XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2486




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi generali e concessioni).

        1. Le concessioni e le autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, rilasciate ai sensi di quanto previsto dal regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1^ dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, dal decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, e dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, hanno validità sino al 31 dicembre 2006.
        2. Per le emittenti radiofoniche e televisive che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica la concessione o l'autorizzazione costituisce titolo per la trasmissione simultanea dello stesso programma in tecnica analogica ed in tecnica numerica.
        3. Il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sostituisce il piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
        4. Un soggetto titolare in ambito nazionale di concessione per la radiodiffusione sonora o di concessione televisiva non può essere titolare di concessione, licenza o autorizzazione su frequenze terrestri di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sia in tecnica analogica che in digitale. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali devono trasmettere i medesimi programmi, la medesima pubblicità ed i programmi dati contemporaneamente su tutto il territorio servito. Ai fini del presente comma alla titolarità di concessione è equiparato il controllo o il collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
        5. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per bacino in ambito locale. In conformità a quanto stabilito all'articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si seguito denominata "Autorità", in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite o via cavo o in digitale terrestre indica il termine entro il quale un medesimo soggetto può operare con due sole reti nel medesimo bacino in ambito locale. Il primo e il terzo periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, sono soppressi.
        6. Un medesimo soggetto può essere contemporaneamente titolare di concessione o autorizzazione televisiva in ambito locale e di concessione o autorizzazione radiofonica in ambito locale.
        7. E' consentita alle emittenti radiotelevisive locali la trasmissione di programmi differenziati sul territorio per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza. A tale fine è consentito alle emittenti di diffondere i propri programmi anche attraverso più impianti di messa in onda. La concessione è titolo per l'utilizzazione, su base di non interferenza, dei collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari per i transiti di servizio e tra emittenti.
        8. L'Autorità, le regioni e le province autonome adottano misure atte a favorire la costituzione di consorzi tra soggetti operanti in ambito locale anche al di fuori dello stesso bacino, anche al fine di unificare fasi di realizzazione delle produzioni o costituire società di servizio comuni.
        9. Il termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è prorogato sino al 31 marzo 2006.
        10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle emissioni radiotelevisive provenienti da Campione d'Italia, di cui all'articolo 35 della legge 6 agosto 1990, n. 223.


Art. 2.

(Diffusioni interconnesse).

        1. I concessionari e i soggetti autorizzati in ambito locale che intendono interconnettere i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; decorso tale termine senza che il Ministero si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende rilasciata.
        2. I concessionari e i soggetti autorizzati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale possono interconnettere i propri impianti anche con i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, come definiti all'articolo 1, lettera c), del regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità n. 9 del 16 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999.
        3. Le diffusioni interconnesse da parte di concessionari o di soggetti autorizzati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale hanno una durata massima di dodici ore giornaliere. Nella quota di dodici ore sono compresi i messaggi pubblicitari, le sponsorizzazioni e i programmi contenenti offerte fatte direttamente al pubblico. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o di produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché programmi satellitari.


Art. 3.

(Diffusione con accesso condizionato. Diritto di cronaca.
Equo compenso. Diritto d'autore).

        1. Alle emittenti televisive in ambito locale è consentito di trasmettere diffusioni radiotelevisive con accesso condizionato su bande di frequenze terrestri. A tale fine le emittenti che trasmettono in ambito locale possono accordarsi con le emittenti televisive che trasmettono con accesso condizionato via cavo o da satellite o in tecnica digitale su frequenze terrestri per la reciproca diffusione di programmi anche in contemporanea, previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni.
        2. Ai titolari di concessioni o di autorizzazioni radiotelevisive, anche via cavo o via satellite, è garantito l'esercizio del diritto di cronaca per almeno tre minuti in occasione di avvenimenti di interesse generale in ambito sociale, culturale e sportivo. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sono consentite l'acquisizione e la diffusione, anche in diretta, di commenti, di materiali sonori e di informazioni, nonché di immagini differite. La richiesta di accesso all'avvenimento deve essere comunicata agli organizzatori dell'evento, salvo situazioni eccezionali, almeno ventiquattro ore prima dell'evento stesso. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato agli operatori incaricati della realizzazione di una produzione di informazione.
        3. Agli articoli 46-bis e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "4-bis. Alle emittenti concessionarie o autorizzate per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale non si applicano le disposizioni del presente articolo".

