XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2122
Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge reca
norme di razionalizzazione, di semplificazione dell'attività
amministrativa e di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, al fine di migliorarne l'efficienza e
l'economicità di gestione. Le disposizioni più rilevanti del
disegno di legge attengono all'istituzione dell'Alto
Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione
e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione; alla formazione e mobilità del personale;
alla semplificazione della documentazione amministrativa; alla
promozione di progetti innovativi; a misure in favore degli
enti di ricerca; alla partecipazione italiana ad associazioni
e fondazioni. Completano il disegno di legge disposizioni
riguardanti altri settori pubblici (difesa, agricoltura,
comunicazioni, esteri, sanità) per i quali si è ritenuto
opportuno intervenire al fine di razionalizzare o comunque di
definire in modo più organico il relativo quadro normativo
attualmente vigente.
Capo I. Disposizioni in materia di pubbliche
amministrazioni (articoli 1-5).
Articolo 1 (Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione). Provvede
all'istituzione dell'Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione, alla diretta
dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei
ministri. La disciplina della composizione e delle funzioni di
tale organismo è demandata ad un regolamento governativo, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica.
Articolo 2 (Formazione del personale delle pubbliche
amministrazioni). Le norme mirano a promuovere e
organizzare la formazione nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni. Il comma 1 prevede, infatti, che ciascuna
amministrazione, nell'ambito delle attività di gestione delle
risorse umane e finanziarie e sulla base dei fabbisogni e
degli obiettivi, predisponga annualmente un piano per la
formazione del personale. Il comma 2, con riguardo alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
nonché agli enti pubblici non economici, prevede che il
relativo piano di formazione del personale, da predisporre
entro il 30 gennaio di ogni anno, sia trasmesso alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, nonché al Ministero dell'economia e delle
finanze.
Articolo 3 (Disposizioni in materia di mobilità del
personale delle pubbliche amministrazioni). L'adozione
della disciplina proposta si rende necessaria per sopperire ad
un'insufficienza normativa che, a fronte di processi di
mobilità, pur previsti da fonti normative, non consente al
Dipartimento della funzione pubblica di gestire e definire
compiutamente detti processi a causa della constatata
insufficiente sollecitudine delle pubbliche amministrazioni a
rispondere alle richieste di posti vacanti in organico cui
trasferire i dipendenti in mobilità.
La norma, in particolare, assicura adeguata tutela nei
casi di rilevata eccedenza di personale il cui numero sia
inferiore a dieci nell'arco dell'anno e rende possibile la
gestione del personale in disponibilità interessato da
processi di ristrutturazione e trasformazione e in tutti i
casi in cui il Dipartimento della funzione pubblica sia
chiamato a gestire la ricollocazione presso le pubbliche
amministrazioni di personale posto in disponibilità (articoli
33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
La norma non si applica al personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, della carriera
diplomatica e prefettizia.
Articolo 4 (Utilizzazione degli idonei di concorsi
pubblici). Con le disposizioni in questione si intende
consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici non economici
nazionali, di assumere gli idonei delle graduatorie
concorsuali approvate da altre pubbliche amministrazioni
facenti parte dello stesso comparto di contrattazione. In tale
modo, si consente alle amministrazioni che intendono indire
concorsi pubblici per l'assunzione di nuove risorse umane di
ricorrere, in alternativa all'effettuazione di nuovi concorsi,
alle graduatorie già approvate da altre amministrazioni del
medesimo comparto, evitando, pertanto, la lunghezza delle
procedure concorsuali e conseguendo l'obiettivo del risparmio
delle risorse umane e finanziarie necessarie all'espletamento
dei concorsi pubblici.
Con il vincolo del comparto di contrattazione si consente
di ricorrere a graduatorie per posti omogenei secondo
l'ordinamento professionale delle amministrazioni
coinvolte.
La facoltà di utilizzo delle graduatorie viene
condizionata dalla capienza della dotazione organica di
ciascuna amministrazione procedente e dal rispetto delle
disposizioni in tema di programmazione delle assunzioni
contenute nell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
Le modalità attuative della disposizione in questione
saranno definite con successivo regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Articolo 5 (Personale della Presidenza del Consiglio
dei ministri). Le procedure di inquadramento nei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma della
legge n. 400 del 1988 hanno prodotto un notevole contenzioso
in sede giurisdizionale, soprattutto negli ultimi anni a
seguito di nuovi orientamenti assunti in materia dai tribunali
amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato. La
soccombenza dell'amministrazione, sempre più frequente, ha
comportato ingenti esborsi finanziari. Al fine di arginare
tale fenomeno, si prevede (per i soli dipendenti in possesso
dei medesimi requisiti dei colleghi vincitori dei ricorsi) la
possibilità di essere inquadrati, nel rispetto delle procedure
previste dalla citata legge n. 400 del 1988 e previa espressa
rinuncia ad ogni contenzioso, nelle stesse posizioni
conseguite dai ricorrenti. Tale inquadramento ha peraltro
valenza retroattiva ai soli fini giuridici; il conseguente
minore esborso per la Presidenza del Consiglio dei ministri
può essere valutato intorno ai 5.164.599 euro.
