XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2479
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Non possono essere candidati alle elezioni per la
Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva
per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice
penale o per il delitto di associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
previsto dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o
per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, la vendita o la cessione, nonché, nei casi in
cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un
anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a
taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva
per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis
(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione
in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di
un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una
pubblica funzione diversi da quelli indicati nella lettera
b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva ad una pena non inferiore ai due anni di reclusione
per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha
applicato, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle
associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 del
presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del
codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha ricevuto
la candidatura o che ha proceduto alla convalida dell'elezione
dichiara la nullità del relativo provvedimento non appena a
conoscenza dell'esistenza delle condizioni di incandidabilità
previste dal comma 1. La nullità della candidatura può essere
fatta valere da chiunque dinanzi ai competenti organi
giurisdizionali.
4. Restano impregiudicate le cause di ineleggibilità,
incompatibilità, interdizione, sospensione e decadenza
previste da altre disposizioni di legge.
5. Non può ricoprire incarichi di governo chi si trovi
nelle condizioni di cui al comma 1.
6. Non può ricoprire incarichi di governo il proprietario
o l'azionista di maggioranza di imprese radiotelevisive di
preminente rilievo nazionale.
7. Non può ricoprire incarichi di governo il proprietario
o l'azionista di maggioranza di un'impresa o società di
primario livello nazionale relativamente al medesimo settore
di attività.
8. Lo svolgimento dell'incarico di governo è
temporaneamente incompatibile con l'esercizio di qualunque
altra attività e lavoro, autonomo e dipendente, nonché con la
partecipazione ad organi di gestione e amministrazione di
società.