XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2499
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 5 dell'articolo 50 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua
di cui agli articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater,
16-quinquies e 16-sexies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, possono portare in deduzione tutte le spese
sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di
educazione medica continua, entro il numero di crediti
formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi
dell'articolo 16-ter, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 502 del 1992.
Art. 2.
1. Al comma 13 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 2
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le aziende farmaceutiche possono portare in
deduzione tutte le spese sostenute per la sponsorizzazione
delle attività di educazione medica continua di cui agli
articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater,
16-quinquies e 16-sexies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni".
2. La sponsorizzazione di un evento o attività di
formazione continua da parte di una azienda farmaceutica o
produttrice di bio-medicali, non può superare l'80 per cento
della spesa complessiva dell'evento stesso.
Art. 3.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e
2, pari rispettivamente a 43 milioni di euro e 25 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.