XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2362
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
La Fondazione Asia-Europa (ASEF), istituita a Singapore
in data 15 febbraio 1997 dai Ministri degli esteri dei Paesi
aderenti, ha lo scopo di favorire lo sviluppo dei rapporti di
partenariato euro-asiatico nei settori della cooperazione
culturale.
La Fondazione ha fino ad ora svolto le proprie attività
secondo la normativa prevista nella città di Singapore.
L'atto costitutivo della Fondazione prevede l'apporto di
contributi volontari da parte dei Paesi aderenti per
finanziare le attività operative.
In relazione a quanto sopra e tenuto conto del contributo
di un milione di dollari USA nel periodo di cinque anni
corrisposto dalla maggioranza dei Paesi industrializzati, si
ritiene congruo prevedere per l'Italia un contributo totale di
2.280 milioni di lire, equivalenti a 1.177.521,73 euro, da
corrispondere in una sola soluzione. Con l'approvazione del
presente disegno di legge, l'Italia parteciperebbe al bilancio
annuale della Fondazione, che è stato per il 2000/2001 di
circa 8 miliardi di lire, equivalenti a 4,1 milioni di euro,
per una quota pari a circa il 5,7 per cento. Si allega una
tabella recante i contributi degli Stati parti dell'ASEF.
Pertanto, l'indicato onere, da porre a carico del
bilancio dello Stato, è da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri.
Si fa presente, infine, che l'ipotesi assunta per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
al contributo indicato, costituisce riferimento inderogabile
ai fini della attuazione del suddetto provvedimento.
... (omissis) ...
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
Il presente disegno di legge prevede un contributo una
tantum in favore della Fondazione Asia-Europa. Detto
contributo si configura come adempimento di un obbligo
internazionale per la cui concessione non vi sono profili di
incompatibilità sul piano comunitario, né si riscontrano
adempimenti sul piano amministrativo interno. La tecnica
legislativa è quella consueta per la concessione di
contributi.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
Non si provvede a redigere l'AIR, in quanto il caso in
esame ricade nelle previsioni di cui al punto 7 della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23
maggio 2000.