XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2498




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1 Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 dell'articolo 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Unitamente alla presentazione della candidatura, il candidato alla carica di sindaco deve altresì presentare l'elenco di almeno la metà delle persone che intende nominare, qualora eletto, alla carica di assessore";

            b) al comma 2 dell'articolo 72, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Unitamente alla presentazione della candidatura, il candidato alla carica di sindaco deve altresì presentare l'elenco di almeno la metà delle persone che intende nominare, qualora eletto, alla carica di assessore";

            c) al comma 3 dell'articolo 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Unitamente alla presentazione della candidatura, il candidato alla carica di presidente della provincia deve altresì presentare l'elenco di almeno la metà delle persone che intende nominare, qualora eletto, alla carica di assessore".


Art. 2.

        1. Il comma 4 dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare, dandone motivata comunicazione al consiglio, uno o più assessori, ad eccezione degli assessori indicati nell'apposito elenco presentato unitamente alla presentazione della candidatura".



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