XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2486
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali e concessioni).
1. Le concessioni e le autorizzazioni per la
radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su
frequenze terrestri in tecnica analogica, rilasciate ai sensi
di quanto previsto dal regolamento approvato dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1^
dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
288 del 10 dicembre 1998, dal decreto-legge 18 novembre 1999,
n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
2000, n. 5, e dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, hanno validità sino al 31 dicembre 2006.
2. Per le emittenti radiofoniche e televisive che
trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica la
concessione o l'autorizzazione costituisce titolo per la
trasmissione simultanea dello stesso programma in tecnica
analogica ed in tecnica numerica.
3. Il piano di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale sostituisce il piano nazionale di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
4. Un soggetto titolare in ambito nazionale di concessione
per la radiodiffusione sonora o di concessione televisiva non
può essere titolare di concessione, licenza o autorizzazione
su frequenze terrestri di radiodiffusione sonora o televisiva
in ambito locale sia in tecnica analogica che in digitale. Le
emittenti radiofoniche e televisive nazionali devono
trasmettere i medesimi programmi, la medesima pubblicità ed i
programmi dati contemporaneamente su tutto il territorio
servito. Ai fini del presente comma alla titolarità di
concessione è equiparato il controllo o il collegamento ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
5. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre
concessioni o autorizzazioni per bacino in ambito locale. In
conformità a quanto stabilito all'articolo 3, comma 7, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, si seguito denominata "Autorità", in relazione
all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi
radiotelevisivi via satellite o via cavo o in digitale
terrestre indica il termine entro il quale un medesimo
soggetto può operare con due sole reti nel medesimo bacino in
ambito locale. Il primo e il terzo periodo dell'articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n.
5, sono soppressi.
6. Un medesimo soggetto può essere contemporaneamente
titolare di concessione o autorizzazione televisiva in ambito
locale e di concessione o autorizzazione radiofonica in ambito
locale.
7. E' consentita alle emittenti radiotelevisive locali la
trasmissione di programmi differenziati sul territorio per il
quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione per non
oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in
relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino
di utenza. A tale fine è consentito alle emittenti di
diffondere i propri programmi anche attraverso più impianti di
messa in onda. La concessione è titolo per l'utilizzazione, su
base di non interferenza, dei collegamenti di
telecomunicazioni a tale fine necessari per i transiti di
servizio e tra emittenti.
8. L'Autorità, le regioni e le province autonome adottano
misure atte a favorire la costituzione di consorzi tra
soggetti operanti in ambito locale anche al di fuori dello
stesso bacino, anche al fine di unificare fasi di
realizzazione delle produzioni o costituire società di
servizio comuni.
9. Il termine di cui al comma 2-bis, secondo
periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n.
15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
n. 78, è prorogato sino al 31 marzo 2006.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle emissioni radiotelevisive provenienti da
Campione d'Italia, di cui all'articolo 35 della legge 6 agosto
1990, n. 223.
Art. 2.
(Diffusioni interconnesse).
1. I concessionari e i soggetti autorizzati in ambito
locale che intendono interconnettere i propri impianti al fine
di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni
presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle
comunicazioni, che provvede entro un mese; decorso tale
termine senza che il Ministero si sia pronunciato,
l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. I concessionari e i soggetti autorizzati per la
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale possono
interconnettere i propri impianti anche con i canali tematici
autorizzati alla diffusione via satellite, come definiti
all'articolo 1, lettera c), del regolamento approvato
con deliberazione dell'Autorità n. 9 del 16 marzo 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio
1999.
3. Le diffusioni interconnesse da parte di concessionari o
di soggetti autorizzati per la radiodiffusione sonora e
televisiva in ambito locale hanno una durata massima di dodici
ore giornaliere. Nella quota di dodici ore sono compresi i
messaggi pubblicitari, le sponsorizzazioni e i programmi
contenenti offerte fatte direttamente al pubblico.
L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o
alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato
richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo
di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la
possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di
interconnessione programmi di acquisto o di produzione del
consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere
operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione
europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione
europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo
il 5 maggio 1989, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991,
n. 327, nonché programmi satellitari.
Art. 3.
(Diffusione con accesso condizionato. Diritto di cronaca.
Equo compenso. Diritto d'autore).
