XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2494
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Trasformazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
in ente pubblico economico).
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è
trasformato in ente pubblico economico a decorrere dal 1^
gennaio 2003.
2. L'ENAC è sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al
controllo del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. L'ENAC adegua il proprio ordinamento interno al fine di
dare attuazione alle disposizioni di cui alla presente
legge.
4. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo
25 luglio 1997, n. 250, sono abrogati.
Art. 2.
(Funzioni).
1. L'ENAC, quale ente pubblico strumentale, esercita le
funzioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250, ad esclusione delle competenze e delle
responsabilità in materia di rapporti con enti, società ed
organismi nazionali e internazionali che operano nel settore
dell'aviazione civile nonchè di rappresentanza presso gli
organismi internazionali. Sono altresì escluse dalla
competenza dell'Ente tutte le decisioni in materia di
programmazione e di ripartizione delle risorse economiche per
la realizzazione di nuove infrastrutture.
2. All'ENAC è attribuito il coordinamento generale:
a) della regolamentazione tecnica, della
certificazione e del controllo degli impianti e sistemi per
l'assistenza al volo, ivi compresi quelli relativi alla
costruzione, alla gestione e operatività;
b) della attività sanzionatoria, di certificazione
e di controllo per l'esercizio dell'attività di assistenza al
volo, inclusa la certificazione del personale addetto;
c) della approvazione dei progetti aeroportuali di
infrastrutture per l'assistenza al volo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
esercita le funzioni non attribuite all'ENAC, di cui al comma
1.
4. L'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) è
competente esclusivamente per le funzioni relative alla
erogazione dei servizi in materia di assistenza al volo.
5. Con successivi decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche
funzioni attribuite all'ENAC e all'ENAV ai sensi del presente
articolo.
Art. 3.
(Organi dell'ENAC).
1. Gli organi dell'ENAC, previsti dal comma 1
dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, durano in carica quattro anni e la nomina è rinnovabile
una sola volta.
2. Il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250, è abrogato.
Art. 4.
(Contratto di programma).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze e, per quanto
di competenza, con il Ministro della difesa, provvede, entro
il 1^ gennaio 2003, alla stipula del contratto di programma,
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1997,
n. 250, al fine di aggiornarlo in conformità alle disposizioni
di cui all'articolo 2 della presente legge.
Art. 5.
(Personale).
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo 2, l'ENAC provvede alle conseguenti variazioni
della propria dotazione organica, reperendo il relativo
personale anche da quello appartenente all'ENAV, in conformità
ad opportuni criteri di selezione previamente definiti.
2. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui al
comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 10, comma
2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
3. L'ENAC, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede all'unificazione
giuridica ed economica di tutto il personale in relazione alle
funzioni previste dall'articolo 2 ed alla necessaria
armonizzazione dei trattamenti economici con l'ENAV.
Art. 6.
(Commissione per le modifiche
al codice della navigazione).
1. La Commissione di studio prevista dall'articolo 13
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
predispone le modifiche da apportare al codice della
navigazione e al regolamento della navigazione aerea secondo i
princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della
presente legge.
Art. 7.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato adottare, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
decreti legislativi recanti norme per la modificazione delle
disposizioni di cui alla parte II del codice della
navigazione, nonché delle altre norme comunque rilevanti in
materia, tenuto conto degli obblighi comunitari e
internazionali.
2. In particolare i decreti legislativi di cui al comma 1
dovranno attenersi ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) recepimento nell'ordinamento italiano della
normativa tecnica ICAO;
b) ridefinizione dei compiti e delle articolazioni
territoriali dell'ENAC e delle funzioni del direttore
d'aeroporto;
c) definizione di un sistema di segnalazioni sugli
incidenti e sugli inconvenienti all'Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo e delle relative sanzioni in caso di
inadempimento;
d) definizione del regime di responsabilità delle
società di gestione aeroportuale nei casi di inadempienze,
carenze e disservizi in materia di sicurezza.
3. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, apporta le
opportune modificazioni al regolamento per la navigazione
aerea, di cui al regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356.
Art. 8.
(Disposizioni finanziarie).
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge sono posti a carico dell'ENAC ai sensi dell'articolo 7
del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.