XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2500




        Onorevoli Colleghi! - Con la legge di iniziativa parlamentare 29 luglio 1971, n. 578, è stato costituito l'Ente per le ville vesuviane - consorzio tra lo Stato, la regione Campania, la provincia di Napoli ed i comuni di Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco e Torre Annunziata - allo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro ed alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del XVIII secolo.
        In particolare, l'Ente per le ville vesuviane, che opera sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, provvede - a norma di quanto disposto dalla legge istitutiva e con riferimento ai 121 immobili indicati nell'elenco approvato con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali 19 ottobre 1976 - alla conservazione, al restauro ed alla valorizzazione del complessivo patrimonio artistico costituito dalle ville con i relativi parchi o giardini.
        Il ruolo svolto dall'Ente in termini di promozione e di sviluppo delle attività di rilevazione, documentazione e studio, nonché delle opere di restauro realizzate e delle attività di produzione culturale sostenute, è stato fondamentale per la conoscenza e la riappropriazione culturale da parte dei cittadini del patrimonio delle ville.
        Delle iniziative realizzate con la collaborazione tecnica ed economica dell'Ente relativamente ad immobili, limitandosi agli interventi più importanti, sono da citare:

            1) i lavori di restauro del complesso monumentale della villa Campolieto in Ercolano - uno dei maggiori esempi di architettura Vanvitelliana del XVIII secolo - e le attività di livello anche internazionale che dal 1981 vengono ospitate nella villa, quali concerti e spettacoli teatrali nell'esedra capace di mille posti; convegni e mostre nelle ex scuderie;
            2) gli interventi di consolidamento e di restauro, con l'apertura al pubblico nel 1992, della villa Ruggiero in Ercolano, e l'approntamento del relativo programma di utilizzazione;

            3) l'attività di restauro in corso con il cantiere di villa Favorita in Ercolano, unitamente al parco monumentale già aperto al pubblico, a seguito di richiesta da parte dell'Ente al demanio;

            4) il recupero di villa Letizia a Napoli (Barra) e il suo utilizzo a "casa della città" con la mostra permanente dei piani e dei progetti per la città di Napoli;

            5) il restauro delle ville Vannucchi e Bruno a San Giorgio a Cremano, con il progetto della biblioteca nei locali della ex-fonderia di villa Bruno;

            6) il recupero di villa del Cardinale a Torre del Greco ed il riutilizzo del parco all'uso pubblico.

        Tali attività sono state rese possibili grazie alle diverse iniziative legislative promosse in favore dell'Ente da molti parlamentari, non solo napoletani, e con il concorso finanziario della regione Campania, pari a 400 milioni di lire annue a decorrere dal 1996, oltre alle risorse stanziate con le leggi finanziarie 1986 (2 miliardi di lire per tre anni) e 1991 (5 miliardi di lire) ed il contributo - seguito a tali finanziamenti - del Fondo europeo di sviluppo regionale.
        L'attuale necessità di modifica della legge n. 578 del 1971 e di riforma dell'Ente per le ville vesuviane, in riferimento ad un quadro normativo territoriale mutato ed allo sviluppo di una politica di tutela e di valorizzazione del patrimonio architettonico ed ambientale del contesto delle ville, è riconducibile a due ordini di motivi:

            1) l'approfondimento delle attuali conoscenze relative alla diffusione e alla catalogazione del bene culturale in oggetto, in relazione al territorio in cui è inserito;

            2) l'adeguamento alle innovazioni dei riferimenti normativi in ordine sia alla conservazione che alla gestione dei beni culturali.

