XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2497
Onorevoli Colleghi! - Da più parti ormai si avverte
l'esigenza di disciplinare l'esercizio della medicina legale
in Italia, atteso che le problematiche ad essa legate ricadono
nella sfera della società civile per i molteplici ruoli che è
chiamato a rivestire chi pratica tale disciplina e per il
notevole impatto economico e sociale che essa determina sulla
collettività.
A tale scopo è bene ricordare che la medicina legale è una
branca della medicina e costituisce materia fondamentale del
relativo corso di laurea. In Italia hanno diritto di praticare
l'attività medico-legale tutti i laureati in medicina e
chirurgia, abilitati all'esercizio della professione di medico
chirurgo.
L'importanza della medicina legale per la nostra società è
dato dal fatto che essa, nel nostro Paese, non comprende
soltanto quella che si intende nel comune sentire, vale a dire
la patologia forense in ambito penale, ma anche la valutazione
del danno alla persona in ambito di responsabilità civile, sia
in sede transattiva che giudiziale, la valutazione delle
problematiche mediche che sono alla base delle condizioni di
invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali (invalidità
civile, INPS, INAIL), e quant'altro di similare. Per tale
disciplina, al pari di tante altre branche della medicina,
l'ordinamento universitario italiano ha predisposto una
specifica specializzazione post-laurea omnicomprensiva - della
durata di quattro anni - denominata "medicina legale e delle
assicurazioni", al termine della quale i medici acquisiscono
una specifica preparazione che li rende particolarmente idonei
ad esercitare la medicina legale in tutti i rami che nel
nostro Paese tale disciplina abbraccia.
E' pertanto legittimo e ammissibile che tali
professionisti chiedano, attraverso la puntuale disciplina
dell'esercizio della medicina legale, che siano tutelati la
loro preparazione di base e il loro ruolo, consentendo
l'esercizio della medicina legale unicamente a chi, come loro,
ha conseguito una specifica specializzazione nel ramo, al fine
di tutelare la qualità di tale attività.
In ogni caso, va sottolineato che tale specialità non è
presente con un simile ordinamento negli altri Paesi
dell'Unione europea (ad eccezione della Spagna), ovvero non
esiste affatto. Al più esiste la patologia forense, branca
dell'anatomia patologica, che si occupa della medicina forense
penale in senso stretto (il cosiddetto "Coroner" dei
Paesi anglosassoni).
Gli altri aspetti della medicina legale così come è intesa
in Italia, quali la valutazione del danno alla persona e la
medicina legale dell'invalidità civile, sono praticate da
medici generici o comunque specialisti d'organo (ortopedici,
fisiatri, internisti, eccetera), o al più - come in Francia -
da medici che hanno seguito un corso di perfezionamento
post-laurea che non ha valore di specializzazione, e non dai
patologi forensi che si occupano di ben altro.
Ad ogni buon conto, nel nostro Paese, dall'unità d'Italia
ad oggi (così come del resto anche in Spagna) è stato ed è
consentito l'esercizio della medicina legale anche ai medici
non in possesso dello specifico titolo di specializzazione.
Pertanto, accanto agli specialisti in medicina legale e
delle assicurazioni, fino ad adesso migliaia di medici non
dotati della specializzazione, in tutto il territorio
nazionale - dai tribunali metropolitani fino ai più remoti
distretti giudiziari - sono stati e sono nominati consulenti
tecnici d'ufficio nelle cause civili, valutando il danno alla
persona in cause relative alla responsabilità civile auto e
alla responsabilità civile professionale, nelle cause
previdenziali in cui sia stato adito il giudice del lavoro, ed
anche in specifici rami del settore penale in qualità di
periti del giudice.
Inoltre, moltissimi assistono i privati cittadini in
vicende di contenzioso relative a tali problematiche, sia in
sede transattiva che giudiziale, e molti svolgono questa
attività anche come medici fiduciari presso le compagnie
d'assicurazioni.
Ciò ha fatto sì che si sia venuta a formare una vasta
categoria di esperti del ramo, molti dei quali liberi
professionisti che hanno fatto di tale attività fonte
esclusiva di lavoro, che praticano con successo la medicina
legale pur non essendo in possesso del titolo specialistico,
avendo maturato opportuna esperienza, esercitando con
diligenza ed impegno tale branca e praticandola con pari
dignità dei loro colleghi specialisti in tutti le diverse
forme di applicazione (consulenti tecnici dei tribunali,
periti del giudice, medici fiduciari di compagnie
d'assicurazioni, consulenti di privati cittadini per singoli
casi specifici, componenti delle commissioni d'invalidità).
Sulla base dell'attività di tali professionisti, i tribunali
hanno emesso ed emettono sentenze, le assicurazioni
risarciscono danni in sede transattiva e i privati cittadini
vengono opportunamente tutelati in tali ambiti.
Con la presente proposta di legge si intende pertanto
tutelare la specificità e la competenza di chi ha conseguito
il titolo di specialista in medicina legale e delle
assicurazioni, salvaguardando nel contempo i diritti acquisiti
da coloro che negli anni hanno esercitato e continuano ad
esercitare tale attività pur non provvisti dello specifico
titolo.