Capo II. Norme di semplificazione (articolo 6).
Articolo 6 (Disposizioni in materia di semplificazione
della documentazione amministrativa). Il comma 1 ha
l'obiettivo di dare completa certezza alle imprese
relativamente alla possibilità di utilizzare le norme in
materia di semplificazione della documentazione amministrativa
nell'ambito delle procedure di partecipazione a gare e appalti
pubblici. Si è posto, ad esempio, il dubbio se il regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del
2000, in base al quale la non sussistenza delle condizioni
ostative per la partecipazione alle gare deve essere
dimostrata con la produzione del certificato del casellario
giudiziale, possa ritenersi norma speciale e, quindi, prevalga
sul testo unico sulla documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Per
quanto riguarda la natura delle norme proposte, si evidenzia
che, qualora la si formuli come disposizione interpretativa,
potrebbero verificarsi al tempo stesso conseguenze vantaggiose
e svantaggiose: sotto il primo profilo, si darebbe certezza
alla disposizione de qua, chiarendo il significato della
norma contenuta nel citato testo unico sulla documentazione
amministrativa; sotto il secondo profilo, tuttavia,
considerata l'efficacia retroattiva dell'interpretazione, si
potrebbero verificare delle conseguenze negative in termini di
contenzioso sulla normativa applicabile ai rapporti e alle
procedure in corso.
Ove, invece, la disposizione normativa venga presentata
tecnicamente come novella al testo unico e, dunque, abbia la
forma di una nuova iniziativa normativa, si correrebbe il
rischio di far considerare la normativa del testo unico
inapplicabile alle procedure di gara in corso fino alla
novella. Il che è probabilmente sbagliato, anche alla luce dei
primi orientamenti giurisprudenziali.
Con il comma 2 si intende dare soluzione ad una
problematica che, attualmente, ostacola lo sviluppo dei
servizi on-line. Mentre un'istanza ed una dichiarazione
possono essere inviati via fax con la fotocopia del documento
d'identità, non è possibile inviarle per via telematica (ad
esempio, con una semplice e-mail) senza la firma
digitale o la carta d'identità elettronica. Di conseguenza, in
assenza di un'ampia diffusione della firma digitale e della
carta d'identità elettronica, rischiano di essere
completamente bloccati la diffusione dei servizi on-line
e l'invio per via telematica di istanze e dichiarazioni.
L'unica esperienza che sembra aver affrontato tale
problematica è quella dell'invio per via telematica delle
dichiarazioni fiscali. La norma proposta consente,
immediatamente, alle amministrazioni di riconoscere, con le
modalità previste dai rispettivi ordinamenti e per definite
tipologie di atti, domande e dichiarazioni inviate per via
telematica attraverso l'utilizzo di password o di altri
sistemi equivalenti di identificazione individuati
dall'amministrazione stessa. Una norma di questo tenore
potrebbe consentire, nel breve periodo, un incentivo allo
sviluppo dei servizi on-line. Naturalmente sono
opportuni degli approfondimenti tecnici e tale norma potrebbe
comunque essere un "ponte" rispetto all'attuazione della
previsione dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del
disegno di legge di semplificazione. Si segnala, inoltre, che
su questo terreno si sono registrate in passato resistenze da
parte dei certificatori della firma digitale e, in parte,
della stessa Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
Con il comma 3 si esplicita la possibilità già prevista
dal testo unico che consente al cittadino di attestare la
conformità all'originale della copia di un atto attraverso la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla
fotocopia di un documento rilasciato o conservato da una
pubblica amministrazione, di un titolo di studio, eccetera,
che è conforme all'originale.
Capo III. Norme in materia di istruzione, università e
ricerca (articoli 7-11).
Con l'articolo 7 (Gestione di fondi) si intende
affidare ad un soggetto pubblico (Cassa depositi e prestiti),
già organizzato ed esperto, l'attuazione di una procedura di
difficoltosa applicazione che, ove dovesse essere attuata dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
richiederebbe l'impiego di risorse umane e strumentali
attualmente non disponibili.
La Cassa depositi e prestiti è organizzata al riguardo, in
quanto già svolge analoghe attività a favore della pubbliche
amministrazioni, in attuazione di norme che lo hanno
espressamente previsto (tra le altre: legge 7 agosto 1982, n.
