XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2500
Onorevoli Colleghi! - Con la legge di iniziativa
parlamentare 29 luglio 1971, n. 578, è stato costituito l'Ente
per le ville vesuviane - consorzio tra lo Stato, la regione
Campania, la provincia di Napoli ed i comuni di Napoli,
Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco e
Torre Annunziata - allo scopo di provvedere alla
conservazione, al restauro ed alla valorizzazione del
patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del
XVIII secolo.
In particolare, l'Ente per le ville vesuviane, che opera
sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività
culturali, provvede - a norma di quanto disposto dalla legge
istitutiva e con riferimento ai 121 immobili indicati
nell'elenco approvato con decreto del Ministro per i beni
culturali ed ambientali 19 ottobre 1976 - alla conservazione,
al restauro ed alla valorizzazione del complessivo patrimonio
artistico costituito dalle ville con i relativi parchi o
giardini.
Il ruolo svolto dall'Ente in termini di promozione e di
sviluppo delle attività di rilevazione, documentazione e
studio, nonché delle opere di restauro realizzate e delle
attività di produzione culturale sostenute, è stato
fondamentale per la conoscenza e la riappropriazione culturale
da parte dei cittadini del patrimonio delle ville.
Delle iniziative realizzate con la collaborazione tecnica
ed economica dell'Ente relativamente ad immobili, limitandosi
agli interventi più importanti, sono da citare:
1) i lavori di restauro del complesso monumentale della
villa Campolieto in Ercolano - uno dei maggiori esempi di
architettura Vanvitelliana del XVIII secolo - e le attività di
livello anche internazionale che dal 1981 vengono ospitate
nella villa, quali concerti e spettacoli teatrali nell'esedra
capace di mille posti; convegni e mostre nelle ex scuderie;
2) gli interventi di consolidamento e di restauro, con
l'apertura al pubblico nel 1992, della villa Ruggiero in
Ercolano, e l'approntamento del relativo programma di
utilizzazione;
3) l'attività di restauro in corso con il cantiere di
villa Favorita in Ercolano, unitamente al parco monumentale
già aperto al pubblico, a seguito di richiesta da parte
dell'Ente al demanio;
4) il recupero di villa Letizia a Napoli (Barra) e il
suo utilizzo a "casa della città" con la mostra permanente dei
piani e dei progetti per la città di Napoli;
5) il restauro delle ville Vannucchi e Bruno a San
Giorgio a Cremano, con il progetto della biblioteca nei locali
della ex-fonderia di villa Bruno;
6) il recupero di villa del Cardinale a Torre del Greco
ed il riutilizzo del parco all'uso pubblico.
Tali attività sono state rese possibili grazie alle
diverse iniziative legislative promosse in favore dell'Ente da
molti parlamentari, non solo napoletani, e con il concorso
finanziario della regione Campania, pari a 400 milioni di lire
annue a decorrere dal 1996, oltre alle risorse stanziate con
le leggi finanziarie 1986 (2 miliardi di lire per tre anni) e
1991 (5 miliardi di lire) ed il contributo - seguito a tali
finanziamenti - del Fondo europeo di sviluppo regionale.
L'attuale necessità di modifica della legge n. 578 del
1971 e di riforma dell'Ente per le ville vesuviane, in
riferimento ad un quadro normativo territoriale mutato ed allo
sviluppo di una politica di tutela e di valorizzazione del
patrimonio architettonico ed ambientale del contesto delle
ville, è riconducibile a due ordini di motivi:
1) l'approfondimento delle attuali conoscenze relative
alla diffusione e alla catalogazione del bene culturale in
oggetto, in relazione al territorio in cui è inserito;
2) l'adeguamento alle innovazioni dei riferimenti
normativi in ordine sia alla conservazione che alla gestione
dei beni culturali.
