XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2519
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Prevenzione e sicurezza degli edifici).
1. Le regioni attuano, nell'ambito delle proprie
competenze normative e territoriali, il monitoraggio ed il
controllo della sicurezza dei fabbricati.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte secondo la
procedura disciplinata dalla presente legge allo scopo di
assicurare la omogeneità dei sistemi di valutazione dei rischi
per tutto il territorio nazionale.
3. Al fine di accertare lo stato di sicurezza degli
edifici e garantire l'incolumità degli occupanti nonché
predisporre idonee misure di prevenzione, per gli edifici la
cui proprietà è in condominio, in comunione, in multiproprietà
o in monoproprietà, pubblica o privata, è istituito il "test
di diagnosi del fabbricato" (TDF), strumento di monitoraggio
dello stato della struttura, dell'impiantistica e delle
patologie esistenti negli edifici, avente lo scopo di rilevare
potenziali situazioni di rischio dell'immobile.
Art. 2.
(Caratteristiche degli edifici da monitorare).
1. Il TDF è composto da un questionario contenente:
a) i dati anagrafici del fabbricato, del
proprietario e del responsabile dell'edificio di cui
all'articolo 3 o dell'amministratore;
b) una serie di domande con una casistica di
possibili situazioni a rischio a cui il responsabile o
l'amministratore del fabbricato deve rispondere con
l'apposizione di crocette per la scelta di risposte
predeterminate.
2. La redazione del TDF è obbligatoria per ogni fabbricato
con caratteristiche costruttive e destinazione d'uso che
comprendano più di una unità ad uso abitativo e per ogni
fabbricato con destinazione industriale, commerciale o
agricola, con più di un piano.
Art. 3.
(Responsabile dell'edificio).
1. I proprietari, pubblici o privati, di interi edifici
devono nominare un responsabile dell'edificio, qualora tale
figura non sia già prevista, o un amministratore entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge per
gli stabili in condominio, in cui i condomini sono in numero
inferiore a cinque, a parziale deroga dell'articolo 1129,
primo comma, del codice civile, deve essere altresì nominato
un amministratore del condominio o un responsabile
dell'edificio nel termine previsto dal comma 1.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di
mancata nomina di un responsabile dell'edificio o di un
amministratore, tale nomina è disposta dall'autorità
giudiziaria su ricorso di uno qualunque dei proprietari,
comproprietari, condomini, usufruttuari o inquilini della
unità immobiliare di cui l'edificio è composto.
Art. 4.
(Procedura applicativa).
1. I moduli TDF, debitamente compilati ed inviati dai
responsabili o dagli amministratori degli edifici agli organi
competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sono elaborati sulla base di una griglia di valutazione dei
rischi allo scopo di individuare, in ordine di pericolosità,
il numero dei fabbricati che necessitano di interventi, di
natura strutturale e impiantistica, con carattere
d'urgenza.
2. La griglia di cui al comma 1 è predisposta dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti con il regolamento di cui
all'articolo 5.
3. Gli elenchi dei fabbricati, redatti secondo l'ordine di
priorità stabilito ai sensi del comma 1 e suddivisi per
regioni, sono trasmessi al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini
del controllo e del coordinamento degli interventi ritenuti
necessari, ed alle regioni competenti per territorio.
4. Le regioni notificano al responsabile o
all'amministratore dell'edificio il sospetto dello stato di
pericolo riscontrato, ordinando di provvedere alla messa in
sicurezza dello stesso nei modi e nei termini previsti dal
regolamento di cui all'articolo 5.
5. Entro il termine indicato dall'ordinanza di cui al
comma 4, il proprietario dell'edificio provvede alla messa in
sicurezza, salvo restando le eventuali necessità di
evacuazione dell'edificio, e nomina un tecnico, specializzato
ed abilitato per le specifiche necessità, entro dieci giorni
dalla notifica dell'ordinanza.
6. Il tecnico nominato ai sensi del comma 5, valutate le
patologie sospette oggetto dell'ordinanza e accertatane
l'esistenza, unitamente ad altre eventuali situazioni a
rischio riscontrate, individua le relative soluzioni e opere
da realizzare entro un mese dal ricevimento dell'incarico.
7. Al termine dei lavori eseguiti il tecnico di cui al
comma 5 rilascia una certificazione definitiva attestante che
l'edificio è in condizioni di sicurezza.
8. Per gli edifici che risultano privi di patologie a
seguito della valutazione del TDF, le regioni sono comunque
tenute a richiedere la certificazione di cui al comma 7.
Art. 5.
(Competenze e coordinamento).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e
con il Ministro per gli affari regionali e di intesa con il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, provvede, con apposito regolamento da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad emanare le norme per l'attuazione del TDF,
in particolare stabilendo la procedura applicativa con la
relativa modulistica, le note informative e gli strumenti
occorrenti, ai sensi di quanto previsto dalla medesima
legge.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
regioni e gli enti interessati, per la realizzazione delle
attività e delle procedure relative all'attuazione del TDF,
possono avvalersi della collaborazione di consulenti ed
esperti individuati tra professionisti, associazioni o società
con provate capacità ed operanti, da almeno otto anni, nei
settori d'interesse.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì le
modalità ed i termini:
a) della presentazione del TDF della periodicità
degli aggiornamenti e del versamento della somma di cui
all'articolo 6 per ogni fabbricato;
b) della individuazione delle qualifiche e delle
specializzazioni dei tecnici nominati ai sensi dell'articolo
4, nonché della procedura per il rilascio della
certificazione;
c) della creazione dei software
occorrenti;
d) della identificazione dei contravventori ai
fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria
applicabile ai proprietari, ai responsabili e agli
amministratori degli edifici in caso di violazione delle norme
della presente legge;
e) del monitoraggio del territorio sotto l'aspetto
geologico, sismico, delle falde acquifere e di altre eventuali
situazioni ritenute potenzialmente a rischio per i fabbricati,
determinate anche dalla costruzione di metropolitane e di
parcheggi sotterranei. Tale attività è attribuita alle
regioni, di intesa con i comuni del territorio di
competenza.
Art. 6.
(Norme finanziarie).
1. I responsabili o gli amministratori degli edifici
devono effettuare un versamento di 100 euro per ogni
fabbricato, ricadente nella loro competenza, con le modalità
indicate nel regolamento di cui all'articolo 5.
2. Gli estremi del versamento di cui al comma 1 devono
essere indicati nell'apposito spazio del modulo TDF prima
dell'inoltro agli organi competenti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 200.000.000 di euro, si provvede utilizzando i
proventi derivanti dai versamenti di cui al presente
articolo.
Art. 7.
(Agevolazioni finanziarie e fiscali).
1. Per la messa in sicurezza e l'esecuzione dei lavori
straordinari nonché per il rilascio della certificazione
definitiva, i proprietari degli edifici usufruiscono delle
agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente; in
particolare, non è dovuta la tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche per i ponteggi e le strutture asservite ai
cantieri installati per l'esecuzione delle opere di messa in
sicurezza previste dalla presente legge.