XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2122
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Capo I - Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni
(articoli 1-5).
L'articolo 1 (Istituzione dell'Alto Commissario per la
prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre
forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione) comporta oneri di funzionamento e spese
per il personale di cui l'istituendo ufficio si avvale
quantificati in 582.000 euro in ragione d'anno, che trovano
copertura nel "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
Gli articoli da 2 a 5 non comportano oneri finanziari.
Capo II - Norme di semplificazione (articolo 6).
L'articolo 6 non comporta oneri finanziari.
Capo III - Norme in materia di istruzione, università e
ricerca (articoli 7-11).
Gli articoli da 7 a 11 trovano copertura sui fondi
destinati alle attività cui si fa riferimento.
In particolare l'articolo 7 prevede la corresponsione
alla Cassa depositi e prestiti di una commissione sulle somme
erogate, che trova copertura sui medesimi fondi destinati alla
realizzazione di alloggi e residenze per studenti
universitari, previsti dalla legge 14 novembre 2000, n.
338.
Le modifiche al decreto legislativo n. 297 del 1999
contenute nell'articolo 8, comma 1, lettere a) e
b), del provvedimento proposto, prevedono ampliamenti di
attività finanziabili a valere sul Fondo per le agevolazioni
alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 dello stesso decreto
legislativo.
Le disposizioni di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 dello stesso articolo 8 del provvedimento proposto
attengono ad aspetti tecnici per puntualizzare alcuni passaggi
dello stesso decreto legislativo n. 297 del 1999 al fine di
assicurare continuità alle procedure di gestione
amministrativo-contabile del FAR, come specificato ampiamente
nella nota illustrativa.
L'articolo 9, comma 1, consente agli enti di ricerca,
nell'ipotesi di svolgimento di attività di ricerca per conto
terzi, di destinare una quota di proventi netti alla
incentivazione del personale che ha contribuito all'attività
medesima; pertanto, si tratta di una disposizione
autofinanziata.
Il comma 2 dello stesso articolo consente agli enti di
ricerca di ottenere anticipazioni su fondi già iscritti nel
bilancio del Ministero degli affari esteri e destinati alla
realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo.
L'articolo 10 (Norme sulle elezioni a cariche
accademiche) costituisce norma di principio che, pertanto,
non comporta spese.
La copertura finanziaria dell'articolo 11 è contenuta
nella medesima disposizione.
Capo IV - Disposizioni in materia di affari esteri (articoli
12-14).
L'articolo 12 non comporta ulteriori oneri.
Dall'articolo 13 non derivano ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato, essendo la copertura dei posti di
esperti, di cui si richiede il rinnovo, prevista nella legge
n. 496 del 1995.
Dall'articolo 14 non derivano ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
Capo V - Disposizioni in materia di enti locali (articolo
15).
Dall'attuazione della disposizione non derivano oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Capo VI - Disposizioni in materia di innovazione (articolo
16).
La norma di copertura finanziaria è contenuta nel comma 3
della disposizione.
Capo VII - Disposizioni in materia di difesa (articoli
17-20).
Dall'attuazione delle disposizioni non derivano ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Capo VIII - Disposizioni in materia di agricoltura (articoli
21-22).
L'articolo 21 è norma di delega che non comporta nuovi
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Dall'attuazione dell'articolo 22 non derivano ulteriori
oneri rispetto a quanto già previsto dal decreto-legge n. 279
del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 365
del 2000, in quanto precisa soltanto l'ambito di utilizzo
delle "disponibilità di cui all'ordinanza del Ministero
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000"
(articolo 4, comma 10, del citato decreto-legge n. 279 del
2000).
Capo IX - Disposizioni in materia di comunicazioni (articolo
23).
L'articolo 23 comporta oneri limitatamente al
finanziamento dell'attività della Fondazione Ugo Bordoni
(comma 5) ed all'accesso ai ruoli dell'Istituto superiore
delle comunicazioni e del Ministero da parte del personale
risultante in esubero presso la Fondazione (comma 6).
I primi sono quantificati in 5.165.000 euro e la
copertura è prevista mediante l'accantonamento iscritto in
tabella B della legge finanziaria 2002.
I secondi sono valutati (in ragione di una presunta
assegnazione di circa ottanta dipendenti) in 4.648.000 euro e
la relativa copertura è prevista in base all'accantonamento
iscritto in tabella A della legge finanziaria 2002.
Capo X - Disposizioni in materia di tutela della salute
(articoli 24-27).
Gli articoli 24, 25 e 27 non comportano oneri per il
bilancio dello Stato, mentre l'articolo 26 individua esso
stesso la copertura finanziaria per i maggiori oneri
contemplati.
L'articolo 28, infine, contiene una disposizione di
chiusura diretta ad evitare nuovi o maggiori oneri derivanti
dall'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento.