XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2466
Onorevoli Colleghi! - E' necessario indicare alcune
carenze legislative che riguardano la formazione specialistica
dei medici. Le direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE,
82/76/CEE poi abrogate dalla direttiva 93/16/CEE, che ne ha
recepito le norme, prevedono che le attività di formazione dei
medici specialisti, sia a tempo pieno sia a tempo ridotto,
debbano essere adeguatamente remunerate. Tutti gli Stati
membri avrebbero dovuto adeguarsi a tale disposizione entro il
termine del 31 dicembre 1982.
In Italia tali direttive sono state recepite con notevole
ritardo e, praticamente, solo in seguito alla sentenza di
condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee, del
7 luglio 1987 (causa C-49/86, Commissione CEE contro
Repubblica Italiana), con il decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257 (poi abrogato dal decreto legislativo n. 368 del
1999). Si stabiliva pertanto una borsa di studio annuale a
favore degli specializzandi di lire 21.500.000 annue.
L'attuazione di quanto stabilito in sede europea, tuttavia,
non faceva riferimento ad alcuna retroattività in quanto solo
i medici ammessi alle scuole di specializzazione a partire
dall'anno accademico 1991-1992 potevano fruire di dette borse
di studio. Di fatto a tutti i medici di varie discipline
iscritti ai corsi di specializzazione tra il 1982 ed il 1991
non veniva riconosciuta, dunque, alcuna remunerazione, motivo
per il quale alcuni di questi professionisti diedero origine
ad un consistente contenzioso che si è concluso con numerose
sentenze, da parte dei tribunali amministrativi regionali e in
appello del Consiglio di Stato, che rilevavano l'illegittimità
dei provvedimenti, adottati con notevole ritardo,
dell'amministrazione, annullandoli perché in evidente
contrasto con le direttive comunitarie. Con la legge 19
ottobre 1999, n. 370, si attribuiva una borsa di studio
onnicomprensiva di lire 13.000.000, per tutta la durata del
corso, ai soli medici destinatari di alcune sentenze passate
in giudicato del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
La sentenza emessa dalla Corte di giustizia europea il 25
febbraio 1999 (procedimento C-131/97) stabiliva che l'obbligo
di retribuire adeguatamente i periodi di specializzazione dei
medici era da considerare incondizionato e sufficientemente
esatto, ribadendo l'obbligo per lo Stato italiano di
un'applicazione retroattiva e completa della direttiva CEE al
fine di garantire agli interessati il risarcimento dei danni
stabiliti per rimediare alla pregiudizialità della loro
tardiva applicazione. La medesima Corte, con sentenza del 3
ottobre 2000 (causa C-371/97), ribadiva l'obbligo di una
retribuzione adeguata per i periodi di formazione sia a tempo
pieno sia a tempo parziale. Il decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368 (pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999),
stabiliva che i medici venissero inquadrati in uno specifico
contratto di formazione-lavoro (articolo 37) con la
corresponsione di un trattamento economico annuo,
onnicomprensivo, stabilito con decreto ministeriale ogni tre
anni. Anche qui si tratta di determinazioni valevoli solo per
l'avvenire. Dunque la Corte di giustizia europea ha
riconosciuto ai medici specializzandi, che in effetti svolgono
attività lavorativa, il diritto alla retribuzione, così come
recita l'articolo 36 della nostra Costituzione "il lavoratore
ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa", ma in realtà non c'è adeguamento, da parte dello
Stato italiano, a quelle che sono le direttive comunitarie.
La situazione mette in risalto l'evidente inadempienza
dello Stato italiano e delle amministrazioni centrali e
periferiche che non si sono ancora mobilitate per attuare
appieno le sentenze della Corte di giustizia europea e le
direttive dell'Unione europea in merito.
Il problema è il seguente: se è stato riconosciuto il
diritto alla retribuzione dei medici specializzandi e se le
violazioni in merito sono state accertate, perché si tarda ad
attuare quanto disposto dalla Corte di giustizia europea e
dall'Unione europea?
Ritengo doveroso sottolineare che allo Stato conviene che
sia approvata la presente proposta di legge che stabilisce i
termini della questione in maniera chiara e definitiva e più
conveniente economicamente, considerate le numerose
controversie ancora in corso e che saranno certamente definite
con il conseguente maggiore (più del doppio!) esborso
economico. Sottolineo, altresì, la convenienza a definire
legislativamente piuttosto che giudiziariamente i ricorsi al
momento pendenti.