526, articoli 52 e 56 - per il Ministero del bilancio; decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, articolo 8, comma 4 - per
l'Agensud; legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma
207 - per i patti territoriali).
A fronte di tale attività, viene prevista la
corresponsione, a favore della Cassa depositi e prestiti, di
una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi
fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Articolo 8 (Modifiche al decreto legislativo 27 luglio
1999, n.297). La modifica al decreto legislativo n. 297 del
1997 prevista alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
in oggetto intende estendere le agevolazioni alle imprese che
concedono borse di studio per corsi di dottorato di ricerca
anche al finanziamento di assegni che le università e gli enti
di ricerca possono conferire per le collaborazioni ed attività
di ricerca ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 449 del
1997.
La modifica prevista alla lettera b) del medesimo
comma è finalizzata ad introdurre tra le attività finanziabili
dal Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) anche
l'assistenza alle imprese ai fini della predisposizione di
progetti di ricerca da presentare nell'ambito dei Programmi
comunitari di ricerca dell'Unione europea.
Le modifiche di cui alle lettere c) e d) del
citato comma 1 sono indispensabili per puntualizzare alcuni
passaggi dello stesso decreto al fine di assicurare continuità
alle procedure di gestione amministrativo-contabile del FAR di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297, come sostituito dalla lettera c) del comma 1
dell'articolo 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Infatti i commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo
n. 297 del 1999 prevedono da un lato la validità, fino alla
scadenza, delle convenzioni in essere con gli istituti di
credito per le attività istruttorie e gestionali dei progetti
e dall'altro la risoluzione di diritto, a decorrere dal 1^
gennaio 2000, e fatta salva la gestione dei contratti
stipulati entro la medesima data, della convenzione con il San
Paolo-IMI, istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca
applicata, in caso di assunzione diretta della gestione del
Fondo stesso da parte del Ministero.
L'abrogazione delle vigenti norme in materia di incentivi
alla ricerca, condizionata, dal comma 4 dello stesso articolo
9, alla pubblicazione del primo dei decreti attuativi previsti
dall'articolo 6, comma 2, è di fatto avvenuta solo all'inizio
del 2001, creando la necessità di regolamentare la gestione di
una rilevante quantità di richieste pervenute nel periodo
intercorrente tra la pubblicazione del decreto legislativo n.
297 (agosto 1999) e la pubblicazione del decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8
agosto 2000 (supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001).
Infatti la decisione di assumere in forma diretta la
gestione del FAR da parte del Ministero, già dalla fine del
1999 ha comportato la necessità dell'emanazione della
circolare del Ministro del 29 dicembre 1999, n. 760, recante
una "Disciplina transitoria" per regolamentare la complessa
modalità di transizione tra le vecchie e le nuove procedure
che ha riflessi, anche a livello contabile, di non semplice
lettura.
Le finalità dell'articolo 9 (Disposizioni in materia di
enti pubblici di ricerca, ENEA e ASI) sono le seguenti. La
norma del comma 1 è intesa ad estendere al personale di
ricerca degli enti di ricerca, nonché dell'ENEA e dell'ASI, il
regime già previsto per le università dall'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e dall'articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370, in tema di contratti di ricerca per conto terzi.
Il comma 2 tende a consentire anche agli enti di ricerca,
all'ENEA e all'ASI la concessione di anticipazioni sui
finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri alle
università per la realizzazione di progetti di cooperazione
allo sviluppo, come previsto dal comma 1-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, introdotto dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n.
95.
Articolo 10 (Norme sulle elezioni a cariche
accademiche). A seguito della introduzione nell'ordinamento
universitario del principio di autonomia statutaria degli
atenei, si è determinata una diversificata regolamentazione
per quanto attiene in particolare sia la disciplina
dell'elettorato attivo e passivo, sia la partecipazione dei
professori e ricercatori agli organi accademici, sia la
composizione e l'articolazione degli organi di governo.
Conseguentemente, si è creato un esteso contenzioso che ha
dato luogo a pronunce contrastanti e che determina quindi una
situazione di incertezza che è opportuno venga definita
normativamente.
L'articolo proposto ha la finalità di porre fine al
contenzioso in atto demandando alle università la
determinazione dell'elettorato attivo per quanto riguarda
l'accesso alle cariche accademiche e agli organi accademici
delle varie categorie di personale docente e non docente delle
università stabilendo, altresì, il principio che la carica di
direttore di dipartimento possa essere ricoperta da professori
associati, in caso di indisponibilità di professori
ordinari.
