XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2486
Onorevoli Colleghi! - In attesa di una revisione
dell'intero sistema radiotelevisivo, l'emittenza locale,
troppo spesso marginalizzata e ridotta a soggetto meramente
residuale, attraversa una fase di profonda crisi.
La necessità e l'urgenza di una legge che disciplini in
modo organico e unitario tale tipo di emittenza nascono
soprattutto dall'esigenza di favorire la crescita di un
settore cui deve essere garantita piena dignità ed adeguata
collocazione nel più generale sistema delle comunicazioni.
Le radio e le televisioni locali devono essere messe nelle
condizioni di operare con efficacia in ambiti territoriali
circoscritti, di rappresentare degnamente le realtà
localistiche e di garantire la crescita della dimensione
territoriale dell'informazione.
L'emittenza locale è una peculiarità tutta italiana. Mai
si riscontra infatti in altre Nazioni (ad eccezione degli
Stati Uniti) una presenza così massiccia di emittenti che
operano in ambiti territoriali circoscritti (circa 600
televisioni e circa 700 radio). Al di là delle considerazioni
di ordine economico e sul ruolo che potrà avere nel complesso
del sistema, la programmazione in ambito locale e regionale è
quindi una caratteristica del sistema del nostro Paese.
In recenti studi sul settore televisivo è stato calcolato
che nella distribuzione mondiale di emittenti - stimate in
circa 2300 - quasi il 30 per cento del numero globale di
stazioni operanti sul pianeta è situato in Italia. Una quota
analoga alle emittenti televisive degli Stati Uniti (circa 650
stazioni) con una differenza sostanziale però: il mercato
pubblicitario statunitense supera i 40 miliardi di dollari
(pari a circa 45 miliardi di euro) annui, contro gli appena
circa 4,2 miliardi di euro del mercato italiano.
L'insieme delle emittenti locali opera su un mercato
pubblicitario che ammonta a circa 300 milioni di euro per le
televisioni e a poco più di 80 milioni di euro per le radio.
Da queste cifre risulta evidente lo squilibrio tra il numero
di emittenti e le risorse disponibili sul mercato.
La principale caratteristica del settore è data dal numero
spropositato di imprese operanti su una porzione di mercato
particolarmente limitata ed in ambiti territoriali
estremamente ridotti. Dal punto di vista delle risorse
economiche l'emittenza locale si trova dunque a dover
fronteggiare una costante e progressiva situazione di scarsità
che ne frena lo sviluppo e, soprattutto, impedisce la
maturazione di quelle realtà imprenditoriali solide dal punto
di vista tecnologico e organizzativo, esistenti nel comparto,
che costituiscono un importante contributo in termini di
qualità e di pluralità informativa per l'intero sistema
radiotelevisivo.
La situazione di precarietà economica ed organizzativa di
moltissime emittenti crea un grave danno di immagine a tutto
il settore, frenandone le possibilità di espansione. Ciò
costituisce un ulteriore impedimento nel momento in cui, pur
in termini graduali e con adeguata pianificazione, le aziende
verranno chiamate ad investire in nuove tecnologie e risorse
umane al fine di adeguare l'intero sistema al rapido sviluppo
tecnologico conseguente alla imminente introduzione della
diffusione in tecnica digitale terrestre.
In previsione dell'introduzione della nuova tecnologia
digitale terrestre, prevista entro il 2006, ed anche al fine
di incentivarne lo sviluppo, occorre quindi intervenire da
subito, introducendo una serie di misure che sostengano ed
incentivino il settore, rifuggendo da interventi di tipo
assistenziale, ma, al contrario, dando concrete ed immediate
prospettive di sviluppo, anche in termini occupazionali, a
quelle aziende che operano con dignità di impresa e con
professionalità.
Su queste basi scaturiscono le disposizioni contenute
nella presente proposta di legge, che è ovviamente parziale e
riguarda solo un settore limitato dell'intero sistema
radiotelevisivo. Essa rappresenta un tentativo di
ridefinizione e razionalizzazione dell'emittenza locale ed è
destinata ad inserirsi e ad essere completata dal più ampio
disegno di organica riforma di tutta la materia.
