XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2483
Onorevoli Colleghi! - Ai sensi dell'articolo 66, comma
3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le perdite su
crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e
precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a
procedure concorsuali. Ciò comporta che il creditore esperisca
delle azioni miranti all'accertamento dello stato di
insolvenza del proprio credito prima di poterne effettuare la
deducibilità; azioni che a volte si possano rivelare
particolarmente lunghe e dispendiose.
Pertanto, al fine di consentire all'imprenditore una più
agevole deduzione delle perdite in questione, si ritiene
opportuno integrare il disposto normativo di cui al citato
articolo 66 con l'introduzione di una norma che riconosca la
sussistenza degli elementi certi e precisi per il solo fatto
del decorso di un anno dalla scadenza contrattuale del credito
senza che lo stesso sia stato riscosso.