XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2474




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge promuove l'adozione di misure volte a garantire la sicurezza degli edifici pubblici e privati ed il loro mantenimento obbligatorio in condizioni di sicurezza mediante l'insieme sistematico e programmato di interventi manutentori e di verifiche della stabilità degli edifici stessi.


Art. 2.

(Aggiornamento della normativa vigente).

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, è istituita una commissione per l'aggiornamento e la revisione della normativa tecnica relativa alla stabilità degli edifici e agli interventi occorrenti per il mantenimento degli stessi in condizioni di sicurezza.
        2. La commissione di cui al comma 1 conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento.


Art. 3.

(Compiti dello Stato).

        1. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'istituzione e la conservazione presso ogni edificio composto da non meno di cinque unità immobiliari, di un fascicolo del fabbricato redatto da professionisti abilitati alla progettazione di edifici di caratteristiche uguali all'edificio stesso, contenente le informazioni tecniche sull'edificio, nonché, successivamente e con separati decreti, le proprietà e i tempi entro i quali i proprietari degli immobili devono eseguire i lavori di adeguamento alla normativa aggiornata ai sensi dell'articolo 2, rinviando alle competenze delle amministrazioni degli enti locali il monitoraggio delle rilevazioni effettuate, nonché l'individuazione dei casi nei quali il sindaco possa avvalersi dei poteri di ordinanza per imporre l'esecuzione degli interventi, ovvero possa farli eseguire a carico dei proprietari inadempienti.
        2. Nel determinare le priorità ed i tempi dei lavori di adeguamento si tiene conto, oltre che dell'età degli edifici e delle loro condizioni statiche risultanti dal fascicolo di cui al comma 1, del grado di sismicità della zona in cui è ubicato l'immobile, della tipologia edilizia con la quale è realizzato, della sua destinazione d'uso e della sua eventuale apertura al pubblico.
        3. In ogni caso l'adeguamento degli edifici alla normativa tecnica di cui all'articolo 2 deve essere effettuato entro dieci anni dal completamento della revisione e dell'aggiornamento della medesima normativa ad opera della commissione di cui al citato articolo 2.


Art. 4.

(Tipologia di interventi).

        1. Gli interventi di cui alla presente legge sono quelli definiti dalle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
        2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, predispone norme tecniche da adottare, anche in deroga a quelle stabilite dalla commissione di cui all'articolo 2, per eseguire comunque gli interventi necessari nel caso in cui la loro esecuzione non possa avvenire con il mantenimento della esistente tipologia edilizia e l'immobile o il contesto urbano nel quale esso è situato siano vincolati ai sensi del titolo II del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.


Art. 5.

(Agevolazioni).

        1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono concessi i benefìci di cui al presente articolo.
        2. Ai proprietari dell'immobile utilizzato direttamente quale prima abitazione o concesso in locazione per uso di abitazione primaria per non meno di otto anni, è concesso un contributo pari al 30 per cento dell'importo speso per l'esecuzione delle opere realizzate, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sulla base di documentazione fiscalmente idonea.
        3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso ai soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'edilizia agevolata al momento dell'esecuzione degli interventi.
        4. Indipendentemente dalla concessione del contributo di cui al comma 2 del presente articolo, l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è concessa, prescindendo dal possesso dei requisiti soggettivi e della destinazione degli immobili, ai proprietari che eseguano le opere necessarie per il mantenimento in condizioni di sicurezza degli edifici nel periodo indicato nel comma 3 dell'articolo 3 della presente legge, ovvero agli acquirenti di immobili sui quali siano stati effettuati gli interventi stessi sulla base di idonea documentazione fiscale.
        5. All'IVA dovuta per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge si applica l'aliquota del 4 per cento.
        6. Tutti gli atti comunque connessi all'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
        7. Le tariffe professionali di tutti i professionisti comunque richiesti per le loro prestazioni ai fini dello svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge sono ridotte del 50 per cento.


Art. 6.

(Demolizioni).

