XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2481




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I grandi invalidi per causa di servizio militare di leva delle Forze armate e dei Corpi militarizzati, le rispettive vedove ed orfani, titolari di pensione ordinaria, diretta o di reversibilità, possono, a domanda, optare per la pensione privilegiata ordinaria, comprensiva della indennità integrativa speciale, spettante ai grandi invalidi di guerra, alle loro vedove ed orfani, ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
        2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata con domanda diretta al dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze competente per territorio.
        3. L'opzione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stata esercitata.


Art. 2.

        1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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