XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2503
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
AGENZIE NAZIONALI IN MATERIA
DI SICUREZZA ALIMENTARE
Art. 1.
(Istituzione di agenzie nazionali
in materia di sicurezza alimentare).
1. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela della
salute pubblica attraverso una valutazione scientifica dei
rischi sanitari connessi all'alimentazione e di garantire una
uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale dei
sistemi di controllo nei settori che hanno una incidenza
diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei
mangimi, sono istituite:
a) l'Agenzia scientifica per la sicurezza
alimentare, di seguito denominata: "Agenzia scientifica";
b) l'Agenzia nazionale di gestione e controllo
della sicurezza alimentare di seguito denominata "Agenzia di
controllo".
Capo II
AGENZIA SCIENTIFICA
Art. 2.
(Compiti dell'agenzia scientifica).
1. L'Agenzia scientifica ha il compito di fornire
consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica
all'Agenzia di controllo ed opera in stretta collaborazione
con l'Autorità europea per gli alimenti di cui costituisce il
punto di contatto nazionale.
2. L'Agenzia scientifica svolge le seguenti funzioni:
a) offre consulenza scientifica e assistenza
scientifica e tecnica in materia di nutrizione umana;
b) formula pareri scientifici su questioni
inerenti alla salute e al benessere degli animali destinati
alla produzione di alimenti per il consumo umano, alla salute
dei vegetali e in materia di nutrizione degli animali da
reddito, nonché sui mangimi, additivi e farmaci utilizzati per
tali animali;
c) formula pareri scientifici in materia di
alimenti, mangimi e vegetali ottenuti o ottenibili da
organismi geneticamente modificati;
d) propone i livelli minimi organizzativi, in
ambito territoriale, al fine di assicurare livelli uniformi di
garanzie per il consumatore;
e) definisce gli standard operativi dei
laboratori che operano nel campo della sicurezza
alimentare;
f) definisce i livelli formativi e le modalità di
aggiornamento degli operatori del settore alimentare e del
personale dell'Agenzia di controllo.
Art. 3.
(Composizione dell'agenzia scientifica).
1. Sono organi dell'Agenzia scientifica:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore esecutivo;
c) il comitato scientifico e i gruppi di esperti
scientifici.
Art. 4.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro
della salute, è composto da:
a) tre esperti designati dal Ministro della
salute;
b) due esperti designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
c) due esperti designati da Ministero delle
politiche agricole e forestali;
d) un esperto designato dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti
tra persone particolarmente competenti e di documentata
professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e
giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dalla
Agenzia scientifica.
3. Il mandato del consiglio di amministrazione ha durata
quinquennale e comunque scade il sessantesimo giorno dalla
data di insediamento del nuovo Parlamento. I membri del
consiglio di amministrazione possono essere riconfermati una
sola volta.
4. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un
compenso fissato con decreto del Ministro della salute emanato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento
interno dell'Agenzia scientifica sulla base di una proposta
del direttore esecutivo. Tale regolamento è pubblico.
6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri
membri un presidente ed un vice presidente con mandato
biennale rinnovabile.
7. Il consiglio di amministrazione garantisce che
l'Agenzia scientifica assolva le proprie funzioni e svolga i
compiti che le sono assegnati secondo le modalità stabilite
dalla presente legge.
8. Entro il 31 dicembre di ogni anno, su proposta del
direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione approva
il programma di lavoro dell'Agenzia scientifica per l'anno
successivo. Il consiglio di amministrazione provvede a che
tale programma sia coerente con le priorità fissate in materia
di sicurezza alimentare dal Parlamento e dall'Unione europea.
Entro il 30 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione
approva la relazione generale sull'attività dell'Agenzia
scientifica svolta nel corso dell'anno precedente e la
trasmette al Parlamento.
9. Alle riunioni del consiglio di amministrazione
partecipa, senza diritto di voto, il direttore esecutivo.
Art. 5.
(Direttore esecutivo).