1. Alle emittenti televisive in ambito locale è consentito
di trasmettere diffusioni radiotelevisive con accesso
condizionato su bande di frequenze terrestri. A tale fine le
emittenti che trasmettono in ambito locale possono accordarsi
con le emittenti televisive che trasmettono con accesso
condizionato via cavo o da satellite o in tecnica digitale su
frequenze terrestri per la reciproca diffusione di programmi
anche in contemporanea, previa comunicazione al Ministero
delle comunicazioni.
2. Ai titolari di concessioni o di autorizzazioni
radiotelevisive, anche via cavo o via satellite, è garantito
l'esercizio del diritto di cronaca per almeno tre minuti in
occasione di avvenimenti di interesse generale in ambito
sociale, culturale e sportivo. Ai fini dell'esercizio del
diritto di cronaca sono consentite l'acquisizione e la
diffusione, anche in diretta, di commenti, di materiali sonori
e di informazioni, nonché di immagini differite. La richiesta
di accesso all'avvenimento deve essere comunicata agli
organizzatori dell'evento, salvo situazioni eccezionali,
almeno ventiquattro ore prima dell'evento stesso. L'accesso ai
soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed
è limitato agli operatori incaricati della realizzazione di
una produzione di informazione.
3. Agli articoli 46-bis e 84 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Alle emittenti concessionarie o autorizzate
per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
ambito locale non si applicano le disposizioni del presente
articolo".
4. All'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole:
"radiofonica e televisiva" sono inserite le seguenti: ", con
l'esclusione di quella televisiva in ambito locale,".
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^
settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
252 del 20 settembre 1975, è abrogato.
Art. 4.
(Canoni di concessione).
1. L'utilizzo di impianti di collegamento, compresi quelli
per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie
anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare
collegamenti fissi o temporanei tra emittenti anche per i
transiti di servizio, di ponti mobili nonché per i tele
allarmi direzionali da parte di concessionari o di soggetti
autorizzati radiofonici o televisivi in ambito locale non
comporta in alcun caso il pagamento di ulteriori canoni oltre
a quello previsto per l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione.
2. Il canone di licenza o di autorizzazione ed ogni
contributo per il servizio di radiodiffusione in digitale su
frequenze terrestri non sono dovuti dalle emittenti
radiotelevisive in ambito locale per un periodo di dieci
anni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
al fine di incentivare forme di collaborazione tra i
concessionari radiotelevisivi in ambito locale i consorzi e le
intese tra le emittenti, costituiti ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, sono esentati dal pagamento del canone annuale per
l'autorizzazione alle trasmissioni di programmi in
contemporanea.
Art. 5.
(Disposizioni in materia pubblicitaria).
1. Per le concessionarie e i soggetti autorizzati alla
radiodiffusione televisiva in ambito locale le cui
trasmissioni sono destinate unicamente al territorio nazionale
e che non possono essere ricevute, direttamente o
indirettamente, fatti salvi i naturali debordamenti per
ragioni tecniche, in uno o più Stati membri dell'Unione
europea o confinanti con il territorio nazionale, il tempo
massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità,
qualora siano comprese le altre forme di pubblicità, come
indicate nella direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3
ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, quali
telepromozioni, televendite ed altre forme di pubblicità
diverse dalla pubblicità tabellare, è stabilito nella
percentuale del 35 per cento, fermo restando il limite di
affollamento orario e giornaliero per i messaggi pubblicitari
di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n.
223, e successive modificazioni. Un'eventuale eccedenza di
messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento
nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o successiva. I limiti di cui al presente comma
non si applicano alle emittenti che trasmettono esclusivamente
programmi di televendita. Tali emittenti devono
preventivamente comunicare all'Autorità e al Ministero delle
comunicazioni la loro volontà di trasmettere esclusivamente
televendite, chiedendo, nel caso abbiano ottenuto la
concessione o l'autorizzazione a carattere informativo, che la
stessa sia trasformata in concessione a carattere
commerciale.
2. Alle concessionarie per la radiodiffusione sonora in
ambito locale si applicano i tempi massimi di trasmissione
quotidiana dedicata alla pubblicità di cui al comma 1.
3. La pubblicità locale è riservata ai concessionari e ai
soggetti autorizzati privati per la radiodiffusione in ambito
locale in tecnica analogica; i concessionari privati per la
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la
concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi
pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto, su
tutti i bacini serviti. I concessionari e i soggetti
autorizzati privati che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui
all'articolo 2 possono trasmettere, oltre alla pubblicità
nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona
oggetto dell'autorizzazione, interrompendo temporaneamente
l'interconnessione, nei limiti previsti dal comma 1.
