XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2497




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Esercizio della medicina legale).

        1. L'esercizio della medicina legale è subordinato ad una specifica formazione professionale che viene acquisita dopo la laurea in medicina e chirurgia mediante il conseguimento del diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.
        2. L'attività medico-legale può essere svolta anche dai medici, dipendenti o liberi professionisti, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già praticato per un periodo complessivo di quattro anni l'esercizio della medicina legale quali:

                a) consulenti tecnici d'ufficio presso il tribunale;

                b) periti del giudice o medici fiduciari di compagnia assicurativa;

                c) componenti di una commissione di invalidità civile;

                d) medici dipendenti operanti in enti pubblici nelle medesime attività.

        3. I professionisti di cui al comma 2, successivamente al riconoscimento operato dalle commissioni di cui all'articolo 5, sono inquadrati nella figura ad esaurimento di "medico competente all'esercizio della medicina legale".
        4. L'esercizio della medicina legale è altresì consentito ai cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea medici, dipendenti o liberi professionisti, che dimostrino di avere praticato, nei modi e nei tempi analoghi a quelli disposti per i medici cittadini italiani, l'esercizio della medicina legale nei propri Paesi d'appartenenza, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di riconoscimento dei diplomi.
        5. I cittadini comunitari residenti in Paesi nei cui ordinamenti universitari non sia presente la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, ma che si trovino in possesso dei requisiti di cui al comma 2, possono essere inquadrati in qualsiasi momento nella figura ad esaurimento del "medico competente all'esercizio della medicina legale" dalle commissioni di cui all'articolo 5, anche in periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.

(Prestazioni delle aziende sanitarie locali).

        1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo comma è inserito il seguente:

        "Le prestazioni di medicina legale sono assicurate da medici che, dopo la laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ovvero da medici dichiarati competenti all'esercizio della medicina legale".


Art. 3.

(Albo dei consulenti tecnici nel processo civile).

        1. All'articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il primo comma è inserito il seguente:

        "Possono essere iscritti nell'albo dei consulenti tecnici per la categoria medico-chirurgica esclusivamente i medici che, dopo la laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ovvero i medici dichiarati competenti all'esercizio della medicina legale".
        2. All'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Sono considerati medici legali esclusivamente i medici che, dopo la laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ovvero i medici dichiarati competenti all'esercizio della medicina legale".


Art. 4.

(Albo dei periti nel processo penale).

        1. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Ai fini del comma 2 sono considerati medici legali esclusivamente i medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguita il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ovvero i medici dichiarati competenti all'esercizio della medicina legale".


Art. 5.

(Medici competenti all'esercizio della medicina
legale).

        1. Al fine di valutare la validità dei titoli dei medici cittadini italiani e di Paesi membri dell'Unione europea aspiranti al titolo di "medico competente all'esercizio della medicina legale", ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sono istituite presso ogni corte d'appello commissioni permanenti, nominate dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        2. Le commissioni di cui al comma 1 sono composte da un presidente di corte d'appello, da un professore ordinario di medicina legale e delle assicurazioni, da un presidente dell'Ordine dei medici scelto fra i presidenti degli ordini siti in distretto, e da un avvocato cassazionista, e hanno il compito di valutare, ai fini del riconoscimento, i titoli acquisiti dagli aspiranti medici competenti all'esercizio della medicina legale e rilasciare il relativo riconoscimento.



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