testo dell'intesa
stessa.
Art. 37.
(Applicazioni di leggi su specifiche materie).
1. Per l'applicazione di disposizioni di legge relative a
specifiche materie che coinvolgono rapporti con lo Stato delle
singole confessioni religiose aventi personalità giuridica, si
provvede, ove previsto dalla legge stessa, con decreti del
Presidente della Repubblica, previa intesa con la confessione
che ne faccia richiesta.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
Art. 38.
(Confessioni religiose già riconosciute).
1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto
riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, o
riconosciuti quali enti di culto in base ad altre
disposizioni, conservano la personalità giuridica. Ad essi si
applicano le disposizioni della presente legge. Essi devono
richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche,
ai sensi dell'articolo 19, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 39.
(Nomina di ministri di culto approvata
ai sensi della legge n. 1159 del 1929).
1. I ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata
ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159,
sino a quando mantengono la qualifica loro riconosciuta
conservano il regime giuridico e previdenziale loro riservato
dalla predetta legge, dal regio decreto 28 febbraio 1930, n.
289, e da ogni altra disposizione che li riguardi.
Art. 40.
(Persone giuridiche straniere).
1. Le confessioni religiose che siano persone giuridiche
straniere restano regolate dall'articolo 16 delle disposizioni
sulla legge in generale. Ove abbiano una presenza sociale
organizzata in Italia e intendano essere riconosciute ai sensi
della presente legge, esse devono presentare domanda di
riconoscimento della personalità giuridica alle condizioni e
secondo il procedimento previsti dalle disposizioni di cui al
capo II.
Art. 41.
(Accordi e intese già stipulati).
1. Le norme della presente legge non modificano né
pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o
intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. La presente legge non modifica e non pregiudica le
disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993,
n. 205.
Art. 42.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n.1159, ed il
regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.