XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2494




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Trasformazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
in ente pubblico economico).

        1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è trasformato in ente pubblico economico a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
        2. L'ENAC è sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al controllo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
        3. L'ENAC adegua il proprio ordinamento interno al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge.
        4. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono abrogati.


Art. 2.

(Funzioni).

        1. L'ENAC, quale ente pubblico strumentale, esercita le funzioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ad esclusione delle competenze e delle responsabilità in materia di rapporti con enti, società ed organismi nazionali e internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile nonchè di rappresentanza presso gli organismi internazionali. Sono altresì escluse dalla competenza dell'Ente tutte le decisioni in materia di programmazione e di ripartizione delle risorse economiche per la realizzazione di nuove infrastrutture.
        2. All'ENAC è attribuito il coordinamento generale:

            a) della regolamentazione tecnica, della certificazione e del controllo degli impianti e sistemi per l'assistenza al volo, ivi compresi quelli relativi alla costruzione, alla gestione e operatività;

            b) della attività sanzionatoria, di certificazione e di controllo per l'esercizio dell'attività di assistenza al volo, inclusa la certificazione del personale addetto;
            c) della approvazione dei progetti aeroportuali di infrastrutture per l'assistenza al volo.

        3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni non attribuite all'ENAC, di cui al comma 1.
        4. L'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) è competente esclusivamente per le funzioni relative alla erogazione dei servizi in materia di assistenza al volo.
        5. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche funzioni attribuite all'ENAC e all'ENAV ai sensi del presente articolo.


Art. 3.

(Organi dell'ENAC).

        1. Gli organi dell'ENAC, previsti dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, durano in carica quattro anni e la nomina è rinnovabile una sola volta.
        2. Il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è abrogato.


Art. 4.

(Contratto di programma).

        1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, provvede, entro il 1^ gennaio 2003, alla stipula del contratto di programma, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, al fine di aggiornarlo in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 5.

(Personale).

        1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'ENAC provvede alle conseguenti variazioni della propria dotazione organica, reperendo il relativo personale anche da quello appartenente all'ENAV, in conformità ad opportuni criteri di selezione previamente definiti.
        2. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
        3. L'ENAC, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'unificazione giuridica ed economica di tutto il personale in relazione alle funzioni previste dall'articolo 2 ed alla necessaria armonizzazione dei trattamenti economici con l'ENAV.


Art. 6.

(Commissione per le modifiche
al codice della navigazione).

        1. La Commissione di studio prevista dall'articolo 13 decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone le modifiche da apportare al codice della navigazione e al regolamento della navigazione aerea secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della presente legge.


Art. 7.

(Delega al Governo).

        1. Il Governo è delegato adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti norme per la modificazione delle disposizioni di cui alla parte II del codice della navigazione, nonché delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi comunitari e internazionali.
        2. In particolare i decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) recepimento nell'ordinamento italiano della normativa tecnica ICAO;

            b) ridefinizione dei compiti e delle articolazioni territoriali dell'ENAC e delle funzioni del direttore d'aeroporto;

            c) definizione di un sistema di segnalazioni sugli incidenti e sugli inconvenienti all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e delle relative sanzioni in caso di inadempimento;

            d) definizione del regime di responsabilità delle società di gestione aeroportuale nei casi di inadempienze, carenze e disservizi in materia di sicurezza.

        3. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, apporta le opportune modificazioni al regolamento per la navigazione aerea, di cui al regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356.


Art. 8.

(Disposizioni finanziarie).

        1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico dell'ENAC ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.



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