XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2498
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1 Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 71, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Unitamente alla presentazione
della candidatura, il candidato alla carica di sindaco deve
altresì presentare l'elenco di almeno la metà delle persone
che intende nominare, qualora eletto, alla carica di
assessore";
b) al comma 2 dell'articolo 72, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Unitamente alla presentazione
della candidatura, il candidato alla carica di sindaco deve
altresì presentare l'elenco di almeno la metà delle persone
che intende nominare, qualora eletto, alla carica di
assessore";
c) al comma 3 dell'articolo 74, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Unitamente alla presentazione
della candidatura, il candidato alla carica di presidente
della provincia deve altresì presentare l'elenco di almeno la
metà delle persone che intende nominare, qualora eletto, alla
carica di assessore".
Art. 2.
1. Il comma 4 dell'articolo 46 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"4. Il sindaco e il presidente della provincia
possono revocare, dandone motivata comunicazione al consiglio,
uno o più assessori, ad eccezione degli assessori indicati
nell'apposito elenco presentato unitamente alla presentazione
della candidatura".