XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2494
Onorevoli Colleghi! - Il settore dell'aviazione civile
è stato, negli ultimi anni, oggetto di notevoli interventi
legislativi. Il Parlamento, infatti, nel corso della XIII
legislatura ha affrontato il "problema aviazione" avviando una
riforma, non perfettamente compiuta, tendente ad allineare il
nostro Paese ai sistemi più avanzati presenti in Europa.
Tuttavia, è indispensabile ricordare che i notevoli progressi
realizzati sono stati possibili per la costante e pressante
influenza della normativa comunitaria; ed oggi più che in
passato, per la raggiunta consapevolezza che un Paese moderno
ed evoluto come l'Italia ha il dovere di dotarsi di un assetto
tecnico-normativo in linea con la Comunità internazionale, si
avverte l'esigenza di continuare lungo questa linea.
I tratti salienti che caratterizzano la normativa di
riferimento dell'aviazione civile trovano origine in una serie
di provvedimenti, come la legge n. 665 del 1996, che ha
trasformato l'Azienda autonoma di assistenza al volo in Ente
nazionale di assistenza al volo (ENAV spa); come la legge n.
549 del 1995, a seguito della quale il Governo è stato
delegato a emanare il decreto legislativo n. 250 del 1997,
istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
come la legge comunitaria n. 128 del 1998 che ha portato
all'emanazione del decreto legislativo n. 66 del 1999, recante
l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo.
Tuttavia, i recenti tristi eventi che hanno interessato
l'aviazione civile hanno posto in rilievo la necessità di
apportare alcune significative modifiche al, seppure recente,
quadro normativo.
La Commissione bicamerale, recentemente istituita, ha
svolto un'approfondita indagine conoscitiva sulla sicurezza
del trasporto aereo, evidenziando una serie di disfunzioni e
conflitti di competenze che non è possibile tollerare. Infatti
nel corso delle audizioni dei diretti responsabili
dell'aviazione civile è emerso un particolare inquietante.
Manca un effettivo potere di indirizzo, controllo e vigilanza
in ambito governativo e, ancora più grave, non esiste una
chiara ed univoca indicazione delle competenze. A tale
proposito si evidenzia, de iure condendo, una carenza o,
meglio, una necessità di aggiornamento del nostro codice della
navigazione che risente di una costruzione normativa in linea
con il sistema aereo della prima metà del secolo passato.
Oggi, con la presente proposta di legge, ci si propone di
apportare una serie di modifiche sostanziali al decreto
legislativo n. 250 del 1997, che rendano il settore
effettivamente in sintonia con le aspettative di sicurezza del
cittadino.
L'articolo 1, della presente proposta di legge, si propone
di trasformare l'ENAC in ente pubblico economico fissando un
termine congruo, per consentire la predisposizione delle
opportune modifiche di carattere organizzativo, indispensabili
per lo svolgimento delle nuove attività tecniche previste
dall'articolo 2.
L'articolo 2 si pone come ulteriore elemento di
razionalizzazione assegnando nuove funzioni operative e di
coordinamento tecnico, prima svolte dall'ENAV, all'ENAC.
All'ENAV, coerentemente con la sua natura di soggetto privato
- benché di proprietà pubblica - residuerebbero i compiti
inerenti la fornitura dei servizi di assistenza al volo
ribadendo quelle che, nell'ordinamento, sarebbero le proprie
funzioni.
All'ENAC, che viene ad assumere una posizione di ente
pubblico strumentale cui è demandata l'attuazione degli
indirizzi governativi, sono quindi trasferite le funzioni di
regolamentazione tecnica, certificazione e controllo relative
agli impianti ed ai sistemi per l'assistenza al volo, le
funzioni di certificazione e di controllo relative alla
costruzione, alla gestione ed alla operatività dei suddetti
impianti e sistemi per l'assistenza al volo, ivi compresi
quelli relativi alla costruzione, alla gestione e alla
operatività degli stessi.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel così
delineato contesto istituzionale, viene a recuperare la
responsabilità per i rapporti con le istituzioni nazionali ed
internazionali, nonché la competenza in ordine
all'attribuzione delle risorse economiche per la realizzazione
delle nuove infrastrutture. Sarà, infine, suo compito
stabilire, in conseguenza della rilevanza delle funzioni
riassegnate, i termini e la composizione di idonee strutture
ministeriali in grado di garantire efficienza ed economicità
all'intero comparto.
Nell'articolo 3 si afferma che tutti gli organi dell'ENAC,
in maniera omogenea, restano in carica per non più di quattro
anni - la nomina è rinnovabile una sola volta - a prescindere
dalla data di sottoscrizione del primo contratto di
programma.
L'articolo 4 stabilisce che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e - per quanto di competenza -
con il Ministro della difesa, entro il 1^ gennaio 2003
provvede alla stipula del contratto di programma, come
stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 250 del
1997.
Con la presente proposta di legge, che stabilisce al 1^
gennaio 2003 la data per la trasformazione dell'ENAC in ente
pubblico economico, si intende andare incontro anche alle
ovvie, quanto necessarie, esigenze di adeguamento della
dotazione organica dell'Ente stabilendo, nell'articolo 5, che
essa potrà essere reperita anche attingendo dal personale
proveniente dall'ENAV. A tale proposito, nel comma 3
dell'articolo 5, è espressamente previsto un adeguamento
giuridico ed economico di tutto il personale dell'ENAC.
Inoltre, considerata la natura prettamente tecnica della
materia si propone, agli articoli 6 e 7, una delega al Governo
per l'adozione di decreti legislativi recanti norme per le
necessarie modifiche e aggiornamenti delle disposizioni della
parte II del codice della navigazione (relativa al settore
aeronautico), del rispettivo regolamento approvato con regio
decreto n. 356 del 1925, e della normativa comunque rilevante
in materia, recuperando anche quanto elaborato dalla
Commissione di studio istituita ai sensi dell'articolo 13 del
decreto legislativo n. 250 del 1997. Appare, infatti, non più
procrastinabile l'aggiornamento del codice della navigazione
del 1942 e del regolamento per la navigazione aerea risalente
al 1925.
In ultimo, l'articolo 8 si fa carico degli oneri derivanti
dall'attuazione della legge, stabilendo che essi, come
previsto all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del
1997, siano posti a carico dell'ENAC.