XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2526




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 14, dopo il primo comma è inserito il seguente:

        "All'atto del deposito del contrassegno può essere effettuata la dichiarazione di collegamento tra due o più partiti o gruppi politici organizzati. La dichiarazione di collegamento è effettuata mediante deposito di un documento contenente un programma comune e l'indicazione di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il documento deve recare la sottoscrizione, autenticata da un notaio, del presidente o del segretario di ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati collegati nonché del candidato indicato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. La dichiarazione di collegamento non è considerata valida se ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati non ha presentato proprie liste in almeno un terzo delle circoscrizioni. Le liste presentate dai partiti o gruppi politici organizzati tra loro collegati formano un gruppo di liste collegate ai fini dell'articolo 83. Non è ammessa da parte del medesimo partito o gruppo politico organizzato più di una dichiarazione di collegamento ai sensi del presente comma";

                b) all'articolo 18-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Le liste di candidati sono formate da un numero di candidati eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione";
                c) all'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza. In caso di collegamento di due o più liste, i relativi contrassegni sono riportanti nell'ambito di un medesimo riquadro";

                d) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

        "Art. 58. - 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa.
            2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.
            3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.
            4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopra indicata.
            5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata";

                e) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

        "Art. 59. - 1. L'elettore può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata";

                f) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

        "Art. 68. - 1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.
            2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
            3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
            4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
            5. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
            6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.
            7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
            8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale";

                g) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

        "Art. 77. - 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

            1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al numero 2) dell'articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

            2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista;

            3) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) dell'articolo 76;

            4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
            2. L'estratto verbale di cui al numero 2) del presente articolo viene trasmesso all'Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale";

                h) all'articolo 83, primo comma, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

            "2) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste facenti parte di ciascun gruppo.

                2-bis) individua quindi le liste o i gruppi di liste collegati che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

            3) tra le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), individua la lista o il gruppo di liste collegate che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale;

            3-bis) assegna alla lista o al gruppo di liste collegate individuato ai sensi del numero 3) 75 seggi;

            3-ter) i restanti 543 seggi sono ripartiti tra tutte le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis) sulla base della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste o dei gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e gruppo di liste collegate ammessi al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste collegate. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste e ai gruppi di liste collegate per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste o a quei gruppi di liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

            3-quater) nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate che abbiano ottenuto almeno un seggio, divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista facente parte del gruppo per 1, 2, 3... sino a concorrenza dei seggi spettanti al gruppo di liste; sceglie quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi spettanti al gruppo di liste, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna i seggi a ciascuna lista in corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale";

                i) all'articolo 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati della lista secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4)";

                l) i commi 3 e 4 dell'articolo 1, il comma 2 dell'articolo 4, l'articolo 18, l'articolo 22, primo comma, numero 7), l'articolo 24, primo comma, numero 1), il secondo comma dell'articolo 72, i commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 86 sono abrogati;

                m) sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole "candidato nel collegio uninominale", "candidati nei collegi uninominali", "candidatura nel collegio uninominale", "candidature nei collegi uninominali".



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