XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2465




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. La Repubblica tutela la persona umana fin dal momento della fecondazione, ovvero dalla penetrazione dello spermatozoo nella cellula uovo, e garantisce la dignità della procreazione.
        2. Il ricorso alle tecniche di procreazione assistita, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge, è praticabile esclusivamente come rimedio per la infertilità delle coppie viventi legate da vincolo coniugale da almeno tre anni, previo accertamento medico del carattere patologico dell'infertilità, purché il marito non abbia oltrepassato i cinquantacinque anni e la moglie i quarantotto anni di età.
        3. La procreazione assistita disciplinata dalla presente legge riguarda la fecondazione ottenuta con modalità diverse dal rapporto sessuale, utilizzando cellule germinali provenienti dalla coppia di coniugi che ne fa richiesta. Essa comprende l'artificial insemination husband (AIH), consistente nell'introduzione di spermatozoi del marito nelle vie genitali della moglie, e la gamets into Fallopio's tubes (GIFT), consistente nel trasferimento contemporaneo, ma separato, di cellule uovo della moglie e di spermatozoi del marito nelle tube della moglie.
        4. Il numero degli ovuli da trasferire deve essere tale da contenere in limiti naturali il rischio di abortività.
        5. Sono vietati il ricorso a qualsiasi altra tecnica di procreazione assistita non prevista al comma 3, nonché il ricorso alle stesse tecniche da parte di soggetti che non abbiano i requisiti di cui al comma 2.

Art. 2.

(Strutture sanitarie autorizzate).

        1. La procreazione assistita è praticata in strutture sanitarie, pubbliche o private, autorizzate con decreto del Ministro della salute.
        2. L'autorizzazione è rilasciata previa istruttoria operata da una apposita commissione, istituita presso il Ministero della salute, che valuta la sussistenza delle attrezzature, nonché l'adeguatezza e la preparazione del personale addetto alla struttura sanitaria.
        3. La commissione di cui al comma 2 è istituita, nella composizione e nelle forme fissate dal regolamento di attuazione della presente legge, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
        4. La commissione redige, entro due mesi dalla sua istituzione, un protocollo recante l'indicazione analitica della procedura relativa alle tecniche di procreazione assistita.
        5. Il protocollo di cui al comma 4, adottato con decreto del Ministro della salute, è vincolante per tutte le strutture sanitarie autorizzate alla pratica delle tecniche di procreazione assistita.
        6. Entro lo stesso termine di cui al comma 4, la commissione redige un protocollo recante l'indicazione analitica della procedura per l'impianto di embrioni ai sensi dell'articolo 5.


Art. 3.

(Procedimento).

        1. I coniugi che intendono ricorrere alle tecniche di procreazione assistita presentano richiesta scritta congiunta al direttore della struttura sanitaria autorizzata ai sensi dell'articolo 2.
        2. Il direttore di cui al comma 1, valendosi dell'ausilio di due esperti, che abbiano i medesimi requisiti richiesti per l'esercizio della funzione di componente onorario del tribunale per i minorenni, prospetta alla coppia la possibilità dell'adozione, quale alternativa alla procreazione assistita, sottopone all'attenzione dei coniugi il protocollo di cui all'articolo 2, comma 4, e fornisce loro le informazioni relative alle tecniche di procreazione assistita, ai rischi e alle sofferenze dalle stesse derivanti.
        3. Il direttore rigetta la richiesta, con provvedimento scritto motivato:

                a) se uno o entrambi i coniugi non esprimono il consenso scritto al protocollo di cui all'articolo 2, comma 4, con firma autenticata;

                b) se i coniugi si rivelano inidonei all'adempimento dei doveri di cui all'articolo 147 del codice civile;

                c) se, all'esito degli accertamenti medici, i coniugi non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2;

                d) se, all'atto degli accertamenti medici, risulta che la gravidanza comporta un grave rischio per la salute della donna;

                e) se, all'atto degli accertamenti medici, vi è il rischio di gravi malattie per il nascituro, derivanti dal corredo genetico di uno o di entrambi i genitori.

        4. La richiesta di procreazione assistita o il consenso al protocollo di cui all'articolo 2, comma 4, sono revocabili, anche dopo gli accertamenti medici, fino al compimento della prima fase delle tecniche di procreazione assistita.


Art. 4.

(Dichiarazione di genitorialità).

        1. E' dichiarato figlio della coppia il bambino nato con le tecniche di procreazione assistita previste dalla presente legge, a condizione che la nascita avvenga quando siano decorsi non meno di centocinquanta giorni e non più di trecento giorni dalla data dell'intervento.

Art. 5.

(Destinazione degli embrioni esistenti).

        1. Sono vietate qualsiasi forma di manipolazione a scopo non terapeutico degli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e crioconservati, nonché ogni attività di commercio o di studio sui medesimi embrioni.
        2. La coppia di coniugi che ha commissionato gli embrioni prima della data di entrata in vigore della presente legge ha facoltà di chiedere l'impianto al direttore della struttura sanitaria di cui all'articolo 2, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
        3. La richiesta di impianto di embrioni è effettuata con le procedure di cui all'articolo 3.
        4. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli embrioni sono ritenuti adottabili. Gli embrioni sono altresì adottabili nell'ipotesi di rinuncia scritta di chi li ha commissionati, presentata al direttore della struttura sanitaria di cui all'articolo 2 prima del decorso del termine di cui al presente comma; la rinuncia è irrevocabile.
        5. La coppia che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, presenta richiesta di impianto di embrioni adottabili con le procedure di cui all'articolo 3.
        6. Il bambino nato a seguito del procedimento disciplinato dai commi da 2 a 5 è dichiarato figlio legittimo della coppia richiedente.


Art. 6.

(Sanzioni penali).

        1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.329 euro a 25.823 euro chiunque:

                a) esegue tecniche di procreazione assistita su soggetti privi dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2;
                b) esegue tecniche di procreazione assistita diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3;

                c) esegue tecniche di procreazione assistita senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2;

                d) esegue l'impianto di embrioni al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 5.

        2. E' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 15.494 euro a 51.646 euro chiunque:

                a) cagiona per dolo la morte di un embrione;

                b) esegue ricerche o sperimentazioni su embrioni per fini non terapeutici;

                c) aliena o cede a qualsiasi titolo embrioni;

                d) modifica artificialmente l'informazione genetica contenuta in un embrione.

        3. E' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 2.582 euro a 5.165 euro chiunque cagiona per colpa la morte di un embrione.


Art. 7.

(Pene accessorie).

        1. Alla condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 6 conseguono l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale e, in caso di soggetti che esercitano una professione sanitaria, l'interdizione in perpetuo dall'esercizio della medesima.


Art. 8.

(Sanzioni civili).

        1. Sono nulli i contratti aventi per oggetto l'esecuzione di tecniche di procreazione assistita, la cessione a qualsiasi titolo di gameti e di embrioni o l'utilizzazione a qualsiasi titolo di parte del corpo umano ai fini dell'esecuzione di pratiche di procreazione assistita.


Art. 9.

(Revoca dell'autorizzazione).

        1. La violazione, da parte delle strutture sanitarie autorizzate ai sensi dell'articolo 2, delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5, comporta la revoca dell'autorizzazione stessa per un periodo da uno a cinque anni, commisurato alla gravità degli atti illeciti commessi.


Art. 10.

(Relazione annuale).

        1. Il Ministro della salute presenta ogni anno al Parlamento, entro il 31 dicembre, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.


Art. 11.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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