XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2465
Onorevoli Colleghi! - Settanta anni fa, nel 1932,
veniva pubblicato il libro "Il mondo nuovo" di Aldous
Huxley: un testo che si inseriva in quel filone di letteratura
cosiddetta "utopistica", che ha avuto fortuna nella prima metà
del secolo scorso, al quale appartengono anche "1984" di
Orwell, "Il padrone del mondo" di Benson,
"L'Anticristo" di Soloviev, e il cui filo conduttore era
la narrazione, in chiave critica, delle modalità di vita in
uno Stato totalitario del quale, allorché quelle opere
venivano scritte, si poteva già scorgere qualche germe. Fra
queste opere, "Il mondo nuovo" è però la più riuscita
perché, a differenza, per esempio, di "1984", che fa
coincidere l'oppressione dell'uomo, nel suo stadio ultimo, con
uno stalinismo così opprimente da occupare i momenti intimi
della vita privata, "Il mondo nuovo" va oltre nella
capacità di preveggenza, e descrive la società
biotecnocratica, al cui interno medicina, biologia e genetica
svolgono il compito di importanti strumenti di pianificazione
sociale.
Il lavoro di Huxley, com'è noto, si apre - ambientato nel
futuro - con il racconto della visita di una scolaresca al
"Centro di incubazione e di condizionatura di Londra
centrale", che in un mondo in cui la procreazione attraverso
l'atto coniugale è vietata per legge, ha il compito di
fabbricare gli embrioni; questi, a loro volta, grazie a
sofisticati processi manipolativi, sono suddivisi per
categorie, a seconda del ruolo che, in base al programma,
dovranno svolgere nella società: gli studenti incontrano così,
in ordine gerarchico, gli individui Alfa, i Beta, i Gamma, i
Delta, gli Epsilon; le ultime tre categorie sono destinate a
costituire la forza lavoro, e per questo vengono tipizzate in
modo perfettamente uniforme, perché diano poi l'identico
rendimento quando saranno addette alle stesse macchine.
Per quale ragione, in sede di presentazione di una
proposta di legge, viene ricordato questo libro?
Perché, se dopo la caduta dei muri, la carica "profetica"
dei romanzi di Orwell si è affievolita, non altrettanto può
dirsi per le opere di Huxley: ogni giorno apprendiamo dai
mass media le notizie, divulgate con enfasi, di
interventi generici sulle cellule germinali, nella
prospettiva, talora enunciata dagli stessi sperimentatori,
della selezione genetica degli esseri umani, dei casi delle
"mamme-nonne", delle ipotesi di costruzione di monstra,
di ibridi uomo-animale, e poi ancora di gestazioni di animali
da parte di donne, e così via al di là di ogni
immaginazione.
Questi sono i fatti più clamorosi, che suscitano le
maggiori curiosità e preoccupazioni: ma essi rappresentano al
tempo stesso gli indici rilevatori di un rapporto - quello fra
l'uomo e la scienza, e in particolare, fra l'uomo e la
medicina - che oggi non è percepito né come stabile, né come
rassicurante. I problemi sorgono sia perché sollecitati
dall'avanzare delle scoperte tecniche, sia perché il mondo
secolarizzato nel quale tutti siamo calati non fa individuare
un quadro oggettivo di valori, condivisibili in modo diffuso,
cui fare riferimento per porre degli argini, o comunque per
inquadrare correttamente i termini del problema.
Certo, non soddisfa la soluzione dello scientismo più
esasperato, secondo il quale tutto ciò che è tecnicamente
possibile, tutto ciò che è nuovo, sarebbe per ciò stesso
moralmente lecito. L'osservazione oggettiva della realtà
insegna il contrario; come è stato opportunamente precisato
"la scienza e la tecnica, preziose risorse dell'uomo quando si
pongono al suo servizio e ne promuovono lo sviluppo integrale
a beneficio di tutti, non possono da sole indicare il senso
dell'esistenza e del progresso umano".