Princìpi generali e concessioni (articolo 1).
Si è previsto un sistema concessorio che tiene conto della
normativa vigente e dell'avvenuto rilascio delle concessioni
in analogico per le televisioni. Si è ritenuto opportuno far
coincidere il termine di scadenza delle concessioni con quello
stabilito dal decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, che prevede la
completa digitalizzazione del sistema televisivo entro il
2006. A tale proposito si sono previste una serie di norme per
facilitare il passaggio alla tecnologia digitale terrestre in
tempi brevi. Sono state altresì introdotte norme analoghe
all'emittenza nazionale in merito alla possibilità di detenere
più di un'emittente nel medesimo bacino in ambito locale.
Diffusioni interconnesse (articolo 2).
La proposta di legge contiene una serie di norme atte a
disciplinare e a favorire le intese tra soggetti concessionari
anche al fine di consentire loro di ripartire i costi di
acquisizione e le produzioni di programmi.
Diffusione con accesso condizionato. Diritto di cronaca.
Equo compenso. Diritto d'autore (articolo 3).
E' prevista la possibilità per le emittenti televisive in
ambito locale di trasmettere diffusioni con accesso
condizionato su bande di frequenze terrestri, anche in accordo
con le emittenti televisive nazionali che trasmettono in
codice via cavo o da satellite.
Ulteriori norme disciplinano: il diritto di accesso ed il
diritto di cronaca; l'esenzione per tale tipo di emittenza dal
corrispondere l'equo compenso per i passaggi televisivi di
film in favore di attori ed autori; l'abrogazione della
norma che determina la misura del compenso per l'utilizzazione
dei fonogrammi, che è lasciata alla libera contrattazione tra
le parti.
Canoni di concessione (articolo 4).
Al fine di favorire le emittenti del settore sono previste
forme di esenzione temporanee del pagamento del canone per le
interconnessioni, per il digitale e per i collegamenti.
Disposizioni in materia pubblicitaria (articolo 5).
La proposta di legge stabilisce limiti quantitativi e
qualitativi in conformità della normativa dell'Unione
europea.
Per le televisioni locali è prevista la possibilità di
interrompere due volte per tempo le opere teatrali,
cinematografiche, liriche e musicali indipendentemente dalla
durata delle opere stesse.
Di particolare rilievo per lo sviluppo del settore, in
grave crisi di mercato, è la possibilità per le emittenti
locali di poter usufruire della possibilità di raccolta
pubblicitaria da parte delle grandi concessionarie di
pubblicità nazionale, con misure incentivanti per queste
ultime.
E' inoltre prevista una norma che consente alle emittenti
locali, al pari dei giornali, di trasmettere pubblicità degli
esercenti la professione medica e delle case di cura.
Misure di sostegno all'emittenza locale. Contributi alle
imprese (articolo 6).
L'articolo prevede l'adozione da parte del Governo di un
decreto legislativo recante una serie di norme atte ad
incentivare e a razionalizzare imprenditorialmente il settore
in maniera non assistenzialistica, favorendo anche i processi
di accorpamento e di dismissione nonché le collaborazioni ai
fini dell'introduzione del digitale terrestre.
Comunicazione istituzionale (articolo 7).
E' disciplinata la comunicazione delle amministrazioni con
vincoli di destinazione delle spese per le comunicazioni su
radio e televisioni locali.
Provvidenze per l'editoria. Semplificazione amministrativa
(articolo 8).
Sono previste forme di semplificazione amministrativa
finalizzate alla effettiva e rapida erogazione dei benefìci
alle emittenti, costrette ad attendere spesso anni per
ricevere quanto loro dovuto.
Norme finanziarie (articolo 9).
E' prevista la copertura finanziaria della proposta di
legge ricorrendo a diverse forme di finanziamento.