XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2474




        Onorevoli Colleghi! - Siamo nel terzo millennio ed ancora non siamo stati in grado di assicurare i cittadini italiani dai rischi statici dei loro edifici, di cui si ignorano completamente le condizioni di sicurezza. Ciò è confermata dalle più recenti rilevazioni del Censis secondo cui sono in Italia oltre tre milioni e mezzo gli edifici esposti a tale pericolo.
        E' estremamente negativo che ancora nel nostro Paese non esista un codificato obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza statica. Questa situazione deve cambiare, ed è nostro compito predisporne gli strumenti e disporre, perciò, l'adeguamento obbligatorio alla normativa manutentoria ed in materia di controllo delle condizioni di sicurezza statica degli edifici.
        E' necessario prevenire i rischi per le vite umane, e nondimeno per il nostro patrimonio monumentale e storico-artistico. Bisogna anche rilevare che molti sono stati gli interventi manutentori eseguiti in modo non corretto; tant'è vero che rilevanti danni sono stati subiti da edifici che erano stati costruiti o recuperati nel rispetto della normativa antisismica. Ed è anche a fronte di questo che il nostro compito di legislatore si fa più forte, nell'esigenza di un'incisiva e dettagliata normativa in materia di sicurezza statica degli edifici, attraverso un insieme sistematico e programmato di interventi e di verifiche per la stabilità degli stessi.
        La presente proposta di legge, che peraltro riprende una proposta di legge della passata legislatura, è composta da dieci articoli.
        L'articolo 1 definisce le finalità della legge.
        L'articolo 2 dispone che per la realizzazione di tale impegno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, sia istituita una commissione per l'aggiornamento e la revisione della normativa tecnica degli edifici in relazione alla sicurezza statica, che entro sei mesi dal suo insediamento deve aver concluso i propri lavori.
        L'articolo 3 dispone che, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, siano stabiliti tempi e modalità per l'adeguamento strutturale alla normativa di sicurezza statica e per l'istituzione e la conservazione, presso ogni edificio composto da non meno di cinque unità immobiliari, di un fascicolo del fabbricato redatto da professionisti abilitati alla progettazione di edifici contenente informazioni tecniche sull'edificio stesso.
        Inoltre l'articolo 3 stabilisce i criteri di priorità per l'esecuzione degli adeguamenti: età di costruzione degli edifici, attuali condizioni di sicurezza statica verificate da un tecnico abilitato alla progettazione, grado di sismicità della zona, tipologia dell'immobile, destinazione d'uso, eventuale uso pubblico. In ogni caso, l'adeguamento degli edifici alla normativa tecnica deve essere effettuato entro dieci anni dal completamento della revisione della medesima normativa ad opera della citata commissione.
        L'articolo 4 prevede le tipologie degli interventi collegati all'esecuzione di opere per l'adeguamento alla normativa di sicurezza statica, imponendo, inoltre, agli enti preposti alla tutela dei beni vincolati, in base al testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, di indicare le soluzioni compatibili con il vincolo stesso, nel caso in cui la loro esecuzione non possa avvenire con il mantenimento della esistente tipologia edilizia.
        L'articolo 5 prevede speciali agevolazioni a favore dei proprietari di immobili per i quali siano necessari gli interventi in questione. Per edifici privati adibiti a prima abitazione o locati come prima abitazione e per gli edifici pubblici si applicherà l'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento. Ai soggetti proprietari della prima casa ed in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale agevolata è concesso un contributo pari al 30 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi di recupero.
        Indipendentemente, poi, dal suddetto contributo è concessa l'agevolazione fiscale della detrazione del 41 per cento delle spese effettuate per gli interventi previsti dalla legge, sia per gli edifici residenziali che non residenziali, effettuati nei dieci anni previsti per l'adeguamento. Le prestazioni professionali relative alla progettazione ed alla direzione dei lavori e a tutti gli atti, anche notarili, ove occorrenti, sono ridotte alla metà.
