XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2467
Onorevoli Colleghi! - La modifica, avvenuta con la
legge n. 473 del 1993, dell'articolo 727 del codice penale ha
sicuramente rappresentato un passo in avanti di grande
significato per l'affermazione della tutela dei diritti degli
animali nel nostro ordinamento. Attraverso l'attuale dizione
dell'articolo è stato possibile avviare numerosi procedimenti
contro coloro che maltrattano gli animali e molte sentenze
hanno sanzionato comportamenti illegittimi e disumani.
Non ci si può nascondere, tuttavia, la necessità di
giungere ad una nuova modifica per rendere più articolata e
prescrittiva la portata di detto articolo. In tale modo si
potranno meglio tutelare i diritti degli animali e colpire
quei comportamenti che sempre più ripugnano alla coscienza
civile di tanti cittadini del nostro Paese.
Con la proposta di legge si abroga il vigente articolo 727
del codice penale e la materia viene disciplinata da nuove
norme, di seguito illustrate.
All'articolo 1 si colpisce chi incrudelisce verso animali
domestici o addomesticati, li sottopone a sevizie, o li
adopera in giochi, spettacoli o li detiene in condizioni
incompatibili con la loro natura o li abbandona. La pena
prevista per tali fattispecie è aumentata se il fatto viene
commesso con mezzi particolarmente dolorosi, ivi includendo le
modalità del traffico, del commercio, del trasporto,
dell'allevamento, della mattazione, ovvero per fini di
spettacolo, ovvero se causa la morte dell'animale.
Con l'articolo 2 si sanzionano l'organizzazione e la
partecipazione a spettacoli o manifestazioni che comportino
strazio o sevizie per gli animali.
L'articolo 3 prevede aumenti delle pene ove i fatti
previsti agli articoli 1 e 2 siano commessi in relazione
all'esercizio di scommesse clandestine.
L'articolo 4 prevede la sanzione ove i fatti previsti agli
articoli 1, 2, e 3 siano compiuti con colpa.
L'articolo 5 dispone, come detto, l'abrogazione
dell'articolo 727 del codice penale.