La necessità di tutelare tali professionisti nasce dalle
seguenti esigenze e dati di fatto:
a) bisogna tener conto dei diritti acquisiti da
chi da anni ormai esercita la medicina legale in vari settori,
laddove nel nostro Paese operano anche numerosissimi medici,
molti dei quali - si ribadisce - liberi professionisti e non
pubblici dipendenti che hanno fatto di tale attività fonte
esclusiva di lavoro, che praticano con successo la medicina
legale pur non essendo in possesso del titolo specialistico,
avendo maturato opportuna esperienza, esercitando con
diligenza tale branca e praticandola con pari dignità dello
specialista nelle sue varie forme d'applicazione (consulenti
tecnici dei tribunali, periti del giudice, medici fiduciari di
compagnie assicurative, consulenti di privati cittadini per
singoli casi specifici, componenti delle commissioni
d'invalidità civile), acquisendo pertanto un diritto
all'esercizio di tale disciplina, non negabile anche
costituzionalmente;
b) bisogna tener conto del fatto che sarebbe un
assurdo, sia logico che giuridico, se moltissimi
professionisti che per anni hanno esercitato con profitto e
soddisfazione dei magistrati che li hanno nominati, l'attività
di consulente tecnico d'ufficio, di punto in bianco non
dovessero essere ritenuti più capaci ed abilitati ad
effettuare tale attività, e migliaia di sentenze - rese sulla
base di precise e circostanziate conclusioni peritali -
rischierebbero di fatto l'invalidazione;
c) la realtà nazionale presenta una vastità del
territorio, un elevato numero di uffici giudiziari ed un
copiosissimo contenzioso relativo al danno alla persona, sia
transattivo che giudiziale (soprattutto in ambito
civilistico), che non può essere coperto dal relativamente
esiguo numero di specialisti in medicina legale, che se
fossero i soli a poter operare fatalmente non sarebbero
sufficienti a coprire il fabbisogno della giustizia, con il
rischio di allungare ulteriormente i già di per sé lunghi
tempi della stessa;
d) le esigenze scaturite dalla legge 5 marzo 2001,
n. 57, relativamente agli interventi nel settore assicurativo,
implicano una tempestività dell'accertamento medico legale
(l'offerta deve essere fatta entro novanta giorni dalla fine
di malattia da lesioni) che fatalmente non potrebbe essere
eseguita in tempo utile a causa della presenza di un ridotto
numero di medici abilitati alla valutazione del danno;
e) le normative che regolano la libera
circolazione del lavoro in ambito comunitario prevedono la
libera circolazione delle professioni, laddove la specialità
in medicina legale con un ordinamento simile al nostro esiste
solo in Spagna e i cosiddetti titoli equipollenti in realtà
non esistono (ad esclusione di qualche corso di
perfezionamento non ufficiale);
f) la proposta di direttiva comunitaria in materia
di valutazione del danno alla persona parla di accertamento
medico e non medico-legale;
g) la libera circolazione dei professionisti,
inoltre, implica una visione liberale e non restrittiva del
mercato del lavoro, anche nell'ambito della medicina
legale.
Per tali ragioni, vista comunque l'esigenza di
regolamentare il settore e ritenuto che l'immissione di
ulteriore personale medico non specialista - e quindi, almeno
agli inizi dell'attività, inesperto - rischierebbe di
inficiare l'efficienza di tale branca medica, si propone, allo
scopo di salvaguardare realmente i diritti quesiti, di
istituire anche la figura ad esaurimento del "medico
competente all'esercizio della medicina legale", comprendente
i medici, siano essi dipendenti o liberi professionisti, che
alla data di entrata in vigore della legge abbiano già
praticato per un periodo di tempo pari a quello della durata
della specializzazione universitaria - vale a dire quattro
anni - l'esercizio della medicina legale, sotto forma di
consulente tecnico d'ufficio presso il tribunale o di perito
del giudice o di medico fiduciario di compagnia assicurativa o
di componente di una commissione d'invalidità civile ovvero di
medico dipendente operante in enti pubblici in attività
confluenti nella specialità, o che per cinque anni abbia
svolto più di una di queste attività per un periodo minore ma
che assommate insieme raggiungano un periodo complessivo di
almeno cinque anni.
Inoltre, l'esercizio di tale disciplina dovrebbe essere
consentito anche ai cittadini appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, medici - dipendenti o liberi
professionisti - che dimostrino di avere praticato nei propri
Paesi d'appartenenza, nei modi e nei tempi analoghi a quelli
disposti per i medici cittadini italiani, l'esercizio della
medicina legale sotto forma di consulente tecnico d'ufficio
presso il tribunale o perito del giudice o medico fiduciario
di compagnia assicurativa o componente di una commissione
d'invalidità civile o medico dipendente operante in enti
pubblici in attività confluenti nella specialità.
Per i cittadini comunitari residenti in Paesi nel cui
ordinamento universitario non è presente la specialità in
medicina legale e delle assicurazioni, ma che presentino i
requisiti sopraindicati, la possibilità di essere inquadrati
nella figura ad esaurimento del "medico competente
all'esercizio della medicina legale" dovrebbe essere
indefinitamente estesa anche ai periodi successivi all'entrata
in vigore della legge. A tale fine si propone la creazione di
commissioni permanenti nominate congiuntamente dal Ministro
della giustizia, dal Ministro della salute e dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da insediare
presso le sedi di corte di appello, e costituite da un
presidente di corte di appello, un professore ordinario di
medicina legale e delle assicurazioni, un presidente
dell'Ordine dei medici scelto fra i presidenti degli ordini
siti in distretto, e da un avvocato cassazionista, con il
compito di valutare i titoli maturati dai medici italiani e
comunitari che ritengono di trovarsi in tale condizione, al
fine di giudicarne la validità al riconoscimento di medico
competente all'esercizio alla medicina legale.