        Per quanto riguarda il primo punto è da rilevare che proprio i caratteri di "unicità e specificità" di questo patrimonio - individuati da R. Pane nell'"indissolubile connubio tra architettura e natura, per cui la fabbrica ed il parco annesso vivono in una condizione di complementarità e di unicum", e nel "carattere di sistema territoriale delle ville, per cui esiste una seconda lettura di esse, di matrice squisitamente urbanistica" - si pongono oggi come elementi di riferimento per la continuità dell'opera svolta dall'Ente per le ville vesuviane, e nel contempo per il superamento di questa verso un'azione di tutela e di valorizzazione che dalle ville e dalle analoghe "formazioni architettoniche vesuviane" (casali, masserie) si sposti verso la ricerca di un recupero urbanistico-ambientale diffuso, assumendo questi beni come riferimenti primari di una politica di riqualificazione integrata volta al ridisegno e al riordino del contesto delle ville, degli spazi pubblici fruibili - da quelli pedonali alle aree e alle "masse" verdi - e del tessuto urbano, esteso a tutta l'area vesuviana.
        In questo senso si rendono necessarie:

                a) l'estensione dell'oggetto di tutela a tutte le formazioni architettoniche vesuviane che abbiano qualità di sistema ter- ritoriale e di integrazione fra architettura e natura (i casali, le ville settecentesche, i villini di villeggiatura ottocenteschi e novecenteschi, i parchi, i giardini, le aree agricole di pertinenza);

                b) la rielaborazione della schedatura sui beni culturali vesuviani da organizzare non per singole unità edilizie ma per ambiti complessi (unità ambientali o luoghi individui) comprendenti qualità architettoniche, archeologiche, naturalistiche, geologiche e vulcanologiche, in modo da provvedere ad interventi coordinati nelle varie discipline.
        Per quanto attiene i motivi riguardanti la necessità dell'adeguamento alle innovazioni normative, in ordine sia alla conservazione che alla gestione dei beni culturali, sono da rilevare:

            1) le norme riguardanti i consorzi tra enti pubblici contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, poi contenuta nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

            2) l'istituzione del Parco nazionale del Vesuvio, con la legge 6 dicembre 1991, n. 394.

        Questi due elementi fortemente innovativi sia per i rapporti tra gli enti locali e lo Stato centrale, che per i riflessi sulla organizzazione territoriale indotti dalla costituzione della comunità del parco, rendono necessari:

                a) la costituzione di un nuovo soggetto, con forte autonomia finanziaria, gestionale e di governo, come sede istituzionale di tutela e decisione sui beni culturali in oggetto, capace di promuovere la valorizzazione del territorio vesuviano nei suoi aspetti storico-architettonici e naturalistici;

                b) il trasferimento diretto dallo Stato di provvidenze e di fondi, nazionali o europei, destinati al settore dei beni culturali e la conseguente gestione diretta di programmi integrati relativi sia all'occupazione che all'investimento in tale settore;

                c) il conferimento all'Ente riformato di proprie risorse finanziarie provenienti da rimesse statali, regionali e comunali da impegnare in una programmazione autonoma di bilancio e l'attribuzione all'Ente stesso dell'autonomia di "azienda" analoga a quella concessa alle aziende speciali per l'organizzazione e la gestione di beni e servizi, anche in combinazione con l'intervento finanziario e gestionale privato.

        Pertanto, in riferimento a quanto fin qui esposto, è stata elaborata la presente proposta di legge che, apportando modifiche dirette alla legge 29 luglio 1971, n. 578, intende costituire una nuova disciplina che possa rispondere alle esigenze messe in evidenza.
        L'articolato, come di seguito esposto, è il risultato dell'esame già compiuto nella precedente legislatura, dalla Commissione cultura della Camera dei deputati (atto Camera n. 1525).
        In dettaglio gli obiettivi che si è inteso conseguire, si possono così riassumere:

                a) il disposto dell'articolo 1 sancisce la trasformazione dell'Ente per le ville vesuviane nel Consorzio "La città vesuviana", definendo gli scopi, la successione della titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, l'ambito territoriale di riferimento e le modalità per l'eventuale ampliamento del Consorzio, nonché la personalità giuridica secondo il disposto delle normative vigenti;

