XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2459




        Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, firmato a Roma il 21 maggio 1999, i Governi della Repubblica italiana e di Macedonia si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della rispettiva legislazione doganale e realizzare, nel contempo, una efficace azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
        L'Accordo si compone di ventiquattro articoli, un preambolo ed un allegato.
        L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
        L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
        Gli articoli 3, 4, 5, 8 e 10 dettano la disciplina della comunicazione, su richiesta o spontanea, delle informazioni, elencando casi e finalità.
        L'articolo 6 prevede l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale a fornirsi reciproca assistenza tecnica attraverso lo scambio di funzionari doganali ed azioni di formazione professionali.
        L'articolo 9 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale a esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
        L'articolo 11 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nella formulazione delle richieste di assistenza.
        L'articolo 12 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte Contraente.
        L'articolo 13 prevede la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente consultino dossier o assistano ad indagini dell'Amministrazione dell'altra Parte Contraente.
        L'articolo 14 prevede l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale di fornire reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, documenti, relazioni o informazioni su computer.
        L'articolo 15 prevede la possibilità e la modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in giudizi instaurati davanti alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente.
        L'articolo 16 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
        L'articolo 17 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti Contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.
        L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
        L'articolo 19 fissa i criteri di ripartizioni delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.
        L'articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una Commissione Mista per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.
        L'articolo 21 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.
        Gli articoli 22 e 23 disciplinano l'entrata in vigore e la denuncia dell'Accordo.
        L'articolo 24, infine, prevede il riesame del testo dell'Accordo.




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