XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2481
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
riprende iniziative già assunte durante le precedenti
legislature: per non andare molto lontano, si ricorda, nella
XI legislatura l'A.C. n. 335 dell'onorevole Berselli, nella
XII e nella XIII legislatura rispettivamente, l'A.C. 1129 e
l'A.C. n. 820, entrambi a firma dell'odierno proponente. Va
anche sottolineato che l'A.C. 1129 (XII legislatura) è stato
ad un passo dal diventare legge e soltanto lo scioglimento
anticipato del Parlamento ne ha impedito la approvazione.
Con questa proposta si intende eliminare una evidente,
incomprensibile ed ingiustificata disparità di trattamento tra
i grandi invalidi di guerra ed i grandi invalidi per causa di
servizio delle Forze armate e dei Corpi militarizzati, il
coniuge e gli orfani dei medesimi.
Essa riguarda quei cittadini che, alle dipendenze di dette
Forze, hanno perduto la propria integrità fisica.
I mutilati di guerra sono certamente cittadini benemeriti,
ai quali noi dobbiamo rispetto e gratitudine. Non si comprende
però in base a quale criterio si debba distinguere sotto il
profilo giuridico e normativo i cittadini che, senza vestire
una divisa, a causa della guerra abbiano subìto delle
mutilazioni da quelli che, indossando una divisa e servendo la
Patria, hanno perduto l'integrità fisica nell'adempimento di
un dovere, posto a salvaguardia delle istituzioni.
Non è retorica ricordare l'altissimo compito affidato a
tanti giovani, strappati all'affetto delle proprie famiglie,
per la difesa della Patria e della libertà.
Nell'ordinamento vigente il trattamento pensionistico a
favore dei mutilati e invalidi per causa di servizio delle
Forze armate e dei Corpi militarizzati è differenziato
rispetto al trattamento dovuto agli invalidi di guerra.
Quest'ultimo è disciplinato dal testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Il titolo I del citato testo unico individua i soggetti
aventi diritto a pensione di guerra, mentre il titolo II
definisce in dettaglio il trattamento economico spettante ai
militari che abbiano riportato ferite, lesioni, infermità per
causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e ai
soggetti civili ad essi equiparati.
L'articolo 11, al comma 1, stabilisce che detti soggetti,
qualora abbiano subito menomazioni dell'integrità personale
indicate in apposita tabella, hanno diritto a pensione
vitalizia qualora la menomazione non sia suscettibile di
miglioramento nel tempo. Hanno diritto, invece, ad assegno
temporaneo se la menomazione è suscettibile di
miglioramento.
Il comma 2 dell'articolo 11, nel determinare il
trattamento economico spettante ai militari ed ai civili di
cui sopra, rinvia alla tabella C, annessa al citato testo
unico. Si ricorda che detta tabella è stata più volte
modificata e da ultimo è stata sostituita dalla tabella
allegata alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, recante
adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazioni del
trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per
servizio.
Occorre osservare che l'articolo 32 del testo unico
attribuisce al militare di carriera divenuto invalido per
causa di servizio di guerra o attinente alla guerra e ai suoi
aventi causa, la facoltà di optare tra la pensione di guerra e
la pensione privilegiata ordinaria.
Il trattamento pensionistico spettante ai grandi invalidi
per servizio militare delle Forze armate e dei Corpi
militarizzati è, invece, disciplinato dal testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
In particolare il titolo IV di tale provvedimento è
dedicato al trattamento pensionistico privilegiato, spettante
ai dipendenti statali che per infermità o lesioni dipendenti
da fatti di servizio abbiano subito menomazioni dell'integrità
personale. Gli articoli 65 e 66 determinano la misura della
pensione privilegiata spettante rispettivamente al personale
civile non operaio e al personale operaio, mentre l'articolo
67 stabilisce la misura del trattamento pensionistico
spettante ai militari. Detto articolo, al primo comma, dispone
che, al militare che abbia subito infermità o lesioni indicate
nella tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313,
causate da fatti di servizio e non suscettibili di
miglioramento, spetta una pensione.
Il secondo comma dell'articolo 67 nei determinare
l'ammontare del trattamento economico stabilisce che la
pensione è pari all'intera base pensionabile, fissata
dall'articolo 53 per il personale militare, nel caso in cui le
infermità o le lesioni siano ascrivibili alla prima categoria
della citata tabella, mentre si determina in misura pari al
90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della medesima base,
qualora le lesioni o le infermità siano ascrivibili
rispettivamente alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta,
settima od ottava categoria. Disposizioni particolari sono
dettate con riferimento alle pensioni di settima ed ottava
categoria (articolo 67, terzo comma) e con riguardo ad alcune
categorie di personale militare (articolo 67, quinto
comma).
Il titolo V del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 disciplina il
trattamento di reversibilità.
Con particolare riferimento al trattamento privilegiato di
reversibilità, l'articolo 92 stabilisce che quando la morte
del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti
da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione
privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle
disposizioni in materia di pensioni di guerra, salva la
possibilità per gli aventi causa di optare per il trattamento
derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nello
stesso testo unico.
Occorre sottolineare che la suddetta facoltà di opzione è
consentita solo in questo caso particolare (morte del
dipendente per causa di servizio) e non si estende agli altri
casi nei quali spetta il trattamento pensionistico
privilegiato.
Piena equiparazione tra grandi invalidi di guerra e grandi
invalidi per servizio esiste, invece, per ciò che riguarda gli
assegni accessori. Dapprima la legge 2 maggio 1984, n. 111, e
successivamente la 29 gennaio 1987, n. 13, hanno disposto
l'adeguamento e l'aggancio automatico degli assegni accessori
dovuti ai grandi invalidi per servizio - appartenenti alle
Forze armate, ai Corpi armati, e ai Corpi militarmente
ordinati dello Stato, nonché alle categorie dei dipendenti
civili dello Stato - ai corrispondenti assegni annessi alle
pensioni dei grandi invalidi di guerra. Da ultimo, la citata
legge n. 422 del 1990 ha determinato nuovi importi degli
assegni di superinvalidità, delle indennità di assistenza e di
accompagnamento e degli assegni per cumulo di infermità per i
grandi invalidi di guerra, estendendo i miglioramenti anche a
favore dei grandi invalidi per servizio (articolo 4).
Nel 1994, all'epoca in cui venne presentata la proposta di
legge n. 1129 (XII legislatura), venne effettuato un
censimento per il quale i grandi invalidi per causa di
servizio delle Forze armate e dei Corpi militarizzati,
titolari di pensione privilegiata ordinaria erano circa 6.000,
di cui circa 5.000 militari e circa 1.000 dipendenti civili
della pubblica amministrazione, esclusi dalla previsione della
proposta. Dei 5.000 militari circa 3.000 erano militari di
leva e circa 2.000 militari di carriera.
L'opzione è diretta essenzialmente ai militari di leva
che, se non hanno lavorato, ovvero se hanno lavorato e sono
titolari di trattamento pensionistico inferiore a quella
risultante dalla somma della pensione base e della indennità
integrativa speciale, aggiungono alla pensione privilegiata
ordinaria anche la indennità integrativa speciale.
Certamente oggi questo numero si è assottigliato e sarebbe
ora di riconoscere, sia pure tardivamente, la equiparazione
come innanzi evidenziata.