XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2513
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Credito in caso di scioglimento dai contratti preliminari
per intervenuto fallimento dell'alienante).
1. Dopo l'articolo 2775-bis del codice civile è
inserito il seguente:
"Art. 2775-ter.- (Credito in caso di
scioglimento dai contratti preliminari per intervenuto
fallimento dell'alienante).- Il promissario acquirente
persona fisica, che abbia promesso di acquistare un bene
immobile da adibire a casa di abitazione per sé o per propri
familiari conviventi e che abbia esercitato la facoltà di
sciogliersi dal contratto, ha privilegio speciale sul bene
immobile oggetto del contratto preliminare per l'ammontare del
credito che ne consegue e per l'eventuale risarcimento del
danno che gli sia stato liquidato con sentenza definitiva.
Uguale privilegio spetta alla persona fisica che abbia
acquistato un bene immobile da adibire a casa di abitazione,
per sé o per i propri familiari conviventi, per l'intero
credito conseguente alla pronuncia nei suoi confronti di
sentenza di revoca del contratto definitivo di compravendita
purché stipulato entro l'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento, rimanendo tuttavia il contratto preliminare non
soggetto a revocatoria fallimentare.
Il privilegio prevale sulle ipoteche iscritte
sull'immobile in oggetto, anche se iscritte precedentemente
alla stipula del contratto preliminare e non è opponibile ai
terzi se questo non è stato trascritto o se la data della sua
sottoscrizione non risulta in modo certo almeno per effetto di
un principio di adempimento da parte del promissario
acquirente delle obbligazioni in esso contenute.
Le disposizioni contenute nel presente articolo non si
applicano nei confronti del fallito, se questi è persona
fisica ovvero, nel caso di fallimento di persona giuridica,
nei confronti dei soci, degli amministratori e dei sindaci
oltre che dei relativi affini e parenti sino al terzo
grado".
Art. 2.
(Modifiche al regio decreto
16 marzo 1942, n. 267).
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
"Art. 67. - (Atti a titolo oneroso, pagamenti,
garanzie). - 1. Sono revocati, salvo che l'altra parte
provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui, al momento
della relativa conclusione, le prestazioni eseguite o le
obbligazioni assunte dal fallito sorpassavano notevolmente ciò
che a lui era stato dato o promesso;
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti
ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento;
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali
o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i
pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo
oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per
debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2775-ter, secondo comma, del codice civile, anche se
l'acquirente conosceva lo stato d'insolvenza del debitore.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati
a compiere operazioni di credito su pegno e di locazione
finanziaria, limitatamente a tali operazioni, e agli istituti
di credito fondiario.
5. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi
speciali";
b) all'articolo 72:
1) al quarto comma, le parole: "il curatore ha la
scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto" sono
sostituite dalle seguenti: "il compratore ha la scelta tra
l'esecuzione e lo scioglimento del contratto";
2) al quinto comma, le parole: "e il curatore, ai
sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del
contratto" sono sostituite dalle seguenti: "e il curatore
decida di procedere allo scioglimento del contratto";
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo
2775-ter del codice civile";
c) all'articolo 216, il terzo comma è sostituito
dal seguente:
"E' punito con la reclusione da un anno a cinque anni
chiunque, prima o durante la procedura fallimentare, allo
scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi,
esegue pagamenti o simula titoli di prelazione".
Art. 3.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 39, il comma 6 è sostituito dai
seguenti:
"6. In caso di edificio o complesso condominiale, il
debitore, il terzo acquirente del bene ipotecato o di parte
dello stesso ed il promissorio acquirente che opti per la
stipula dell'atto definitivo di vendita hanno diritto alla
suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente,
al frazionamento dell'ipoteca a garanzia. Tale diritto per il
promissario acquirente può essere esercitato soltanto ed
esclusivamente per la quota di cui si è fatto carico, con la
dichiarazione di accollo, nel contratto preliminare di
compravendita. E' fatto obbligo al venditore di procedere,
entro trenta giorni dalla stipula dell'atto di vendita,
all'annotazione della cancellazione, del frazionamento
dell'ipoteca o alla suddivisione del finanziamento a pena di
nullità dell'atto. Il conservatore dei registri immobiliari
annota la suddivisione, il frazionamento o la cancellazione a
margine dell'iscrizione presa.
