XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2498
Onorevoli Colleghi! - E' stato più volte sottolineato
in passato come una delle ragioni fondamentali del distacco
tra società civile, partiti ed istituzioni debba essere
ricercata nella esasperata instabilità che contraddistingue le
amministrazioni ed in particolare quelle locali.
Il frequente e repentino mutamento delle giunte non
soltanto ha effetti deleteri per l'azione amministrativa, ma
nel contempo priva le istituzioni di ogni prestigio e
credibilità.
Attualmente le maggiori cause che mettono in pericolo la
stabilità della giunta possono essere rinvenute:
a) nel conflitto spesso esistente tra singoli
assessori o tra gruppi partitici o politici della coalizione
di maggioranza;
b) nella frequente insincerità del sostegno della
maggioranza consiliare, della quale fanno parte consiglieri
che aspirano alla caduta della giunta per subentrare ad
assessori in carica.
A fronte di questa situazione, emerge con chiarezza la
necessità di modificare alcune norme della legislazione
vigente, al fine di neutralizzare i possibili effetti che
concorrono ad indebolire l'esecutivo nell'amministrazione
locale.
La modifica che si propone con l'articolo 1 concerne
l'obbligo per il candidato sindaco o presidente della
provincia di presentare - unitamente alla dichiarazione di
accettazione della candidatura - oltre al proprio programma
amministrativo, l'elenco di almeno la metà degli assessori che
intende nominare.
In questo modo, si intende rafforzare il rapporto
fiduciario tra amministratori e cittadini consentendo a questi
ultimi non solo di valutare le principali linee di azione del
futuro governo - come del resto già previsto dalla
legislazione esistente - ma al tempo stesso di conoscere il
volto e la competenza dei possibili nuovi amministratori.
Strettamente collegata a questo principio è la modifica, -
prevista dall'articolo 2 - alla disposizione del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000 che stabilisce la
revocabilità di uno o più assessori da parte del sindaco e del
presidente della provincia (articolo 46, comma 4). Alla luce
di quanto detto poc'anzi, riteniamo che sia opportuno
sottrarre a questo potere di revoca gli assessori proposti
all'atto della presentazione della candidatura. Questi ultimi,
infatti sia pure implicitamente, debbono comunque considerarsi
investiti del consenso popolare dal momento che sono stati
inclusi nell'elenco presentato dal candidato sindaco o
presidente della provincia, all'atto della presentazione della
candidatura.
In conclusione, la presente proposta di legge intende
rafforzare la stabilità dell'esecutivo locale, garantendo la
omogeneità della giunta, composta da persone scelte
direttamente dal sindaco o dal presidente della provincia e
sottoposte al giudizio insindacabile dei cittadini, cui sono
legate da un rapporto fiduciario che attualmente non è
garantito dal sistema di elezione vigente.