XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2497




        Onorevoli Colleghi! - Da più parti ormai si avverte l'esigenza di disciplinare l'esercizio della medicina legale in Italia, atteso che le problematiche ad essa legate ricadono nella sfera della società civile per i molteplici ruoli che è chiamato a rivestire chi pratica tale disciplina e per il notevole impatto economico e sociale che essa determina sulla collettività.
        A tale scopo è bene ricordare che la medicina legale è una branca della medicina e costituisce materia fondamentale del relativo corso di laurea. In Italia hanno diritto di praticare l'attività medico-legale tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo.
        L'importanza della medicina legale per la nostra società è dato dal fatto che essa, nel nostro Paese, non comprende soltanto quella che si intende nel comune sentire, vale a dire la patologia forense in ambito penale, ma anche la valutazione del danno alla persona in ambito di responsabilità civile, sia in sede transattiva che giudiziale, la valutazione delle problematiche mediche che sono alla base delle condizioni di invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali (invalidità civile, INPS, INAIL), e quant'altro di similare. Per tale disciplina, al pari di tante altre branche della medicina, l'ordinamento universitario italiano ha predisposto una specifica specializzazione post-laurea omnicomprensiva - della durata di quattro anni - denominata "medicina legale e delle assicurazioni", al termine della quale i medici acquisiscono una specifica preparazione che li rende particolarmente idonei ad esercitare la medicina legale in tutti i rami che nel nostro Paese tale disciplina abbraccia.
        E' pertanto legittimo e ammissibile che tali professionisti chiedano, attraverso la puntuale disciplina dell'esercizio della medicina legale, che siano tutelati la loro preparazione di base e il loro ruolo, consentendo l'esercizio della medicina legale unicamente a chi, come loro, ha conseguito una specifica specializzazione nel ramo, al fine di tutelare la qualità di tale attività.
        In ogni caso, va sottolineato che tale specialità non è presente con un simile ordinamento negli altri Paesi dell'Unione europea (ad eccezione della Spagna), ovvero non esiste affatto. Al più esiste la patologia forense, branca dell'anatomia patologica, che si occupa della medicina forense penale in senso stretto (il cosiddetto "Coroner" dei Paesi anglosassoni).
        Gli altri aspetti della medicina legale così come è intesa in Italia, quali la valutazione del danno alla persona e la medicina legale dell'invalidità civile, sono praticate da medici generici o comunque specialisti d'organo (ortopedici, fisiatri, internisti, eccetera), o al più - come in Francia - da medici che hanno seguito un corso di perfezionamento post-laurea che non ha valore di specializzazione, e non dai patologi forensi che si occupano di ben altro.
        Ad ogni buon conto, nel nostro Paese, dall'unità d'Italia ad oggi (così come del resto anche in Spagna) è stato ed è consentito l'esercizio della medicina legale anche ai medici non in possesso dello specifico titolo di specializzazione.
        Pertanto, accanto agli specialisti in medicina legale e delle assicurazioni, fino ad adesso migliaia di medici non dotati della specializzazione, in tutto il territorio nazionale - dai tribunali metropolitani fino ai più remoti distretti giudiziari - sono stati e sono nominati consulenti tecnici d'ufficio nelle cause civili, valutando il danno alla persona in cause relative alla responsabilità civile auto e alla responsabilità civile professionale, nelle cause previdenziali in cui sia stato adito il giudice del lavoro, ed anche in specifici rami del settore penale in qualità di periti del giudice.
        Inoltre, moltissimi assistono i privati cittadini in vicende di contenzioso relative a tali problematiche, sia in sede transattiva che giudiziale, e molti svolgono questa attività anche come medici fiduciari presso le compagnie d'assicurazioni.
        Ciò ha fatto sì che si sia venuta a formare una vasta categoria di esperti del ramo, molti dei quali liberi professionisti che hanno fatto di tale attività fonte esclusiva di lavoro, che praticano con successo la medicina legale pur non essendo in possesso del titolo specialistico, avendo maturato opportuna esperienza, esercitando con diligenza ed impegno tale branca e praticandola con pari dignità dei loro colleghi specialisti in tutti le diverse forme di applicazione (consulenti tecnici dei tribunali, periti del giudice, medici fiduciari di compagnie d'assicurazioni, consulenti di privati cittadini per singoli casi specifici, componenti delle commissioni d'invalidità). Sulla base dell'attività di tali professionisti, i tribunali hanno emesso ed emettono sentenze, le assicurazioni risarciscono danni in sede transattiva e i privati cittadini vengono opportunamente tutelati in tali ambiti.
        Con la presente proposta di legge si intende pertanto tutelare la specificità e la competenza di chi ha conseguito il titolo di specialista in medicina legale e delle assicurazioni, salvaguardando nel contempo i diritti acquisiti da coloro che negli anni hanno esercitato e continuano ad esercitare tale attività pur non provvisti dello specifico titolo.
        La necessità di tutelare tali professionisti nasce dalle seguenti esigenze e dati di fatto:

