XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2474
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge promuove l'adozione di misure volte a
garantire la sicurezza degli edifici pubblici e privati ed il
loro mantenimento obbligatorio in condizioni di sicurezza
mediante l'insieme sistematico e programmato di interventi
manutentori e di verifiche della stabilità degli edifici
stessi.
Art. 2.
(Aggiornamento della normativa vigente).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e
per i beni e le attività culturali, è istituita una
commissione per l'aggiornamento e la revisione della normativa
tecnica relativa alla stabilità degli edifici e agli
interventi occorrenti per il mantenimento degli stessi in
condizioni di sicurezza.
2. La commissione di cui al comma 1 conclude i propri
lavori entro sei mesi dal suo insediamento.
Art. 3.
(Compiti dello Stato).
1. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le
attività culturali, emanati entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalità per l'istituzione e la conservazione presso ogni
edificio composto da non meno di cinque unità immobiliari, di
un fascicolo del fabbricato redatto da professionisti
abilitati alla progettazione di edifici di caratteristiche
uguali all'edificio stesso, contenente le informazioni
tecniche sull'edificio, nonché, successivamente e con separati
decreti, le proprietà e i tempi entro i quali i proprietari
degli immobili devono eseguire i lavori di adeguamento alla
normativa aggiornata ai sensi dell'articolo 2, rinviando alle
competenze delle amministrazioni degli enti locali il
monitoraggio delle rilevazioni effettuate, nonché
l'individuazione dei casi nei quali il sindaco possa avvalersi
dei poteri di ordinanza per imporre l'esecuzione degli
interventi, ovvero possa farli eseguire a carico dei
proprietari inadempienti.
2. Nel determinare le priorità ed i tempi dei lavori di
adeguamento si tiene conto, oltre che dell'età degli edifici e
delle loro condizioni statiche risultanti dal fascicolo di cui
al comma 1, del grado di sismicità della zona in cui è ubicato
l'immobile, della tipologia edilizia con la quale è
realizzato, della sua destinazione d'uso e della sua eventuale
apertura al pubblico.
3. In ogni caso l'adeguamento degli edifici alla normativa
tecnica di cui all'articolo 2 deve essere effettuato entro
dieci anni dal completamento della revisione e
dell'aggiornamento della medesima normativa ad opera della
commissione di cui al citato articolo 2.
Art. 4.
(Tipologia di interventi).
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono quelli
definiti dalle lettere b), c) e d) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo,
predispone norme tecniche da adottare, anche in deroga a
quelle stabilite dalla commissione di cui all'articolo 2, per
eseguire comunque gli interventi necessari nel caso in cui la
loro esecuzione non possa avvenire con il mantenimento della
esistente tipologia edilizia e l'immobile o il contesto urbano
nel quale esso è situato siano vincolati ai sensi del titolo
II del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
Art. 5.
(Agevolazioni).
1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente
legge sono concessi i benefìci di cui al presente articolo.
2. Ai proprietari dell'immobile utilizzato direttamente
quale prima abitazione o concesso in locazione per uso di
abitazione primaria per non meno di otto anni, è concesso un
contributo pari al 30 per cento dell'importo speso per
l'esecuzione delle opere realizzate, comprensivo dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA), sulla base di documentazione
fiscalmente idonea.
3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso ai soggetti
in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'edilizia
agevolata al momento dell'esecuzione degli interventi.
4. Indipendentemente dalla concessione del contributo di
cui al comma 2 del presente articolo, l'agevolazione fiscale
di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, è concessa, prescindendo dal
possesso dei requisiti soggettivi e della destinazione degli
immobili, ai proprietari che eseguano le opere necessarie per
il mantenimento in condizioni di sicurezza degli edifici nel
periodo indicato nel comma 3 dell'articolo 3 della presente
legge, ovvero agli acquirenti di immobili sui quali siano
stati effettuati gli interventi stessi sulla base di idonea
documentazione fiscale.
5. All'IVA dovuta per l'esecuzione degli interventi di cui
alla presente legge si applica l'aliquota del 4 per cento.
6. Tutti gli atti comunque connessi all'esecuzione degli
interventi di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta
di bollo.
7. Le tariffe professionali di tutti i professionisti
comunque richiesti per le loro prestazioni ai fini dello
svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione degli
interventi di cui alla presente legge sono ridotte del 50 per
cento.
Art. 6.
(Demolizioni).
1. Qualora, per motivi di sicurezza, il sindaco, con
propria ordinanza, imponga la demolizione di un edificio,
sempre che sia stato costruito conformemente alle previsioni
dei vigenti strumenti urbanistici, ai proprietari è
riconosciuto il diritto di ricostruire un nuovo edificio
avente dimensioni di cubatura e superficie uguali a quelle
dell'edificio demolito, ove ciò non contrasti con ragioni di
sicurezza relative al suolo sul quale insisteva.
2. Ove gli edifici demoliti non possano essere ricostruiti
nel luogo di sedime, per ragioni di sicurezza, i proprietari
hanno diritto alla assegnazione, da parte del comune, di altre
aree di proprietà del comune stesso, al quale è
contestualmente trasferita l'area di sedime dell'edificio
demolito. Il trasferimento e la cessione in proprietà delle
aree di cui al presente comma avvengono con totale esenzione
dalle imposte sui trasferimenti immobiliari.
