XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2512
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 72-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267).
1. Dopo l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 72-bis. - (Società cooperative edilizie e
immobili da costruire). - 1. Nel caso di acquisto di un
immobile da costruire o di società cooperative edilizie di cui
alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni,
il socio o l'acquirente che abbia in tutto o in parte versato
le quote relative alla realizzazione dell'immobile ne acquista
la proprietà proporzionalmente al corrispettivo del prezzo
corrisposto al momento della stipula del contratto preliminare
e nel corso della realizzazione dell'immobile medesimo sulla
base dello stato di avanzamento dei lavori in caso di
fallimento della società cooperativa edilizia, il socio o
l'acquirente ha diritto a far valere il proprio diritto di
proprietà nei confronti della massa fallimentare.
2. L'immobile di cui al comma 1 deve essere oggetto
di atto preliminare di vendita trascritto ai sensi
dell'articolo 2645-bis del codice civile".
Art. 2.
(Fondo mutualistico di garanzia).
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo
mutualistico di garanzia dei soci prenotatari delle abitazioni
realizzate dalle cooperative iscritte all'albo nazionale delle
società cooperative edilizie di abitazione e dei loro
consorzi, di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, e degli acquirenti degli immobili da costruire.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato utilizzando il
5 per cento delle quote degli utili annuali destinate
all'incremento dei fondi mutualistici disciplinati
dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e
successive modificazioni, nonché dal 10 per cento delle quote
di riserva accantonate dalle regioni ai sensi dell'articolo 4
della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.