1. Il direttore esecutivo rimane in carica per un periodo
di cinque anni rinnovabili; è nominato, per la prima volta,
dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della
salute e, successivamente, dal consiglio di amministrazione,
tra un elenco di candidati stilato a seguito di avviso
pubblico. Il consiglio di amministrazione può revocare
l'incarico al direttore esecutivo, in qualsiasi momento,
quando esso non abbia raggiunto gli obiettivi fissati dal
consiglio di amministrazione medesimo o per gravi e
giustificati motivi.
2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale
dell'Agenzia scientifica ed è incaricato di:
a) provvedere al disbrigo degli affari correnti
dell'Agenzia scientifica;
b) elaborare la proposta relativa ai programmi di
lavoro dell'Agenzia scientifica d'intesa con il direttore
dell'Agenzia di controllo;
c) attuare i programmi di lavoro e le decisioni
del consiglio di amministrazione;
d) garantire che venga fornito un adeguato
sostegno scientifico, tecnico e amministrativo al comitato
scientifico e ai gruppi di esperti scientifici;
e) gestire il bilancio dell'Agenzia
scientifica;
f) gestire le questioni relative al personale;
g) sviluppare e mantenere i contatti con il
Parlamento, con l'Autorità europea per gli alimenti, con gli
organismi scientifici internazionali e con il direttore della
Agenzia di controllo;
h) partecipare al foro consultivo istituito
dall'Autorità europea per gli alimenti.
3. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone
all'approvazione del consiglio di amministrazione i seguenti
progetti:
a) il progetto di relazione generale riguardante
l'attività svolta dall'Agenzia scientifica nel corso dell'anno
precedente;
b) il progetto del programma di lavoro per l'anno
successivo;
c) il progetto di rendiconto annuale relativo
all'anno precedente;
d) il progetto di bilancio per l'anno
successivo.
4. Il direttore esecutivo, previa approvazione del
consiglio di amministrazione, trasmette la relazione e il
programma di cui alle lettere a) e b) del comma 3
al Governo e al Parlamento e li rende pubblici.
Art. 6.
(Comitato scientifico e
gruppi di esperti scientifici).
1. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti
scientifici permanenti formulano i pareri scientifici
dell'Agenzia scientifica, ciascuno entro la sfera delle
rispettive competenze.
2. Il comitato scientifico è responsabile del
coordinamento generale necessario per garantire la coerenza
della procedura di formulazione dei pareri scientifici e
formula pareri su questioni multisettoriali che investono le
competenze di più gruppi di esperti scientifici e sulle
questioni che non rientrano nelle competenze di alcun gruppo.
Qualora le questioni non rientrino nella sfera di competenza
di alcun gruppo di esperti scientifici, esso, al fine di
formulare i pareri scientifici, istituisce appositi gruppi di
lavoro.
3. Il comitato scientifico è composto dal presidente
dell'Istituto superiore di sanità e dai presidenti dei gruppi
di esperti scientifici.
4. I gruppi di esperti scientifici sono costituiti da
esperti scientifici indipendenti. Dopo la costituzione
dell'Agenzia scientifica sono istituiti i seguenti gruppi di
esperti scientifici:
a) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi
alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i
materiali a contatto con gli alimenti;
b) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi
e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi;
c) il gruppo di esperti scientifici sulla salute
dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui;
d) il gruppo di esperti scientifici sugli
organismi geneticamente modificati;
e) il gruppo di esperti scientifici sui prodotti
dietetici, l'alimentazione e le allergie;
f) il gruppo di esperti scientifici sui pericoli
biologici;
g) il gruppo di esperti scientifici sui
contaminanti nella catena alimentare;
h) il gruppo di esperti scientifici sulla salute e
il benessere degli animali.
5. Ogni gruppo di esperti scientifici è costituito da
sette membri scelti dal consiglio di amministrazione sulla
base di un elenco presentato dal direttore esecutivo e redatto
sulla base delle candidature presentate a seguito di avviso
pubblico.
6. I membri dei gruppi di esperti scientifici hanno un
mandato triennale rinnovabile fino alla scadenza del mandato
del consiglio di amministrazione.
7. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti
scientifici nominano i rispettivi presidenti e vicepresidenti
ciascuno tra i propri membri.
8. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti
scientifici deliberano a maggioranza dei membri che li
compongono.