L'articolo 11 (Misure relative all'attuazione del
programma scuola 2000-2006) è diretto ad agevolare la
realizzazione del programma scuola 2000-2006, cofinanziato
dall'Unione europea nelle aree del Mezzogiorno, di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, della cui attuazione è
responsabile il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca. Peraltro l'attuazione di tale programma sta
trovando oggettive difficoltà nelle modalità di erogazione
delle somme necessarie, prevista solo ad avanzamento dei
lavori e a seguito di presentazione e approvazione di apposite
certificazioni; procedura, questa, che richiede tempi tecnici
spesso non coerenti con le scadenze stringenti previste per la
chiusura dei singoli progetti del programma. Al fine di
evitare rallentamenti nell'attuazione degli interventi, con
perdita dei relativi contributi comunitari, con la norma in
argomento si prevede di autorizzare il Fondo di rotazione
previsto dalla legge n. 183 del 1987 ad anticipare le quote
dei contributi comunitari e statali, già pianificati nella
decisione di approvazione del programma.
Capo IV. Disposizioni in materia di affari esteri
(articoli 12-14).
L'articolo 12 (Modifiche alla legge 21 novembre 1967,
n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti) apporta
alcune urgenti modifiche alla legge n. 1185 del 1967, recante
norme sui passaporti, in attesa dell'emanazione di una
disciplina organica dell'intera materia.
In particolare, la modifica all'articolo 3 della legge,
proposta al comma 1, fa venire meno la necessità
dell'autorizzazione del giudice tutelare per il rilascio di
passaporti a genitori con prole minore, nel caso di genitori
residenti all'estero e nei casi di separazione, divorzio,
filiazione naturale, purché l'altro genitore dia il suo
assenso al rilascio del passaporto, nonché nei casi in cui vi
sia un solo genitore titolare esclusivo della potestà,
sancendo ed estendendo agli altri casi contemplati
nell'articolato, relativi a situazioni analoghe, i princìpi
espressi, con riferimento al genitore naturale, dalla Corte
costituzionale nella sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 464, che
ha ritenuto l'articolo 3, lettera b), della legge, in
contrasto con gli articoli 3 e 16 della Costituzione, in
quanto non si giustifica ragionevolmente il diverso
trattamento del genitore naturale rispetto al genitore
legittimo.
La modifica all'articolo 17 della legge, contenuta nel
comma 2, mira a conformare la durata del passaporto italiano a
quella prevista dalla maggioranza dei Paesi europei e dagli
Stati Uniti, introducendo la validità decennale del documento
in luogo di quella quinquennale, attualmente prevista.
Al comma 3, infine, si propone l'abrogazione formale -
essendo già avvenuta quella tacita - dell'articolo 28 della
legge, che attribuiva, fino all'istituzione dei tribunali
amministrativi regionali, la competenza a decidere sui ricorsi
previsti dal quarto comma dell'articolo 10 al tribunale del
capoluogo di provincia dove ha sede l'autorità che ha denegato
il rilascio del passaporto.
Articolo 13 (Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità
nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle
armi chimiche). Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della
legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo
6, comma 1, della legge 4 aprile 1997, n. 93, il Ministero
degli affari esteri, cui sono state attribuite le funzioni di
"Autorità nazionale" responsabile dell'attuazione della
Convenzione di Parigi sul bando delle armi chimiche, aveva
facoltà di conferire incarichi "della durata massima di due
anni, rinnovabili per una sola volta per un anno", ad esperti
estranei all'amministrazione, per sopperire ad esigenze che
richiedono oggettive professionalità, non reperibili
all'interno dell'amministrazione.
I contratti stipulati in base a tale norma sono
attualmente scaduti o in corso di scadenza. L'esperienza
applicativa della legge ha però dimostrato che le esigenze di
specializzazione connesse con l'attività svolta dagli esperti
si sono accentuate e che sicuramente l'amministrazione non è
in grado di farvi fronte con le risorse umane in organico.
Appare, pertanto, quanto mai opportuno continuare ad
avvalersi del contributo degli esperti in questione, sui quali
l'amministrazione ha investito considerevoli risorse,
assicurandone, tra l'altro, la partecipazione a specifici
corsi di formazione ed aggiornamento.
Articolo 14 (Costituzione e partecipazione italiana ad
associazioni e fondazioni in Italia e all'estero).´ƒ4 Il
Ministero degli affari esteri, nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, è impegnato, con cadenza ormai
crescente, in attività, in Italia e all'estero, di promozione
del "Sistema Italia" nel suo complesso e di cooperazione nei
vari ambiti operativi.
