XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2515
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono vietate la produzione, la detenzione, la
commercializzazione e l'utilizzazione delle sostanze ottenute
tramite una qualunque modificazione della molecola della
metilediossimetanfetamina (Mdma).
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'interno, emana un decreto con cui, nei
casi di particolare necessitą o in corrispondenza di
specifiche esigenze e per determinate attivitą, possono essere
ammesse deroghe ai divieti di cui al comma 1.
3. Il Ministero della salute rilascia agli interessati che
ne fanno richiesta le autorizzazioni per lo svolgimento delle
attivitą rientranti nelle deroghe di cui al comma 2.
Art. 2.
1. Sono vietati la produzione, la detenzione,
l'importazione o il transito, la commercializzazione e l'uso
della sostanza definita "ecstasy", in particolare se
fabbricata a partire da molecole ottenute con la variazione
chimica della molecola della metilediossimetanfetamina
(Mdma).
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.