XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2459




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Macedonia in materia di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli.

              Articolo 13, paragrafo 2 e articolo 15: prevedono rispettivamente il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte Contraente, convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti.
          Nell'ipotesi dell'invio annuo a Skopje di due funzionari per un periodo di tre giorni nella indicata città, la relativa spesa è così quantificabile:

        Spese di missione:

              pernottamento (129 euro al giorno x 2 persone x 3 giorni) ........................................ euro 774

              diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 117 = 133 euro cui si aggiungono 40 euro pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di 133 euro viene ridotto di 44 euro, corrispondente ad un terzo della diaria (129 euro + 39 euro) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996) = (168 euro x 2 persone x 3 giorni) .......................... euro 1.008

        Spese di viaggio:

              biglietto aereo A/R Roma - Skopje (826 euro x 2 persone = 1.652 euro + 83 euro quale maggiorazione del 5 per cento) ....................................... euro 1.735

Totale onere (articolo 13, paragrafo 2 e articolo 15) ................................. euro 3.517


Articolo 13, paragrafo 1:

          Viene previsto l'invio di funzionari in Macedonia per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali. A tal fine, nella ipotesi dell'invio di due funzionari a Skopje, con una permanenza di sei giorni in detta città e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

          Spese di missione:

              pernottamento (129 euro al giorno x 2 persone x 6 giorni) ...................................... euro 1.548
              diaria giornaliera (168 euro x 2 persone x 6 giorni) ...................................... euro 2.016


          Spese di viaggio:

              biglietto aereo A/R Roma - Skopje (826 euro x 2 persone = 1.652 euro + 83 euro quale maggiorazione del 5 per cento) ....................................... euro 1.735

Totale onere (articolo 13, paragrafo 1) ...... euro 5.299


Articolo 20:

          Al fine di esaminare i programmi operativi, è prevista l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà annualmente a Skopje.
          Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari a Skopje, con una permanenza di quattro giorni in detta città e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

          Spese di missione:

              pernottamento (129 euro al giorno x 3 persone x 4 giorni) ...................................... euro 1.548

              diaria giornaliera (168 euro x 3 persone x 4 giorni) ...................................... euro 2.016

Spese di viaggio:

              biglietto aereo A/R Roma-Skopje (826 euro x 3 persone = 2.478 euro + 124 euro quale maggiorazione del 5 per cento) ....................................... euro 2.602

Totale onere (articolo 20) ................... euro 6.166


          Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze-Ufficio delle dogane, a decorrere dal 2002, ammonta a 14.982 euro, in cifra tonda 14.980 euro.
          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
          Si precisa, inoltre, che l'eventuale richiesta per attività di formazione, e di scambio di funzionari ed esperti per le attività di assistenza tecnica in materia doganale (articolo 6) potrà essere accolta soltanto in relazione alla disponibilità dei posti nei corsi formativi previsti presso il Dipartimento delle dogane e previo rimborso degli oneri da parte del Paese richiedente.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


          L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni - quali ad esempio l'articolo 13 che consente a funzionari doganali di una Parte Contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte Contraente o l'articolo 15 che prevede che funzionari di una Parte Contraente depongano in procedimenti instaurati dall'altra Parte Contraente - rendono ciò necessario.
          In ogni caso si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


          L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto l'Amministrazione degli affari esteri ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la Controparte macedone.
          I negoziati di tale Atto sono stati condotti dalla Amministrazione degli affari esteri con la Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze - elaborato conformemente al testo standard redatto dall'Organizzazione mondiale delle dogane (O.M.D.) - e, comunque, improntato al rispetto dei princìpi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.
          Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà, da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando così la società da tale minaccia, dall'altra, di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.
          Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con la Controparte macedone dei proficui rapporti diretti ed immediati, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.




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