XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2483
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Deducibilità della perdita su crediti).
1. All'articolo 66 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Ai fini della deducibilità delle perdite su
crediti commerciali costituiscono in ogni caso elementi certi
e precisi il decorso di almeno un anno dalla scadenza prevista
contrattualmente del credito, senza che lo stesso sia stato
riscosso o liquidato".
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. La disposizione di cui al comma 3-bis
dell'articolo 66 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applica a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge.