XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2503




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

AGENZIE NAZIONALI IN MATERIA
DI SICUREZZA ALIMENTARE


Art. 1.

(Istituzione di agenzie nazionali
in materia di sicurezza alimentare).

        1. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela della salute pubblica attraverso una valutazione scientifica dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e di garantire una uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale dei sistemi di controllo nei settori che hanno una incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, sono istituite:

            a) l'Agenzia scientifica per la sicurezza alimentare, di seguito denominata: "Agenzia scientifica";

            b) l'Agenzia nazionale di gestione e controllo della sicurezza alimentare di seguito denominata "Agenzia di controllo".


Capo II

AGENZIA SCIENTIFICA


Art. 2.

(Compiti dell'agenzia scientifica).

        1. L'Agenzia scientifica ha il compito di fornire consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica all'Agenzia di controllo ed opera in stretta collaborazione con l'Autorità europea per gli alimenti di cui costituisce il punto di contatto nazionale.
        2. L'Agenzia scientifica svolge le seguenti funzioni:

            a) offre consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica in materia di nutrizione umana;

            b) formula pareri scientifici su questioni inerenti alla salute e al benessere degli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, alla salute dei vegetali e in materia di nutrizione degli animali da reddito, nonché sui mangimi, additivi e farmaci utilizzati per tali animali;

            c) formula pareri scientifici in materia di alimenti, mangimi e vegetali ottenuti o ottenibili da organismi geneticamente modificati;

            d) propone i livelli minimi organizzativi, in ambito territoriale, al fine di assicurare livelli uniformi di garanzie per il consumatore;

            e) definisce gli standard operativi dei laboratori che operano nel campo della sicurezza alimentare;

            f) definisce i livelli formativi e le modalità di aggiornamento degli operatori del settore alimentare e del personale dell'Agenzia di controllo.


Art. 3.

(Composizione dell'agenzia scientifica).

        1. Sono organi dell'Agenzia scientifica:

            a) il consiglio di amministrazione;

            b) il direttore esecutivo;

            c) il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici.


Art. 4.

(Consiglio di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della salute, è composto da:

            a) tre esperti designati dal Ministro della salute;
            b) due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

            c) due esperti designati da Ministero delle politiche agricole e forestali;

            d) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        2. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone particolarmente competenti e di documentata professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dalla Agenzia scientifica.
        3. Il mandato del consiglio di amministrazione ha durata quinquennale e comunque scade il sessantesimo giorno dalla data di insediamento del nuovo Parlamento. I membri del consiglio di amministrazione possono essere riconfermati una sola volta.
        4. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso fissato con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        5. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Agenzia scientifica sulla base di una proposta del direttore esecutivo. Tale regolamento è pubblico.
        6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente ed un vice presidente con mandato biennale rinnovabile.
        7. Il consiglio di amministrazione garantisce che l'Agenzia scientifica assolva le proprie funzioni e svolga i compiti che le sono assegnati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
        8. Entro il 31 dicembre di ogni anno, su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione approva il programma di lavoro dell'Agenzia scientifica per l'anno successivo. Il consiglio di amministrazione provvede a che tale programma sia coerente con le priorità fissate in materia di sicurezza alimentare dal Parlamento e dall'Unione europea. Entro il 30 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione approva la relazione generale sull'attività dell'Agenzia scientifica svolta nel corso dell'anno precedente e la trasmette al Parlamento.
        9. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore esecutivo.


Art. 5.

(Direttore esecutivo).

        1. Il direttore esecutivo rimane in carica per un periodo di cinque anni rinnovabili; è nominato, per la prima volta, dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute e, successivamente, dal consiglio di amministrazione, tra un elenco di candidati stilato a seguito di avviso pubblico. Il consiglio di amministrazione può revocare l'incarico al direttore esecutivo, in qualsiasi momento, quando esso non abbia raggiunto gli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione medesimo o per gravi e giustificati motivi.
        2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia scientifica ed è incaricato di:

            a) provvedere al disbrigo degli affari correnti dell'Agenzia scientifica;

            b) elaborare la proposta relativa ai programmi di lavoro dell'Agenzia scientifica d'intesa con il direttore dell'Agenzia di controllo;

            c) attuare i programmi di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione;

            d) garantire che venga fornito un adeguato sostegno scientifico, tecnico e amministrativo al comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici;

            e) gestire il bilancio dell'Agenzia scientifica;

            f) gestire le questioni relative al personale;

            g) sviluppare e mantenere i contatti con il Parlamento, con l'Autorità europea per gli alimenti, con gli organismi scientifici internazionali e con il direttore della Agenzia di controllo;

            h) partecipare al foro consultivo istituito dall'Autorità europea per gli alimenti.

