XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2515




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Sono vietate la produzione, la detenzione, la commercializzazione e l'utilizzazione delle sostanze ottenute tramite una qualunque modificazione della molecola della metilediossimetanfetamina (Mdma).
        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, emana un decreto con cui, nei casi di particolare necessitą o in corrispondenza di specifiche esigenze e per determinate attivitą, possono essere ammesse deroghe ai divieti di cui al comma 1.
        3. Il Ministero della salute rilascia agli interessati che ne fanno richiesta le autorizzazioni per lo svolgimento delle attivitą rientranti nelle deroghe di cui al comma 2.


Art. 2.

        1. Sono vietati la produzione, la detenzione, l'importazione o il transito, la commercializzazione e l'uso della sostanza definita "ecstasy", in particolare se fabbricata a partire da molecole ottenute con la variazione chimica della molecola della metilediossimetanfetamina (Mdma).


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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