3. Per la ricostruzione degli immobili demoliti ai sensi
del presente articolo, oltre ai contributi e alle agevolazioni
fiscali di cui all'articolo 5, i comuni concedono un
contributo in conto capitale pari al 40 per cento del costo di
ricostruzione dell'edificio. Per la concessione dei contributi
di cui al presente comma, i comuni istituiscono un fondo
alimentato con una percentuale delle entrate derivanti dalla
imposta comunale sugli immobili (ICI) da essi stabilita in
relazione alle previsioni effettuate in sede di monitoraggio
dei fascicoli dei fabbricati ai sensi dell'articolo 3.
4. Gli immobili ricostruiti ai sensi del presente
articolo, per un periodo di dieci anni dalla loro
ultimazione, possono essere alienati alle seguenti
condizioni:
a) che sia garantita prelazione reale all'acquisto
da parte di eventuali locatari;
b) che sia restituita al comune la quota del
contributo ricevuto ai sensi del comma 3, determinata dal
comune stesso in relazione al tempo trascorso dall'ultimazione
dell'edificio da alienare.
Art. 7.
(Fondo per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza
degli edifici).
1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente
legge è istituito un fondo nel quale sono versati i fondi
residui della sezione autonoma per l'edilizia residenziale di
cui al titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457, abrogato
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
284.
2. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra le
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. I contributi sono erogati dalle regioni fino a
capienza delle disponibilità ad esse attribuite.
3. Le regioni e i comuni, nell'ambito della proprie
disponibilità, possono destinare una quota dei proventi
derivanti da proprie imposte alla alimentazione del fondo di
cui al comma 1.
Art. 8.
(Finanziamenti).
1. Per gli interventi su immobili pubblici di interesse
storico od artistico è istituito un apposito fondo alimentato
con il 50 per cento dei proventi derivanti da qualsiasi forma
di gioco o scommessa esercitati dallo Stato.
2. Per gli interventi su immobili pubblici o di proprietà
privata in uso pubblico gli enti proprietari o utilizzatori
istituiscono un apposito capitolo di bilancio nel quale
versano il 50 per cento degli importi attualmente iscritti nei
capitoli di spesa destinati alla manutenzione del patrimonio
in proprietà o in uso.
Art. 9.
(Accelerazioni procedurali).
1. I termini per il rilascio delle concessioni,
autorizzazioni o nulla osta previsti dalle disposizioni
vigenti al momento della esecuzione degli interventi di cui
alla presente legge sono ridotti alla metà.
2. Tutti i progetti per l'adeguamento degli edifici
esistenti alla normativa di cui all'articolo 2 sono sottoposti
a controllo da parte dei competenti uffici tecnici.
3. Per i controlli di cui al comma 2 le amministrazioni
regionali e i privati possono avvalersi della consulenza di
enti pubblici individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa apposita convenzione,
il cui schema-tipo è definito dal medesimo decreto.
4. Per i lavori soggetti alla denuncia di inizio attività
di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, la
dichiarazione del progettista abilitato nella quale si
assevera la conformità delle opere alle prescrizioni vigenti
deve essere estesa anche al rispetto di quelle previste
dall'articolo 2 della presente legge. Il progettista è
comunque tenuto ad allegare alla relazione stessa i risultati
del controllo di cui ai commi 2 e 3.
5. I comuni esercitano controlli a campione sulla
conformità delle opere in corso di realizzazione ai progetti
approvati, informando gli enti erogatori dei contributi delle
diversità esecutive riscontrate, ove da queste possa derivare
la revoca del contributi e dei benefìci di cui all'articolo
5.
Art. 10.
(Assicurazione obbligatoria).
1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al
comma 2 del presente articolo, i fabbricati, indipendentemente
alla loro destinazione d'uso, devono essere coperti da
assicurazione sia per le responsabilità civile verso terzi, ai
sensi dell'articolo 2054 del codice civile, sia per i rischi
di invalidità permanente o di morte degli occupanti degli
immobili stessi a causa di eventi determinati da cedimenti
strutturali o statici degli edifici.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri della giustizia, delle infrastrutture
e dei trasporti e delle attività produttive, sentite le
associazioni rappresentative delle compagnie di assicurazione
e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo, sono adottate le norme di attuazione del
presente articolo recanti le condizioni, i tempi e le modalità
per l'adeguamento all'obbligo delle coperture assicurative
previste al comma 1, le condizioni generali di contratto per
le assicurazioni di cui al medesimo comma 1, con particolare
riferimento a quelle relative alla statica degli immobili, la
disciplina della riassicurazione e l'istituzione di un
eventuale fondo di garanzia.
3. Nei decreti di cui al comma 2 sono altresì individuati
i criteri per garantire che il premio da corrispondere per le
assicurazioni di cui al presente articolo sia rapportato agli
effettivi rischi coperti dalla assicurazione in modo da
incentivare l'effettuazione degli interventi di cui alla
presente legge con adeguate riduzioni del premio stesso.
4. I contributi di cui agli articoli 5 e 6 della presente
legge sono corrisposti solo per gli immobili coperti da
assicurazione ai sensi del presente articolo.