4. Eventuali inserimenti pubblicitari nei servizi di
teletext, non concorrono a formare affollamento pubblicitario
e non rientrano nei limiti di cui al comma 1.
5. Ai concessionari televisivi in ambito locale, a
parziale deroga di quanto stabilito dalla citata direttiva
89/552/CE in tema di messaggi pubblicitari durante la
trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e
musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause
naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie
per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle
opere stesse; per le opere di durata programmata uguale o
superiore a 110 minuti sono consentite tre interruzioni
pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni 45
minuti di durata programmata ulteriore rispetto ai 110 minuti.
Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione
compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della
sigla di chiusura del programma al lordo della pubblicità
inserita, come previsto nella programmazione del
palinsesto.
6. E' ammessa la sponsorizzazione dei telegiornali e dei
notiziari radiofonici e dei notiziari radiotelevisivi di
carattere politico, economico e finanziario trasmessi dai
concessionari radiotelevisivi in ambito locale anche da parte
di imprese esercenti il credito e di società di
assicurazione.
7. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione
sonora e televisiva in ambito locale possono essere effettuate
anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in
occasione dei programmi, accompagnati dalla citazione del nome
e del marchio dello sponsor per l'intera durata della
programmazione ed in tutte le forme consentite dalla citata
direttiva 89/552/CEE.
8. La lettera e) del comma 8 dell'articolo 2 della
legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituita dalla seguente:
"e) le concessionarie di pubblicità possono
raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse
economiche non oltre le quote previste nelle lettere a),
b), c) e d). L'impresa concessionaria di pubblicità,
controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di
concessione o di autorizzazione radiotelevisiva, può
raccogliere pubblicità anche per altri soggetti destinatari di
concessione o di autorizzazione televisiva locale, anche oltre
i limiti previsti dal primo periodo della presente lettera e a
condizione che detta impresa concessionaria raccolga in
esclusiva la pubblicità per il soggetto concessioriario o
autorizzato che la controlla o è ad essa collegato".
9. Nell'ambito del contratto di servizio tra lo Stato e la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve
essere previsto il divieto, per la rete della concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di stipulare
convenzioni con qualsiasi soggetto e di trasmettere programmi
sponsorizzati e sponsorizzazioni di qualunque tipo.
10. Per quanto compatibile con le norme della presente
legge si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1997, come modificato dalla
deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2001 n. 194/01/CONS,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2001.
11. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 175, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 2,
della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso
giornali quotidiani e periodici di informazione" sono
sostituite dalle seguenti ", attraverso giornali quotidiani e
periodici di informazione ed emittenti radiotelevisive
locali".
12. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 175, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 2,
della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso
giornali quotidiani e periodici di informazione" sono
sostituite dalle seguenti ", attraverso giornali quotidiani e
periodici di informazione e emittenti radiotelevisive
locali".
Art. 6.
(Misure di sostegno all'emittenza locale. Contributi alle
imprese).
1. Al fine di incentivare l'introduzione della
radiodiffusione in tecnica digitale, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Governo è
delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorità, uno o più decreti
legislativi recanti norme per l'attuazione di interventi e di
incentivi a favore delle concessionarie e dei soggetti
autorizzati alla radiodiffusione sonora e televisiva in ambito
locale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) previsione di un regime di esenzione fiscale
sia per imposte dirette che indirette per le fusioni o le
incorporazioni societarie di concessionari in ambito locale
nonché per le compravendite tra concessionari o autorizzati
locali e nazionali di intere aziende, di rami d'azienda o di
impianti, a condizione che dalle medesime consegua una
riduzione delle concessioni che siano utilizzate ai fini della
sperimentazione in tecnica digitale su frequenze terrestri;
b) determinazione di un contributo per le spese di
acquisizione o di fusione, qualora le relative operazioni
determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa
zona interessata al servizio;
c) determinazione di un contributo per le spese di
acquisizione o di fusione, qualora le relative operazioni
determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse
da quelle di cui alla lettera b);
d) determinazione di un contributo pari a 1 euro
ogni abitante residente nel bacino servito per le acquisizioni