        4. All'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "radiofonica e televisiva" sono inserite le seguenti: ", con l'esclusione di quella televisiva in ambito locale,".
        5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^ settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, è abrogato.


Art. 4.

(Canoni di concessione).

        1. L'utilizzo di impianti di collegamento, compresi quelli per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti fissi o temporanei tra emittenti anche per i transiti di servizio, di ponti mobili nonché per i tele allarmi direzionali da parte di concessionari o di soggetti autorizzati radiofonici o televisivi in ambito locale non comporta in alcun caso il pagamento di ulteriori canoni oltre a quello previsto per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione.
        2. Il canone di licenza o di autorizzazione ed ogni contributo per il servizio di radiodiffusione in digitale su frequenze terrestri non sono dovuti dalle emittenti radiotelevisive in ambito locale per un periodo di dieci anni.
        3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di incentivare forme di collaborazione tra i concessionari radiotelevisivi in ambito locale i consorzi e le intese tra le emittenti, costituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sono esentati dal pagamento del canone annuale per l'autorizzazione alle trasmissioni di programmi in contemporanea.


Art. 5.

(Disposizioni in materia pubblicitaria).

        1. Per le concessionarie e i soggetti autorizzati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale le cui trasmissioni sono destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, fatti salvi i naturali debordamenti per ragioni tecniche, in uno o più Stati membri dell'Unione europea o confinanti con il territorio nazionale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità, come indicate nella direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, quali telepromozioni, televendite ed altre forme di pubblicità diverse dalla pubblicità tabellare, è stabilito nella percentuale del 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per i messaggi pubblicitari di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. I limiti di cui al presente comma non si applicano alle emittenti che trasmettono esclusivamente programmi di televendita. Tali emittenti devono preventivamente comunicare all'Autorità e al Ministero delle comunicazioni la loro volontà di trasmettere esclusivamente televendite, chiedendo, nel caso abbiano ottenuto la concessione o l'autorizzazione a carattere informativo, che la stessa sia trasformata in concessione a carattere commerciale.
        2. Alle concessionarie per la radiodiffusione sonora in ambito locale si applicano i tempi massimi di trasmissione quotidiana dedicata alla pubblicità di cui al comma 1.
        3. La pubblicità locale è riservata ai concessionari e ai soggetti autorizzati privati per la radiodiffusione in ambito locale in tecnica analogica; i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari e i soggetti autorizzati privati che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 2 possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto dell'autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione, nei limiti previsti dal comma 1.
        4. Eventuali inserimenti pubblicitari nei servizi di teletext, non concorrono a formare affollamento pubblicitario e non rientrano nei limiti di cui al comma 1.
        5. Ai concessionari televisivi in ambito locale, a parziale deroga di quanto stabilito dalla citata direttiva 89/552/CE in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata uguale o superiore a 110 minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni 45 minuti di durata programmata ulteriore rispetto ai 110 minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma al lordo della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
        6. E' ammessa la sponsorizzazione dei telegiornali e dei notiziari radiofonici e dei notiziari radiotelevisivi di carattere politico, economico e finanziario trasmessi dai concessionari radiotelevisivi in ambito locale anche da parte di imprese esercenti il credito e di società di assicurazione.
        7. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale possono essere effettuate anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione dei programmi, accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor per l'intera durata della programmazione ed in tutte le forme consentite dalla citata direttiva 89/552/CEE.
        8. La lettera e) del comma 8 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituita dalla seguente:

            "e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere a), b), c) e d). L'impresa concessionaria di pubblicità, controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di concessione o di autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anche per altri soggetti destinatari di concessione o di autorizzazione televisiva locale, anche oltre i limiti previsti dal primo periodo della presente lettera e a condizione che detta impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessioriario o autorizzato che la controlla o è ad essa collegato".

        9. Nell'ambito del contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve essere previsto il divieto, per la rete della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di stipulare convenzioni con qualsiasi soggetto e di trasmettere programmi sponsorizzati e sponsorizzazioni di qualunque tipo.
        10. Per quanto compatibile con le norme della presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1997, come modificato dalla deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2001 n. 194/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2001.
        11. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione ed emittenti radiotelevisive locali".
        12. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e emittenti radiotelevisive locali".