In questo contesto, e sulla base dell'esperienza
pregressa, non solo in Italia, ma anche all'estero, in
particolare in altri Paesi europei, si può affermare che uno
dei fattori determinanti per il successo di un'attività di
promozione e cooperazione efficace e di ampio respiro è la
collaborazione tra pubblico e privato. Tale sinergia, sotto la
supervisione delle istanze governative, che individuano le
linee di indirizzo sia politico sia operativo, è in grado ,
con un investimento di risorse pubbliche relativamente
modesto, di catalizzare e catturare l'interesse di donatori ed
investitori privati, sia in Italia sia all'estero. Sul piano
organizzativo, gestionale ed amministrativo le strutture
associative, ed in particolare la formula della fondazione,
costituiscono lo strumento idoneo a concretizzare
l'interazione tra intervento e finanziamento pubblico e
privato, nel perseguimento di finalità di interesse pubblico,
sulle quali vigilano le istanze governative, che assicurano
anche il necessario controllo dal punto di vista
amministrativo e del corretto utilizzo dei fondi, consentendo,
nel contempo, la realizzazione di eventi culturali di grande
rilevanza ed altre iniziative, con riduzione dell'impegno di
spesa pubblica.
La partecipazione alle fondazioni avrà luogo nei limiti
delle disponibilità di bilancio e comporterà, quindi, economie
di spesa ed un impegno più efficiente dei fondi pubblici
destinati alle predette attività; il parere della Commissione
nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero
di cui all'articolo 4 della legge n. 401 del 1990, mira ad un
corretto indirizzo istituzionale delle attività previste ed
alla salvaguardia dei capitali coinvolti nell'iniziativa.
Capo V. Disposizioni in materia di enti locali (articolo
15).
Articolo 15 (Modifica all'articolo 60 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
materia di cause di ineleggibilità). La disposizione è
volta a razionalizzare la vigente disciplina in materia di
ineleggibilità alla carica di sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale o
circoscrizionale, in modo da non determinare sperequazioni tra
la disciplina delle ineleggibilità dei titolari di funzioni di
governo e quella prevista per gli uffici di supporto diretto
nei confronti dei medesimi titolari.
Capo VI. Disposizioni in materia di innovazione (articolo
16).
Articolo 16 (Progetti innovativi). La norma prevede
che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie promuova
progetti volti a sviluppare l'utilizzazione dell'informatica
nella documentazione amministrativa, nonché sistemi per
l'accesso in rete da parte dei cittadini e delle imprese,
tramite il potenziamento della infrastruttura digitale della
pubblica amministrazione.
Capo VII. Disposizioni in materia di difesa (articoli
17-20).
Articolo 17 (Modifiche all'allegato D annesso al
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive
modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze
armate). L'allegato D annesso al decreto legislativo 28
novembre 1997, n.464, introdotto dall'articolo 2 del decreto
legislativo 27 giugno 2000, n. 214, prevede, nel 2001, la
soppressione delle tre direzioni di amministrazione (nord,
centro e sud) e la costituzione di una direzione di
amministrazione posta alle dipendenze dell'Ispettorato
logistico dell'Esercito, con alle proprie dipendenze le
riconfigurate direzioni di amministrazione nord e sud, che
assumeranno nella fattispecie la denominazione di direzione di
amministrazione distaccata.
Il citato allegato attribuisce, inoltre, all'Ispettore
logistico dell'Esercito le funzioni in materia di
decentramento di servizi del Ministero della difesa, già
conferite ai comandanti di regione militare dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106.
L'assetto così delineato crea un vuoto normativo in
materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, nonché
di cessazione dal servizio e attribuzione e liquidazione del
trattamento normale di quiescenza del personale militare e di
collocamento a riposo per età e liquidazione del trattamento
normale di quiescenza del personale civile (articolo 2,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19
gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182
del 13 luglio 1976). Tali attività, infatti, attualmente
rientranti nella sfera di attribuzione dei comandanti di
regione militare, non potranno più essere esercitate in quanto
gli stessi, per effetto del citato decreto legislativo n. 214
del 2000, transiteranno alle dipendenze dell'Ispettorato
logistico dell'Esercito ed avranno compiti differenti rispetto
a quelli attuali.
Si rende, pertanto, necessario affidare ad un'autorità
centrale la specifica competenza ed a tal fine l'unica
soluzione appare quella di attribuire le funzioni in parola
all'Ispettore logistico dell'Esercito, apportando
un'integrazione al numero 4 dell'allegato D annesso al citato
decreto legislativo n. 464 del 1997, e successive
modificazioni.
Articolo 18 (Disposizioni i materia di acquisti
all'estero di materiali per l'amministrazione della
Difesa). Il mercato degli armamenti è un mercato altamente
specializzato dove operano imprese innovative che adottano
soluzioni ad alto contenuto tecnologico. Conseguentemente, le
aree di provenienza dei sistemi d'arma, dei componenti e delle
parti di ricambio, sono molto limitate e sono pochi i Paesi
che possono disporre di un'industria della Difesa capace di
competere in ambito internazionale. E', quindi, inevitabile
per molte nazioni, tra le quali l'Italia, far ricorso al
mercato estero per parte dei propri approvvigionamenti, per
poter disporre di armamenti adeguati alle proprie esigenze.
