XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2122




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


Capo I - Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni (articoli 1-5).

          L'articolo 1 (Istituzione dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione) comporta oneri di funzionamento e spese per il personale di cui l'istituendo ufficio si avvale quantificati in 582.000 euro in ragione d'anno, che trovano copertura nel "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
          Gli articoli da 2 a 5 non comportano oneri finanziari.


Capo II - Norme di semplificazione (articolo 6).

          L'articolo 6 non comporta oneri finanziari.


Capo III - Norme in materia di istruzione, università e ricerca (articoli 7-11).

          Gli articoli da 7 a 11 trovano copertura sui fondi destinati alle attività cui si fa riferimento.
          In particolare l'articolo 7 prevede la corresponsione alla Cassa depositi e prestiti di una commissione sulle somme erogate, che trova copertura sui medesimi fondi destinati alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsti dalla legge 14 novembre 2000, n. 338.
          Le modifiche al decreto legislativo n. 297 del 1999 contenute nell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del provvedimento proposto, prevedono ampliamenti di attività finanziabili a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo.
          Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo 8 del provvedimento proposto attengono ad aspetti tecnici per puntualizzare alcuni passaggi dello stesso decreto legislativo n. 297 del 1999 al fine di assicurare continuità alle procedure di gestione amministrativo-contabile del FAR, come specificato ampiamente nella nota illustrativa.
          L'articolo 9, comma 1, consente agli enti di ricerca, nell'ipotesi di svolgimento di attività di ricerca per conto terzi, di destinare una quota di proventi netti alla incentivazione del personale che ha contribuito all'attività medesima; pertanto, si tratta di una disposizione autofinanziata.
          Il comma 2 dello stesso articolo consente agli enti di ricerca di ottenere anticipazioni su fondi già iscritti nel bilancio del Ministero degli affari esteri e destinati alla realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo.
          L'articolo 10 (Norme sulle elezioni a cariche accademiche) costituisce norma di principio che, pertanto, non comporta spese.
          La copertura finanziaria dell'articolo 11 è contenuta nella medesima disposizione.


Capo IV - Disposizioni in materia di affari esteri (articoli 12-14).

          L'articolo 12 non comporta ulteriori oneri.
          Dall'articolo 13 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, essendo la copertura dei posti di esperti, di cui si richiede il rinnovo, prevista nella legge n. 496 del 1995.
          Dall'articolo 14 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Capo V - Disposizioni in materia di enti locali (articolo 15).

          Dall'attuazione della disposizione non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.


Capo VI - Disposizioni in materia di innovazione (articolo 16).

          La norma di copertura finanziaria è contenuta nel comma 3 della disposizione.


Capo VII - Disposizioni in materia di difesa (articoli 17-20).

          Dall'attuazione delle disposizioni non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Capo VIII - Disposizioni in materia di agricoltura (articoli 21-22).

          L'articolo 21 è norma di delega che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
          Dall'attuazione dell'articolo 22 non derivano ulteriori oneri rispetto a quanto già previsto dal decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 365 del 2000, in quanto precisa soltanto l'ambito di utilizzo delle "disponibilità di cui all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000" (articolo 4, comma 10, del citato decreto-legge n. 279 del 2000).


Capo IX - Disposizioni in materia di comunicazioni (articolo 23).

          L'articolo 23 comporta oneri limitatamente al finanziamento dell'attività della Fondazione Ugo Bordoni (comma 5) ed all'accesso ai ruoli dell'Istituto superiore delle comunicazioni e del Ministero da parte del personale risultante in esubero presso la Fondazione (comma 6).
          I primi sono quantificati in 5.165.000 euro e la copertura è prevista mediante l'accantonamento iscritto in tabella B della legge finanziaria 2002.
          I secondi sono valutati (in ragione di una presunta assegnazione di circa ottanta dipendenti) in 4.648.000 euro e la relativa copertura è prevista in base all'accantonamento iscritto in tabella A della legge finanziaria 2002.


Capo X - Disposizioni in materia di tutela della salute (articoli 24-27).

          Gli articoli 24, 25 e 27 non comportano oneri per il bilancio dello Stato, mentre l'articolo 26 individua esso stesso la copertura finanziaria per i maggiori oneri contemplati.

          L'articolo 28, infine, contiene una disposizione di chiusura diretta ad evitare nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento.




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