        3. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione i seguenti progetti:

            a) il progetto di relazione generale riguardante l'attività svolta dall'Agenzia scientifica nel corso dell'anno precedente;

            b) il progetto del programma di lavoro per l'anno successivo;

            c) il progetto di rendiconto annuale relativo all'anno precedente;

            d) il progetto di bilancio per l'anno successivo.

        4. Il direttore esecutivo, previa approvazione del consiglio di amministrazione, trasmette la relazione e il programma di cui alle lettere a) e b) del comma 3 al Governo e al Parlamento e li rende pubblici.


Art. 6.

(Comitato scientifico e
gruppi di esperti scientifici).

        1. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici permanenti formulano i pareri scientifici dell'Agenzia scientifica, ciascuno entro la sfera delle rispettive competenze.
        2. Il comitato scientifico è responsabile del coordinamento generale necessario per garantire la coerenza della procedura di formulazione dei pareri scientifici e formula pareri su questioni multisettoriali che investono le competenze di più gruppi di esperti scientifici e sulle questioni che non rientrano nelle competenze di alcun gruppo. Qualora le questioni non rientrino nella sfera di competenza di alcun gruppo di esperti scientifici, esso, al fine di formulare i pareri scientifici, istituisce appositi gruppi di lavoro.
        3. Il comitato scientifico è composto dal presidente dell'Istituto superiore di sanità e dai presidenti dei gruppi di esperti scientifici.
        4. I gruppi di esperti scientifici sono costituiti da esperti scientifici indipendenti. Dopo la costituzione dell'Agenzia scientifica sono istituiti i seguenti gruppi di esperti scientifici:

                a) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti;

                b) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi;

                c) il gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui;

                d) il gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati;

                e) il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie;

                f) il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici;

                g) il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare;

                h) il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali.

        5. Ogni gruppo di esperti scientifici è costituito da sette membri scelti dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco presentato dal direttore esecutivo e redatto sulla base delle candidature presentate a seguito di avviso pubblico.
        6. I membri dei gruppi di esperti scientifici hanno un mandato triennale rinnovabile fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione.
        7. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici nominano i rispettivi presidenti e vicepresidenti ciascuno tra i propri membri.
        8. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici deliberano a maggioranza dei membri che li compongono.
        9. Per esigenze particolari il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici possono essere integrati da altri esperti che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.


Art. 7.

(Pareri scientifici).

        1. L'Agenzia scientifica formula un parere scientifico:

                a) su richiesta della Agenzia di controllo;

                b) di propria iniziativa nelle materie di sua competenza;

                c) su richiesta del Ministro della salute;

                d) su richiesta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

                e) su richiesta del Parlamento;

                f) su richiesta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        2. Le richieste di cui al comma 1 sono corredate da una documentazione informativa che illustra la questione scientifica da esaminare e l'interesse che essa riveste per la sicurezza alimentare.


Art. 8.

(Assistenza scientifica e tecnica).

        1. L'Agenzia di controllo può chiedere all'Agenzia scientifica di prestare assistenza scientifica o tecnica in qualsiasi settore di propria competenza.

Art. 9.

(Studi scientifici).

        1. L'Agenzia scientifica può commissionare studi e ricerche scientifici necessari all'adempimento delle proprie funzioni.
        2. L'Agenzia scientifica si adopera per evitare ogni inutile sovrapposizione con i programmi di ricerca già avviati da organismi ed istituzioni nazionali o comunitari operanti nel settore della sicurezza alimentare.


Art. 10.

(Raccolta di dati).

        1. L'Agenzia scientifica raccoglie e analizza i dati scientifici e tecnici che consentono la caratterizzazione e la sorveglianza dei rischi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, attraverso una rete informativa tra le organizzazioni e le istituzioni che operano a livello nazionale e internazionale.
        2. L'Agenzia scientifica provvede alla creazione di una rete nazionale, di cui fanno parte l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto nazionale per la nutrizione, le università, gli istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori ufficiali che si occupano di analisi degli alimenti, per la raccolta dei dati scientifici e tecnici necessari per:

                a) l'individuazione e la definizione dei rischi emergenti nei settori di propria competenza;

                b) lo scambio di informazioni con organizzazioni e istituzioni operanti in ambito europeo e internazionale;

                c) l'emissione dei pareri ai fini della prevenzione e della gestione del rischio.

        3. In particolare la raccolta di dati deve riguardare:

                a) il consumo degli alimenti e i rischi cui gli individui si espongono consumando tali alimenti;
                b) l'incidenza e la diffusione dei rischi biologici;

                c) i contaminanti negli alimenti e nei mangimi;

                d) i residui.

        4. I dati di cui al comma 3 sono messi a disposizione dell'Agenzia di controllo e dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
        5. L'Agenzia scientifica trasmette al Governo e al Parlamento annualmente i risultati della propria attività nel campo della raccolta di dati.


Art. 11.

(Sistema di allarme rapido e
notifica delle malattie animali).

        1. Affinché possa espletare al meglio le sue funzioni di sorveglianza dei rischi sanitari e nutrizionali degli alimenti, l'Agenzia scientifica è il destinatario dei messaggi che transitano attraverso la rete di allarme rapido e di ogni altra informazione relativa alla presenza di malattie infettive degli animali produttori di alimenti.


Art. 12.

(Indipendenza).

        1. I membri del consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si impegnano nell'esercizio delle loro funzioni ad agire in modo indipendente nel pubblico interesse. A tale fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza o gli interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese all'inizio del mandato.
        2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché gli esperti esterni partecipanti ai loro gruppi di lavoro, dichiarano ad ogni riunione ogni interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.


Art. 13.

(Riservatezza).

        1. L'Agenzia scientifica non rivela a terzi le informazioni riservate da essa ricevute in ordine alle quali è stato richiesto e giustificato un trattamento riservato, ad eccezione delle informazioni che, ove le circostanze lo richiedano, devono essere rese pubbliche al fine di proteggere la salute pubblica.
        2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro, i membri del foro consultivo istituito dall'Autorità europea per gli alimenti e il personale dell'Agenzia scientifica, anche dopo la cessazione dalle proprie funzioni, sono tenuti alla riservatezza per quanto concerne le informazioni di cui al comma 1.
        3. Le conclusioni dei pareri scientifici formulati dall'Agenzia scientifica riguardo a prevedibili effetti sanitari non sono in alcun caso tenute segrete.
        4. Salvo quanto previsto al comma 1, l'Agenzia scientifica garantisce un ampio accesso ai documenti in suo possesso. A tale fine il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, adotta le disposizioni volte a consentire l'accesso ai documenti di cui al presente articolo da parte degli interessati.


Capo III

AGENZIA DI CONTROLLO


Art. 14.

(Funzione e compiti).

        1. L'Agenzia di controllo, in quanto autorità nazionale competente per la gestione ed il controllo della sicurezza alimentare, svolge attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa nazionale e comunitaria.
        2. L'Agenzia di controllo opera al fine di assicurare un elevato livello di protezione della vita e della salute umana, nel rispetto della salute degli animali, delle piante e dell'ambiente; agisce in collaborazione e tenendo conto dei pareri scientifici dell'Autorità europea per gli alimenti e dell'Agenzia scientifica.
        3. L'Agenzia di controllo svolge i compiti già assegnati al Servizio sanitario nazionale in materia di:

                a) sanità e polizia veterinaria degli animali destinati alla produzione di alimenti destinati all'uomo;

                b) condizioni degli allevamenti e del trasporto degli animali di cui alla lettera a);

                c) igiene nelle produzioni degli alimenti di origine animale e vegetale e nelle relative trasformazioni;

                d) etichettatura ed informazioni al pubblico dei prodotti destinati alla alimentazione umana e degli animali di cui alla lettera a);

                e) igiene zootecnica e alimentazione, ivi compreso l'impiego di additivi e di medicamenti nella nutrizione degli animali di cui alla lettera a);

                f) utilizzazione di farmaci e di ogni altra sostanza ad effetto medicamentoso negli animali di cui alla lettera a);

                g) prodotti sanitari e fitosanitari utilizzati per i vegetali e sul terreno in cui questi vengono coltivati se destinati al consumo umano o per gli animali di cui alla lettera a);

                h) additivi e materiali di contatto con gli alimenti;
                i) residui e contaminanti su prodotti di origine animale e vegetale nonché sui mangimi;

                l) importazione, esportazione e transito sul territorio nazionale di alimenti, mangimi, animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, prodotti vegetali e relativi sottoprodotti anche provenienti da Paesi dell'Unione europea, presidi sanitari, farmaci e ogni altra sostanza di competenza della Agenzia di controllo.

