XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2500




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente per le ville vesuviane, istituito con la legge 29 luglio 1971, n. 578, è trasformato nel Consorzio obbligatorio "La città vesuviana" per la valorizzazione delle ville vesuviane e dei beni culturali del territorio vesuviano, di seguito denominato "Consorzio".
        2. Il Consorzio ha lo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro ed alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalla ville vesuviane del XVIII secolo e dai relativi parchi e giardini, nonché del patrimonio architettonico costituito dai villini di villeggiatura, dai casali e dalle masserie del territorio circostante il Vesuvio.
        3. Il Consorzio è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni attribuiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ente per le ville vesuviane.
        4. Gli atti relativi alla trasformazione dell'Ente per le ville vesuviane nel Consorzio sono esenti da tasse ed imposte.
        5. Fanno parte del Consorzio i comuni vesuviani di: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Napoli, Ottaviano, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, Sant'Anastasia, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase e Volla, rappresentati dai relativi sindaci o da loro delegati.
        6. Possono altresì fare parte del Consorzio altri enti pubblici o soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta, previa deliberazione favorevole sulla richiesta di ammissione assunta a maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio.
        7. Il Consorzio adotta il proprio statuto ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
        8. Il Consorzio ha sede in uno dei comuni elencati al comma 5.


Art. 2.

        1. Il Consorzio provvede, con riferimento alle ville comprese nell'elenco di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 19 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1977, nonché agli immobili indicati nell'elenco integrativo approvato ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della presente legge, a definire un programma annuale e pluriennale degli interventi da eseguire in attuazione delle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1. A tale scopo il Consorzio presenta agli organi competenti osservazioni e proposte atte a garantire la valorizzazione ed il restauro delle ville vesuviane e degli altri immobili di cui al citato elenco, relative agli strumenti urbanistici e di pianificazione del territorio interessato dal complesso di tali beni architettonici.
        2. Il Consorzio può procedere alla definizione di un piano di espropriazione e di acquisizione al proprio patrimonio, anche mediante acquisto a titolo oneroso, degli immobili dei quali non sia altrimenti possibile assicurare, da parte dei soggetti proprietari, la conservazione, il consolidamento od il restauro.
        3. La gestione del patrimonio immobiliare del Consorzio è disciplinata da un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione del Consorzio stesso entro sei mesi dall'approvazione dello statuto. Lo statuto detta le modalità di attuazione del programma di cui al comma 1, e disciplina gli interventi del Consorzio in concorso od in sostituzione dei proprietari ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9.

Art. 3.

        1. Gli organi del Consorzio sono:

                a) il presidente;

                b) il consiglio di amministrazione;

                c) il comitato esecutivo;

                d) il collegio dei revisori dei conti.

        2. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza del Consorzio, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo e sovrintende a tutti i servizi del Consorzio.
        3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

                a) un rappresentante per ciascuno dei comuni di cui al comma 5 dell'articolo 1;

                b) il presidente della giunta regionale della Campania o un suo delegato;

                c) il presidente della provincia di Napoli o un suo delegato;

                d) il presidente dell'ente Parco nazionale del Vesuvio o un suo delegato;

                e) il sovrintendente competente per i beni architettonici e per il paesaggio della provincia di Napoli in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali o un suo delegato.

        4. Il consiglio di amministrazione può essere integrato, previa deliberazione del medesimo consiglio, con l'inserimento di rappresentanti degli enti e dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 1.


Art. 4.

        1. Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti lo richieda. Esso delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
        2. Il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:

                a) approvazione dello statuto di cui al comma 7 dell'articolo 1 entro sei mesi dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione;

                b) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del Consorzio;

                c) elezione dei componenti del comitato esecutivo;

                d) richieste di mutui alle banche ed alla Cassa deposito e prestiti; acquisti, accettazione di lasciti o donazioni; proposte di espropriazione;

                e) programma relativo alle opere di restauro e di consolidamento, nonché a quelle necessarie per la valorizzazione e la destinazione delle ville e degli altri immobili di cui al comma 1 dell'articolo 2.

        3. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1^ gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.


Art. 5.

        1. Il comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente del Consorzio, da tre rappresentanti dei comuni e degli enti o soggetti di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 eletti dal consiglio di amministrazione.
        2. Spettano al comitato esecutivo l'attuazione delle deliberazioni con carattere definitivo adottate dal consiglio di amministrazione e le decisioni relative ai lavori di pronto intervento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9.


Art. 6.

        1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito secondo le modalità previste dall'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        2. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
        3. Entro il 31 marzo di ogni anno il collegio dei revisori dei conti trasmette al Ministro per i beni e le attività culturali ed al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sulla gestione del Consorzio relativa al precedente esercizio finanziario.


