XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2467




        Onorevoli Colleghi! - La modifica, avvenuta con la legge n. 473 del 1993, dell'articolo 727 del codice penale ha sicuramente rappresentato un passo in avanti di grande significato per l'affermazione della tutela dei diritti degli animali nel nostro ordinamento. Attraverso l'attuale dizione dell'articolo è stato possibile avviare numerosi procedimenti contro coloro che maltrattano gli animali e molte sentenze hanno sanzionato comportamenti illegittimi e disumani.
        Non ci si può nascondere, tuttavia, la necessità di giungere ad una nuova modifica per rendere più articolata e prescrittiva la portata di detto articolo. In tale modo si potranno meglio tutelare i diritti degli animali e colpire quei comportamenti che sempre più ripugnano alla coscienza civile di tanti cittadini del nostro Paese.
        Con la proposta di legge si abroga il vigente articolo 727 del codice penale e la materia viene disciplinata da nuove norme, di seguito illustrate.
        All'articolo 1 si colpisce chi incrudelisce verso animali domestici o addomesticati, li sottopone a sevizie, o li adopera in giochi, spettacoli o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o li abbandona. La pena prevista per tali fattispecie è aumentata se il fatto viene commesso con mezzi particolarmente dolorosi, ivi includendo le modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione, ovvero per fini di spettacolo, ovvero se causa la morte dell'animale.
        Con l'articolo 2 si sanzionano l'organizzazione e la partecipazione a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali.
        L'articolo 3 prevede aumenti delle pene ove i fatti previsti agli articoli 1 e 2 siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine.
        L'articolo 4 prevede la sanzione ove i fatti previsti agli articoli 1, 2, e 3 siano compiuti con colpa.
        L'articolo 5 dispone, come detto, l'abrogazione dell'articolo 727 del codice penale.




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