In realtà, le questioni sorgono non tanto sulla necessità
di porre dei confini, quanto sulla identificazione dei confini
medesimi e, prima ancora, dei criteri in base ai quali
determinarli. In questo, come in altri settori, impostazioni e
ipotesi di soluzione dipendono in ultima analisi dal modo di
intendere l'uomo; e oggi, ancor più che nel passato, è
possibile individuare una contrapposizione dialettica - che
impone precise scelte di campo - fra due concezioni dell'uomo:
quella utilitaristica, e quella, da taluno definita
personalistica, ma che forse sarebbe meglio chiamare
"naturale", esito coerente di secoli di civiltà occidentale e
cristiana.
Per l'utilitarismo l'uomo è parte di una massa, e per
questo è un mezzo, in quanto tale strumentalizzabile per scopi
extrapersonali; la concezione conosce le differenti varianti
dell'utilitarismo collettivistico degli Stati totalitari,
dell'utilitarismo maggioritario della felicità dei più a
scapito dei pochi, proprio della cultura anglosassone
influenzata da Bentham, e del radicalismo libertario della
maggiore felicità propria. Corollario dell'utilitarismo è il
principio della disponibilità dell'essere umano, i cui limiti,
assai variabili, consistono, secondo la versione dello Stato
totalitario, nell'utilità collettiva, giunta in un passato non
remoto a legittimare le allucinanti sperimentazioni dei campi
di sterminio o delle bombe atomiche; e, secondo la versione
libertaria, nel consenso esprimibile o non esprimibile da
parte del soggetto, sul quale si fonda la liberalizzazione più
assoluta dell'aborto, della droga, dell'eutanasia, del
transessualismo, della fecondazione artificiale.
Il concetto di persona, in quest'ottica, non segnerebbe
una linea invalicabile fra l'universo non umano e quello umano
ma si porrebbe al di dentro dell'universo umano tra una fase e
l'altra del suo sviluppo, in base a criteri improntati al mero
arbitrio: così per taluni è persona il figlio nato ma non
l'embrione, e neanche il malformato o il morente privo di
coscienza. Per altri è persona l'embrione ma non il cosiddetto
"pre-embrione", categoria estremamente discutibile che
individuerebbe l'essere umano dalla fecondazione al
quattordicesimo giorno di vita. La persona in questo modo
viene definita non per quello che è, ma per quello che è in
grado di fare o di apparire.
In base alla concezione "naturale", che non vuol dire
"confessionale", in quanto è ricavata dalla mera osservazione
della oggettività dell'essere, l'uomo è persona, e come tale
non è strumentalizzabile in funzione di alcun interesse extra
personale; da ciò il corollario della indisponibilità della
persona umana, da cui derivano ulteriori conseguenze,
esplicitamente o implicitamente contenute nella Costituzione
italiana, che hanno rilievo decisivo nel rapporto fra etica e
medicina: la salvaguardia della vita, dell'integrità fisica e
della salute della persona, e la tutela della pari dignità di
ogni uomo, che impone di non adottare criteri arbitrari nella
scelta dei soggetti cui praticare cure costose e
impegnative.
La ricerca di una base comune di condivisione che tuteli
la persona è poi il presupposto della regolamentazione
giuridica, che non può mancare, per lo meno quanto alla
indicazione delle direttive di fondo. La riflessione attenta
sulla realtà e la tragica esperienza di questo secolo in
termini di manipolazioni dell'uomo non dovrebbe lasciare
incertezze sui princìpi cardine ai quali non derogare; al
tempo stesso, non dovrebbe consentire lunghe attese in questa
prospettiva, quella che nel 1932 era soltanto la profezia di
uno scrittore inglese e che oggi è una drammatica realtà.
"Il mondo nuovo" è già iniziato, e ha bisogno di medici
e di scienziati, ma anche di giuristi e di legislatori, in
grado di affrontarne i problemi con coraggio, con un quadro
etico di riferimento dotato di oggettività e di stabilità.
E' sulla base di questi presupposti che si presenta la
proposta di legge recante: "Norme per la tutela dell'embrione
e la dignità della procreazione assistita" che all'articolo 1
chiarisce l'orizzonte al cui interno si muove allorché prende
atto, al comma 1, che la persona umana è tale fin dal momento
della fecondazione, cioè fin dalla penetrazione dello
spermatozoo nella cellula uovo, e come tale va tutelata.
