XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2528
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: "al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
340," sono inserite le seguenti: "ed il rimanente personale
non dirigente già assunto ai sensi dell'articolo 13 del
medesimo decreto";
b) al comma l, lettera c), dopo le parole:
"vice consiglieri di prefettura" sono inserite le seguenti:
"ed il rimanente personale non dirigente assunto ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 340, anche in deroga a quanto disposto
dall'articolo 2, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.