Giova evidenziare che il materiale di cui si parla è
costituito da articoli molto costosi che sono forniti,
solitamente, dopo un lungo lasso di tempo rispetto
all'emissione dell'ordinativo, per cui il costruttore, dovendo
predisporre il progetto, acquisire la materia prima e
retribuire la forza lavorativa, sarebbe esposto sotto
l'aspetto finanziario se dovesse anticipare le somme
occorrenti ad avviare la produzione.
E', pertanto, consuetudine consolidata dalla prassi
commerciale, riconosciuta ed adottata in tutti i settori del
commercio internazionale - ed in uso quindi anche nello
specifico mercato degli armamenti - corrispondere al
costruttore/fornitore un pagamento di parte del prezzo
pattuito subito dopo la stipulazione del contratto di
fornitura, per evitare il ricorso al finanziamento esterno che
comporta oneri gravosi.
Ora, la legislazione nazionale concernente il pagamento da
parte dello Stato di forniture di beni e servizi ad esso
erogate, è improntata a princìpi categorici secondo i quali è
legittimo elargire il "corrispettivo" esclusivamente a
fornitura eseguita, in modo tale che l'erario sia coperto da
ogni possibile rischio che possa derivare dal pagamento
anticipato di ciò che non è stato ancora consegnato od
eseguito.
Tale impostazione, rigida e vincolante, è integralmente
riportata nell'articolo 12 della legge di contabilità generale
dello Stato e nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140.
Emerge, quindi, in tutta la sua evidenza un vuoto
normativo in quanto la legislazione nazionale non tiene conto
della realtà finanziaria dei mercati internazionali del
settore degli armamenti, nei quali è molto problematico
concludere contratti in assenza della previsione di
corrispondere anticipazioni del prezzo pattuito, con grave
danno per gli interessi vitali dello Stato. Infatti, da un
lato si riconosce all'amministrazione la potestà di
"provvedere direttamente nei luoghi di produzione e nei
principali mercati stranieri" (decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627), ma, dall'altro, non le si
consente di corrispondere anticipazioni, vincolando, di fatto,
la possibilità di negoziare e di acquisire materiali prodotti
all'estero.
Il Consiglio di Stato, interpellato in merito, ha
riconosciuto esplicitamente che "l'opportunità della
previsione normativa in riferimento alla fattispecie in esame
è evidente e sussistono gli estremi per segnalare la carenza
normativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - ai sensi
dell'articolo 58 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444"
(parere della sezione terza del 3 aprile 2001, n. 504).
La norma proposta consente quindi all'amministrazione di
operare agevolmente nei mercati esteri degli armamenti ed
evita grossi problemi nel soddisfare le esigenze di difesa.
Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri. La
norma, per contro, è idonea a conseguire risparmi per
l'erario, atteso che dalla corresponsione di anticipi
sull'importo concordato deriverà il contenimento dei prezzi
contrattuali.
Articolo 19 (Modifiche all'articolo 2 della legge 9
gennaio 1951, n. 204). Le attribuzioni del Commissario
generale per le onoranze ai Caduti in guerra sono indicate
nella legge 9 gennaio 1951, n. 204, che, tra l'altro, dispone
la conservazione in perpetuo, nei cimiteri militari e negli
ossari, delle salme dei Caduti della Grande guerra e delle
successive, fino a comprendere i Caduti nelle ex-colonie
d'Africa, nel Dodecanneso e nella guerra di Spagna.
In tale contesto il Commissario si adopera affinché i
cimiteri militari, gli ossari ed i riquadri siano ben tenuti,
sia sotto l'aspetto infrastrutturale, sia sotto l'aspetto del
decoro, per onorare la memoria di quanti sono caduti per la
Patria.
E' peraltro emerso che, accanto a questi "luoghi sacri"
ben curati, esistono, sia in territorio nazionale che
all'estero, alcuni monumenti funerari, che si riferiscono ad
eventi storici antecedenti alla Grande guerra, i quali versano
in uno stato di vero e proprio abbandono. Questi immobili
raccolgono le spoglie di soldati, caduti nelle guerre di
indipendenza, che hanno combattuto per la Patria e, con il
loro sacrificio, hanno contribuito all'affermazione
dell'Italia come Stato unitario. In particolare, sono notevoli
lo stato di degrado e di abbandono dei monumenti siti nel
Veneto, in Piemonte e all'estero.
Si ritiene, inoltre, che analogo riconoscimento debba
essere tributato ai militari deceduti nelle missioni di pace,
alle quali l'Italia ha partecipato.