9. Per esigenze particolari il comitato scientifico e i
gruppi di esperti scientifici possono essere integrati da
altri esperti che partecipano alle riunioni senza diritto di
voto.
Art. 7.
(Pareri scientifici).
1. L'Agenzia scientifica formula un parere scientifico:
a) su richiesta della Agenzia di controllo;
b) di propria iniziativa nelle materie di sua
competenza;
c) su richiesta del Ministro della salute;
d) su richiesta del Ministro delle politiche
agricole e forestali;
e) su richiesta del Parlamento;
f) su richiesta della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Le richieste di cui al comma 1 sono corredate da una
documentazione informativa che illustra la questione
scientifica da esaminare e l'interesse che essa riveste per la
sicurezza alimentare.
Art. 8.
(Assistenza scientifica e tecnica).
1. L'Agenzia di controllo può chiedere all'Agenzia
scientifica di prestare assistenza scientifica o tecnica in
qualsiasi settore di propria competenza.
Art. 9.
(Studi scientifici).
1. L'Agenzia scientifica può commissionare studi e
ricerche scientifici necessari all'adempimento delle proprie
funzioni.
2. L'Agenzia scientifica si adopera per evitare ogni
inutile sovrapposizione con i programmi di ricerca già avviati
da organismi ed istituzioni nazionali o comunitari operanti
nel settore della sicurezza alimentare.
Art. 10.
(Raccolta di dati).
1. L'Agenzia scientifica raccoglie e analizza i dati
scientifici e tecnici che consentono la caratterizzazione e la
sorveglianza dei rischi che hanno un'incidenza diretta o
indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi,
attraverso una rete informativa tra le organizzazioni e le
istituzioni che operano a livello nazionale e
internazionale.
2. L'Agenzia scientifica provvede alla creazione di una
rete nazionale, di cui fanno parte l'Istituto superiore di
sanità, l'Istituto nazionale per la nutrizione, le università,
gli istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri
laboratori ufficiali che si occupano di analisi degli
alimenti, per la raccolta dei dati scientifici e tecnici
necessari per:
a) l'individuazione e la definizione dei rischi
emergenti nei settori di propria competenza;
b) lo scambio di informazioni con organizzazioni e
istituzioni operanti in ambito europeo e internazionale;
c) l'emissione dei pareri ai fini della
prevenzione e della gestione del rischio.
3. In particolare la raccolta di dati deve riguardare:
a) il consumo degli alimenti e i rischi cui gli
individui si espongono consumando tali alimenti;
b) l'incidenza e la diffusione dei rischi
biologici;
c) i contaminanti negli alimenti e nei mangimi;
d) i residui.
4. I dati di cui al comma 3 sono messi a disposizione
dell'Agenzia di controllo e dell'Autorità europea per la
sicurezza alimentare.
5. L'Agenzia scientifica trasmette al Governo e al
Parlamento annualmente i risultati della propria attività nel
campo della raccolta di dati.
Art. 11.
(Sistema di allarme rapido e
notifica delle malattie animali).
1. Affinché possa espletare al meglio le sue funzioni di
sorveglianza dei rischi sanitari e nutrizionali degli
alimenti, l'Agenzia scientifica è il destinatario dei messaggi
che transitano attraverso la rete di allarme rapido e di ogni
altra informazione relativa alla presenza di malattie
infettive degli animali produttori di alimenti.
Art. 12.
(Indipendenza).
1. I membri del consiglio di amministrazione e il
direttore esecutivo, i membri del comitato scientifico e dei
gruppi di esperti scientifici si impegnano nell'esercizio
delle loro funzioni ad agire in modo indipendente nel pubblico
interesse. A tale fine essi rendono una dichiarazione
d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale
indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati
in contrasto con la loro indipendenza o gli interessi diretti
o indiretti che possano essere considerati tali. Tali
dichiarazioni sono rese all'inizio del mandato.
2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore
esecutivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di
esperti scientifici, nonché gli esperti esterni partecipanti
ai loro gruppi di lavoro, dichiarano ad ogni riunione ogni
interesse che possa essere considerato in contrasto con la
loro indipendenza in relazione agli argomenti posti all'ordine
del giorno.
