XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2500
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Ente per le ville vesuviane, istituito con
la legge 29 luglio 1971, n. 578, è trasformato nel Consorzio
obbligatorio "La città vesuviana" per la valorizzazione delle
ville vesuviane e dei beni culturali del territorio vesuviano,
di seguito denominato "Consorzio".
2. Il Consorzio ha lo scopo di provvedere alla
conservazione, al restauro ed alla valorizzazione del
patrimonio artistico costituito dalla ville vesuviane del
XVIII secolo e dai relativi parchi e giardini, nonché del
patrimonio architettonico costituito dai villini di
villeggiatura, dai casali e dalle masserie del territorio
circostante il Vesuvio.
3. Il Consorzio è titolare dei rapporti attivi e passivi,
nonché dei diritti e dei beni attribuiti, alla data di entrata
in vigore della presente legge, all'Ente per le ville
vesuviane.
4. Gli atti relativi alla trasformazione dell'Ente per le
ville vesuviane nel Consorzio sono esenti da tasse ed
imposte.
5. Fanno parte del Consorzio i comuni vesuviani di:
Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma,
Napoli, Ottaviano, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei,
Portici, Sant'Anastasia, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a
Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio,
Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco,
Trecase e Volla, rappresentati dai relativi sindaci o da loro
delegati.
6. Possono altresì fare parte del Consorzio altri enti
pubblici o soggetti pubblici o privati che ne facciano
richiesta, previa deliberazione favorevole sulla richiesta di
ammissione assunta a maggioranza dei componenti del consiglio
di amministrazione del Consorzio.
7. Il Consorzio adotta il proprio statuto ai sensi
dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ed è dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico.
8. Il Consorzio ha sede in uno dei comuni elencati al
comma 5.
Art. 2.
1. Il Consorzio provvede, con riferimento alle ville
comprese nell'elenco di cui al decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali 19 ottobre 1976, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1977, nonché agli
immobili indicati nell'elenco integrativo approvato ai sensi
del comma 2 dell'articolo 10 della presente legge, a definire
un programma annuale e pluriennale degli interventi da
eseguire in attuazione delle finalità di cui al comma 2
dell'articolo 1. A tale scopo il Consorzio presenta agli
organi competenti osservazioni e proposte atte a garantire la
valorizzazione ed il restauro delle ville vesuviane e degli
altri immobili di cui al citato elenco, relative agli
strumenti urbanistici e di pianificazione del territorio
interessato dal complesso di tali beni architettonici.
2. Il Consorzio può procedere alla definizione di un piano
di espropriazione e di acquisizione al proprio patrimonio,
anche mediante acquisto a titolo oneroso, degli immobili dei
quali non sia altrimenti possibile assicurare, da parte dei
soggetti proprietari, la conservazione, il consolidamento od
il restauro.
3. La gestione del patrimonio immobiliare del Consorzio è
disciplinata da un apposito regolamento approvato dal
consiglio di amministrazione del Consorzio stesso entro sei
mesi dall'approvazione dello statuto. Lo statuto detta le
modalità di attuazione del programma di cui al comma 1, e
disciplina gli interventi del Consorzio in concorso od in
sostituzione dei proprietari ai sensi delle disposizioni di
cui all'articolo 9.
Art. 3.
1. Gli organi del Consorzio sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente è eletto dal consiglio di
amministrazione, ha la rappresentanza del Consorzio, convoca e
presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato
esecutivo e sovrintende a tutti i servizi del Consorzio.
3. Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) un rappresentante per ciascuno dei comuni di
cui al comma 5 dell'articolo 1;
b) il presidente della giunta regionale della
Campania o un suo delegato;
c) il presidente della provincia di Napoli o un
suo delegato;
d) il presidente dell'ente Parco nazionale del
Vesuvio o un suo delegato;
e) il sovrintendente competente per i beni
architettonici e per il paesaggio della provincia di Napoli in
rappresentanza del Ministero per i beni e le attività
culturali o un suo delegato.
