XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2497
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Esercizio della medicina legale).
1. L'esercizio della medicina legale è subordinato ad una
specifica formazione professionale che viene acquisita dopo la
laurea in medicina e chirurgia mediante il conseguimento del
diploma universitario di specializzazione in medicina legale e
delle assicurazioni.
2. L'attività medico-legale può essere svolta anche dai
medici, dipendenti o liberi professionisti, che alla data di
entrata in vigore della presente legge abbiano già praticato
per un periodo complessivo di quattro anni l'esercizio della
medicina legale quali:
a) consulenti tecnici d'ufficio presso il
tribunale;
b) periti del giudice o medici fiduciari di
compagnia assicurativa;
c) componenti di una commissione di invalidità
civile;
d) medici dipendenti operanti in enti pubblici
nelle medesime attività.
3. I professionisti di cui al comma 2, successivamente al
riconoscimento operato dalle commissioni di cui all'articolo
5, sono inquadrati nella figura ad esaurimento di "medico
competente all'esercizio della medicina legale".
4. L'esercizio della medicina legale è altresì consentito
ai cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea
medici, dipendenti o liberi professionisti, che dimostrino di
avere praticato, nei modi e nei tempi analoghi a quelli
disposti per i medici cittadini italiani, l'esercizio della
medicina legale nei propri Paesi d'appartenenza, nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di
riconoscimento dei diplomi.
5. I cittadini comunitari residenti in Paesi nei cui
ordinamenti universitari non sia presente la specializzazione
in medicina legale e delle assicurazioni, ma che si trovino in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, possono essere
inquadrati in qualsiasi momento nella figura ad esaurimento
del "medico competente all'esercizio della medicina legale"
dalle commissioni di cui all'articolo 5, anche in periodi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 2.
(Prestazioni delle aziende sanitarie locali).
1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Le prestazioni di medicina legale sono assicurate da
medici che, dopo la laurea in medicina e chirurgia, hanno
conseguito il diploma universitario di specializzazione in
medicina legale e delle assicurazioni ovvero da medici
dichiarati competenti all'esercizio della medicina legale".
Art. 3.
(Albo dei consulenti tecnici nel processo civile).
1. All'articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il
primo comma è inserito il seguente:
"Possono essere iscritti nell'albo dei consulenti tecnici
per la categoria medico-chirurgica esclusivamente i medici
che, dopo la laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito
il diploma universitario di specializzazione in medicina
legale e delle assicurazioni ovvero i medici dichiarati
competenti all'esercizio della medicina legale".
2. All'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono considerati medici legali esclusivamente i medici
che, dopo la laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito
il diploma universitario di specializzazione in medicina
legale e delle assicurazioni ovvero i medici dichiarati
competenti all'esercizio della medicina legale".
Art. 4.
(Albo dei periti nel processo penale).
1. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini del comma 2 sono considerati medici
legali esclusivamente i medici che, dopo il conseguimento
della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguita il
diploma universitario di specializzazione in medicina legale e
delle assicurazioni ovvero i medici dichiarati competenti
all'esercizio della medicina legale".
Art. 5.
(Medici competenti all'esercizio della medicina
legale).
1. Al fine di valutare la validità dei titoli dei medici
cittadini italiani e di Paesi membri dell'Unione europea
aspiranti al titolo di "medico competente all'esercizio della
medicina legale", ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sono
istituite presso ogni corte d'appello commissioni permanenti,
nominate dal Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono composte da un
presidente di corte d'appello, da un professore ordinario di
medicina legale e delle assicurazioni, da un presidente
dell'Ordine dei medici scelto fra i presidenti degli ordini
siti in distretto, e da un avvocato cassazionista, e hanno il
compito di valutare, ai fini del riconoscimento, i titoli
acquisiti dagli aspiranti medici competenti all'esercizio
della medicina legale e rilasciare il relativo
riconoscimento.