XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2467




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Chiunque incrudelisce verso animali domestici o addomesticati o tenuti in cattivitā o li sottopone a strazio o sevizie, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o li abbandona, č punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa dal 1.000 a 5.000 euro.
        2. Se il fatto č commesso con mezzi particolarmente dolorosi, ivi includendo le modalitā del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione, ovvero a fini di spettacolo di animali, o se infine il fatto causa la morte dell'animale č punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.500 a 10.000 euro. In tali casi la condanna comporta la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
        3. Nel caso di recidiva la pena č aumentata fino al triplo e la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attivitā di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.


Art. 2.

        1. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali č punito con la multa fino a 500 euro.
        2. La condanna comporta la sospensione per almeno un anno della licenza inerente l'attivitā commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attivitā svolta.

Art. 3.

        1. Qualora i fatti previsti dagli articoli 1 e 2 siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena č aumentata della metā e la condanna comporta la sospensione della licenza di attivitā commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno ventiquattro mesi.


Art. 4.

        1. Chiunque commette per colpa i fatti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 č punito con la reclusione fino a nove mesi con la multa fino a 500 euro.


Art. 5.

        1. L'articolo 727 del codice penale č abrogato.



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