XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2466




        Onorevoli Colleghi! - E' necessario indicare alcune carenze legislative che riguardano la formazione specialistica dei medici. Le direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE poi abrogate dalla direttiva 93/16/CEE, che ne ha recepito le norme, prevedono che le attività di formazione dei medici specialisti, sia a tempo pieno sia a tempo ridotto, debbano essere adeguatamente remunerate. Tutti gli Stati membri avrebbero dovuto adeguarsi a tale disposizione entro il termine del 31 dicembre 1982.
        In Italia tali direttive sono state recepite con notevole ritardo e, praticamente, solo in seguito alla sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 7 luglio 1987 (causa C-49/86, Commissione CEE contro Repubblica Italiana), con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (poi abrogato dal decreto legislativo n. 368 del 1999). Si stabiliva pertanto una borsa di studio annuale a favore degli specializzandi di lire 21.500.000 annue. L'attuazione di quanto stabilito in sede europea, tuttavia, non faceva riferimento ad alcuna retroattività in quanto solo i medici ammessi alle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 1991-1992 potevano fruire di dette borse di studio. Di fatto a tutti i medici di varie discipline iscritti ai corsi di specializzazione tra il 1982 ed il 1991 non veniva riconosciuta, dunque, alcuna remunerazione, motivo per il quale alcuni di questi professionisti diedero origine ad un consistente contenzioso che si è concluso con numerose sentenze, da parte dei tribunali amministrativi regionali e in appello del Consiglio di Stato, che rilevavano l'illegittimità dei provvedimenti, adottati con notevole ritardo, dell'amministrazione, annullandoli perché in evidente contrasto con le direttive comunitarie. Con la legge 19 ottobre 1999, n. 370, si attribuiva una borsa di studio onnicomprensiva di lire 13.000.000, per tutta la durata del corso, ai soli medici destinatari di alcune sentenze passate in giudicato del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. La sentenza emessa dalla Corte di giustizia europea il 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) stabiliva che l'obbligo di retribuire adeguatamente i periodi di specializzazione dei medici era da considerare incondizionato e sufficientemente esatto, ribadendo l'obbligo per lo Stato italiano di un'applicazione retroattiva e completa della direttiva CEE al fine di garantire agli interessati il risarcimento dei danni stabiliti per rimediare alla pregiudizialità della loro tardiva applicazione. La medesima Corte, con sentenza del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), ribadiva l'obbligo di una retribuzione adeguata per i periodi di formazione sia a tempo pieno sia a tempo parziale. Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999), stabiliva che i medici venissero inquadrati in uno specifico contratto di formazione-lavoro (articolo 37) con la corresponsione di un trattamento economico annuo, onnicomprensivo, stabilito con decreto ministeriale ogni tre anni. Anche qui si tratta di determinazioni valevoli solo per l'avvenire. Dunque la Corte di giustizia europea ha riconosciuto ai medici specializzandi, che in effetti svolgono attività lavorativa, il diritto alla retribuzione, così come recita l'articolo 36 della nostra Costituzione "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa", ma in realtà non c'è adeguamento, da parte dello Stato italiano, a quelle che sono le direttive comunitarie.
        La situazione mette in risalto l'evidente inadempienza dello Stato italiano e delle amministrazioni centrali e periferiche che non si sono ancora mobilitate per attuare appieno le sentenze della Corte di giustizia europea e le direttive dell'Unione europea in merito.
        Il problema è il seguente: se è stato riconosciuto il diritto alla retribuzione dei medici specializzandi e se le violazioni in merito sono state accertate, perché si tarda ad attuare quanto disposto dalla Corte di giustizia europea e dall'Unione europea?
        Ritengo doveroso sottolineare che allo Stato conviene che sia approvata la presente proposta di legge che stabilisce i termini della questione in maniera chiara e definitiva e più conveniente economicamente, considerate le numerose controversie ancora in corso e che saranno certamente definite con il conseguente maggiore (più del doppio!) esborso economico. Sottolineo, altresì, la convenienza a definire legislativamente piuttosto che giudiziariamente i ricorsi al momento pendenti.




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