XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2459
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Macedonia in
materia di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione,
la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali,
comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati
articoli.
Articolo 13, paragrafo 2 e articolo 15: prevedono
rispettivamente il rimborso delle spese di viaggio e di
missione per i funzionari della Parte Contraente, convocati a
deporre in qualità di testimoni ed esperti.
Nell'ipotesi dell'invio annuo a Skopje di due funzionari
per un periodo di tre giorni nella indicata città, la relativa
spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (129 euro al giorno x 2 persone x 3
giorni) ........................................ euro 774
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA
117 = 133 euro cui si aggiungono 40 euro pari al 30 per cento
quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto
3 giugno 1926, n. 941; l'importo di 133 euro viene ridotto di
44 euro, corrispondente ad un terzo della diaria (129 euro +
39 euro) quale quota media per contributi previdenziali,
assistenziali ed Irpef ai sensi delle leggi n. 335 dell'8
agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996) = (168 euro x 2
persone x 3 giorni) .......................... euro 1.008
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma - Skopje (826 euro x 2 persone
= 1.652 euro + 83 euro quale maggiorazione del 5 per
cento) ....................................... euro 1.735
Totale onere (articolo 13, paragrafo 2 e
articolo 15) ................................. euro 3.517
Articolo 13, paragrafo 1:
Viene previsto l'invio di funzionari in Macedonia per
assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali. A
tal fine, nella ipotesi dell'invio di due funzionari a Skopje,
con una permanenza di sei giorni in detta città e sulla base
del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:
Spese di missione:
pernottamento (129 euro al giorno x 2 persone x 6
giorni) ...................................... euro 1.548
diaria giornaliera (168 euro x 2 persone x 6
giorni) ...................................... euro 2.016
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma - Skopje (826 euro x 2 persone
= 1.652 euro + 83 euro quale maggiorazione del 5 per
cento) ....................................... euro 1.735
Totale onere (articolo 13, paragrafo 1) ...... euro 5.299
Articolo 20:
Al fine di esaminare i programmi operativi, è prevista
l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà
annualmente a Skopje.
Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari a Skopje, con
una permanenza di quattro giorni in detta città e sulla base
del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:
Spese di missione:
pernottamento (129 euro al giorno x 3 persone x 4
giorni) ...................................... euro 1.548
diaria giornaliera (168 euro x 3 persone x 4
giorni) ...................................... euro 2.016
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Skopje (826 euro x 3 persone =
2.478 euro + 124 euro quale maggiorazione del 5 per
cento) ....................................... euro 2.602
Totale onere (articolo 20) ................... euro 6.166
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze-Ufficio delle dogane, a
decorrere dal 2002, ammonta a 14.982 euro, in cifra tonda
14.980 euro.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
Si precisa, inoltre, che l'eventuale richiesta per
attività di formazione, e di scambio di funzionari ed esperti
per le attività di assistenza tecnica in materia doganale
(articolo 6) potrà essere accolta soltanto in relazione alla
disponibilità dei posti nei corsi formativi previsti presso il
Dipartimento delle dogane e previo rimborso degli oneri da
parte del Paese richiedente.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già
conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere
ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che
alcune sue disposizioni - quali ad esempio l'articolo 13 che
consente a funzionari doganali di una Parte Contraente di
assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte
Contraente o l'articolo 15 che prevede che funzionari di una
Parte Contraente depongano in procedimenti instaurati
dall'altra Parte Contraente - rendono ciò necessario.
In ogni caso si ritiene che la legge di ratifica non
debba prevedere norme di adeguamento della legislazione
nazionale vigente.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
L'importanza di disporre di un quadro giuridico
appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di
cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti
tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto
l'Amministrazione degli affari esteri ad assumere l'iniziativa
di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di
mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la
Controparte macedone.
I negoziati di tale Atto sono stati condotti dalla
Amministrazione degli affari esteri con la Controparte sulla
base di un testo adeguato alle rispettive esigenze - elaborato
conformemente al testo standard redatto
dall'Organizzazione mondiale delle dogane (O.M.D.) - e,
comunque, improntato al rispetto dei princìpi di completezza,
chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace
strumento di cooperazione amministrativa.
Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà, da
una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle
rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di
lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito
degli stupefacenti, salvaguardando così la società da tale
minaccia, dall'altra, di agevolare e semplificare le procedure
doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo
così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due
Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli
operatori.
Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e
mantenere con la Controparte macedone dei proficui rapporti
diretti ed immediati, che saranno particolarmente utili per il
raggiungimento degli obiettivi di volta in volta
prefissati.