XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2483




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Deducibilità della perdita su crediti).

        1. All'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti commerciali costituiscono in ogni caso elementi certi e precisi il decorso di almeno un anno dalla scadenza prevista contrattualmente del credito, senza che lo stesso sia stato riscosso o liquidato".


Art. 2.

(Entrata in vigore).

        1. La disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 66 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.



Frontespizio Relazione