Per quanto riguarda il primo punto è da rilevare che
proprio i caratteri di "unicità e specificità" di questo
patrimonio - individuati da R. Pane nell'"indissolubile
connubio tra architettura e natura, per cui la fabbrica ed il
parco annesso vivono in una condizione di complementarità e di
unicum", e nel "carattere di sistema territoriale delle
ville, per cui esiste una seconda lettura di esse, di matrice
squisitamente urbanistica" - si pongono oggi come elementi di
riferimento per la continuità dell'opera svolta dall'Ente per
le ville vesuviane, e nel contempo per il superamento di
questa verso un'azione di tutela e di valorizzazione che dalle
ville e dalle analoghe "formazioni architettoniche vesuviane"
(casali, masserie) si sposti verso la ricerca di un recupero
urbanistico-ambientale diffuso, assumendo questi beni come
riferimenti primari di una politica di riqualificazione
integrata volta al ridisegno e al riordino del contesto delle
ville, degli spazi pubblici fruibili - da quelli pedonali alle
aree e alle "masse" verdi - e del tessuto urbano, esteso a
tutta l'area vesuviana.
In questo senso si rendono necessarie:
a) l'estensione dell'oggetto di tutela a tutte le
formazioni architettoniche vesuviane che abbiano qualità di
sistema ter- ritoriale e di integrazione fra architettura e
natura (i casali, le ville settecentesche, i villini di
villeggiatura ottocenteschi e novecenteschi, i parchi, i
giardini, le aree agricole di pertinenza);
b) la rielaborazione della schedatura sui beni
culturali vesuviani da organizzare non per singole unità
edilizie ma per ambiti complessi (unità ambientali o luoghi
individui) comprendenti qualità architettoniche,
archeologiche, naturalistiche, geologiche e vulcanologiche, in
modo da provvedere ad interventi coordinati nelle varie
discipline.
Per quanto attiene i motivi riguardanti la necessità
dell'adeguamento alle innovazioni normative, in ordine sia
alla conservazione che alla gestione dei beni culturali, sono
da rilevare:
1) le norme riguardanti i consorzi tra enti pubblici
contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, poi contenuta nel
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
2) l'istituzione del Parco nazionale del Vesuvio, con la
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Questi due elementi fortemente innovativi sia per i
rapporti tra gli enti locali e lo Stato centrale, che per i
riflessi sulla organizzazione territoriale indotti dalla
costituzione della comunità del parco, rendono necessari:
a) la costituzione di un nuovo soggetto, con forte
autonomia finanziaria, gestionale e di governo, come sede
istituzionale di tutela e decisione sui beni culturali in
oggetto, capace di promuovere la valorizzazione del territorio
vesuviano nei suoi aspetti storico-architettonici e
naturalistici;
b) il trasferimento diretto dallo Stato di
provvidenze e di fondi, nazionali o europei, destinati al
settore dei beni culturali e la conseguente gestione diretta
di programmi integrati relativi sia all'occupazione che
all'investimento in tale settore;
c) il conferimento all'Ente riformato di proprie
risorse finanziarie provenienti da rimesse statali, regionali
e comunali da impegnare in una programmazione autonoma di
bilancio e l'attribuzione all'Ente stesso dell'autonomia di
"azienda" analoga a quella concessa alle aziende speciali per
l'organizzazione e la gestione di beni e servizi, anche in
combinazione con l'intervento finanziario e gestionale
privato.
Pertanto, in riferimento a quanto fin qui esposto, è stata
elaborata la presente proposta di legge che, apportando
modifiche dirette alla legge 29 luglio 1971, n. 578, intende
costituire una nuova disciplina che possa rispondere alle
esigenze messe in evidenza.
L'articolato, come di seguito esposto, è il risultato
dell'esame già compiuto nella precedente legislatura, dalla
Commissione cultura della Camera dei deputati (atto Camera n.
1525).