Si rende pertanto necessario modificare l'articolo 2 della
suddetta legge n. 204 del 1951, integrando le attribuzioni del
Commissario, in modo da consentire allo stesso di occuparsi
anche dei Caduti in conseguenza di eventi bellici a decorrere
dal 4 marzo 1848, data di entrata in vigore dello Statuto
albertino, evento al quale si può far risalire idealmente
l'avvio del processo di formazione dello Stato unitario.
Tale ampliamento non comporta oneri aggiuntivi alle
normali assegnazioni di bilancio, ma richiede solo una diversa
programmazione finanziaria ed operativa.
Articolo 20 (Assetto giuridico, organizzativo e
gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate). Il
Circolo ufficiali delle Forze armate, inserito nell'ambito
degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa, è
disciplinato da apposito regolamento, adottato su proposta del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ad esso è destinato personale
militare e civile, e per il suo funzionamento sono utilizzate
le risorse derivanti dalle quote versate mensilmente dagli
ufficiali.
Secondo quanto disposto dalla norma, non sono considerate
commerciali le attività sociali e di rappresentanza espletate
dal Circolo medesimo.
Capo VIII. Disposizioni in materia di agricoltura
(articoli 21-22).
Articolo 21 (Disposizioni sul settore agricolo). Sin
dalle prime settimane di attuazione è stata manifestata, dalle
varie componenti settoriali, la necessità di adattamenti e
modificazioni al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
relativo alla modernizzazione del settore dell'agricoltura,
emanato in attuazione della legge 5 marzo 2001, n. 57. Gli
orientamenti governativi in materia di agricoltura e di
agroalimentare, esposti alle parti sociali in occasione del
Tavolo agroalimentare, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, lo scorso 24 luglio, rendono ancora
più urgente l'emanazione di un provvedimento che consenta di:
a) completare il processo di delega non attuato con il
predetto decreto legislativo n. 228 del 2001; b)
modificare ed integrare le disposizioni del medesimo
decreto n. 228 del 2001; c) riformare gli strumenti
attualmente vigenti che non consentono la piena
modernizzazione del sistema dell'agricoltura e di quello
agroalimentare.
Con la disposizione dell'articolo 21 si prevede la delega
al Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per
completare il processo di modernizzazione del settore
agricolo, alimentare, delle foreste, della pesca e
dell'acquacoltura.
Con la normativa in questione si prevede di: riformare la
legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi
interprofessionali ed ai contratti di coltivazione e vendita
al fine di assicurare il migliore funzionamento e la
trasparenza del mercato; coordinare ed armonizzare le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, con la normativa tributaria previdenziale; definire
innovativi strumenti finanziari, assicurativi, e di garanzia
del credito al fine di sostenere la competitività e favorire
la riduzione dei rischi di mercato; ridefinire il sistema
della programmazione negoziata in agricoltura ed i relativi
modelli organizzativi; rivedere le normative per il supporto
dello sviluppo occupazionale del settore agricolo anche per
favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
prevedere gli strumenti, anche organizzativi, relativi alla
promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano
anche al fine di favorire l'internazionalizzazione delle
imprese agricole e agroalimentari, nonché coordinare i mezzi
finanziari disponibili per la promozione dell'agricoltura,
dell'alimentare, dell'acquacoltura, della pesca e dello
sviluppo rurale; rivedere gli strumenti relativi alla
tracciabilità all'etichettatura ed alla pubblicità dei
prodotti del settore agroalimentare, anche attraverso la
riforma dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, differenziando le procedure e le modalità tra
sistema di tracciabilità obbligatoria e tracciabilità
volontaria; favorire lo sviluppo di forme societarie e di
organizzazione di produttori attraverso la revisione degli
articoli 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive
modificazioni, e 27, comma 1, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228.
Articolo 22 (Disposizioni sui macchinari agricoli).
Per le aziende agricole i danni ai macchinari si sono rivelati
tali anche a distanza di pochi mesi, dal momento che in
numerose imprese i tentativi di riutilizzo dei beni si sono
dimostrati inefficaci. La possibilità di utilizzare i
contributi recati dall'articolo 4 della legge 11 dicembre
2000, n. 365, per acquisto di macchinari agricoli nuovi è
stata oggetto di interpretazioni contrastanti a livello delle
diverse regioni e province.
La norma proposta chiarisce tale possibilità, consentendo
agli agricoltori l'acquisto di macchinario nuovo detratto il
valore a rottame dei mezzi danneggiati.
Capo IX. Disposizioni in materia di comunicazioni
(articolo 23).
Articolo 23 (Tecnologie delle comunicazioni). La
norma prevede che nell'ambito delle attività del Ministero
delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dell'informazione - organo tecnico
scientifico del Ministero delle comunicazioni - continua a
svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche
tramite convenzioni con enti ed istituti di ricerca
specializzati nel settore delle poste e delle
comunicazioni.
