XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2499
Onorevoli Colleghi! - Al pari di altre professioni,
l'attività di operatore sanitario necessita di continui
aggiornamenti, con percorsi formativi costanti, finalizzati a
migliorare le conoscenze professionali, aumentare la
specializzazione, affinare le proprie competenze per adeguarle
ad un progresso scientifico in continua evoluzione. Questa è
una condizione imprescindibile, se si vuole migliorare la
qualità del nostro sistema sanitario nazionale, valorizzarne
le diverse professionalità, qualificare e migliorare l'offerta
di prestazioni sanitarie.
Con queste finalità, il decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229 - modificando in parte il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 - aveva introdotto nel nostro
ordinamento la formazione continua, indirizzata alle diverse
categorie professionali che operano nel settore sanitario,
ponendo la formazione stessa come requisito indispensabile per
poter svolgere l'attività professionale. Tra l'altro, a
seguito di quanto stabilito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano del 20 dicembre 2001, l'obbligatorietà
dell'educazione continua è, dal 1^ gennaio 2002, estesa a
tutti i professionisti, compresi quelli non iscritti ad ordini
o albi, ma semplicemente riuniti in associazione.
Alla base della formazione medica continua sta quindi
l'esigenza di dare una risposta ottimale ai bisogni di salute
dei cittadini. Uno strumento che va, in tal senso,
incentivato. Proprio per questo, riteniamo opportuno e
doveroso consentire ai professionisti destinatari dell'obbligo
di formazione la piena deducibilità delle spese sostenute per
la loro partecipazione alle attività di Educazione medica
continua (ECM).
La normativa fiscale vigente prevede infatti che si possa
portare in deduzione dal proprio reddito solamente il 50 per
cento delle spese sostenute per la partecipazione a convegni,
congressi, corsi di aggiornamento professionale, eccetera, a
prescindere che queste partecipazioni rientrino o meno tra le
attività ECM.
Parallelamente, riteniamo anche che vada perseguita una
maggiore trasparenza in ordine al rapporto tra sponsor,
singoli medici, strutture e provider. Attualmente le
aziende farmaceutiche che sponsorizzano convegni e congressi
possono dedurre il 20 per cento delle spese. Se si prevedesse
un diverso trattamento fiscale a favore della formazione e
dell'educazione medica continua, si otterrebbe un duplice
vantaggio: canalizzare un maggior flusso di risorse a favore
delle iniziative ECM, e favorire una maggiore trasparenza e
controllo nel settore delle sponsorizzazioni.
La presente proposta di legge si propone quindi di
modificare l'attuale regime fiscale a favore dei soggetti
interessati ai programmi di formazione continua.
Con l'articolo 1, si dà la possibilità a tutti gli
operatori sanitari che partecipano ad iniziative ECM, di
dedurre totalmente dal reddito tutte le spese sostenute per
l'iscrizione e la partecipazione ai suddetti programmi di
formazione. Vale la pena di ricordare che anche la stessa
Commissione nazionale per la formazione continua ha più volte
caldeggiato una modifica in questa direzione del regime
fiscale.
Parimenti, con l'articolo 2, si propone la medesima
deducibilità totale - ai fini della determinazione del reddito
di impresa - per i soggetti che sponsorizzano le attività di
ECM.
Al fine di garantire un minimo di concorrenza tra le
aziende sponsor, viene altresì previsto che la
sponsorizzazione da parte di una azienda farmaceutica o
produttrice di bio-medicali di un evento di formazione
continua non possa superare l'80 per cento della spesa
complessiva dell'evento stesso.