XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2362




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          La Fondazione Asia-Europa (ASEF), istituita a Singapore in data 15 febbraio 1997 dai Ministri degli esteri dei Paesi aderenti, ha lo scopo di favorire lo sviluppo dei rapporti di partenariato euro-asiatico nei settori della cooperazione culturale.
          La Fondazione ha fino ad ora svolto le proprie attività secondo la normativa prevista nella città di Singapore.
          L'atto costitutivo della Fondazione prevede l'apporto di contributi volontari da parte dei Paesi aderenti per finanziare le attività operative.
          In relazione a quanto sopra e tenuto conto del contributo di un milione di dollari USA nel periodo di cinque anni corrisposto dalla maggioranza dei Paesi industrializzati, si ritiene congruo prevedere per l'Italia un contributo totale di 2.280 milioni di lire, equivalenti a 1.177.521,73 euro, da corrispondere in una sola soluzione. Con l'approvazione del presente disegno di legge, l'Italia parteciperebbe al bilancio annuale della Fondazione, che è stato per il 2000/2001 di circa 8 miliardi di lire, equivalenti a 4,1 milioni di euro, per una quota pari a circa il 5,7 per cento. Si allega una tabella recante i contributi degli Stati parti dell'ASEF.
          Pertanto, l'indicato onere, da porre a carico del bilancio dello Stato, è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
          Si fa presente, infine, che l'ipotesi assunta per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al contributo indicato, costituisce riferimento inderogabile ai fini della attuazione del suddetto provvedimento.

... (omissis) ...

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

          Il presente disegno di legge prevede un contributo una tantum in favore della Fondazione Asia-Europa. Detto contributo si configura come adempimento di un obbligo internazionale per la cui concessione non vi sono profili di incompatibilità sul piano comunitario, né si riscontrano adempimenti sul piano amministrativo interno. La tecnica legislativa è quella consueta per la concessione di contributi.


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

          Non si provvede a redigere l'AIR, in quanto il caso in esame ricade nelle previsioni di cui al punto 7 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000.




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