La terminologia che si adopera è coerente con questa
impostazione, poiché si parla di "procreazione assistita", e
non di "fecondazione artificiale", nel rispetto della dignità
della procreazione stessa che, in quanto costituisce un
aspetto di grande rilevanza per lo sviluppo della persona, non
può perdere il contatto con la realtà e con i limiti della
natura: non può, in altri termini, rendere meccanicistico ciò
che rappresenta il libero atto di disponibilità del proprio
corpo, in un contesto di reciproco scambio affettivo
nell'ambito coniugale. L'uomo e la donna non sono delle
macchine e la procreazione non può ridursi a mera e materiale
funzione "riproduttiva", da perseguire con ogni mezzo, anche
in contrasto con ogni sana impostazione antropologica.
Il ricorso alle tecniche di procreazione assistita, in
base alla legge che si propone, e in particolare ai commi 2 e
3 dell'articolo 1, è possibile a precise condizioni, conformi
a quel quadro di riferimento naturale, che è pure consacrato
positivamente nella Costituzione italiana:
a) esso deve costituire rimedio alla infertilità
di coppia, e non ai desideri di single, poiché, anche in
base alla Costituzione (articolo 30), la collocazione naturale
dei figli è all'interno della famiglia: è possibile che di
fatto ciò non sia possibile per eventi accidentali (ad
esempio, nel caso della morte di uno dei coniugi), ma, come
avviene nella procedura di adozione, non è ammissibile
programmare in anticipo l'assenza permanente di uno dei
genitori. Va affermata in proposito quella che costituisce la
linea-guida della proposta di legge: il figlio non è un
"oggetto" da perseguire a ogni costo, che riempia le serate
libere o i pomeriggi domenicali, ma è un "soggetto", da
rispettare e da amare, e al quale, per questo, garantire
l'assistenza e l'educazione che soltanto il padre e la madre
insieme possono assicurare;
b) per le stesse ragioni, la coppia deve essere
vivente e in età - fissata nel massimo in cinquantacinque anni
per l'uomo e in quarantotto per la donna - tale da essere, in
mancanza di cause di rilievo patologico, in grado di procreare
senza bisogno di assistenza;
c) la coppia, come si è detto, deve essere
coniugata, in ossequio al disposto dell'articolo 29 della
Costituzione, che definisce la "famiglia", al cui interno
accogliere i figli, come "società naturale fondata sul
matrimonio";
d) l'infertilità della coppia va accertata
medicalmente;
e) i gameti da utilizzare devono provenire dalla
medesima coppia di coniugi, a garanzia dell'unitarietà della
famiglia e nel rispetto dell'identità del figlio;
f) la estrema delicatezza, anche per i risvolti
sul piano dell'equilibrio fra coniugi, della scelta della
procreazione assistita, e la necessità di essere sicuri
dell'esistenza di patologie che determinano la infertilità,
impongono quale ulteriore requisito un tempo minimo di
relazione coniugale, che si stima equo fissare in tre anni;
g) le sole tecniche ammesse, in quanto non
integralmente sostitutive per via artificiale dell'atto
naturalmente diretto alla procreazione, sono quelle indicate
nel comma 3.
Poiché la moltiplicazione degli ovuli da trasferire
aumenta il rischio di abortività, a causa del maggior numero
di concepiti, il comma 4 cura il contenimento in limiti
naturali del numero degli ovuli.
La procreazione assistita non è praticata in ogni
struttura sanitaria, ma soltanto in quelle, pubbliche o
private, che siano state autorizzate con decreto del Ministro
della salute.
L'autorizzazione è il provvedimento amministrativo finale
di una istruttoria, che viene svolta da una commissione.
Quest'ultima è istituita, nella composizione e secondo le
forme che verranno fissate dal regolamento di attuazione della
legge, adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della legge stessa, presso il Ministero della salute, e ha il
compito di valutare tutti gli elementi da prendere in
considerazione per il rilascio dell'autorizzazione: dalle
attrezzature alla qualità e alla quantità del personale.