        4. L'Agenzia di controllo deve essere sentita su tutti gli schemi di provvedimenti legislativi e sui progetti di legge nelle materie di propria competenza.


Art. 15.

(Organizzazione).

        1. Sono organi dell'Agenzia di controllo:

                a) il consiglio di amministrazione;

                b) il direttore esecutivo.


Art. 16.

(Consiglio di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione è composto da otto membri di cui quattro nominati dal Ministero della salute tra i quali uno con funzioni di presidente, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dal Ministero delle politiche agricole e forestali e uno dal Ministero delle attività produttive.
        2. Il mandato del consiglio di amministrazione ha durata quinquennale e comunque scade il sessantesimo giorno dalla data di insediamento del nuovo Governo. I membri del consiglio di amministrazione possono essere riconfermati per una sola volta.
        3. Il Consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno sulla base di una proposta del direttore esecutivo. Tale regolamento è pubblico.
        4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un vice presidente con mandato biennale rinnovabile.
        5. Il consiglio di amministrazione garantisce che l'Agenzia di controllo assolva le proprie funzioni e svolga i compiti che le sono assegnati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.


Art. 17.

(Direttore esecutivo).

        1. Il direttore esecutivo rimane in carica per un periodo di cinque anni rinnovabili, è nominato, per la prima volta dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute e, successivamente, dal consiglio di amministrazione, tra un elenco di candidati stilato a seguito di avviso pubblico. Il consiglio di amministrazione può revocare l'incarico al direttore esecutivo, in qualsiasi momento, quando esso non abbia raggiunto gli obiettivi fissati dal consiglio medesimo o per gravi e giustificati motivi.
        2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale della Agenzia di controllo ed è incaricato di:

                a) provvedere al disbrigo degli affari correnti della Agenzia di controllo;

                b) elaborare i programmi di controllo su alimenti, bevande, mangimi e sugli animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo nonché sugli impianti di produzione, stoccaggio e commercializzazione di alimenti, mangimi ed allevamenti;

                c) attuare i programmi di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione;

                d) gestire le questioni relative al personale e agli uffici della Agenzia di controllo;

                e) mantenere i contatti con il Parlamento, con il direttore della Agenzia scientifica e con gli organismi e le istituzioni internazionali operanti nel settore della sicurezza alimentare.
        3. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione i seguenti progetti:

                a) il progetto di relazione generale riguardante le attività svolta dall'Agenzia di controllo nel corso dell'anno precedente;

                b) il progetto del programma di lavoro per l'anno successivo;

                c) il progetto di rendiconto annuale relativo all'anno precedente;

                d) il progetto di bilancio per l'anno successivo.

        4. Il direttore esecutivo, previa adozione da parte del consiglio di amministrazione, inoltra la relazione e il programma di cui alle lettere a) e b) del comma 3 al Governo e al Parlamento e li rende pubblici.


Art. 18.

(Organizzazione).

        1. L'Agenzia di controllo è organizzata in:

                a) un Dipartimento centrale;

                b) ventuno uffici principali regionali, uno per ciascuna regione o provincia autonoma;

                c) uffici territoriali per la sicurezza alimentare;

                d) trenta uffici di sanità ed ispezione frontaliera.

        2. Per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati ai sensi della presente legge l'Agenzia di controllo si avvale dei laboratori ufficiali del Servizio sanitario nazionale, delle università e di altri laboratori individuati dalla Agenzia medesima.
        3. I laboratori di cui al comma 2 non possono avere alcun rapporto di consulenza con imprese del settore alimentare, mangimistico o zootecnico.
        4. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione fissa le modalità di collaborazione tra i laboratori di cui al comma 2 e l'Agenzia di controllo mediante la stipula di apposite convenzioni.


Art. 19.

(Dipartimento centrale).

