XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2486




        Onorevoli Colleghi! - In attesa di una revisione dell'intero sistema radiotelevisivo, l'emittenza locale, troppo spesso marginalizzata e ridotta a soggetto meramente residuale, attraversa una fase di profonda crisi.
        La necessità e l'urgenza di una legge che disciplini in modo organico e unitario tale tipo di emittenza nascono soprattutto dall'esigenza di favorire la crescita di un settore cui deve essere garantita piena dignità ed adeguata collocazione nel più generale sistema delle comunicazioni.
        Le radio e le televisioni locali devono essere messe nelle condizioni di operare con efficacia in ambiti territoriali circoscritti, di rappresentare degnamente le realtà localistiche e di garantire la crescita della dimensione territoriale dell'informazione.
        L'emittenza locale è una peculiarità tutta italiana. Mai si riscontra infatti in altre Nazioni (ad eccezione degli Stati Uniti) una presenza così massiccia di emittenti che operano in ambiti territoriali circoscritti (circa 600 televisioni e circa 700 radio). Al di là delle considerazioni di ordine economico e sul ruolo che potrà avere nel complesso del sistema, la programmazione in ambito locale e regionale è quindi una caratteristica del sistema del nostro Paese.
        In recenti studi sul settore televisivo è stato calcolato che nella distribuzione mondiale di emittenti - stimate in circa 2300 - quasi il 30 per cento del numero globale di stazioni operanti sul pianeta è situato in Italia. Una quota analoga alle emittenti televisive degli Stati Uniti (circa 650 stazioni) con una differenza sostanziale però: il mercato pubblicitario statunitense supera i 40 miliardi di dollari (pari a circa 45 miliardi di euro) annui, contro gli appena circa 4,2 miliardi di euro del mercato italiano.
        L'insieme delle emittenti locali opera su un mercato pubblicitario che ammonta a circa 300 milioni di euro per le televisioni e a poco più di 80 milioni di euro per le radio. Da queste cifre risulta evidente lo squilibrio tra il numero di emittenti e le risorse disponibili sul mercato.
        La principale caratteristica del settore è data dal numero spropositato di imprese operanti su una porzione di mercato particolarmente limitata ed in ambiti territoriali estremamente ridotti. Dal punto di vista delle risorse economiche l'emittenza locale si trova dunque a dover fronteggiare una costante e progressiva situazione di scarsità che ne frena lo sviluppo e, soprattutto, impedisce la maturazione di quelle realtà imprenditoriali solide dal punto di vista tecnologico e organizzativo, esistenti nel comparto, che costituiscono un importante contributo in termini di qualità e di pluralità informativa per l'intero sistema radiotelevisivo.
        La situazione di precarietà economica ed organizzativa di moltissime emittenti crea un grave danno di immagine a tutto il settore, frenandone le possibilità di espansione. Ciò costituisce un ulteriore impedimento nel momento in cui, pur in termini graduali e con adeguata pianificazione, le aziende verranno chiamate ad investire in nuove tecnologie e risorse umane al fine di adeguare l'intero sistema al rapido sviluppo tecnologico conseguente alla imminente introduzione della diffusione in tecnica digitale terrestre.
        In previsione dell'introduzione della nuova tecnologia digitale terrestre, prevista entro il 2006, ed anche al fine di incentivarne lo sviluppo, occorre quindi intervenire da subito, introducendo una serie di misure che sostengano ed incentivino il settore, rifuggendo da interventi di tipo assistenziale, ma, al contrario, dando concrete ed immediate prospettive di sviluppo, anche in termini occupazionali, a quelle aziende che operano con dignità di impresa e con professionalità.
        Su queste basi scaturiscono le disposizioni contenute nella presente proposta di legge, che è ovviamente parziale e riguarda solo un settore limitato dell'intero sistema radiotelevisivo. Essa rappresenta un tentativo di ridefinizione e razionalizzazione dell'emittenza locale ed è destinata ad inserirsi e ad essere completata dal più ampio disegno di organica riforma di tutta la materia.


Princìpi generali e concessioni (articolo 1).

        Si è previsto un sistema concessorio che tiene conto della normativa vigente e dell'avvenuto rilascio delle concessioni in analogico per le televisioni. Si è ritenuto opportuno far coincidere il termine di scadenza delle concessioni con quello stabilito dal decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, che prevede la completa digitalizzazione del sistema televisivo entro il 2006. A tale proposito si sono previste una serie di norme per facilitare il passaggio alla tecnologia digitale terrestre in tempi brevi. Sono state altresì introdotte norme analoghe all'emittenza nazionale in merito alla possibilità di detenere più di un'emittente nel medesimo bacino in ambito locale.


Diffusioni interconnesse (articolo 2).

        La proposta di legge contiene una serie di norme atte a disciplinare e a favorire le intese tra soggetti concessionari anche al fine di consentire loro di ripartire i costi di acquisizione e le produzioni di programmi.


Diffusione con accesso condizionato. Diritto di cronaca. Equo compenso. Diritto d'autore (articolo 3).

        E' prevista la possibilità per le emittenti televisive in ambito locale di trasmettere diffusioni con accesso condizionato su bande di frequenze terrestri, anche in accordo con le emittenti televisive nazionali che trasmettono in codice via cavo o da satellite.
        Ulteriori norme disciplinano: il diritto di accesso ed il diritto di cronaca; l'esenzione per tale tipo di emittenza dal corrispondere l'equo compenso per i passaggi televisivi di film in favore di attori ed autori; l'abrogazione della norma che determina la misura del compenso per l'utilizzazione dei fonogrammi, che è lasciata alla libera contrattazione tra le parti.


Canoni di concessione (articolo 4).

        Al fine di favorire le emittenti del settore sono previste forme di esenzione temporanee del pagamento del canone per le interconnessioni, per il digitale e per i collegamenti.


Disposizioni in materia pubblicitaria (articolo 5).

        La proposta di legge stabilisce limiti quantitativi e qualitativi in conformità della normativa dell'Unione europea.
        Per le televisioni locali è prevista la possibilità di interrompere due volte per tempo le opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali indipendentemente dalla durata delle opere stesse.
        Di particolare rilievo per lo sviluppo del settore, in grave crisi di mercato, è la possibilità per le emittenti locali di poter usufruire della possibilità di raccolta pubblicitaria da parte delle grandi concessionarie di pubblicità nazionale, con misure incentivanti per queste ultime.
        E' inoltre prevista una norma che consente alle emittenti locali, al pari dei giornali, di trasmettere pubblicità degli esercenti la professione medica e delle case di cura.


Misure di sostegno all'emittenza locale. Contributi alle imprese (articolo 6).

        L'articolo prevede l'adozione da parte del Governo di un decreto legislativo recante una serie di norme atte ad incentivare e a razionalizzare imprenditorialmente il settore in maniera non assistenzialistica, favorendo anche i processi di accorpamento e di dismissione nonché le collaborazioni ai fini dell'introduzione del digitale terrestre.


Comunicazione istituzionale (articolo 7).

        E' disciplinata la comunicazione delle amministrazioni con vincoli di destinazione delle spese per le comunicazioni su radio e televisioni locali.


Provvidenze per l'editoria. Semplificazione amministrativa (articolo 8).

        Sono previste forme di semplificazione amministrativa finalizzate alla effettiva e rapida erogazione dei benefìci alle emittenti, costrette ad attendere spesso anni per ricevere quanto loro dovuto.


Norme finanziarie (articolo 9).

        E' prevista la copertura finanziaria della proposta di legge ricorrendo a diverse forme di finanziamento.




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