XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2526
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, dopo il primo comma è inserito
il seguente:
"All'atto del deposito del contrassegno può essere
effettuata la dichiarazione di collegamento tra due o più
partiti o gruppi politici organizzati. La dichiarazione di
collegamento è effettuata mediante deposito di un documento
contenente un programma comune e l'indicazione di un candidato
alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il
documento deve recare la sottoscrizione, autenticata da un
notaio, del presidente o del segretario di ciascuno dei
partiti o gruppi politici organizzati collegati nonché del
candidato indicato alla carica di Presidente del Consiglio dei
ministri. La dichiarazione di collegamento non è considerata
valida se ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati
non ha presentato proprie liste in almeno un terzo delle
circoscrizioni. Le liste presentate dai partiti o gruppi
politici organizzati tra loro collegati formano un gruppo di
liste collegate ai fini dell'articolo 83. Non è ammessa da
parte del medesimo partito o gruppo politico organizzato più
di una dichiarazione di collegamento ai sensi del presente
comma";
b) all'articolo 18-bis, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. Le liste di candidati sono formate da un numero
di candidati eguale a quello dei seggi da assegnare nella
circoscrizione";
c) all'articolo 31, il secondo comma è sostituito
dal seguente:
"Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno di lista
lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di
preferenza. In caso di collegamento di due o più liste, i
relativi contrassegni sono riportanti nell'ambito di un
medesimo riquadro";
d) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:
"Art. 58. - 1. Riconosciuta l'identità personale
dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal
certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di
voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta
una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata
insieme con la matita copiativa.
2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi
tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare
tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul
contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con
la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità
e nei limiti stabiliti dall'articolo 59. L'elettore deve poi
piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e
chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà
preventive istruzioni, astenendosi da ogni
esemplificazione.
3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore
consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il
presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non
sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare
in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il
bollo e pone la scheda stessa nell'urna.
4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che
l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al
nome di lui nella apposita colonna della lista sopra
indicata.
5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello
scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le
abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate
immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed
allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione
speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non
l'abbiano riconsegnata";
e) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:
"Art. 59. - 1. L'elettore può manifestare un voto di
preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da
lui votata";
f) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:
"Art. 68. - 1. Appena compiute le operazioni di cui
all'articolo 67, il presidente dà inizio alle operazioni di
scrutinio.
2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con
sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e
la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il
contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista
per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al
quale è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un
altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende
nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di
preferenza.
3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di
lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la
scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o
scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando
una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro
della scheda stessa viene subito impresso il timbro della
sezione.
4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se
quella precedentemente estratta non sia stata posta nella
cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
5. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di
preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai
componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il
totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato
viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia
in cifre che in lettere.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve
corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il
presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero
degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle
schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti
voti nulli e delle schede contenenti voti contestati,
verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura
ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si
applica sia con riferimento alle schede scrutinate per
l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle
schede scrutinate per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di
ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale";
g) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
"Art. 77. - 1. Compiute le operazioni di cui
all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale,
facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti
dal presidente:
1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra
elettorale è data dalla somma dei voti di lista, compresi
quelli di cui al numero 2) dell'articolo 76, ottenuti da
ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista;
3) determina la cifra individuale di ogni candidato. La
cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei
voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun
candidato ai sensi del numero 2) dell'articolo 76;
4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna
lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità
di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella
lista.
2. L'estratto verbale di cui al numero 2) del
presente articolo viene trasmesso all'Ufficio centrale
nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale";
h) all'articolo 83, primo comma, i numeri 2) e 3)
sono sostituiti dai seguenti:
"2) determina la cifra elettorale di ciascun
gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle
cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste facenti
parte di ciascun gruppo.
2-bis) individua quindi le liste o i gruppi di
liste collegati che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;
3) tra le liste e i gruppi di liste collegate di cui al
numero 2-bis), individua la lista o il gruppo di liste
collegate che abbia conseguito la maggiore cifra
elettorale;
3-bis) assegna alla lista o al gruppo di liste
collegate individuato ai sensi del numero 3) 75 seggi;
3-ter) i restanti 543 seggi sono ripartiti tra
tutte le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero
2-bis) sulla base della cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista o gruppo di liste collegate. A tal fine divide
il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste o dei
gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis),
ottenendo così il quoziente elettorale nazionale.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista e gruppo di liste
collegate ammessi al riparto per tale quoziente. La parte
intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna lista e a ciascun gruppo di
liste collegate. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle liste e ai gruppi di liste
collegate per le quali queste ultime divisioni hanno dato i
maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste o
a quei gruppi di liste che abbiano conseguito la maggiore
cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si
procede a sorteggio.
3-quater) nell'ambito di ciascun gruppo di liste
collegate che abbiano ottenuto almeno un seggio, divide la
cifra elettorale nazionale di ciascuna lista facente parte del
gruppo per 1, 2, 3... sino a concorrenza dei seggi spettanti
al gruppo di liste; sceglie quindi fra i quozienti così
ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi
spettanti al gruppo di liste, disponendoli in una graduatoria
decrescente. Assegna i seggi a ciascuna lista in
corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria; a
parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale";
i) all'articolo 84, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Il Presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale
nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2,
proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista
ha diritto, i candidati della lista secondo la graduatoria
determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4)";
l) i commi 3 e 4 dell'articolo 1, il comma 2
dell'articolo 4, l'articolo 18, l'articolo 22, primo comma,
numero 7), l'articolo 24, primo comma, numero 1), il secondo
comma dell'articolo 72, i commi 1, 1-bis, 2 e 3
dell'articolo 86 sono abrogati;
m) sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole
"candidato nel collegio uninominale", "candidati nei collegi
uninominali", "candidatura nel collegio uninominale",
"candidature nei collegi uninominali".