XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2498




        Onorevoli Colleghi! - E' stato più volte sottolineato in passato come una delle ragioni fondamentali del distacco tra società civile, partiti ed istituzioni debba essere ricercata nella esasperata instabilità che contraddistingue le amministrazioni ed in particolare quelle locali.
        Il frequente e repentino mutamento delle giunte non soltanto ha effetti deleteri per l'azione amministrativa, ma nel contempo priva le istituzioni di ogni prestigio e credibilità.
        Attualmente le maggiori cause che mettono in pericolo la stabilità della giunta possono essere rinvenute:

            a) nel conflitto spesso esistente tra singoli assessori o tra gruppi partitici o politici della coalizione di maggioranza;

            b) nella frequente insincerità del sostegno della maggioranza consiliare, della quale fanno parte consiglieri che aspirano alla caduta della giunta per subentrare ad assessori in carica.

        A fronte di questa situazione, emerge con chiarezza la necessità di modificare alcune norme della legislazione vigente, al fine di neutralizzare i possibili effetti che concorrono ad indebolire l'esecutivo nell'amministrazione locale.
        La modifica che si propone con l'articolo 1 concerne l'obbligo per il candidato sindaco o presidente della provincia di presentare - unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura - oltre al proprio programma amministrativo, l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.
        In questo modo, si intende rafforzare il rapporto fiduciario tra amministratori e cittadini consentendo a questi ultimi non solo di valutare le principali linee di azione del futuro governo - come del resto già previsto dalla legislazione esistente - ma al tempo stesso di conoscere il volto e la competenza dei possibili nuovi amministratori.
        Strettamente collegata a questo principio è la modifica, - prevista dall'articolo 2 - alla disposizione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 che stabilisce la revocabilità di uno o più assessori da parte del sindaco e del presidente della provincia (articolo 46, comma 4). Alla luce di quanto detto poc'anzi, riteniamo che sia opportuno sottrarre a questo potere di revoca gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura. Questi ultimi, infatti sia pure implicitamente, debbono comunque considerarsi investiti del consenso popolare dal momento che sono stati inclusi nell'elenco presentato dal candidato sindaco o presidente della provincia, all'atto della presentazione della candidatura.
        In conclusione, la presente proposta di legge intende rafforzare la stabilità dell'esecutivo locale, garantendo la omogeneità della giunta, composta da persone scelte direttamente dal sindaco o dal presidente della provincia e sottoposte al giudizio insindacabile dei cittadini, cui sono legate da un rapporto fiduciario che attualmente non è garantito dal sistema di elezione vigente.




Frontespizio Testo articoli