XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2466




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Attribuzione di borse di studio).

        1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina, istituite presso le università degli studi, a decorrere dall'anno accademico 1982-1983 sino all'anno accademico 1990-1991, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato domanda per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a 7 mila euro. Non sono dovuti interessi legali né importi per rivalutazione monetaria.
        2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

                a) frequenza di un corso di specializzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso stesso;

                b) impegno di servizio a tempo pieno o a tempo ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o dalla relativa autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

        3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere presentata l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, lo scaglionamento dei relativi pagamenti, le modalità di inoltro delle istanze nonché dei controlli da effettuare sulle stesse, prevedendo, comunque, controlli a campione non inferiori al 10 per cento del totale delle istanze pervenute.


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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