                a) bisogna tener conto dei diritti acquisiti da chi da anni ormai esercita la medicina legale in vari settori, laddove nel nostro Paese operano anche numerosissimi medici, molti dei quali - si ribadisce - liberi professionisti e non pubblici dipendenti che hanno fatto di tale attività fonte esclusiva di lavoro, che praticano con successo la medicina legale pur non essendo in possesso del titolo specialistico, avendo maturato opportuna esperienza, esercitando con diligenza tale branca e praticandola con pari dignità dello specialista nelle sue varie forme d'applicazione (consulenti tecnici dei tribunali, periti del giudice, medici fiduciari di compagnie assicurative, consulenti di privati cittadini per singoli casi specifici, componenti delle commissioni d'invalidità civile), acquisendo pertanto un diritto all'esercizio di tale disciplina, non negabile anche costituzionalmente;

                b) bisogna tener conto del fatto che sarebbe un assurdo, sia logico che giuridico, se moltissimi professionisti che per anni hanno esercitato con profitto e soddisfazione dei magistrati che li hanno nominati, l'attività di consulente tecnico d'ufficio, di punto in bianco non dovessero essere ritenuti più capaci ed abilitati ad effettuare tale attività, e migliaia di sentenze - rese sulla base di precise e circostanziate conclusioni peritali - rischierebbero di fatto l'invalidazione;

                c) la realtà nazionale presenta una vastità del territorio, un elevato numero di uffici giudiziari ed un copiosissimo contenzioso relativo al danno alla persona, sia transattivo che giudiziale (soprattutto in ambito civilistico), che non può essere coperto dal relativamente esiguo numero di specialisti in medicina legale, che se fossero i soli a poter operare fatalmente non sarebbero sufficienti a coprire il fabbisogno della giustizia, con il rischio di allungare ulteriormente i già di per sé lunghi tempi della stessa;

                d) le esigenze scaturite dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, relativamente agli interventi nel settore assicurativo, implicano una tempestività dell'accertamento medico legale (l'offerta deve essere fatta entro novanta giorni dalla fine di malattia da lesioni) che fatalmente non potrebbe essere eseguita in tempo utile a causa della presenza di un ridotto numero di medici abilitati alla valutazione del danno;

                e) le normative che regolano la libera circolazione del lavoro in ambito comunitario prevedono la libera circolazione delle professioni, laddove la specialità in medicina legale con un ordinamento simile al nostro esiste solo in Spagna e i cosiddetti titoli equipollenti in realtà non esistono (ad esclusione di qualche corso di perfezionamento non ufficiale);

                f) la proposta di direttiva comunitaria in materia di valutazione del danno alla persona parla di accertamento medico e non medico-legale;

                g) la libera circolazione dei professionisti, inoltre, implica una visione liberale e non restrittiva del mercato del lavoro, anche nell'ambito della medicina legale.

        Per tali ragioni, vista comunque l'esigenza di regolamentare il settore e ritenuto che l'immissione di ulteriore personale medico non specialista - e quindi, almeno agli inizi dell'attività, inesperto - rischierebbe di inficiare l'efficienza di tale branca medica, si propone, allo scopo di salvaguardare realmente i diritti quesiti, di istituire anche la figura ad esaurimento del "medico competente all'esercizio della medicina legale", comprendente i medici, siano essi dipendenti o liberi professionisti, che alla data di entrata in vigore della legge abbiano già praticato per un periodo di tempo pari a quello della durata della specializzazione universitaria - vale a dire quattro anni - l'esercizio della medicina legale, sotto forma di consulente tecnico d'ufficio presso il tribunale o di perito del giudice o di medico fiduciario di compagnia assicurativa o di componente di una commissione d'invalidità civile ovvero di medico dipendente operante in enti pubblici in attività confluenti nella specialità, o che per cinque anni abbia svolto più di una di queste attività per un periodo minore ma che assommate insieme raggiungano un periodo complessivo di almeno cinque anni.
        Inoltre, l'esercizio di tale disciplina dovrebbe essere consentito anche ai cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, medici - dipendenti o liberi professionisti - che dimostrino di avere praticato nei propri Paesi d'appartenenza, nei modi e nei tempi analoghi a quelli disposti per i medici cittadini italiani, l'esercizio della medicina legale sotto forma di consulente tecnico d'ufficio presso il tribunale o perito del giudice o medico fiduciario di compagnia assicurativa o componente di una commissione d'invalidità civile o medico dipendente operante in enti pubblici in attività confluenti nella specialità.
        Per i cittadini comunitari residenti in Paesi nel cui ordinamento universitario non è presente la specialità in medicina legale e delle assicurazioni, ma che presentino i requisiti sopraindicati, la possibilità di essere inquadrati nella figura ad esaurimento del "medico competente all'esercizio della medicina legale" dovrebbe essere indefinitamente estesa anche ai periodi successivi all'entrata in vigore della legge. A tale fine si propone la creazione di commissioni permanenti nominate congiuntamente dal Ministro della giustizia, dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da insediare presso le sedi di corte di appello, e costituite da un presidente di corte di appello, un professore ordinario di medicina legale e delle assicurazioni, un presidente dell'Ordine dei medici scelto fra i presidenti degli ordini siti in distretto, e da un avvocato cassazionista, con il compito di valutare i titoli maturati dai medici italiani e comunitari che ritengono di trovarsi in tale condizione, al fine di giudicarne la validità al riconoscimento di medico competente all'esercizio alla medicina legale.




Frontespizio Testo articoli