Art. 13.
(Riservatezza).
1. L'Agenzia scientifica non rivela a terzi le
informazioni riservate da essa ricevute in ordine alle quali è
stato richiesto e giustificato un trattamento riservato, ad
eccezione delle informazioni che, ove le circostanze lo
richiedano, devono essere rese pubbliche al fine di proteggere
la salute pubblica.
2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore
esecutivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di
esperti scientifici, gli esperti esterni che partecipano ai
gruppi di lavoro, i membri del foro consultivo istituito
dall'Autorità europea per gli alimenti e il personale
dell'Agenzia scientifica, anche dopo la cessazione dalle
proprie funzioni, sono tenuti alla riservatezza per quanto
concerne le informazioni di cui al comma 1.
3. Le conclusioni dei pareri scientifici formulati
dall'Agenzia scientifica riguardo a prevedibili effetti
sanitari non sono in alcun caso tenute segrete.
4. Salvo quanto previsto al comma 1, l'Agenzia scientifica
garantisce un ampio accesso ai documenti in suo possesso. A
tale fine il consiglio di amministrazione, su proposta del
direttore esecutivo, adotta le disposizioni volte a consentire
l'accesso ai documenti di cui al presente articolo da parte
degli interessati.
Capo III
AGENZIA DI CONTROLLO
Art. 14.
(Funzione e compiti).
1. L'Agenzia di controllo, in quanto autorità nazionale
competente per la gestione ed il controllo della sicurezza
alimentare, svolge attività consultiva e di segnalazione al
Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini
della definizione, del recepimento e della attuazione della
normativa nazionale e comunitaria.
2. L'Agenzia di controllo opera al fine di assicurare un
elevato livello di protezione della vita e della salute umana,
nel rispetto della salute degli animali, delle piante e
dell'ambiente; agisce in collaborazione e tenendo conto dei
pareri scientifici dell'Autorità europea per gli alimenti e
dell'Agenzia scientifica.
3. L'Agenzia di controllo svolge i compiti già assegnati
al Servizio sanitario nazionale in materia di:
a) sanità e polizia veterinaria degli animali
destinati alla produzione di alimenti destinati all'uomo;
b) condizioni degli allevamenti e del trasporto
degli animali di cui alla lettera a);
c) igiene nelle produzioni degli alimenti di
origine animale e vegetale e nelle relative trasformazioni;
d) etichettatura ed informazioni al pubblico dei
prodotti destinati alla alimentazione umana e degli animali di
cui alla lettera a);
e) igiene zootecnica e alimentazione, ivi compreso
l'impiego di additivi e di medicamenti nella nutrizione degli
animali di cui alla lettera a);
f) utilizzazione di farmaci e di ogni altra
sostanza ad effetto medicamentoso negli animali di cui alla
lettera a);
g) prodotti sanitari e fitosanitari utilizzati per
i vegetali e sul terreno in cui questi vengono coltivati se
destinati al consumo umano o per gli animali di cui alla
lettera a);
h) additivi e materiali di contatto con gli
alimenti;
i) residui e contaminanti su prodotti di origine
animale e vegetale nonché sui mangimi;
l) importazione, esportazione e transito sul
territorio nazionale di alimenti, mangimi, animali destinati
alla produzione di alimenti per l'uomo, prodotti vegetali e
relativi sottoprodotti anche provenienti da Paesi dell'Unione
europea, presidi sanitari, farmaci e ogni altra sostanza di
competenza della Agenzia di controllo.
4. L'Agenzia di controllo deve essere sentita su tutti gli
schemi di provvedimenti legislativi e sui progetti di legge
nelle materie di propria competenza.
Art. 15.
(Organizzazione).
1. Sono organi dell'Agenzia di controllo:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore esecutivo.
Art. 16.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione è composto da otto
membri di cui quattro nominati dal Ministero della salute tra
i quali uno con funzioni di presidente, due dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, uno dal Ministero
delle politiche agricole e forestali e uno dal Ministero delle
attività produttive.
2. Il mandato del consiglio di amministrazione ha durata
quinquennale e comunque scade il sessantesimo giorno dalla
data di insediamento del nuovo Governo. I membri del consiglio
di amministrazione possono essere riconfermati per una sola
volta.
3. Il Consiglio di amministrazione adotta il regolamento
interno sulla base
di una proposta del direttore esecutivo. Tale regolamento è
pubblico.
4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri
membri un vice presidente con mandato biennale rinnovabile.
5. Il consiglio di amministrazione garantisce che
l'Agenzia di controllo assolva le proprie funzioni e svolga i
compiti che le sono assegnati secondo le modalità stabilite
dalla presente legge.
Art. 17.
(Direttore esecutivo).
1. Il direttore esecutivo rimane in carica per un periodo
di cinque anni rinnovabili, è nominato, per la prima volta dal
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute
e, successivamente, dal consiglio di amministrazione, tra un
elenco di candidati stilato a seguito di avviso pubblico. Il
consiglio di amministrazione può revocare l'incarico al
direttore esecutivo, in qualsiasi momento, quando esso non
abbia raggiunto gli obiettivi fissati dal consiglio medesimo o
per gravi e giustificati motivi.
2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale della
Agenzia di controllo ed è incaricato di:
a) provvedere al disbrigo degli affari correnti
della Agenzia di controllo;
b) elaborare i programmi di controllo su alimenti,
bevande, mangimi e sugli animali destinati alla produzione di
alimenti per l'uomo nonché sugli impianti di produzione,
stoccaggio e commercializzazione di alimenti, mangimi ed
allevamenti;
c) attuare i programmi di lavoro e le decisioni
del consiglio di amministrazione;
d) gestire le questioni relative al personale e
agli uffici della Agenzia di controllo;
e) mantenere i contatti con il Parlamento, con il
direttore della Agenzia scientifica e con gli organismi e le
istituzioni internazionali operanti nel settore della
sicurezza alimentare.
3. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone
all'approvazione del consiglio di amministrazione i seguenti
progetti:
a) il progetto di relazione generale riguardante
le attività svolta dall'Agenzia di controllo nel corso
dell'anno precedente;
b) il progetto del programma di lavoro per l'anno
successivo;
c) il progetto di rendiconto annuale relativo
all'anno precedente;
d) il progetto di bilancio per l'anno
successivo.
4. Il direttore esecutivo, previa adozione da parte del
consiglio di amministrazione, inoltra la relazione e il
programma di cui alle lettere a) e b) del comma 3
al Governo e al Parlamento e li rende pubblici.
Art. 18.
(Organizzazione).
1. L'Agenzia di controllo è organizzata in:
a) un Dipartimento centrale;
b) ventuno uffici principali regionali, uno per
ciascuna regione o provincia autonoma;
c) uffici territoriali per la sicurezza
alimentare;
d) trenta uffici di sanità ed ispezione
frontaliera.
2. Per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati ai
sensi della presente legge l'Agenzia di controllo si avvale
dei laboratori ufficiali del Servizio sanitario nazionale,
delle università e di altri laboratori individuati dalla
Agenzia medesima.
3. I laboratori di cui al comma 2 non possono avere alcun
rapporto di consulenza con imprese del settore alimentare,
mangimistico o zootecnico.
4. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di
amministrazione fissa le modalità di collaborazione tra i
laboratori di cui al comma 2 e l'Agenzia di controllo mediante
la stipula di apposite convenzioni.
Art. 19.
(Dipartimento centrale).
1. Il Dipartimento centrale è organizzato in direzioni
generali ed uffici.
2. Il direttore del Dipartimento centrale è il direttore
esecutivo dell'Agenzia di controllo. Egli, sulla base del
programma annuale approvato dal consiglio di amministrazione,
detta le linee di indirizzo per quanto riguarda l'attività
delle singole direzioni generali e procede alla verifica
periodica della loro attuazione.
3. Le direzioni generali e gli uffici di cui al comma 1
non possono essere stabiliti in un numero rispettivamente
superiore a tre e trenta; l'organizzazione delle direzioni e
degli uffici è determinata con il provvedimento di cui
all'articolo 25 da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20.
(Uffici regionali).
