XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2474
Onorevoli Colleghi! - Siamo nel terzo millennio ed
ancora non siamo stati in grado di assicurare i cittadini
italiani dai rischi statici dei loro edifici, di cui si
ignorano completamente le condizioni di sicurezza. Ciò è
confermata dalle più recenti rilevazioni del Censis secondo
cui sono in Italia oltre tre milioni e mezzo gli edifici
esposti a tale pericolo.
E' estremamente negativo che ancora nel nostro Paese non
esista un codificato obbligo di verifica delle condizioni di
sicurezza statica. Questa situazione deve cambiare, ed è
nostro compito predisporne gli strumenti e disporre, perciò,
l'adeguamento obbligatorio alla normativa manutentoria ed in
materia di controllo delle condizioni di sicurezza statica
degli edifici.
E' necessario prevenire i rischi per le vite umane, e
nondimeno per il nostro patrimonio monumentale e
storico-artistico. Bisogna anche rilevare che molti sono stati
gli interventi manutentori eseguiti in modo non corretto;
tant'è vero che rilevanti danni sono stati subiti da edifici
che erano stati costruiti o recuperati nel rispetto della
normativa antisismica. Ed è anche a fronte di questo che il
nostro compito di legislatore si fa più forte, nell'esigenza
di un'incisiva e dettagliata normativa in materia di sicurezza
statica degli edifici, attraverso un insieme sistematico e
programmato di interventi e di verifiche per la stabilità
degli stessi.
La presente proposta di legge, che peraltro riprende una
proposta di legge della passata legislatura, è composta da
dieci articoli.
L'articolo 1 definisce le finalità della legge.
L'articolo 2 dispone che per la realizzazione di tale
impegno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del
territorio e per i beni e le attività culturali, sia istituita
una commissione per l'aggiornamento e la revisione della
normativa tecnica degli edifici in relazione alla sicurezza
statica, che entro sei mesi dal suo insediamento deve aver
concluso i propri lavori.
L'articolo 3 dispone che, con decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro
per i beni e le attività culturali, siano stabiliti tempi e
modalità per l'adeguamento strutturale alla normativa di
sicurezza statica e per l'istituzione e la conservazione,
presso ogni edificio composto da non meno di cinque unità
immobiliari, di un fascicolo del fabbricato redatto da
professionisti abilitati alla progettazione di edifici
contenente informazioni tecniche sull'edificio stesso.
Inoltre l'articolo 3 stabilisce i criteri di priorità per
l'esecuzione degli adeguamenti: età di costruzione degli
edifici, attuali condizioni di sicurezza statica verificate da
un tecnico abilitato alla progettazione, grado di sismicità
della zona, tipologia dell'immobile, destinazione d'uso,
eventuale uso pubblico. In ogni caso, l'adeguamento degli
edifici alla normativa tecnica deve essere effettuato entro
dieci anni dal completamento della revisione della medesima
normativa ad opera della citata commissione.
L'articolo 4 prevede le tipologie degli interventi
collegati all'esecuzione di opere per l'adeguamento alla
normativa di sicurezza statica, imponendo, inoltre, agli enti
preposti alla tutela dei beni vincolati, in base al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, di
indicare le soluzioni compatibili con il vincolo stesso, nel
caso in cui la loro esecuzione non possa avvenire con il
mantenimento della esistente tipologia edilizia.
L'articolo 5 prevede speciali agevolazioni a favore dei
proprietari di immobili per i quali siano necessari gli
interventi in questione. Per edifici privati adibiti a prima
abitazione o locati come prima abitazione e per gli edifici
pubblici si applicherà l'imposta sul valore aggiunto con
l'aliquota del 4 per cento. Ai soggetti proprietari della
prima casa ed in possesso dei requisiti per l'accesso
all'edilizia residenziale agevolata è concesso un contributo
pari al 30 per cento delle spese documentate sostenute per gli
interventi di recupero.
Indipendentemente, poi, dal suddetto contributo è concessa
l'agevolazione fiscale della detrazione del 41 per cento delle
spese effettuate per gli interventi previsti dalla legge, sia
per gli edifici residenziali che non residenziali, effettuati
nei dieci anni previsti per l'adeguamento. Le prestazioni
professionali relative alla progettazione ed alla direzione
dei lavori e a tutti gli atti, anche notarili, ove occorrenti,
sono ridotte alla metà.
L'articolo 6 prevede il caso in cui, per motivi di
sicurezza, debba essere disposta, con ordinanza del sindaco,
la demolizione di edifici che siano stati costruiti
conformemente alle previsioni dei vigenti strumenti
urbanistici. In tal caso viene riconosciuto ai proprietari di
detti edifici il diritto alla ricostruzione dell'immobile
demolito con altro di eguali caratteristiche dimensionali
(superficie e cubatura); nel caso in cui - sempre per motivate
ragioni di sicurezza, per di più relative alle caratteristiche
del suolo - ciò non fosse possibile, sarà loro assegnata dal
comune altra area di proprietà del comune stesso dove poter
ricostruire. Il tutto con totale esenzione dalle imposte sui
trasferimenti immobiliari.
In più, oltre a tale esenzione, alle agevolazioni fiscali
ed ai contributi di cui all'articolo 5, a favore dei
proprietari degli edifici demoliti, i comuni concederanno
contributi in conto capitale pari al 40 per cento del costo
della ricostruzione che saranno prelevati da un fondo speciale
da essi istituito, alimentato con una percentuale delle
entrate derivanti dalla imposta comunale sugli immobili
stabilita in base alle previsioni effettuate in sede di
monitoraggio dei fascicoli ai sensi del citato articolo 3.
E' inoltre stabilito che tali edifici, per un periodo di
dieci anni dalla loro ultimazione, possano essere alienati a
condizione che sia garantita prelazione reale all'acquisto da
parte degli eventuali locatari e che venga restituita al
comune la quota parte del contributo ricevuto, determinata in
relazione al tempo trascorso tra l'ultimazione della
costruzione e l'alienazione.
L'articolo 7 prevede l'istituzione di uno speciale fondo
per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza degli
edifici, nel quale sono versati i fondi residui della sezione
autonoma per l'edilizia residenziale, nonché fondi propri
delle regioni e dei comuni.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono ripartite le disponibilità del fondo tra le
regioni.
Con l'articolo 8 è disposta la necessaria copertura
finanziaria per gli interventi sugli immobili che per quelli
monumentali ed artistici è costituita dal 50 per cento dei
fondi a disposizione dello Stato derivanti da lotterie e da
giochi similari. Per gli edifici pubblici o per quelli privati
in uso pubblico, gli enti proprietari o utilizzatori
istituiscono un apposito capitolo di bilancio nel quale
versano il 50 per cento degli importi attualmente iscritti nei
capitoli di spesa destinati alla manutenzione del patrimonio
in uso o in proprietà.
L'articolo 9 prevede alcune accelerazioni procedurali: i
termini per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o
nulla osta previsti dalle disposizioni vigenti al momento
della esecuzione degli interventi di cui alla presente legge
sono ridotti alla metà.
Competenti uffici tecnici hanno il compito di controllare
tutti i progetti per l'adeguamento alla normativa di cui
all'articolo 2 degli edifici esistenti.
Per i lavori soggetti alla denuncia di inizio di attività
la dichiarazione del progettista abilitato dovrà affermare,
oltre alla conformità delle opere a prescrizioni vigenti,
anche la conformità di queste alle prescrizioni in materia di
sicurezza statica, insieme ai risultati del controllo da esso
stesso effettuati. In ogni caso, sarà compito dei comuni
esercitare controlli a campione sulla conformità ai progetti
approvati delle opere in corso di realizzazione e, al fine di
confermare o revocare i contributi concessi, informerà gli
enti erogatori di detti contributi su eventuali diversità
esecutive riscontrate.
Infine, l'articolo 10 prevede l'assicurazione obbligatoria
degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione
d'uso, per responsabilità civile, oltre che per i rischi di
invalidità permanente o di morte degli occupanti causati da
eventi determinati da cedimenti strutturali o statici degli
edifici. Solo per gli immobili coperti da assicurazione
possono essere corrisposti i contributi di cui agli articoli 5
e 6 della presente legge.
Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono
stabilite le condizioni, i tempi e i modi per l'adeguamento
all'obbligo delle dette coperture assicurative, nonché le
condizioni generali di contratto - che dovranno essere comuni
a tutte le assicurazioni da stipulare - ed i criteri da
scegliere per calibrare i premi dovuti ai rischi effettivi
coperti dall'assicurazione, cosicché sia incentivata
l'effettuazione degli interventi di cui alla presente proposta
di legge con adeguate riduzioni del premio stesso.
Tutto ciò nella speranza che siano proprio la rilevanza e
l'attualità del problema, che con questa proposta di legge si
vuole risolvere, a stimolare il legislatore alla promulgazione
della stessa, portando così a compimento i sogni di sicurezza
e protezione a cui il cittadino italiano non può non aspirare
all'interno delle proprie abitazioni e negli uffici!