XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2481
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I grandi invalidi per causa di servizio militare di
leva delle Forze armate e dei Corpi militarizzati, le
rispettive vedove ed orfani, titolari di pensione ordinaria,
diretta o di reversibilità, possono, a domanda, optare per la
pensione privilegiata ordinaria, comprensiva della indennità
integrativa speciale, spettante ai grandi invalidi di guerra,
alle loro vedove ed orfani, ai sensi del testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata con domanda
diretta al dipartimento provinciale del Ministero
dell'economia e delle finanze competente per territorio.
3. L'opzione ha effetto dal mese successivo a quello in
cui è stata esercitata.
Art. 2.
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.