XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2467
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Chiunque incrudelisce verso animali domestici o
addomesticati o tenuti in cattivitā o li sottopone a strazio o
sevizie, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori
insostenibili per la loro natura, o li detiene in condizioni
incompatibili con la loro natura o li abbandona, č punito con
la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa dal 1.000
a 5.000 euro.
2. Se il fatto č commesso con mezzi particolarmente
dolorosi, ivi includendo le modalitā del traffico, del
commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione,
ovvero a fini di spettacolo di animali, o se infine il fatto
causa la morte dell'animale č punito con la reclusione da un
anno a tre anni e con la multa da 2.500 a 10.000 euro. In tali
casi la condanna comporta la confisca degli animali oggetto
del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee
al reato.
3. Nel caso di recidiva la pena č aumentata fino al triplo
e la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio
dell'attivitā di commercio, di trasporto, di allevamento, di
mattazione o di spettacolo.
Art. 2.
1. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o
manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli
animali č punito con la multa fino a 500 euro.
2. La condanna comporta la sospensione per almeno un anno
della licenza inerente l'attivitā commerciale o di servizio e,
in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione
dall'esercizio dell'attivitā svolta.
Art. 3.
1. Qualora i fatti previsti dagli articoli 1 e 2 siano
commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine
la pena č aumentata della metā e la condanna comporta la
sospensione della licenza di attivitā commerciale, di
trasporto o di allevamento per almeno ventiquattro mesi.
Art. 4.
1. Chiunque commette per colpa i fatti previsti dagli
articoli 1, 2 e 3 č punito con la reclusione fino a nove mesi
con la multa fino a 500 euro.
Art. 5.
1. L'articolo 727 del codice penale č abrogato.