XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2465
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La Repubblica tutela la persona umana fin dal momento
della fecondazione, ovvero dalla penetrazione dello
spermatozoo nella cellula uovo, e garantisce la dignità della
procreazione.
2. Il ricorso alle tecniche di procreazione assistita, ai
sensi di quanto previsto dalla presente legge, è praticabile
esclusivamente come rimedio per la infertilità delle coppie
viventi legate da vincolo coniugale da almeno tre anni, previo
accertamento medico del carattere patologico dell'infertilità,
purché il marito non abbia oltrepassato i cinquantacinque anni
e la moglie i quarantotto anni di età.
3. La procreazione assistita disciplinata dalla presente
legge riguarda la fecondazione ottenuta con modalità diverse
dal rapporto sessuale, utilizzando cellule germinali
provenienti dalla coppia di coniugi che ne fa richiesta. Essa
comprende l'artificial insemination husband (AIH),
consistente nell'introduzione di spermatozoi del marito nelle
vie genitali della moglie, e la gamets into Fallopio's
tubes (GIFT), consistente nel trasferimento contemporaneo,
ma separato, di cellule uovo della moglie e di spermatozoi del
marito nelle tube della moglie.
4. Il numero degli ovuli da trasferire deve essere tale da
contenere in limiti naturali il rischio di abortività.
5. Sono vietati il ricorso a qualsiasi altra tecnica di
procreazione assistita non prevista al comma 3, nonché il
ricorso alle stesse tecniche da parte di soggetti che non
abbiano i requisiti di cui al comma 2.
Art. 2.
(Strutture sanitarie autorizzate).
1. La procreazione assistita è praticata in strutture
sanitarie, pubbliche o private, autorizzate con decreto del
Ministro della salute.
2. L'autorizzazione è rilasciata previa istruttoria
operata da una apposita commissione, istituita presso il
Ministero della salute, che valuta la sussistenza delle
attrezzature, nonché l'adeguatezza e la preparazione del
personale addetto alla struttura sanitaria.
3. La commissione di cui al comma 2 è istituita, nella
composizione e nelle forme fissate dal regolamento di
attuazione della presente legge, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Ministro della salute, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della legge stessa.
4. La commissione redige, entro due mesi dalla sua
istituzione, un protocollo recante l'indicazione analitica
della procedura relativa alle tecniche di procreazione
assistita.
5. Il protocollo di cui al comma 4, adottato con decreto
del Ministro della salute, è vincolante per tutte le strutture
sanitarie autorizzate alla pratica delle tecniche di
procreazione assistita.
6. Entro lo stesso termine di cui al comma 4, la
commissione redige un protocollo recante l'indicazione
analitica della procedura per l'impianto di embrioni ai sensi
dell'articolo 5.
Art. 3.
(Procedimento).
1. I coniugi che intendono ricorrere alle tecniche di
procreazione assistita presentano richiesta scritta congiunta
al direttore della struttura sanitaria autorizzata ai sensi
dell'articolo 2.
2. Il direttore di cui al comma 1, valendosi dell'ausilio
di due esperti, che abbiano i medesimi requisiti richiesti per
l'esercizio della funzione di componente onorario del
tribunale per i minorenni, prospetta alla coppia la
possibilità dell'adozione, quale alternativa alla procreazione
assistita, sottopone all'attenzione dei coniugi il protocollo
di cui all'articolo 2, comma 4, e fornisce loro le
informazioni relative alle tecniche di procreazione assistita,
ai rischi e alle sofferenze dalle stesse derivanti.
3. Il direttore rigetta la richiesta, con provvedimento
scritto motivato:
a) se uno o entrambi i coniugi non esprimono il
consenso scritto al protocollo di cui all'articolo 2, comma 4,
con firma autenticata;
b) se i coniugi si rivelano inidonei
all'adempimento dei doveri di cui all'articolo 147 del codice
civile;
c) se, all'esito degli accertamenti medici, i
coniugi non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1,
comma 2;
d) se, all'atto degli accertamenti medici, risulta
che la gravidanza comporta un grave rischio per la salute
della donna;
e) se, all'atto degli accertamenti medici, vi è il
rischio di gravi malattie per il nascituro, derivanti dal
corredo genetico di uno o di entrambi i genitori.