6-bis. La richiesta di suddivisione del
finanziamento in quote e di conseguente frazionamento
dell'ipoteca a garanzia deve essere avanzata alla banca per
iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e
la banca deve provvedere entro il successivo termine di
sessanta giorni, comunicando al richiedente e alle ulteriori
persone interessate di cui essa abbia conoscenza la propria
proposta di suddivisione e di corrispondente frazionamento. La
banca è tenuta a fornire gli elementi di calcolo in forza dei
quali ha provveduto sulla richiesta e le altre spiegazioni
eventualmente occorrenti. La proposta si intende senz'altro
accettata, a meno che il richiedente o altra persona
interessata non comunichi per iscritto, nel successivo termine
di trenta giorni, le proprie eventuali osservazioni anche con
riferimento alla corrispondenza proporzionale tra l'effettivo
valore delle singole unità immobiliari e le singole quote
risultanti dalla suddivisione del finanziamento. Se la banca
accoglie le osservazioni, provvede senz'altro alla
suddivisione e al frazionamento. Nel caso contrario ne dà
immediato e motivato avviso al richiedente e alle altre
persone interessate. Nel caso in cui la banca non provveda a
seguito della richiesta, ovvero nel caso in cui le modalità di
suddivisione del finanziamento in quote e del correlativo
frazionamento dell'ipoteca a garanzia siano oggetto di
controversia, provvede ai relativi incombenti il presidente
del tribunale in cui è situato l'immobile, su richiesta della
parte che ne ha interesse, sentite le altre. Il presidente
provvede con decreto alla suddivisione del finanziamento in
quote e al correlativo frazionamento dell'ipoteca a garanzia,
stabilendo a carico di quale parte sia il costo del
procedimento.
6-ter. Il procedimento esecutivo previsto
dall'articolo 41 non può essere promosso, ed è sospeso ove sia
già iniziato, fino a quando la banca non abbia provveduto
sulla richiesta del debitore o del terzo acquirente avanzata
ai sensi del comma 6-bis, ovvero fino a quando non
risulti emesso il decreto di cui al medesimo comma
6-bis. Nel caso in cui la banca non provveda sulla
richiesta ovvero nel caso in cui la suddivisione del
finanziamento in quote abbia luogo successivamente al termine
di trenta giorni previsto dal citato comma 6-bis con
accoglimento delle osservazioni svolte dal debitore o da altra
parte interessata, gli interessi contrattualmente pattuiti o
comunque dovuti sulle somme mutuate sono dovuti a decorrere
dal novantesimo giorno successivo alla richiesta di cui al
medesimo comma 6-bis e sino al giorno in cui la
suddivisione ha luogo";
b) all'articolo 41, dopo il comma 6 è aggiunto il
seguente:
"6-bis. Nel caso di fallimento, il promissario
acquirente del bene espropriato ha la facoltà di subentrare,
senza autorizzazione del giudice delegato, nel contratto di
finanziamento stipulato dal fallito, assumendosi l'onere di
versare alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese
relative alla unità immobiliare promessagli in vendita. La
dichiarazione di subentro nel contratto di finanziamento deve
essere notificata al curatore fallimentare e all'istituto
bancario, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta
giorni dalla conoscenza della sentenza dichiarativa del
fallimento della parte promittente venditrice. Il promissario
acquirente, se ciò non è prima avvenuto, può contestualmente
richiedere, ai sensi dell'articolo 39, commi 6-bis e
6-ter, e nelle forme ivi previste, che la banca provveda
alla suddivisione del finanziamento in quote e al
frazionamento dell'ipoteca a garanzia in proporzione
all'effettivo valore della singola unità immobiliare".
Art. 4.
(Norma transitoria).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 39 e 41 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385,
come modificati dall'articolo 3 della presente legge, si
applicano anche ai contratti già conclusi e ai procedimenti
esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della
medesima legge.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.