Art. 6.

(Misure di sostegno all'emittenza locale. Contributi alle
imprese).

        1. Al fine di incentivare l'introduzione della radiodiffusione in tecnica digitale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità, uno o più decreti legislativi recanti norme per l'attuazione di interventi e di incentivi a favore delle concessionarie e dei soggetti autorizzati alla radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) previsione di un regime di esenzione fiscale sia per imposte dirette che indirette per le fusioni o le incorporazioni societarie di concessionari in ambito locale nonché per le compravendite tra concessionari o autorizzati locali e nazionali di intere aziende, di rami d'azienda o di impianti, a condizione che dalle medesime consegua una riduzione delle concessioni che siano utilizzate ai fini della sperimentazione in tecnica digitale su frequenze terrestri;

                b) determinazione di un contributo per le spese di acquisizione o di fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa zona interessata al servizio;

                c) determinazione di un contributo per le spese di acquisizione o di fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse da quelle di cui alla lettera b);

                d) determinazione di un contributo pari a 1 euro ogni abitante residente nel bacino servito per le acquisizioni di impianti effettuate da emittenti televisive locali che comportino la rinuncia alla concessione o alla autorizzazione del soggetto cedente. Le frequenze disponibili a seguito di tali acquisizioni possono essere utilizzate esclusivamente per la sperimentazione in tecnica digitale terrestre;

                e) determinazione di un contributo per le spese documentate delle emittenti concessionarie o autorizzate in tecnica analogica o titolari di licenze o autorizzazioni in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale per l'adeguamento o il rinnovo degli impianti di bassa frequenza, nonché per l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e strutturale o il rinnovo dei loro impianti di radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale radiotelevisivo trasmesso, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste nell'atto di concessione o di licenza in base agli standard tecnici emanati dal Ministero delle comunicazioni;

                f) determinazione di un contributo in favore delle emittenti concessionarie o autorizzate in ambito locale, per la sperimentazione e per l'introduzione di nuove tecnologie trasmissive via cavo, via satellite o in tecnica digitale su frequenze terrestri anche ai fini della partecipazione ai consorzi per la sperimentazione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. Per quanto riguarda l'utilizzo del satellite da parte delle emittenti radiofoniche e televisive locali, riunite in consorzi o vincolate tra loro da specifici accordi, sono previste forme di contribuzione per l'affitto di transponder e per la copertura parziale dei costi di ritrasmissione a terra del segnale;

                g) fiscalizzazione degli oneri sociali per i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche dai consorzi di cui all'articolo 33 del regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità del 15 novembre 2001 n. 435/01 CONS, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, ai sensi della normativa prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese radiotelevisive private, con particolare riferimento alle assunzioni di addetti alla realizzazione di programmi informativi nonché di figure specializzate nell'utilizzo di nuove tecnologie;

                h) promozione, di concerto con le regioni o le province autonome interessate, nell'ambito dei programmi di formazione professionale del Fondo sociale europeo e della formazione ordinaria, per la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali per il personale tecnico e giornalistico delle emittenti radiotelevisive;

                i) previsione di disposizioni improntate ai princìpi della trasparenza e della verifica della utilizzazione dei finanziamenti nonché per la disciplina delle procedure di richiesta e di erogazione degli investimenti.

        2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 esprimono il proprio parere i competenti organi parlamentari.
        3. I contributi previsti dal comma 1, lettere b) e c), possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate a condizione che il soggetto acquirente o derivante dalla fusione disattivi impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio. Ove non si verifichi tale condizione, i contributi previsti dallo stesso comma 1, lettere b) e c), non possono superare il 30 per cento delle spese documentate. I contributi di cui alle lettere e) e f) del citato comma 1 possono corrispondere fino all'80 per cento delle spese documentate. Detti contributi, da erogare secondo criteri di accertata validità aziendale quali la produzione informativa, il numero dei dipendenti occupati, una soglia minima di capitale ed un'adeguata copertura di territorio, sono corrisposti anche per le spese sostenute nei due anni precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.
        4. Le somme fino al 20 per cento degli utili dichiarati da persone fisiche o giuridiche non concorrono a formare reddito imponibile se, entro tre anni, sono investite per finanziare produzioni radiofoniche o televisive direttamente realizzate dalle emittenti locali titolari di concessione ovvero innovazioni tecnologiche dei mezzi tecnici e degli impianti di trasmissione delle stesse ovvero per la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dalle società titolari di emittenti radiofoniche o televisive in ambito locale.
        5. Ai fini dell'accesso alle varie forme di agevolazione di natura fiscale, previdenziale, creditizia e per i fondi strutturali dell'Unione europea, l'emittenza radiotelevisiva locale è equiparata al settore manifatturiero industriale.