In dettaglio gli obiettivi che si è inteso conseguire, si
possono così riassumere:
a) il disposto dell'articolo 1 sancisce la
trasformazione dell'Ente per le ville vesuviane nel Consorzio
"La città vesuviana", definendo gli scopi, la successione
della titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi,
l'ambito territoriale di riferimento e le modalità per
l'eventuale ampliamento del Consorzio, nonché la personalità
giuridica secondo il disposto delle normative vigenti;
b) con l'articolo 2 sono indicati gli strumenti
della programmazione degli interventi (programma annuale e
pluriennale e piano di espropriazione) oltre alla previsione
di un regolamento di gestione del patrimonio immobiliare;
c) l'articolo 3 definisce gli organi del
Consorzio, la figura del presidente, le funzioni attribuite,
la composizione del consiglio di amministrazione;
d) l'articolo 4 stabilisce le modalità di
convocazione del consiglio di amministrazione, le materie dei
deliberati del consiglio stesso, i termini temporali
dell'esercizio finanziario del Consorzio;
e) l'articolo 5 definisce la composizione ed i
compiti del comitato esecutivo;
f) all'articolo 6 sono indicate le modalità di
costituzione del collegio dei revisori dei conti ai sensi
della normativa vigente, le competenze ed il termine temporale
per la trasmissione agli organi competenti della relazione
sulla gestione del Consorzio;
g) l'articolo 7 stabilisce la durata della carica
del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e
dei membri del collegio dei revisori dei conti, i limiti delle
eventuali riconferme e rimanda allo statuto la disciplina
delle modalità di sostituzione dei membri del consiglio di
amministrazione, la determinazione degli oneri per il
funzionamento dello stesso nonché la durata del comitato
esecutivo;
h) nell'articolo 8 vengono individuati le entrate
del Consorzio ed i criteri di disciplina della gestione
economico-finanziaria;
i) l'articolo 9 definisce i contenuti del
regolamento di gestione del patrimonio immobiliare indicando,
tra l'altro, la priorità per l'esecuzione dei lavori di pronto
intervento nei casi di rischio per danni irreparabili al
patrimonio culturale;
l) l'articolo 10 stabilisce le procedure di avvio
del censimento e dell'inventario dei beni esistenti, definendo
il termine per l'accertamento dell'occupazione da parte dei
nuclei familiari degli immobili e dei relativi titoli di
godimento oltre alla dichiarazione di pubblica utilità per gli
interventi di restauro e di consolidamento degli immobili
individuati;
m) l'articolo 11 definisce l'obbligo per i
proprietari degli immobili di provvedere alla manutenzione
degli stessi e a tale fine disciplina gli incentivi erogabili,
il limite di spesa e le modalità di surroga da pare del
Consorzio in caso di inadempienza;
n) l'articolo 12 richiama le agevolazioni
tributarie previste dalla normativa vigente per i beni di
interesse artistico, storico ed archeologico attribuendone gli
effetti agli immobili oggetto della proposta di legge;
o) l'articolo 13 definisce un limite fisso per il
regime tributario previsto per i lavori, le procedure
ipotecarie e la concessione delle agevolazioni. L'esenzione
dalle imposte di registro sui trasferimenti degli immobili
nonché la precisazione dei casi di applicazione della
riduzione del 50 per cento degli onorari dei notai;
p) l'articolo 14 definisce i casi in cui si
applica la procedura di risoluzione dei contratti di locazione
in corso relativi agli immobili e dei contratti agrari per
terreni;
q) l'articolo 15 stabilisce le modalità di
fruizione da parte del pubblico e dello svolgimento di
attività culturali per gli immobili, i parchi ed i giardini
per il cui ripristino sono concessi i contributi di cui alla
legge;
r) l'articolo 16 attribuisce al Consorzio, per il
perseguimento delle sue finalità, la facoltà di contrarre
mutui anche con la Cassa depositi e prestiti;
s) l'articolo 17 definisce le modalità di
concessione dei contributi per l'acquisizione e l'utilizzo
degli immobili, il relativo limite di spesa, gli obblighi e le
condizioni per le eventuali alienazioni degli immobili per i
quali sono stati concessi contributi nonché il diritto di
prelazione da parte del Consorzio stesso secondo il disposto
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000;
t) l'articolo 18 definisce la tutela dei livelli
occupazionali del personale in servizio presso l'Ente per le
ville vesuviane;
u) l'articolo 19 stabilisce l'ammontare del
contributo statale;
v) l'articolo 20 definisce le modalità di
reperimento delle risorse derivanti dall'onere recato
dall'attuazione della legge.