XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2483




        Onorevoli Colleghi! - Ai sensi dell'articolo 66, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ciò comporta che il creditore esperisca delle azioni miranti all'accertamento dello stato di insolvenza del proprio credito prima di poterne effettuare la deducibilità; azioni che a volte si possano rivelare particolarmente lunghe e dispendiose.
        Pertanto, al fine di consentire all'imprenditore una più agevole deduzione delle perdite in questione, si ritiene opportuno integrare il disposto normativo di cui al citato articolo 66 con l'introduzione di una norma che riconosca la sussistenza degli elementi certi e precisi per il solo fatto del decorso di un anno dalla scadenza contrattuale del credito senza che lo stesso sia stato riscosso.




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