di impianti effettuate da emittenti televisive locali che
comportino la rinuncia alla concessione o alla autorizzazione
del soggetto cedente. Le frequenze disponibili a seguito di
tali acquisizioni possono essere utilizzate esclusivamente per
la sperimentazione in tecnica digitale terrestre;
e) determinazione di un contributo per le spese
documentate delle emittenti concessionarie o autorizzate in
tecnica analogica o titolari di licenze o autorizzazioni in
tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale per
l'adeguamento o il rinnovo degli impianti di bassa frequenza,
nonché per l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e
strutturale o il rinnovo dei loro impianti di radiodiffusione
e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale
radiotelevisivo trasmesso, ferme restando le caratteristiche
radioelettriche degli impianti previste nell'atto di
concessione o di licenza in base agli standard tecnici
emanati dal Ministero delle comunicazioni;
f) determinazione di un contributo in favore delle
emittenti concessionarie o autorizzate in ambito locale, per
la sperimentazione e per l'introduzione di nuove tecnologie
trasmissive via cavo, via satellite o in tecnica digitale su
frequenze terrestri anche ai fini della partecipazione ai
consorzi per la sperimentazione di cui all'articolo
2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66. Per quanto riguarda l'utilizzo del satellite da parte
delle emittenti radiofoniche e televisive locali, riunite in
consorzi o vincolate tra loro da specifici accordi, sono
previste forme di contribuzione per l'affitto di
transponder e per la copertura parziale dei costi di
ritrasmissione a terra del segnale;
g) fiscalizzazione degli oneri sociali per i
dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato anche dai consorzi di cui all'articolo 33 del
regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità del 15
novembre 2001 n. 435/01 CONS, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre
2001, ai sensi della normativa prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro per le imprese radiotelevisive
private, con particolare riferimento alle assunzioni di
addetti alla realizzazione di programmi informativi nonché di
figure specializzate nell'utilizzo di nuove tecnologie;
h) promozione, di concerto con le regioni o le
province autonome interessate, nell'ambito dei programmi di
formazione professionale del Fondo sociale europeo e della
formazione ordinaria, per la realizzazione di appositi corsi
sulle qualifiche professionali per il personale tecnico e
giornalistico delle emittenti radiotelevisive;
i) previsione di disposizioni improntate ai
princìpi della trasparenza e della verifica della
utilizzazione dei finanziamenti nonché per la disciplina delle
procedure di richiesta e di erogazione degli investimenti.
2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
esprimono il proprio parere i competenti organi
parlamentari.
3. I contributi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), possono corrispondere fino al 50 per cento delle
spese documentate a condizione che il soggetto acquirente o
derivante dalla fusione disattivi impianti ai fini
dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro
radio. Ove non si verifichi tale condizione, i contributi
previsti dallo stesso comma 1, lettere b) e c),
non possono superare il 30 per cento delle spese documentate.
I contributi di cui alle lettere e) e f) del
citato comma 1 possono corrispondere fino all'80 per cento
delle spese documentate. Detti contributi, da erogare secondo
criteri di accertata validità aziendale quali la produzione
informativa, il numero dei dipendenti occupati, una soglia
minima di capitale ed un'adeguata copertura di territorio,
sono corrisposti anche per le spese sostenute nei due anni
precedenti a quello di entrata in vigore della presente
legge.
4. Le somme fino al 20 per cento degli utili dichiarati da
persone fisiche o giuridiche non concorrono a formare reddito
imponibile se, entro tre anni, sono investite per finanziare
produzioni radiofoniche o televisive direttamente realizzate
dalle emittenti locali titolari di concessione ovvero
innovazioni tecnologiche dei mezzi tecnici e degli impianti di
trasmissione delle stesse ovvero per la sottoscrizione degli
aumenti di capitale deliberati dalle società titolari di
emittenti radiofoniche o televisive in ambito locale.
5. Ai fini dell'accesso alle varie forme di agevolazione
di natura fiscale, previdenziale, creditizia e per i fondi
strutturali dell'Unione europea, l'emittenza radiotelevisiva
locale è equiparata al settore manifatturiero industriale.
Art. 7.
(Comunicazione istituzionale).
1. Le somme che le amministrazioni pubbliche, gli enti
pubblici economici o gli enti territoriali destinano, per fini
di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario,
all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa,
devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza
di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a
favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica
locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione
europea.
2. Le somme di cui al comma 1 riguardano esclusivamente le
spese per l'acquisto degli spazi pubblicitari, ad esclusione
delle spese relative agli oneri relativi alla loro
realizzazione, da calcolare a parte.
