XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2479
Onorevoli Colleghi! - Negli anni novanta, a partire
dalle prime inchieste giudiziarie su "Tangentopoli", si è
sviluppata in Italia una notevole attenzione attorno ai
problemi della corruzione e dell'etica pubblica.
La materia è stata ed è tuttora oggetto di un forte
scontro tra le forze politiche e tra alcune di esse e la
magistratura, con la conseguenza di una pericolosa
delegittimazione delle istituzioni.
Numerosi processi per reati di corruzione e concussione, e
altre gravi fattispecie, si sono conclusi con condanne, altri
con il patteggiamento della pena, altri ancora per
prescrizione.
L'allarme nell'opinione pubblica italiana e internazionale
per i fatti di "Tangentopoli" è stato altissimo anche per le
gravi conseguenze sul bilancio pubblico, l'economia,
l'affidabilità dei mercati.
Tuttavia, numerosi politici già condannati hanno
riproposto la propria candidatura ad incarichi di governo o
alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della
Repubblica.
Il pericolo concreto è che si torni ai metodi e agli
uomini del passato come se nulla fosse avvenuto, dimenticando
i danni terribili provocati da comportamenti così gravi e
negativi in termini di spreco delle risorse pubbliche,
deficit economico, deficit di democrazia, di
legalità, di trasparenza dei mercati e di fiducia nelle
istituzioni da parte dei cittadini.
L'etica pubblica, in relazione all'esercizio di cariche
parlamentari e di governo, è valore fondante e imprescindibile
per la coesione sociale e l'affidabilità democratica delle
istituzioni, anche ai sensi dell'articolo 51 della
Costituzione.
Dall'allarmante sottovalutazione di questo principio
consegue la necessità di introdurre norme di legge che
disciplinino previsioni di incandidabilità e di
incompatibilità con cariche di governo, a causa di condanne
definitive per reati di particolare gravità.
Una tale disciplina si rende peraltro costituzionalmente
necessaria alla luce del nuovo titolo V della parte seconda
della Costituzione che stabilisce, all'articolo 114, che "La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato".
Occorre a riguardo rilevare che già sussistono
nell'ordinamento giuridico norme che disciplinano cause di
incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità, a
seguito di condanne passate in giudicato, sia per quanto
concerne i comuni e le province (capo II del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 267 del 2000) sia per
quanto concerne l'elezione dei consiglieri regionali (articolo
15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni).
Anche sotto il profilo costituzionale risulta dunque
necessario equiparare la disciplina delle cause soggettive di
incandidabilità e incompatibilità, risultando irragionevole la
mancata previsione di tali cause solo per l'accesso alle
cariche elettive nel Parlamento nazionale e per quelle del
Governo nazionale.
I casi previsti nella proposta di legge che si presenta
sono pertanto analoghi a quelli già esistenti per cariche
elettive e incarichi di governo di comuni, province e
regioni.
La disciplina che si propone lascia impregiudicata ogni
causa di interdizione dai pubblici uffici, come sanzione
accessoria a seguito di condanna passata in giudicato, e ogni
altra causa di ineleggibilità già prevista in altre leggi.
Essa costituisce normativa di attuazione dell'articolo 51
della Costituzione, anche alla luce della sentenza della Corte
costituzionale n. 132 del 15 maggio 2001, secondo cui
l'istituto dell'incandidabilità che priva in radice il
soggetto dell'elettorato passivo, non è riconducibile
all'istituto delle pene principali ed accessorie, ma riguarda
il venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle
cariche considerate, stabilito, nell'esercizio della sua
discrezionalità, dal legislatore, al quale l'articolo 51 della
Costituzione, primo comma, demanda appunto il compito di
fissare i requisiti in base ai quali i cittadini possono
accedere alle cariche elettive in condizione di
eguaglianza.
Il comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta
equipara, ai fini specifici, il patteggiamento volontario
della pena alla sentenza di condanna.
Il comma 3 dichiara la nullità dell'eventuale elezione e
disciplina le procedure di annullamento.
Il comma 5, in particolare, equipara le cause di
incandidabilità a quelle di incompatibilità con le cariche di
governo.
In tema di incompatibilità con le cariche di governo il
comma 6 si fa carico, sotto altro e diverso profilo, di
estendere la disciplina dell'incompatibilità al caso più
rilevante di conflitto di interessi ossia quello del
proprietario di imprese radiotelevisive di preminente rilievo
nazionale.
Si tratta di una misura necessaria, da più parti invocata,
che in modo chiaro individua almeno la fattispecie più
eclatante di conflitto con l'articolo 51 della Costituzione,
sotto il profilo dell'accesso alle cariche pubbliche in
condizioni di uguaglianza, e il caso più pericoloso,
potenzialmente, di concentrazione di poteri nelle stesse
mani.
Ulteriore ed evidente situazione di incompatibilità con
l'accesso a cariche di governo è determinata dalla specifica
situazione del proprietario o azionista di maggioranza di
un'impresa o società di primario livello nazionale in
relazione ad un incarico di governo nel medesimo settore di
attività (incompatibilità relativa). Tale fattispecie è
disciplinata dal comma 7.
Al comma 8 è infine affermato il principio generale
secondo cui lo svolgimento dell'incarico di governo è
temporaneamente incompatibile con l'esercizio di qualunque
altra attività e lavoro, autonomo e dipendente, nonché con la
partecipazione ad organi di gestione e amministrazione di
società.