Art. 7.

(Comunicazione istituzionale).

        1. Le somme che le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici o gli enti territoriali destinano, per fini di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea.
        2. Le somme di cui al comma 1 riguardano esclusivamente le spese per l'acquisto degli spazi pubblicitari, ad esclusione delle spese relative agli oneri relativi alla loro realizzazione, da calcolare a parte.
        3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici economici e gli enti territoriali di cui al comma 1, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, all'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, secondo termini e modalità stabiliti dall'Autorità medesima con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. L'Autorità, avvalendosi anche dei comitati regionali per le comunicazioni, e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, verifica la diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa ed opera un controllo puntuale sulla effettiva erogazione delle somme stanziate in bilancio da parte dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla presente legge.
        5. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 520 euro a 5.200 euro. Competente alla contestazione ed alla applicazione della sanzione è l'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
        6. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici economici non possono detenere partecipazioni in società titolari di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora e televisiva su frequenze terrestri, via cavo o via satellite.


Art. 8.

(Provvidenze per l'editoria - Semplificazione
amministrativa).

        1. Le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, in favore delle imprese radiotelevisive ammesse alle agevolazioni sono applicate dagli enti gestori direttamente in bolletta o in fattura secondo le modalità previste dal regolamento di semplificazione per la concessione e la riscossione delle agevolazioni previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in favore delle imprese editrici di giornali e periodici, delle agenzie di stampa e delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva, adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, relative alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, non ancora riscosse dalle emittenti radiotelevisive ammesse al pagamento, possono essere portate in deduzione per i pagamenti d'imposta, inclusi quelli per il sostituto d'imposta, e quelli relativi ai contributi previdenziali, portando in detrazione dai versamenti da effettuare gli importi delle suddette riduzioni tariffarie. Tale agevolazione può essere utilizzata anche su più versamenti fino a concorrenza del relativo ammontare.
        3. All'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, le parole: "di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e" sono soppresse.
        4. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione e di autorizzazione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. Ai fini del presente comma e con riferimento ai bandi di cui al comma 1 del citato regolamento, anche già emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, per emittenti ammesse alle provvidenze sono da intendere quelle per le quali sia intervenuto il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4, commi 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.
        5. Il comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, è abrogato.
        6. La lettera b) della tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, è sostituita dalla seguente:

            "b) per ogni dipendente assunto con contratto giornalistico o per addetti all'informazione iscritti agli albi professionali previsti dalla legge istitutiva dell'Albo dei giornalisti previsti dalla legge istitutiva dell'Albo dei giornalisti punti 60, per ogni altro dipendente punti 45;".

        7. L'accesso alle riduzioni tariffarie stabilite dall'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, dall'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è altresì previsto per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità n. 9 del 16 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni stabilite dalle medesime norme.


Art. 9.

(Norme finanziarie).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 156 milioni di euro, nel limite di 52 milioni di euro in ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede: quanto a 91 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni; quanto a 39 milioni di euro mediante l'utilizzo del 3 per cento dei proventi derivanti dalla quota di competenza della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo del canone di abbonamento alla radiotelevisione; quanto a 26 milioni di euro utilizzando fino a concorrenza i proventi derivanti dall'introito del canone di concessione corrisposto dai concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. Le spese già sostenute o da sostenere da parte delle emittenti radiofoniche e televisive per riallocare i collegamenti in ponte radio al fine di liberare le bande di frequenza 1900-2300 Mhz e 870-960 Mhz ai sensi di quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 28 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000, sono sostenute fino al 40 per cento dai soggetti titolari delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS). Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure e le modalità di pagamento degli importi di cui al presente comma.



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