XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2481




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riprende iniziative già assunte durante le precedenti legislature: per non andare molto lontano, si ricorda, nella XI legislatura l'A.C. n. 335 dell'onorevole Berselli, nella XII e nella XIII legislatura rispettivamente, l'A.C. 1129 e l'A.C. n. 820, entrambi a firma dell'odierno proponente. Va anche sottolineato che l'A.C. 1129 (XII legislatura) è stato ad un passo dal diventare legge e soltanto lo scioglimento anticipato del Parlamento ne ha impedito la approvazione.
        Con questa proposta si intende eliminare una evidente, incomprensibile ed ingiustificata disparità di trattamento tra i grandi invalidi di guerra ed i grandi invalidi per causa di servizio delle Forze armate e dei Corpi militarizzati, il coniuge e gli orfani dei medesimi.
        Essa riguarda quei cittadini che, alle dipendenze di dette Forze, hanno perduto la propria integrità fisica.
        I mutilati di guerra sono certamente cittadini benemeriti, ai quali noi dobbiamo rispetto e gratitudine. Non si comprende però in base a quale criterio si debba distinguere sotto il profilo giuridico e normativo i cittadini che, senza vestire una divisa, a causa della guerra abbiano subìto delle mutilazioni da quelli che, indossando una divisa e servendo la Patria, hanno perduto l'integrità fisica nell'adempimento di un dovere, posto a salvaguardia delle istituzioni.
        Non è retorica ricordare l'altissimo compito affidato a tanti giovani, strappati all'affetto delle proprie famiglie, per la difesa della Patria e della libertà.
        Nell'ordinamento vigente il trattamento pensionistico a favore dei mutilati e invalidi per causa di servizio delle Forze armate e dei Corpi militarizzati è differenziato rispetto al trattamento dovuto agli invalidi di guerra.
        Quest'ultimo è disciplinato dal testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
        Il titolo I del citato testo unico individua i soggetti aventi diritto a pensione di guerra, mentre il titolo II definisce in dettaglio il trattamento economico spettante ai militari che abbiano riportato ferite, lesioni, infermità per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e ai soggetti civili ad essi equiparati.
        L'articolo 11, al comma 1, stabilisce che detti soggetti, qualora abbiano subito menomazioni dell'integrità personale indicate in apposita tabella, hanno diritto a pensione vitalizia qualora la menomazione non sia suscettibile di miglioramento nel tempo. Hanno diritto, invece, ad assegno temporaneo se la menomazione è suscettibile di miglioramento.
        Il comma 2 dell'articolo 11, nel determinare il trattamento economico spettante ai militari ed ai civili di cui sopra, rinvia alla tabella C, annessa al citato testo unico. Si ricorda che detta tabella è stata più volte modificata e da ultimo è stata sostituita dalla tabella allegata alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, recante adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazioni del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio.
        Occorre osservare che l'articolo 32 del testo unico attribuisce al militare di carriera divenuto invalido per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra e ai suoi aventi causa, la facoltà di optare tra la pensione di guerra e la pensione privilegiata ordinaria.
        Il trattamento pensionistico spettante ai grandi invalidi per servizio militare delle Forze armate e dei Corpi militarizzati è, invece, disciplinato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
        In particolare il titolo IV di tale provvedimento è dedicato al trattamento pensionistico privilegiato, spettante ai dipendenti statali che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbiano subito menomazioni dell'integrità personale. Gli articoli 65 e 66 determinano la misura della pensione privilegiata spettante rispettivamente al personale civile non operaio e al personale operaio, mentre l'articolo 67 stabilisce la misura del trattamento pensionistico spettante ai militari. Detto articolo, al primo comma, dispone che, al militare che abbia subito infermità o lesioni indicate nella tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, causate da fatti di servizio e non suscettibili di miglioramento, spetta una pensione.
        Il secondo comma dell'articolo 67 nei determinare l'ammontare del trattamento economico stabilisce che la pensione è pari all'intera base pensionabile, fissata dall'articolo 53 per il personale militare, nel caso in cui le infermità o le lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della citata tabella, mentre si determina in misura pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della medesima base, qualora le lesioni o le infermità siano ascrivibili rispettivamente alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima od ottava categoria. Disposizioni particolari sono dettate con riferimento alle pensioni di settima ed ottava categoria (articolo 67, terzo comma) e con riguardo ad alcune categorie di personale militare (articolo 67, quinto comma).
        Il titolo V del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 disciplina il trattamento di reversibilità.
        Con particolare riferimento al trattamento privilegiato di reversibilità, l'articolo 92 stabilisce che quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra, salva la possibilità per gli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nello stesso testo unico.
        Occorre sottolineare che la suddetta facoltà di opzione è consentita solo in questo caso particolare (morte del dipendente per causa di servizio) e non si estende agli altri casi nei quali spetta il trattamento pensionistico privilegiato.
        Piena equiparazione tra grandi invalidi di guerra e grandi invalidi per servizio esiste, invece, per ciò che riguarda gli assegni accessori. Dapprima la legge 2 maggio 1984, n. 111, e successivamente la 29 gennaio 1987, n. 13, hanno disposto l'adeguamento e l'aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio - appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati, e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato, nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato - ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra. Da ultimo, la citata legge n. 422 del 1990 ha determinato nuovi importi degli assegni di superinvalidità, delle indennità di assistenza e di accompagnamento e degli assegni per cumulo di infermità per i grandi invalidi di guerra, estendendo i miglioramenti anche a favore dei grandi invalidi per servizio (articolo 4).
        Nel 1994, all'epoca in cui venne presentata la proposta di legge n. 1129 (XII legislatura), venne effettuato un censimento per il quale i grandi invalidi per causa di servizio delle Forze armate e dei Corpi militarizzati, titolari di pensione privilegiata ordinaria erano circa 6.000, di cui circa 5.000 militari e circa 1.000 dipendenti civili della pubblica amministrazione, esclusi dalla previsione della proposta. Dei 5.000 militari circa 3.000 erano militari di leva e circa 2.000 militari di carriera.
        L'opzione è diretta essenzialmente ai militari di leva che, se non hanno lavorato, ovvero se hanno lavorato e sono titolari di trattamento pensionistico inferiore a quella risultante dalla somma della pensione base e della indennità integrativa speciale, aggiungono alla pensione privilegiata ordinaria anche la indennità integrativa speciale.
        Certamente oggi questo numero si è assottigliato e sarebbe ora di riconoscere, sia pure tardivamente, la equiparazione come innanzi evidenziata.




Frontespizio Testo articoli