        1. Qualora, per motivi di sicurezza, il sindaco, con propria ordinanza, imponga la demolizione di un edificio, sempre che sia stato costruito conformemente alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, ai proprietari è riconosciuto il diritto di ricostruire un nuovo edificio avente dimensioni di cubatura e superficie uguali a quelle dell'edificio demolito, ove ciò non contrasti con ragioni di sicurezza relative al suolo sul quale insisteva.
        2. Ove gli edifici demoliti non possano essere ricostruiti nel luogo di sedime, per ragioni di sicurezza, i proprietari hanno diritto alla assegnazione, da parte del comune, di altre aree di proprietà del comune stesso, al quale è contestualmente trasferita l'area di sedime dell'edificio demolito. Il trasferimento e la cessione in proprietà delle aree di cui al presente comma avvengono con totale esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari.
        3. Per la ricostruzione degli immobili demoliti ai sensi del presente articolo, oltre ai contributi e alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5, i comuni concedono un contributo in conto capitale pari al 40 per cento del costo di ricostruzione dell'edificio. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma, i comuni istituiscono un fondo alimentato con una percentuale delle entrate derivanti dalla imposta comunale sugli immobili (ICI) da essi stabilita in relazione alle previsioni effettuate in sede di monitoraggio dei fascicoli dei fabbricati ai sensi dell'articolo 3.
        4. Gli immobili ricostruiti ai sensi del presente articolo, per un periodo di dieci anni dalla loro ultimazione, possono essere alienati alle seguenti condizioni:

            a) che sia garantita prelazione reale all'acquisto da parte di eventuali locatari;

            b) che sia restituita al comune la quota del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, determinata dal comune stesso in relazione al tempo trascorso dall'ultimazione dell'edificio da alienare.


Art. 7.

(Fondo per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza
degli edifici).

        1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è istituito un fondo nel quale sono versati i fondi residui della sezione autonoma per l'edilizia residenziale di cui al titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457, abrogato dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284.
        2. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono erogati dalle regioni fino a capienza delle disponibilità ad esse attribuite.
        3. Le regioni e i comuni, nell'ambito della proprie disponibilità, possono destinare una quota dei proventi derivanti da proprie imposte alla alimentazione del fondo di cui al comma 1.


Art. 8.

(Finanziamenti).

        1. Per gli interventi su immobili pubblici di interesse storico od artistico è istituito un apposito fondo alimentato con il 50 per cento dei proventi derivanti da qualsiasi forma di gioco o scommessa esercitati dallo Stato.
        2. Per gli interventi su immobili pubblici o di proprietà privata in uso pubblico gli enti proprietari o utilizzatori istituiscono un apposito capitolo di bilancio nel quale versano il 50 per cento degli importi attualmente iscritti nei capitoli di spesa destinati alla manutenzione del patrimonio in proprietà o in uso.


Art. 9.

(Accelerazioni procedurali).

        1. I termini per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o nulla osta previsti dalle disposizioni vigenti al momento della esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono ridotti alla metà.
        2. Tutti i progetti per l'adeguamento degli edifici esistenti alla normativa di cui all'articolo 2 sono sottoposti a controllo da parte dei competenti uffici tecnici.
        3. Per i controlli di cui al comma 2 le amministrazioni regionali e i privati possono avvalersi della consulenza di enti pubblici individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa apposita convenzione, il cui schema-tipo è definito dal medesimo decreto.
        4. Per i lavori soggetti alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, la dichiarazione del progettista abilitato nella quale si assevera la conformità delle opere alle prescrizioni vigenti deve essere estesa anche al rispetto di quelle previste dall'articolo 2 della presente legge. Il progettista è comunque tenuto ad allegare alla relazione stessa i risultati del controllo di cui ai commi 2 e 3.
        5. I comuni esercitano controlli a campione sulla conformità delle opere in corso di realizzazione ai progetti approvati, informando gli enti erogatori dei contributi delle diversità esecutive riscontrate, ove da queste possa derivare la revoca del contributi e dei benefìci di cui all'articolo 5.


Art. 10.

(Assicurazione obbligatoria).

        1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2 del presente articolo, i fabbricati, indipendentemente alla loro destinazione d'uso, devono essere coperti da assicurazione sia per le responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, sia per i rischi di invalidità permanente o di morte degli occupanti degli immobili stessi a causa di eventi determinati da cedimenti strutturali o statici degli edifici.
        2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, sentite le associazioni rappresentative delle compagnie di assicurazione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono adottate le norme di attuazione del presente articolo recanti le condizioni, i tempi e le modalità per l'adeguamento all'obbligo delle coperture assicurative previste al comma 1, le condizioni generali di contratto per le assicurazioni di cui al medesimo comma 1, con particolare riferimento a quelle relative alla statica degli immobili, la disciplina della riassicurazione e l'istituzione di un eventuale fondo di garanzia.
        3. Nei decreti di cui al comma 2 sono altresì individuati i criteri per garantire che il premio da corrispondere per le assicurazioni di cui al presente articolo sia rapportato agli effettivi rischi coperti dalla assicurazione in modo da incentivare l'effettuazione degli interventi di cui alla presente legge con adeguate riduzioni del premio stesso.
        4. I contributi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge sono corrisposti solo per gli immobili coperti da assicurazione ai sensi del presente articolo.



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