XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2494




        Onorevoli Colleghi! - Il settore dell'aviazione civile è stato, negli ultimi anni, oggetto di notevoli interventi legislativi. Il Parlamento, infatti, nel corso della XIII legislatura ha affrontato il "problema aviazione" avviando una riforma, non perfettamente compiuta, tendente ad allineare il nostro Paese ai sistemi più avanzati presenti in Europa. Tuttavia, è indispensabile ricordare che i notevoli progressi realizzati sono stati possibili per la costante e pressante influenza della normativa comunitaria; ed oggi più che in passato, per la raggiunta consapevolezza che un Paese moderno ed evoluto come l'Italia ha il dovere di dotarsi di un assetto tecnico-normativo in linea con la Comunità internazionale, si avverte l'esigenza di continuare lungo questa linea.
        I tratti salienti che caratterizzano la normativa di riferimento dell'aviazione civile trovano origine in una serie di provvedimenti, come la legge n. 665 del 1996, che ha trasformato l'Azienda autonoma di assistenza al volo in Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV spa); come la legge n. 549 del 1995, a seguito della quale il Governo è stato delegato a emanare il decreto legislativo n. 250 del 1997, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); come la legge comunitaria n. 128 del 1998 che ha portato all'emanazione del decreto legislativo n. 66 del 1999, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
        Tuttavia, i recenti tristi eventi che hanno interessato l'aviazione civile hanno posto in rilievo la necessità di apportare alcune significative modifiche al, seppure recente, quadro normativo.
        La Commissione bicamerale, recentemente istituita, ha svolto un'approfondita indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo, evidenziando una serie di disfunzioni e conflitti di competenze che non è possibile tollerare. Infatti nel corso delle audizioni dei diretti responsabili dell'aviazione civile è emerso un particolare inquietante. Manca un effettivo potere di indirizzo, controllo e vigilanza in ambito governativo e, ancora più grave, non esiste una chiara ed univoca indicazione delle competenze. A tale proposito si evidenzia, de iure condendo, una carenza o, meglio, una necessità di aggiornamento del nostro codice della navigazione che risente di una costruzione normativa in linea con il sistema aereo della prima metà del secolo passato.
        Oggi, con la presente proposta di legge, ci si propone di apportare una serie di modifiche sostanziali al decreto legislativo n. 250 del 1997, che rendano il settore effettivamente in sintonia con le aspettative di sicurezza del cittadino.
        L'articolo 1, della presente proposta di legge, si propone di trasformare l'ENAC in ente pubblico economico fissando un termine congruo, per consentire la predisposizione delle opportune modifiche di carattere organizzativo, indispensabili per lo svolgimento delle nuove attività tecniche previste dall'articolo 2.
        L'articolo 2 si pone come ulteriore elemento di razionalizzazione assegnando nuove funzioni operative e di coordinamento tecnico, prima svolte dall'ENAV, all'ENAC. All'ENAV, coerentemente con la sua natura di soggetto privato - benché di proprietà pubblica - residuerebbero i compiti inerenti la fornitura dei servizi di assistenza al volo ribadendo quelle che, nell'ordinamento, sarebbero le proprie funzioni.
        All'ENAC, che viene ad assumere una posizione di ente pubblico strumentale cui è demandata l'attuazione degli indirizzi governativi, sono quindi trasferite le funzioni di regolamentazione tecnica, certificazione e controllo relative agli impianti ed ai sistemi per l'assistenza al volo, le funzioni di certificazione e di controllo relative alla costruzione, alla gestione ed alla operatività dei suddetti impianti e sistemi per l'assistenza al volo, ivi compresi quelli relativi alla costruzione, alla gestione e alla operatività degli stessi.
        Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel così delineato contesto istituzionale, viene a recuperare la responsabilità per i rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali, nonché la competenza in ordine all'attribuzione delle risorse economiche per la realizzazione delle nuove infrastrutture. Sarà, infine, suo compito stabilire, in conseguenza della rilevanza delle funzioni riassegnate, i termini e la composizione di idonee strutture ministeriali in grado di garantire efficienza ed economicità all'intero comparto.
        Nell'articolo 3 si afferma che tutti gli organi dell'ENAC, in maniera omogenea, restano in carica per non più di quattro anni - la nomina è rinnovabile una sola volta - a prescindere dalla data di sottoscrizione del primo contratto di programma.
        L'articolo 4 stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e - per quanto di competenza - con il Ministro della difesa, entro il 1^ gennaio 2003 provvede alla stipula del contratto di programma, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 250 del 1997.
        Con la presente proposta di legge, che stabilisce al 1^ gennaio 2003 la data per la trasformazione dell'ENAC in ente pubblico economico, si intende andare incontro anche alle ovvie, quanto necessarie, esigenze di adeguamento della dotazione organica dell'Ente stabilendo, nell'articolo 5, che essa potrà essere reperita anche attingendo dal personale proveniente dall'ENAV. A tale proposito, nel comma 3 dell'articolo 5, è espressamente previsto un adeguamento giuridico ed economico di tutto il personale dell'ENAC.
        Inoltre, considerata la natura prettamente tecnica della materia si propone, agli articoli 6 e 7, una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti norme per le necessarie modifiche e aggiornamenti delle disposizioni della parte II del codice della navigazione (relativa al settore aeronautico), del rispettivo regolamento approvato con regio decreto n. 356 del 1925, e della normativa comunque rilevante in materia, recuperando anche quanto elaborato dalla Commissione di studio istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 250 del 1997. Appare, infatti, non più procrastinabile l'aggiornamento del codice della navigazione del 1942 e del regolamento per la navigazione aerea risalente al 1925.
        In ultimo, l'articolo 8 si fa carico degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, stabilendo che essi, come previsto all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, siano posti a carico dell'ENAC.




Frontespizio Testo articoli