4. Il consiglio di amministrazione può essere integrato,
previa deliberazione del medesimo consiglio, con l'inserimento
di rappresentanti degli enti e dei soggetti di cui al comma 6
dell'articolo 1.
Art. 4.
1. Il consiglio di amministrazione è convocato in via
ordinaria due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni
qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno
un terzo dei componenti lo richieda. Esso delibera con la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
2. Il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti
materie:
a) approvazione dello statuto di cui al comma 7
dell'articolo 1 entro sei mesi dalla data di insediamento del
consiglio di amministrazione;
b) approvazione del bilancio di previsione e del
conto consuntivo del Consorzio;
c) elezione dei componenti del comitato
esecutivo;
d) richieste di mutui alle banche ed alla Cassa
deposito e prestiti; acquisti, accettazione di lasciti o
donazioni; proposte di espropriazione;
e) programma relativo alle opere di restauro e di
consolidamento, nonché a quelle necessarie per la
valorizzazione e la destinazione delle ville e degli altri
immobili di cui al comma 1 dell'articolo 2.
3. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1^
gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 5.
1. Il comitato esecutivo è composto, oltre che dal
presidente del Consorzio, da tre rappresentanti dei comuni e
degli enti o soggetti di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6
dell'articolo 1 eletti dal consiglio di amministrazione.
2. Spettano al comitato esecutivo l'attuazione delle
deliberazioni con carattere definitivo adottate dal consiglio
di amministrazione e le decisioni relative ai lavori di pronto
intervento di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 9.
Art. 6.
1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito secondo
le modalità previste dall'articolo 234 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il collegio dei revisori dei conti provvede al
riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei
libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di
previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite
relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il collegio dei revisori
dei conti trasmette al Ministro per i beni e le attività
culturali ed al Ministro dell'economia e delle finanze una
relazione sulla gestione del Consorzio relativa al precedente
esercizio finanziario.
Art. 7.
1. Il presidente ed i membri del consiglio di
amministrazione, nonché i membri del collegio dei revisori dei
conti, durano in carica un quinquennio e possono essere
confermati solo per un ulteriore quinquennio.
2. Lo statuto disciplina le modalità di sostituzione dei
membri del consiglio di amministrazione e gli oneri per il
funzionamento dello stesso nonché la durata del comitato
esecutivo.
Art. 8.
1. Le entrate del Consorzio sono individuate nello statuto
e sono costituite da:
a) il contributo dello Stato, mediante
stanziamento di bilancio da iscrivere in apposita unità
previsionale di base del Ministero per i beni e le attività
culturali;
b) eventuali contributi della regione Campania, da
determinare annualmente con la legge di bilancio regionale;
c) contributi dei comuni di cui al comma 5
dell'articolo 1 e della provincia di Napoli;
d) eventuali proventi derivanti dalle
contribuzioni di altri enti ed istituti, sia pubblici che
privati, ivi compresi i contributi dell'azienda di promozione
turistica di Napoli e delle banche ammesse al Consorzio;
e) eventuali finanziamenti dell'Unione europea per
progetti rientranti nell'ambito di applicazione della presente
legge.
2. La gestione economico-finanziaria del Consorzio è
disciplinata dallo statuto con criteri di autonomia
organizzativa, nel rispetto dei princìpi di efficacia,
efficienza ed economicità e nel rispetto della normativa
vigente.
Art. 9.
1. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2
disciplina:
a) le procedure da adottare per l'approvazione in
linea tecnica dei progetti, la vigilanza sulla esecuzione dei
lavori disposti e la liquidazione delle spese effettuate:
b) l'esecuzione delle opere di restauro e di
consolidamento delle ville e degli immobili indicati al comma
1 dell'articolo 2, dando priorità ai lavori di pronto
intervento necessari per evitare danni irreparabili alle
strutture ed agli elementi decorativi degli immobili
stessi;
c) la valorizzazione del patrimonio artistico
costituito dalle ville e dagli immobili di cui al comma 1
dell'articolo 2, anche mediante la promozione di un piano di
ricerche, studi e pubblicazioni e di ogni altra iniziativa
tesa alla diffusione delle conoscenze sul medesimo
patrimonio;
d) la concessione dei contributi e delle
agevolazioni previsti dagli articoli 11, 12 e 13;
e) l'espropriazione e l'acquisto di immobili dei
quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione
e le spese derivanti dall'esecuzione di opere di
consolidamento e di restauro;
f) le spese necessarie per il funzionamento del
Consorzio.
