XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2479




        Onorevoli Colleghi! - Negli anni novanta, a partire dalle prime inchieste giudiziarie su "Tangentopoli", si è sviluppata in Italia una notevole attenzione attorno ai problemi della corruzione e dell'etica pubblica.
        La materia è stata ed è tuttora oggetto di un forte scontro tra le forze politiche e tra alcune di esse e la magistratura, con la conseguenza di una pericolosa delegittimazione delle istituzioni.
        Numerosi processi per reati di corruzione e concussione, e altre gravi fattispecie, si sono conclusi con condanne, altri con il patteggiamento della pena, altri ancora per prescrizione.
        L'allarme nell'opinione pubblica italiana e internazionale per i fatti di "Tangentopoli" è stato altissimo anche per le gravi conseguenze sul bilancio pubblico, l'economia, l'affidabilità dei mercati.
        Tuttavia, numerosi politici già condannati hanno riproposto la propria candidatura ad incarichi di governo o alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.
        Il pericolo concreto è che si torni ai metodi e agli uomini del passato come se nulla fosse avvenuto, dimenticando i danni terribili provocati da comportamenti così gravi e negativi in termini di spreco delle risorse pubbliche, deficit economico, deficit di democrazia, di legalità, di trasparenza dei mercati e di fiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini.
        L'etica pubblica, in relazione all'esercizio di cariche parlamentari e di governo, è valore fondante e imprescindibile per la coesione sociale e l'affidabilità democratica delle istituzioni, anche ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione.
        Dall'allarmante sottovalutazione di questo principio consegue la necessità di introdurre norme di legge che disciplinino previsioni di incandidabilità e di incompatibilità con cariche di governo, a causa di condanne definitive per reati di particolare gravità.
        Una tale disciplina si rende peraltro costituzionalmente necessaria alla luce del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione che stabilisce, all'articolo 114, che "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato".
        Occorre a riguardo rilevare che già sussistono nell'ordinamento giuridico norme che disciplinano cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità, a seguito di condanne passate in giudicato, sia per quanto concerne i comuni e le province (capo II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2000) sia per quanto concerne l'elezione dei consiglieri regionali (articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni).
        Anche sotto il profilo costituzionale risulta dunque necessario equiparare la disciplina delle cause soggettive di incandidabilità e incompatibilità, risultando irragionevole la mancata previsione di tali cause solo per l'accesso alle cariche elettive nel Parlamento nazionale e per quelle del Governo nazionale.
        I casi previsti nella proposta di legge che si presenta sono pertanto analoghi a quelli già esistenti per cariche elettive e incarichi di governo di comuni, province e regioni.
        La disciplina che si propone lascia impregiudicata ogni causa di interdizione dai pubblici uffici, come sanzione accessoria a seguito di condanna passata in giudicato, e ogni altra causa di ineleggibilità già prevista in altre leggi.
        Essa costituisce normativa di attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 15 maggio 2001, secondo cui l'istituto dell'incandidabilità che priva in radice il soggetto dell'elettorato passivo, non è riconducibile all'istituto delle pene principali ed accessorie, ma riguarda il venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate, stabilito, nell'esercizio della sua discrezionalità, dal legislatore, al quale l'articolo 51 della Costituzione, primo comma, demanda appunto il compito di fissare i requisiti in base ai quali i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizione di eguaglianza.
        Il comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta equipara, ai fini specifici, il patteggiamento volontario della pena alla sentenza di condanna.
        Il comma 3 dichiara la nullità dell'eventuale elezione e disciplina le procedure di annullamento.
        Il comma 5, in particolare, equipara le cause di incandidabilità a quelle di incompatibilità con le cariche di governo.
        In tema di incompatibilità con le cariche di governo il comma 6 si fa carico, sotto altro e diverso profilo, di estendere la disciplina dell'incompatibilità al caso più rilevante di conflitto di interessi ossia quello del proprietario di imprese radiotelevisive di preminente rilievo nazionale.
        Si tratta di una misura necessaria, da più parti invocata, che in modo chiaro individua almeno la fattispecie più eclatante di conflitto con l'articolo 51 della Costituzione, sotto il profilo dell'accesso alle cariche pubbliche in condizioni di uguaglianza, e il caso più pericoloso, potenzialmente, di concentrazione di poteri nelle stesse mani.
        Ulteriore ed evidente situazione di incompatibilità con l'accesso a cariche di governo è determinata dalla specifica situazione del proprietario o azionista di maggioranza di un'impresa o società di primario livello nazionale in relazione ad un incarico di governo nel medesimo settore di attività (incompatibilità relativa). Tale fattispecie è disciplinata dal comma 7.
        Al comma 8 è infine affermato il principio generale secondo cui lo svolgimento dell'incarico di governo è temporaneamente incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attività e lavoro, autonomo e dipendente, nonché con la partecipazione ad organi di gestione e amministrazione di società.




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