                b) con l'articolo 2 sono indicati gli strumenti della programmazione degli interventi (programma annuale e pluriennale e piano di espropriazione) oltre alla previsione di un regolamento di gestione del patrimonio immobiliare;

                c) l'articolo 3 definisce gli organi del Consorzio, la figura del presidente, le funzioni attribuite, la composizione del consiglio di amministrazione;

                d) l'articolo 4 stabilisce le modalità di convocazione del consiglio di amministrazione, le materie dei deliberati del consiglio stesso, i termini temporali dell'esercizio finanziario del Consorzio;

                e) l'articolo 5 definisce la composizione ed i compiti del comitato esecutivo;

                f) all'articolo 6 sono indicate le modalità di costituzione del collegio dei revisori dei conti ai sensi della normativa vigente, le competenze ed il termine temporale per la trasmissione agli organi competenti della relazione sulla gestione del Consorzio;

                g) l'articolo 7 stabilisce la durata della carica del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio dei revisori dei conti, i limiti delle eventuali riconferme e rimanda allo statuto la disciplina delle modalità di sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione, la determinazione degli oneri per il funzionamento dello stesso nonché la durata del comitato esecutivo;

                h) nell'articolo 8 vengono individuati le entrate del Consorzio ed i criteri di disciplina della gestione economico-finanziaria;

                i) l'articolo 9 definisce i contenuti del regolamento di gestione del patrimonio immobiliare indicando, tra l'altro, la priorità per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento nei casi di rischio per danni irreparabili al patrimonio culturale;

                l) l'articolo 10 stabilisce le procedure di avvio del censimento e dell'inventario dei beni esistenti, definendo il termine per l'accertamento dell'occupazione da parte dei nuclei familiari degli immobili e dei relativi titoli di godimento oltre alla dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi di restauro e di consolidamento degli immobili individuati;

                m) l'articolo 11 definisce l'obbligo per i proprietari degli immobili di provvedere alla manutenzione degli stessi e a tale fine disciplina gli incentivi erogabili, il limite di spesa e le modalità di surroga da pare del Consorzio in caso di inadempienza;

                n) l'articolo 12 richiama le agevolazioni tributarie previste dalla normativa vigente per i beni di interesse artistico, storico ed archeologico attribuendone gli effetti agli immobili oggetto della proposta di legge;

                o) l'articolo 13 definisce un limite fisso per il regime tributario previsto per i lavori, le procedure ipotecarie e la concessione delle agevolazioni. L'esenzione dalle imposte di registro sui trasferimenti degli immobili nonché la precisazione dei casi di applicazione della riduzione del 50 per cento degli onorari dei notai;

                p) l'articolo 14 definisce i casi in cui si applica la procedura di risoluzione dei contratti di locazione in corso relativi agli immobili e dei contratti agrari per terreni;

                q) l'articolo 15 stabilisce le modalità di fruizione da parte del pubblico e dello svolgimento di attività culturali per gli immobili, i parchi ed i giardini per il cui ripristino sono concessi i contributi di cui alla legge;

                r) l'articolo 16 attribuisce al Consorzio, per il perseguimento delle sue finalità, la facoltà di contrarre mutui anche con la Cassa depositi e prestiti;

                s) l'articolo 17 definisce le modalità di concessione dei contributi per l'acquisizione e l'utilizzo degli immobili, il relativo limite di spesa, gli obblighi e le condizioni per le eventuali alienazioni degli immobili per i quali sono stati concessi contributi nonché il diritto di prelazione da parte del Consorzio stesso secondo il disposto del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

                t) l'articolo 18 definisce la tutela dei livelli occupazionali del personale in servizio presso l'Ente per le ville vesuviane;

                u) l'articolo 19 stabilisce l'ammontare del contributo statale;

                v) l'articolo 20 definisce le modalità di reperimento delle risorse derivanti dall'onere recato dall'attuazione della legge.




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