Art. 10.
1. Fermo restando l'elenco di cui al decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali 19 ottobre 1976, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1977, il
comitato esecutivo del Consorzio provvede, sulla base delle
indicazioni del consiglio di amministrazione, alla
ricognizione delle ville vesuviane, dei villini di
villeggiatura, dei casali, della masserie e di ogni altra
formazione architettonica di analogo interesse artistico
caratterizzante i tessuti urbani insieme alle aree e alle
masse verdi di pertinenza, procedendo al censimento ed al
conseguente inventario dei beni esistenti. A tale fine il
comitato può avvalersi della collaborazione di esperti in
materia di architettura, di storia dell'architettura e di
restauro.
2. Il comitato esecutivo rileva le condizioni di ciascun
immobile, compila, ad integrazione ed estensione dell'elenco
predisposto con il citato decreto 19 ottobre 1976, l'elenco
degli immobili suscettibili di restauro ed indica le
possibili destinazioni d'uso ed i relativi interventi di
restauro.
3. Il comitato esecutivo accerta, altresì, con la
collaborazione delle amministrazioni comunali ammesse al
Consorzio, i nuclei familiari occupanti al 31 dicembre 2002,
appartamenti, vani terranei o altri locali degli immobili
compresi nell'elenco di cui al comma 2.
4. Agli immobili compresi nell'elenco integrativo di cui
al comma 2 e a quelli iscritti nell'elenco di cui al citato
decreto 19 ottobre 1976, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 11 e seguenti della presente legge, ed i
relativi lavori di restauro e di consolidamento sono
dichiarati di pubblica utilità.
Art. 11.
1. I proprietari delle ville di cui al decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali 19 ottobre 1976,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
1977, e degli immobili compresi nell'elenco approvato ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, della presente legge, hanno
l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, di
manutenzione e di restauro necessari per assicurare la
conservazione ed impedire il deterioramento degli immobili,
sentito il parere della competente soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio e dell'ente Parco nazionale
del Vesuvio per i beni ricadenti nel Parco stesso. Allo scopo
è costituita una conferenza di servizi permanente. I
proprietari sono altresì tenuti a consentire l'accesso nei
suddetti immobili agli incaricati del Consorzio nello
svolgimento delle loro attività istituzionali, nonché delle
imprese di costruzione che procedono alla esecuzione delle
opere di consolidamento e di restauro che devono essere
eseguite direttamente a cura ed a carico del Consorzio.
2. Ai proprietari che provvedono direttamente alla
esecuzione dei lavori di cui al comma 1, avvalendosi di mutui
ipotecari concessi dalle banche che hanno stipulato una
apposita convenzione con il Consorzio, il medesimo Consorzio
può concedere un contributo in conto interessi fino a
concorrenza degli stessi interessi, e comunque di ammontare
non superiore al 40 per cento della spesa preventivata.
3. Qualora ai lavori di cui al comma 1 non provveda il
proprietario, oppure nella ipotesi in cui i lavori siano
eseguiti in difformità al progetto approvato, al proprietario
può sostituirsi il Consorzio che, previa notifica
all'interessato, assume l'esecuzione delle opere. In tale caso
il Consorzio si rivale sul proprietario inadempiente.
4. A garanzia dei crediti derivanti dalla esecuzione delle
opere di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 9, il
Consorzio iscrive ipoteca sul complesso immobiliare
restaurato. L'iscrizione è effettuata su richiesta del
Consorzio per l'importo presuntivo dei lavori. Effettuati i
lavori è fatta annotazione a margine della iscrizione al fine
di precisare l'importo che il proprietario deve rimborsare e
le condizioni a questi concesse per il rimborso.