3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici
economici e gli enti territoriali di cui al comma 1, sono
tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, all'Autorità
delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità
istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa,
secondo termini e modalità stabiliti dall'Autorità medesima
con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. L'Autorità, avvalendosi anche dei comitati regionali
per le comunicazioni, e degli ispettorati territoriali del
Ministero delle comunicazioni, verifica la diffusione della
comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi
mezzi di comunicazione di massa ed opera un controllo puntuale
sulla effettiva erogazione delle somme stanziate in bilancio
da parte dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui
alla presente legge.
5. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti
pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal presente
articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 520 euro a 5.200 euro. Competente
alla contestazione ed alla applicazione della sanzione è
l'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui al capo I,
sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
6. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici
economici non possono detenere partecipazioni in società
titolari di concessione o di autorizzazione per la
radiodiffusione sonora e televisiva su frequenze terrestri,
via cavo o via satellite.
Art. 8.
(Provvidenze per l'editoria - Semplificazione
amministrativa).
1. Le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11, comma
1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, e agli articoli 4 e
8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, in favore delle imprese radiotelevisive ammesse
alle agevolazioni sono applicate dagli enti gestori
direttamente in bolletta o in fattura secondo le modalità
previste dal regolamento di semplificazione per la concessione
e la riscossione delle agevolazioni previste dalla legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in favore
delle imprese editrici di giornali e periodici, delle agenzie
di stampa e delle imprese di radiodiffusione sonora e
televisiva, adottato con decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le riduzioni tariffarie di cui all'articolo
11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, e agli articoli 4 e
8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, relative alle utenze telefoniche, ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai
servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i
sistemi via satellite, non ancora riscosse dalle emittenti
radiotelevisive ammesse al pagamento, possono essere portate
in deduzione per i pagamenti d'imposta, inclusi quelli per il
sostituto d'imposta, e quelli relativi ai contributi
previdenziali, portando in detrazione dai versamenti da
effettuare gli importi delle suddette riduzioni tariffarie.
Tale agevolazione può essere utilizzata anche su più
versamenti fino a concorrenza del relativo ammontare.
3. All'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, le parole: "di
iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e" sono
soppresse.
4. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste
dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, le emittenti televisive locali titolari di concessione e
di autorizzazione che, nell'anno precedente a quello al quale
si riferisce il bando di cui al comma 1 del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999,
n. 378, siano state ammesse alle provvidenze di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e
all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni. Ai fini del presente comma e con riferimento ai
bandi di cui al comma 1 del citato regolamento, anche già
emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge,
per emittenti ammesse alle provvidenze sono da intendere
quelle per le quali sia intervenuto il parere favorevole della
commissione di cui all'articolo 4, commi 3 e 4 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1996, n. 680.
5. Il comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n.
378, è abrogato.
6. La lettera b) della tabella A allegata al
regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni
21 settembre 1999, n. 378, è sostituita dalla seguente:
"b) per ogni dipendente assunto con contratto
giornalistico o per addetti all'informazione iscritti agli
albi professionali previsti dalla legge istitutiva dell'Albo
dei giornalisti previsti dalla legge istitutiva dell'Albo dei
giornalisti punti 60, per ogni altro dipendente punti 45;".
7. L'accesso alle riduzioni tariffarie stabilite
dall'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n.
67, e successive modificazioni, dall'articolo 23, comma 3,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni,
e dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, è altresì previsto per i canali
tematici autorizzati alla diffusione via satellite, come
definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento
approvato con deliberazione dell'Autorità n. 9 del 16 marzo
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24
maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di
informazione alle condizioni stabilite dalle medesime
norme.
Art. 9.
(Norme finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 156 milioni di euro, nel limite di 52
milioni di euro in ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si
provvede: quanto a 91 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni;
quanto a 39 milioni di euro mediante l'utilizzo del 3 per
cento dei proventi derivanti dalla quota di competenza della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo del
canone di abbonamento alla radiotelevisione; quanto a 26
milioni di euro utilizzando fino a concorrenza i proventi
derivanti dall'introito del canone di concessione corrisposto
dai concessionari per la radiodiffusione sonora e
televisiva.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Le spese già sostenute o da sostenere da parte delle
emittenti radiofoniche e televisive per riallocare i
collegamenti in ponte radio al fine di liberare le bande di
frequenza 1900-2300 Mhz e 870-960 Mhz ai sensi di quanto
previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze
approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 28
febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000, sono
sostenute fino al 40 per cento dai soggetti titolari delle
licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di
terza generazione (UMTS). Con regolamento del Ministro delle
comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
procedure e le modalità di pagamento degli importi di cui al
presente comma.