XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2466
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Attribuzione di borse di studio).
1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in
medicina, istituite presso le università degli studi, a
decorrere dall'anno accademico 1982-1983 sino all'anno
accademico 1990-1991, i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, hanno presentato domanda per il
riconoscimento economico retroattivo del periodo di
formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a
titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva
di importo pari a 7 mila euro. Non sono dovuti interessi
legali né importi per rivalutazione monetaria.
2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di
cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
delle seguenti condizioni:
a) frequenza di un corso di specializzazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata
legale del corso stesso;
b) impegno di servizio a tempo pieno o a tempo
ridotto, attestato dal direttore della scuola di
specializzazione o dalla relativa autocertificazione ai sensi
dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sono determinati il termine
entro il quale, a pena di decadenza, deve essere presentata
l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal
presente articolo, lo scaglionamento dei relativi pagamenti,
le modalità di inoltro delle istanze nonché dei controlli da
effettuare sulle stesse, prevedendo, comunque, controlli a
campione non inferiori al 10 per cento del totale delle
istanze pervenute.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.