5. Al proprietario che esegue, senza beneficiare dei
mutui, lavori di consolidamento e di restauro precedentemente
approvati dal Consorzio in linea tecnica e finanziaria, può
essere concesso un contributo non superiore al 40 per cento
della spesa preventivata.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche agli interventi per la manutenzione e la
sistemazione dei parchi e dei giardini annessi agli
immobili.
Art. 12.
1. Per gli immobili di cui alla presente legge, restano
ferme le agevolazioni tributarie previste per i beni di
interesse artistico, storico ed archeologico ai sensi della
legislazione vigente in materia.
Art. 13.
1. I tributi previsti per tutti gli atti che si rendono
necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o
restauro, per gli atti concernenti gli appalti, per le
iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative
annotazioni e cancellazioni e per ogni atto connesso con la
concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge
si applicano in misura fissa.
2. Per i trasferimenti a favore del Consorzio e dei
soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 17, comma 1,
degli immobili compresi negli elenchi previsti dall'articolo
10, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura fissa di cui al comma 1 del presente
articolo. I trasferimenti derivanti da liberalità sono esenti
dalle imposte di registro e ipotecaria.
3. Gli onorari dei notai sono ridotti alla metà quando le
spese relative siano a carico del Consorzio ovvero quando
siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e
provvidenze previste dalla presente legge.
Art. 14.
1. Qualora i lavori di restauro e di consolidamento
richiedano, a giudizio del consiglio di amministrazione, il
rilascio degli immobili interessati, i contratti di locazione
in corso, relativi agli appartamenti, ai vani terranei e a
tutti i locali dell'immobile, qualunque sia l'uso cui gli
stessi sono adibiti, possono essere risoluti.
2. I lavori di cui al comma 1 comportano altresì la
risoluzione o la modifica dei contratti agrari riguardanti i
terreni, qualora le opere da compiere risultino incompatibili
con la continuazione del regime colturale in corso.
Art. 15.
1. I proprietari degli immobili che hanno beneficiato
dell'intervento del Consorzio ai sensi della presente legge
sono tenuti a consentire la visita da parte del pubblico e lo
svolgimento di iniziative culturali secondo modalità da
concordare con il comune nel cui territorio ricade l'immobile,
mediante la stipulazione obbligatoria di una apposita
convenzione.
2. I parchi ed i giardini per il cui ripristino sono stati
concessi i contributi di cui alla presente legge, devono
rimanere aperti al pubblico secondo modalità da concordare con
il comune nel cui territorio ricade l'immobile al quale essi
sono annessi, mediante la stipulazione obbligatoria di una
apposita convenzione.
Art. 16.
1. Il Consorzio è autorizzato a contrarre mutui con le
banche e con la Cassa depositi e prestiti, entro i limiti
consentiti dal proprio bilancio.
Art. 17.
1. Il Consorzio può concedere contributi a fondo perduto
ad enti pubblici e privati o ad istituzioni culturali, che si
impegnino, sulla base di un valido progetto di valorizzazione
approvato preventivamente dal Consorzio stesso, ad acquistare
e ad utilizzare uno degli immobili compresi nell'elenco di cui
all'articolo 10. I contributi non possono comunque superare il
30 per cento del valore dell'immobile.
2. Gli immobili acquistati con il concorso finanziario del
Consorzio non possono essere alienati prima di dieci anni
dalla data di acquisto, a meno che l'alienante restituisca al
Consorzio l'importo del contributo ricevuto maggiorato del 30
per cento.
3. Il Consorzio esercita il diritto di prelazione in caso
di alienazione da parte dei proprietari delle ville comprese
nell'elenco di cui al decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali 19 ottobre 1976, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1977, e
nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 10 della presente
legge, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 18.
1. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2001
presso l'Ente per le ville vesuviane è inquadrato nei ruoli
del personale del Consorzio ai livelli corrispondenti ai
profili professionali già ricoperti e conserva il trattamento
giuridico ed economico già in godimento.
Art. 19.
1. Al Consorzio è concesso un contributo statale di 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 da
iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali.
Art. 20.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.