XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2512




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 72-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267).

        1. Dopo l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 72-bis. - (Società cooperative edilizie e immobili da costruire). - 1. Nel caso di acquisto di un immobile da costruire o di società cooperative edilizie di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, il socio o l'acquirente che abbia in tutto o in parte versato le quote relative alla realizzazione dell'immobile ne acquista la proprietà proporzionalmente al corrispettivo del prezzo corrisposto al momento della stipula del contratto preliminare e nel corso della realizzazione dell'immobile medesimo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori in caso di fallimento della società cooperativa edilizia, il socio o l'acquirente ha diritto a far valere il proprio diritto di proprietà nei confronti della massa fallimentare.
            2. L'immobile di cui al comma 1 deve essere oggetto di atto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile".


Art. 2.

(Fondo mutualistico di garanzia).

        1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo mutualistico di garanzia dei soci prenotatari delle abitazioni realizzate dalle cooperative iscritte all'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e degli acquirenti degli immobili da costruire.
        2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato utilizzando il 5 per cento delle quote degli utili annuali destinate all'incremento dei fondi mutualistici disciplinati dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, nonché dal 10 per cento delle quote di riserva accantonate dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.


Art. 3.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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