4. La richiesta di procreazione assistita o il consenso al
protocollo di cui all'articolo 2, comma 4, sono revocabili,
anche dopo gli accertamenti medici, fino al compimento della
prima fase delle tecniche di procreazione assistita.
Art. 4.
(Dichiarazione di genitorialità).
1. E' dichiarato figlio della coppia il bambino nato con
le tecniche di procreazione assistita previste dalla presente
legge, a condizione che la nascita avvenga quando siano
decorsi non meno di centocinquanta giorni e non più di
trecento giorni dalla data dell'intervento.
Art. 5.
(Destinazione degli embrioni esistenti).
1. Sono vietate qualsiasi forma di manipolazione a scopo
non terapeutico degli embrioni esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge e crioconservati, nonché ogni
attività di commercio o di studio sui medesimi embrioni.
2. La coppia di coniugi che ha commissionato gli embrioni
prima della data di entrata in vigore della presente legge ha
facoltà di chiedere l'impianto al direttore della struttura
sanitaria di cui all'articolo 2, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge.
3. La richiesta di impianto di embrioni è effettuata con
le procedure di cui all'articolo 3.
4. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli embrioni sono ritenuti
adottabili. Gli embrioni sono altresì adottabili nell'ipotesi
di rinuncia scritta di chi li ha commissionati, presentata al
direttore della struttura sanitaria di cui all'articolo 2
prima del decorso del termine di cui al presente comma; la
rinuncia è irrevocabile.
5. La coppia che si trova nelle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 2, presenta richiesta di impianto di
embrioni adottabili con le procedure di cui all'articolo 3.
6. Il bambino nato a seguito del procedimento disciplinato
dai commi da 2 a 5 è dichiarato figlio legittimo della coppia
richiedente.
Art. 6.
(Sanzioni penali).
1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni e con
la multa da 10.329 euro a 25.823 euro chiunque:
a) esegue tecniche di procreazione assistita su
soggetti privi dei requisiti di cui all'articolo 1, comma
2;
b) esegue tecniche di procreazione assistita
diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3;
c) esegue tecniche di procreazione assistita senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 2;
d) esegue l'impianto di embrioni al di fuori delle
ipotesi di cui all'articolo 5.
2. E' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la
multa da 15.494 euro a 51.646 euro chiunque:
a) cagiona per dolo la morte di un embrione;
b) esegue ricerche o sperimentazioni su embrioni
per fini non terapeutici;
c) aliena o cede a qualsiasi titolo embrioni;
d) modifica artificialmente l'informazione
genetica contenuta in un embrione.
3. E' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e
con la multa da 2.582 euro a 5.165 euro chiunque cagiona per
colpa la morte di un embrione.
Art. 7.
(Pene accessorie).
1. Alla condanna per uno dei reati previsti dall'articolo
6 conseguono l'interdizione dai pubblici uffici per la durata
della pena principale e, in caso di soggetti che esercitano
una professione sanitaria, l'interdizione in perpetuo
dall'esercizio della medesima.
Art. 8.
(Sanzioni civili).
1. Sono nulli i contratti aventi per oggetto l'esecuzione
di tecniche di procreazione assistita, la cessione a qualsiasi
titolo di gameti e di embrioni o l'utilizzazione a qualsiasi
titolo di parte del corpo umano ai fini dell'esecuzione di
pratiche di procreazione assistita.
Art. 9.
(Revoca dell'autorizzazione).
1. La violazione, da parte delle strutture sanitarie
autorizzate ai sensi dell'articolo 2, delle disposizioni di
cui agli articoli 3 e 5, comporta la revoca
dell'autorizzazione stessa per un periodo da uno a cinque
anni, commisurato alla gravità degli atti illeciti
commessi.
Art. 10.
(Relazione annuale).
1. Il Ministro della salute presenta ogni anno al
Parlamento, entro il 31 dicembre, una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge.
Art. 11.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.