        1. Il Dipartimento centrale è organizzato in direzioni generali ed uffici.
        2. Il direttore del Dipartimento centrale è il direttore esecutivo dell'Agenzia di controllo. Egli, sulla base del programma annuale approvato dal consiglio di amministrazione, detta le linee di indirizzo per quanto riguarda l'attività delle singole direzioni generali e procede alla verifica periodica della loro attuazione.
        3. Le direzioni generali e gli uffici di cui al comma 1 non possono essere stabiliti in un numero rispettivamente superiore a tre e trenta; l'organizzazione delle direzioni e degli uffici è determinata con il provvedimento di cui all'articolo 25 da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 20.

(Uffici regionali).

        1. A livello di ciascuna regione o provincia autonoma è istituito l'ufficio regionale che svolge nell'ambito del territorio di competenza le attività e i compiti spettanti all'Agenzia di controllo ai sensi della presente legge ed esercita attività di indirizzo, coordinamento e supervisione sugli uffici territoriali per la sicurezza alimentare.


Art. 21.

(Uffici territoriali
per la sicurezza alimentare).

        1. Nell'ambito di ciascuna provincia, è istituito l'ufficio territoriale per la sicurezza alimentare con il compito di attuare sul territorio provinciale i controlli inerenti l'attività dell'Agenzia di controllo.


Art. 22.

(Uffici di sanità ed ispezione frontaliera).

        1. Gli uffici di sanità ed ispezione frontaliera svolgono le funzioni di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni, e 25 febbraio 2000, n. 80.
        2. Il direttore esecutivo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, con proprio provvedimento, ridetermina, ove necessario, fermo restando il numero degli uffici di cui al comma 1, la loro distribuzione e competenza territoriale.


Art. 23.

(Informazione).

        1. L'Agenzia di controllo provvede affinché vengano fornite rapidamente informazioni obiettive, affidabili e di facile accesso ai cittadini e a ogni parte interessata, con particolare riguardo ai risultati della propria attività. A tali fini l'Agenzia di controllo elabora e diffonde materiale informativo destinato al pubblico.


Art. 24.

(Provvedimenti dell'Agenzia di controllo).

        1. Fatti salvi i provvedimenti emanati dall'Agenzia di controllo per quanto attiene la sospensione o la revoca delle autorizzazioni o dei riconoscimenti rilasciati per lo svolgimento delle attività produttive che hanno una incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, il direttore esecutivo dell'Agenzia medesima e i direttori degli uffici territoriali regionali, ciascuno per quanto di propria competenza, propongono all'autorità sanitaria competente per territorio i provvedimenti necessari intesi a limitare la produzione e la commercializzazione di alimenti, mangimi e di tutti gli altri prodotti rientranti nel campo di applicazione della presente legge, ivi compresi gli animali, che possono costituire un rischio per la salute umana, animale o per l'ambiente.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, uno o più regolamenti intesi a disciplinare le modalità di attuazione dei controlli da parte del personale dell'Agenzia di controllo sugli allevamenti, sugli stabilimenti di produzione, trasformazione, stoccaggio e trasporto di alimenti e mangimi e di tutti gli altri prodotti rientranti nel campo di applicazione della presente legge.


Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI


Art. 25.

(Personale).

        1. In fase di prima applicazione della presente legge, e per l'effettuazione dei compiti ad essa spettanti sono assegnate all'Agenzia scientifica un numero massimo di 50 unità appartenenti ai ruoli in servizio presso il Ministero della salute e presso l'Istituto superiore di sanità e all'Agenzia di controllo un numero massimo di 4000 unità in servizio presso il Ministero della salute, presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e presso le aziende sanitarie locali.
        2. Il personale dipendente in servizio, anche in forza di contratto a tempo determinato, presso le Agenzie di cui alla presente legge non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore alimentare, mangimistico e zootecnico e comunque in tutte le imprese che hanno attinenza con i compiti delle Agenzie medesime. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego.
        3. I componenti e i funzionari delle Agenzie di cui alla presente legge, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.
        4. Al termine delle procedure di inquadramento del personale di cui al comma 1 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite alle Agenzie. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
        5. Al personale inquadrato nell'organico delle Agenzie ai sensi del comma 1 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso le rispettive amministrazioni di provenienza al momento dell'inquadramento fino alla stipulazione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie medesime.



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