        L'articolo 6 prevede il caso in cui, per motivi di sicurezza, debba essere disposta, con ordinanza del sindaco, la demolizione di edifici che siano stati costruiti conformemente alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici. In tal caso viene riconosciuto ai proprietari di detti edifici il diritto alla ricostruzione dell'immobile demolito con altro di eguali caratteristiche dimensionali (superficie e cubatura); nel caso in cui - sempre per motivate ragioni di sicurezza, per di più relative alle caratteristiche del suolo - ciò non fosse possibile, sarà loro assegnata dal comune altra area di proprietà del comune stesso dove poter ricostruire. Il tutto con totale esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari.
        In più, oltre a tale esenzione, alle agevolazioni fiscali ed ai contributi di cui all'articolo 5, a favore dei proprietari degli edifici demoliti, i comuni concederanno contributi in conto capitale pari al 40 per cento del costo della ricostruzione che saranno prelevati da un fondo speciale da essi istituito, alimentato con una percentuale delle entrate derivanti dalla imposta comunale sugli immobili stabilita in base alle previsioni effettuate in sede di monitoraggio dei fascicoli ai sensi del citato articolo 3.
        E' inoltre stabilito che tali edifici, per un periodo di dieci anni dalla loro ultimazione, possano essere alienati a condizione che sia garantita prelazione reale all'acquisto da parte degli eventuali locatari e che venga restituita al comune la quota parte del contributo ricevuto, determinata in relazione al tempo trascorso tra l'ultimazione della costruzione e l'alienazione.
        L'articolo 7 prevede l'istituzione di uno speciale fondo per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza degli edifici, nel quale sono versati i fondi residui della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, nonché fondi propri delle regioni e dei comuni.
        Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le disponibilità del fondo tra le regioni.
        Con l'articolo 8 è disposta la necessaria copertura finanziaria per gli interventi sugli immobili che per quelli monumentali ed artistici è costituita dal 50 per cento dei fondi a disposizione dello Stato derivanti da lotterie e da giochi similari. Per gli edifici pubblici o per quelli privati in uso pubblico, gli enti proprietari o utilizzatori istituiscono un apposito capitolo di bilancio nel quale versano il 50 per cento degli importi attualmente iscritti nei capitoli di spesa destinati alla manutenzione del patrimonio in uso o in proprietà.
        L'articolo 9 prevede alcune accelerazioni procedurali: i termini per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o nulla osta previsti dalle disposizioni vigenti al momento della esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono ridotti alla metà.
        Competenti uffici tecnici hanno il compito di controllare tutti i progetti per l'adeguamento alla normativa di cui all'articolo 2 degli edifici esistenti.
        Per i lavori soggetti alla denuncia di inizio di attività la dichiarazione del progettista abilitato dovrà affermare, oltre alla conformità delle opere a prescrizioni vigenti, anche la conformità di queste alle prescrizioni in materia di sicurezza statica, insieme ai risultati del controllo da esso stesso effettuati. In ogni caso, sarà compito dei comuni esercitare controlli a campione sulla conformità ai progetti approvati delle opere in corso di realizzazione e, al fine di confermare o revocare i contributi concessi, informerà gli enti erogatori di detti contributi su eventuali diversità esecutive riscontrate.
        Infine, l'articolo 10 prevede l'assicurazione obbligatoria degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, per responsabilità civile, oltre che per i rischi di invalidità permanente o di morte degli occupanti causati da eventi determinati da cedimenti strutturali o statici degli edifici. Solo per gli immobili coperti da assicurazione possono essere corrisposti i contributi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
        Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le condizioni, i tempi e i modi per l'adeguamento all'obbligo delle dette coperture assicurative, nonché le condizioni generali di contratto - che dovranno essere comuni a tutte le assicurazioni da stipulare - ed i criteri da scegliere per calibrare i premi dovuti ai rischi effettivi coperti dall'assicurazione, cosicché sia incentivata l'effettuazione degli interventi di cui alla presente proposta di legge con adeguate riduzioni del premio stesso.
        Tutto ciò nella speranza che siano proprio la rilevanza e l'attualità del problema, che con questa proposta di legge si vuole risolvere, a stimolare il legislatore alla promulgazione della stessa, portando così a compimento i sogni di sicurezza e protezione a cui il cittadino italiano non può non aspirare all'interno delle proprie abitazioni e negli uffici!




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