Art. 7.

        1. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione, nonché i membri del collegio dei revisori dei conti, durano in carica un quinquennio e possono essere confermati solo per un ulteriore quinquennio.
        2. Lo statuto disciplina le modalità di sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione e gli oneri per il funzionamento dello stesso nonché la durata del comitato esecutivo.


Art. 8.

        1. Le entrate del Consorzio sono individuate nello statuto e sono costituite da:

                a) il contributo dello Stato, mediante stanziamento di bilancio da iscrivere in apposita unità previsionale di base del Ministero per i beni e le attività culturali;

                b) eventuali contributi della regione Campania, da determinare annualmente con la legge di bilancio regionale;

                c) contributi dei comuni di cui al comma 5 dell'articolo 1 e della provincia di Napoli;

                d) eventuali proventi derivanti dalle contribuzioni di altri enti ed istituti, sia pubblici che privati, ivi compresi i contributi dell'azienda di promozione turistica di Napoli e delle banche ammesse al Consorzio;
                e) eventuali finanziamenti dell'Unione europea per progetti rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge.

        2. La gestione economico-finanziaria del Consorzio è disciplinata dallo statuto con criteri di autonomia organizzativa, nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità e nel rispetto della normativa vigente.


Art. 9.

        1. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2 disciplina:

                a) le procedure da adottare per l'approvazione in linea tecnica dei progetti, la vigilanza sulla esecuzione dei lavori disposti e la liquidazione delle spese effettuate:

                b) l'esecuzione delle opere di restauro e di consolidamento delle ville e degli immobili indicati al comma 1 dell'articolo 2, dando priorità ai lavori di pronto intervento necessari per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli elementi decorativi degli immobili stessi;

                c) la valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville e dagli immobili di cui al comma 1 dell'articolo 2, anche mediante la promozione di un piano di ricerche, studi e pubblicazioni e di ogni altra iniziativa tesa alla diffusione delle conoscenze sul medesimo patrimonio;

                d) la concessione dei contributi e delle agevolazioni previsti dagli articoli 11, 12 e 13;

                e) l'espropriazione e l'acquisto di immobili dei quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione e le spese derivanti dall'esecuzione di opere di consolidamento e di restauro;

                f) le spese necessarie per il funzionamento del Consorzio.

Art. 10.

        1. Fermo restando l'elenco di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 19 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1977, il comitato esecutivo del Consorzio provvede, sulla base delle indicazioni del consiglio di amministrazione, alla ricognizione delle ville vesuviane, dei villini di villeggiatura, dei casali, della masserie e di ogni altra formazione architettonica di analogo interesse artistico caratterizzante i tessuti urbani insieme alle aree e alle masse verdi di pertinenza, procedendo al censimento ed al conseguente inventario dei beni esistenti. A tale fine il comitato può avvalersi della collaborazione di esperti in materia di architettura, di storia dell'architettura e di restauro.
        2. Il comitato esecutivo rileva le condizioni di ciascun immobile, compila, ad integrazione ed estensione dell'elenco predisposto con il citato decreto 19 ottobre 1976, l'elenco degli immobili suscettibili di restauro ed indica le possibili destinazioni d'uso ed i relativi interventi di restauro.
        3. Il comitato esecutivo accerta, altresì, con la collaborazione delle amministrazioni comunali ammesse al Consorzio, i nuclei familiari occupanti al 31 dicembre 2002, appartamenti, vani terranei o altri locali degli immobili compresi nell'elenco di cui al comma 2.
        4. Agli immobili compresi nell'elenco integrativo di cui al comma 2 e a quelli iscritti nell'elenco di cui al citato decreto 19 ottobre 1976, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti della presente legge, ed i relativi lavori di restauro e di consolidamento sono dichiarati di pubblica utilità.


Art. 11.