L'Istituto, inoltre, predispone la normativa tecnica,
certifica ed omologa le apparecchiature, si occupa della
formazione del personale del Ministero e di altre
organizzazioni. Presso l'Istituto superiore opera la Scuola di
specializzazione in telecomunicazioni.
La norma stabilisce, altresì, che all'Istituto venga
attribuita autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile. I finanziamenti ricevuti per
effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato e, successivamente, riassegnati allo
stato di previsione del bilancio di spesa del Ministero delle
comunicazioni.
Il Ministero delle comunicazioni, servendosi anche dei
propri organi periferici, vigila sui tetti di radiofrequenze
compatibili con la salute umana.
Alla Fondazione Ugo Bordoni, sottoposta alla vigilanza del
Ministero delle comunicazioni, viene riconosciuto carattere di
istituzione privata di alta cultura. La Fondazione si occupa
della elaborazione di strategie di sviluppo del settore delle
comunicazioni e coadiuva il Ministero delle comunicazioni
nella soluzione delle problematiche di carattere tecnico,
gestionale e normativo. I dipendenti in esubero della
Fondazione possono richiedere di essere immessi nei ruoli
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, ai
quali si accede con procedure concorsuali.
Capo X. Disposizioni in materia di tutela della salute
(articoli 24-27).
Articolo 24 (Delega per la trasformazione degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in
fondazioni). L'articolo reca una delega al Governo per la
trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico in fondazioni di diritto pubblico di rilievo
nazionale. Si prevede la partecipazione come soggetti della
fondazione sia di soggetti pubblici che privati.
Sono, altresì, previsti princìpi di delega relativi alla
funzione di vigilanza, all'ipotesi di estinzione nonché alle
caratteristiche di professionalità dei soggetti che fanno
parte dell'ente citato. Tale modello è stato ritenuto idoneo,
in quanto consentirà di attuare una gestione sanitaria di tipo
privatistico salvaguardando, nel contempo, la missione
pubblica che le strutture in questione perseguono.
Articolo 25 (Produzione di emoderivati). L'articolo
ha lo scopo di prevedere la possibilità di localizzare in
qualsiasi Paese dell'Unione europea la produzione di
emoderivati che influisce in tale modo in maniera favorevole
sulle dinamiche dei costi attraverso la concorrenza di più
interessati.
Articolo 26 (Istituto superiore di sanità). Il
presente articolo è finalizzato ad assicurare all'Istituto
superiore di sanità la disponibilità, in uso gratuito, di
immobili appartenenti al demanio dello Stato. Con il comma 1
si estende al predetto Istituto la normativa di agevolazione
già in vigore per le istituzioni universitarie, in relazione
all'evidente corrispondenza tra le funzioni delle università e
quelle demandate all'Istituto, quale ente dello Stato
finalizzato anche a delicati compiti di ricerca in campo
tecnico-scientifico.
Tale previsione non comporta oneri per le finanze dello
Stato, in quanto la copertura relativa alle minori entrate per
mancato versamento di canoni è ampiamente compensata con gli
stanziamenti disponibili per l'edilizia sanitaria pubblica.
Articolo 27 (Modifica dell'articolo 12 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare). Il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in attuazione
della direttiva 89/398/CEE, disciplina i prodotti alimentari
destinati ad un'alimentazione particolare.
Tale provvedimento prevede, rispettivamente, agli articoli
8 e 10, il rilascio di un'autorizzazione preventiva del
Ministero della sanità (ora Ministero della salute) per la
produzione e l'importazione dei prodotti destinati ad
un'alimentazione particolare, appartenente ai gruppi di cui
all'allegato 1, e per gli stabilimenti di produzione di
confezionamento degli stessi prodotti; inoltre, l'articolo 7
stabilisce che al momento della prima commercializzazione dei
prodotti alimentari non compresi nell'allegato 1, il
fabbricante deve provvedere a notificare al Ministero della
salute un modello dell'etichetta.
Per tutte le suddette procedure il Ministero della salute
deve effettuare un'istruttoria documentale e tecnica al fine
di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa.
L'articolo 12, oggetto della proposta emendativa,
contempla allo stato la possibilità di stabilire tariffe solo
per le procedure autorizzative di cui agli articoli 8 e 10;
per tale ragione, anche in considerazione delle nuove
direttive emanate dalla Commissione europea, ed, in
particolare, della direttiva 1999/21/CE della Commissione, del
25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini
medici speciali (il cui articolo 5 disciplina la trasmissione
delle etichette dei prodotti), si ritiene necessario
assoggettare a tariffa anche la predetta procedura di
notifica.
Capo XI. Disposizioni finali.
Articolo 28 (Disposizione finale). L'articolo
contiene una norma di chiusura diretta ad evitare nuovi o
maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe
contenute nel disegno di legge.