Spetta alla commissione, entro due mesi dalla sua
istituzione, la redazione di un protocollo - vincolante per
tutte le strutture autorizzate, e per questo tale da
assicurare l'uniformità delle metodiche - recante
l'indicazione analitica della procedura da seguire per
ricorrere alla procreazione assistita, nonché di un protocollo
per la procedura dell'impianto dell'embrione di cui
all'articolo 5.
L'iter amministrativo che conduce alla procreazione
assistita tende, al tempo stesso, a garantire la massima
consapevolezza e responsabilità dei coniugi e ad evitare
rischi per la salute della donna e del nascituro.
A fare fronte alla prima esigenza mira la previsione della
sottoscrizione congiunta della richiesta e della sua
presentazione al direttore della struttura sanitaria
abilitata: la richiesta è revocabile fino al compimento del
primo atto di procreazione assistita. La riflessione dei
coniugi sull'importanza e sugli effetti dell'atto che si
accingono a compiere, e anche sui rischi e sulle sofferenze
che esso comporta, è sollecitata dal colloquio fra la coppia e
il direttore, coadiuvato da due esperti, in possesso dei
medesimi requisiti che si chiedono per l'esercizio di giudice
onorario per i minorenni.
Il comma 3 dell'articolo 3 elenca i casi nei quali il
direttore, all'esito del colloquio, nonché dei test
clinici e diagnostici, rigetta la richiesta di procreazione
assistita: si tratta sempre di accertata inidoneità della
coppia, sotto i profili sanitario, psico-pedagogico,
economico.
E' fissata la presunzione assoluta di filiazione dalla
coppia che ha fatto ricorso alla procreazione assistita,
sempre che la nascita sia avvenuta non meno di centocinquanta
giorni e non più di trecento giorni dalla data
dell'intervento: il limite minimo tiene conto dei progressi
medici in tema di vitalità.
Se la riproduzione artificiale è esclusa dalla legge, per
la sua innaturalità e anche per l'elevato rischio di
abortività, oltre che di manipolabilità dell'embrione, è però
necessario disciplinare la sorte degli embrioni già ottenuti
artificialmente e congelati in attesa di impianto: si tratta
di esseri umani a pieno titolo che ammontano a decine di
migliaia, pur non essendo stato operato alcun censimento
specifico. La procedura che si prevede per impedire, per
quanto possibile, la loro eliminazione non si pone in
conflitto con i princìpi che hanno indotto alla
regolamentazione della procreazione assistita prima riassunti,
ma tiene conto del dato obiettivo rappresentato dalla loro
attuale esistenza in vita.
Viene pertanto prevista l'adottabilità degli embrioni
quale alternativa alla procreazione assistita.
Sono fissate sanzioni penali, amministrative e civili per
la violazione delle norme della legge, la cui entità è
commisurata alla gravità degli illeciti, mentre appare
opportuno che il Ministro della salute, raccogliendo e
rielaborando i dati che saranno periodicamente trasmessi dalle
strutture autorizzate, informi ogni anno il Parlamento in
ordine all'attuazione della legge. La data di entrata in
vigore della legge è stabilita a sei mesi dopo la data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per
consentire, nel tempo di vacatio, la predisposizione
delle strutture in grado di attuarne le disposizioni.
E' stato scritto autorevolmente che "le nuove possibilità
tecnologiche, apertesi nel campo della biomedicina, richiedono
l'intervento delle autorità politiche e del legislatore perché
un ricorso incontrollato a tali tecniche potrebbe condurre a
conseguenze non prevedibili e dannose per la società civile.
Il riferimento alla coscienza di ciascuno e
all'autoregolamentazione dei ricercatori non può essere
sufficiente per il rispetto dei diritti personali e
dell'ordine pubblico".
La proposta di legge intende rispondere, sia pure in modo
circoscritto, a queste esigenze: avendo sempre ben presente
che il fine non è il "trionfo della scienza o del progresso",
non è quindi la sperimentazione scatenata, ma è il concreto
aiuto all'uomo e alla donna che soffrono.