        1. I proprietari delle ville di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 19 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1977, e degli immobili compresi nell'elenco approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della presente legge, hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, di manutenzione e di restauro necessari per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento degli immobili, sentito il parere della competente soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e dell'ente Parco nazionale del Vesuvio per i beni ricadenti nel Parco stesso. Allo scopo è costituita una conferenza di servizi permanente. I proprietari sono altresì tenuti a consentire l'accesso nei suddetti immobili agli incaricati del Consorzio nello svolgimento delle loro attività istituzionali, nonché delle imprese di costruzione che procedono alla esecuzione delle opere di consolidamento e di restauro che devono essere eseguite direttamente a cura ed a carico del Consorzio.
        2. Ai proprietari che provvedono direttamente alla esecuzione dei lavori di cui al comma 1, avvalendosi di mutui ipotecari concessi dalle banche che hanno stipulato una apposita convenzione con il Consorzio, il medesimo Consorzio può concedere un contributo in conto interessi fino a concorrenza degli stessi interessi, e comunque di ammontare non superiore al 40 per cento della spesa preventivata.
        3. Qualora ai lavori di cui al comma 1 non provveda il proprietario, oppure nella ipotesi in cui i lavori siano eseguiti in difformità al progetto approvato, al proprietario può sostituirsi il Consorzio che, previa notifica all'interessato, assume l'esecuzione delle opere. In tale caso il Consorzio si rivale sul proprietario inadempiente.
        4. A garanzia dei crediti derivanti dalla esecuzione delle opere di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 9, il Consorzio iscrive ipoteca sul complesso immobiliare restaurato. L'iscrizione è effettuata su richiesta del Consorzio per l'importo presuntivo dei lavori. Effettuati i lavori è fatta annotazione a margine della iscrizione al fine di precisare l'importo che il proprietario deve rimborsare e le condizioni a questi concesse per il rimborso.
        5. Al proprietario che esegue, senza beneficiare dei mutui, lavori di consolidamento e di restauro precedentemente approvati dal Consorzio in linea tecnica e finanziaria, può essere concesso un contributo non superiore al 40 per cento della spesa preventivata.
        6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi per la manutenzione e la sistemazione dei parchi e dei giardini annessi agli immobili.


Art. 12.

        1. Per gli immobili di cui alla presente legge, restano ferme le agevolazioni tributarie previste per i beni di interesse artistico, storico ed archeologico ai sensi della legislazione vigente in materia.


Art. 13.

        1. I tributi previsti per tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro, per gli atti concernenti gli appalti, per le iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni e per ogni atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge si applicano in misura fissa.
        2. Per i trasferimenti a favore del Consorzio e dei soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 17, comma 1, degli immobili compresi negli elenchi previsti dall'articolo 10, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di cui al comma 1 del presente articolo. I trasferimenti derivanti da liberalità sono esenti dalle imposte di registro e ipotecaria.
        3. Gli onorari dei notai sono ridotti alla metà quando le spese relative siano a carico del Consorzio ovvero quando siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 14.

        1. Qualora i lavori di restauro e di consolidamento richiedano, a giudizio del consiglio di amministrazione, il rilascio degli immobili interessati, i contratti di locazione in corso, relativi agli appartamenti, ai vani terranei e a tutti i locali dell'immobile, qualunque sia l'uso cui gli stessi sono adibiti, possono essere risoluti.
        2. I lavori di cui al comma 1 comportano altresì la risoluzione o la modifica dei contratti agrari riguardanti i terreni, qualora le opere da compiere risultino incompatibili con la continuazione del regime colturale in corso.


Art. 15.

        1. I proprietari degli immobili che hanno beneficiato dell'intervento del Consorzio ai sensi della presente legge sono tenuti a consentire la visita da parte del pubblico e lo svolgimento di iniziative culturali secondo modalità da concordare con il comune nel cui territorio ricade l'immobile, mediante la stipulazione obbligatoria di una apposita convenzione.
        2. I parchi ed i giardini per il cui ripristino sono stati concessi i contributi di cui alla presente legge, devono rimanere aperti al pubblico secondo modalità da concordare con il comune nel cui territorio ricade l'immobile al quale essi sono annessi, mediante la stipulazione obbligatoria di una apposita convenzione.


Art. 16.

        1. Il Consorzio è autorizzato a contrarre mutui con le banche e con la Cassa depositi e prestiti, entro i limiti consentiti dal proprio bilancio.


Art. 17.

        1. Il Consorzio può concedere contributi a fondo perduto ad enti pubblici e privati o ad istituzioni culturali, che si impegnino, sulla base di un valido progetto di valorizzazione approvato preventivamente dal Consorzio stesso, ad acquistare e ad utilizzare uno degli immobili compresi nell'elenco di cui all'articolo 10. I contributi non possono comunque superare il 30 per cento del valore dell'immobile.
        2. Gli immobili acquistati con il concorso finanziario del Consorzio non possono essere alienati prima di dieci anni dalla data di acquisto, a meno che l'alienante restituisca al Consorzio l'importo del contributo ricevuto maggiorato del 30 per cento.
        3. Il Consorzio esercita il diritto di prelazione in caso di alienazione da parte dei proprietari delle ville comprese nell'elenco di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 19 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1977, e nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 10 della presente legge, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.


Art. 18.

        1. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2001 presso l'Ente per le ville vesuviane è inquadrato nei ruoli del personale del Consorzio ai livelli corrispondenti ai profili professionali già ricoperti e conserva il trattamento giuridico ed economico già in godimento.


Art. 19.

        1. Al Consorzio è concesso un contributo statale di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 20.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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