1. A livello di ciascuna regione o provincia autonoma è
istituito l'ufficio regionale che svolge nell'ambito del
territorio di competenza le attività e i compiti spettanti
all'Agenzia di controllo ai sensi della presente legge ed
esercita attività di indirizzo, coordinamento e supervisione
sugli uffici territoriali per la sicurezza alimentare.
Art. 21.
(Uffici territoriali
per la sicurezza alimentare).
1. Nell'ambito di ciascuna provincia, è istituito
l'ufficio territoriale per la sicurezza alimentare con il
compito di attuare sul territorio provinciale i controlli
inerenti l'attività dell'Agenzia di controllo.
Art. 22.
(Uffici di sanità ed ispezione frontaliera).
1. Gli uffici di sanità ed ispezione frontaliera svolgono
le funzioni di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 93,
e successive modificazioni, e 25 febbraio 2000, n. 80.
2. Il direttore esecutivo, previo parere favorevole del
consiglio di amministrazione, con proprio provvedimento,
ridetermina, ove necessario, fermo restando il numero degli
uffici di cui al comma 1, la loro distribuzione e competenza
territoriale.
Art. 23.
(Informazione).
1. L'Agenzia di controllo provvede affinché vengano
fornite rapidamente informazioni obiettive, affidabili e di
facile accesso ai cittadini e a ogni parte interessata, con
particolare riguardo ai risultati della propria attività. A
tali fini l'Agenzia di controllo elabora e diffonde materiale
informativo destinato al pubblico.
Art. 24.
(Provvedimenti dell'Agenzia di controllo).
1. Fatti salvi i provvedimenti emanati dall'Agenzia di
controllo per quanto attiene la sospensione o la revoca delle
autorizzazioni o dei riconoscimenti rilasciati per lo
svolgimento delle attività produttive che hanno una incidenza
diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei
mangimi, il direttore esecutivo dell'Agenzia medesima e i
direttori degli uffici territoriali regionali, ciascuno per
quanto di propria competenza, propongono all'autorità
sanitaria competente per territorio i provvedimenti necessari
intesi a limitare la produzione e la commercializzazione di
alimenti, mangimi e di tutti gli altri prodotti rientranti nel
campo di applicazione della presente legge, ivi compresi gli
animali, che possono costituire un rischio per la salute
umana, animale o per l'ambiente.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, uno o più regolamenti intesi a disciplinare le
modalità di attuazione dei controlli da parte del personale
dell'Agenzia di controllo sugli allevamenti, sugli
stabilimenti di produzione, trasformazione, stoccaggio e
trasporto di alimenti e mangimi e di tutti gli altri prodotti
rientranti nel campo di applicazione della presente legge.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 25.
(Personale).
1. In fase di prima applicazione della presente legge, e
per l'effettuazione dei compiti ad essa spettanti sono
assegnate all'Agenzia scientifica un numero massimo di 50
unità appartenenti ai ruoli in servizio presso il Ministero
della salute e presso l'Istituto superiore di sanità e
all'Agenzia di controllo un numero massimo di 4000 unità in
servizio presso il Ministero della salute, presso le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e presso le
aziende sanitarie locali.
2. Il personale dipendente in servizio, anche in forza di
contratto a tempo determinato, presso le Agenzie di cui alla
presente legge non può assumere altro impiego o incarico né
esercitare altra attività professionale, anche se a carattere
occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese del settore alimentare, mangimistico e
zootecnico e comunque in tutte le imprese che hanno attinenza
con i compiti delle Agenzie medesime. La violazione di tali
divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego.
3. I componenti e i funzionari delle Agenzie di cui alla
presente legge, nell'esercizio delle loro funzioni, sono
pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.
4. Al termine delle procedure di inquadramento del
personale di cui al comma 1 sono corrispondentemente ridotte
le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite alle Agenzie. In ogni caso le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
5. Al personale inquadrato nell'organico delle Agenzie ai
sensi del comma 1 è mantenuto il trattamento giuridico ed
economico spettante presso le rispettive amministrazioni di
provenienza al momento dell'inquadramento fino alla
stipulazione del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro delle Agenzie medesime.