XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2463




        Onorevoli Colleghi! - Un fenomeno in costante crescita in molti Paesi è quello del ricorso, specie in caso di lite in materia civile e commerciale, a procedure di "risoluzione alternativa delle controversie" - o procedure di "ADR", dall'inglese Alternative Dispute Resolution- ispirate al paradigma cooperativo del negoziato diretto tra i litiganti, facilitato da un terzo neutrale (diverso dal giudice competente) nel ruolo di conciliatore, invece che a quello avversariale "a distanza", caratteristico del processo civile e dell'arbitrato. Tra queste procedure campeggia per importanza e diffusione la procedura della conciliazione stragiudiziale professionale ("mediation), che è oggetto del presente intervento normativo, al punto di essere divenuta sinonimo corrente di ADR e di risoluzione alternativa delle controversie.
        Fra le cause principali dell'affermazione della conciliazione stragiudiziale professionale vanno senz'altro annoverate le diffuse preoccupazioni circa i costi ed i ritardi, spesso assai gravi, della giustizia ordinaria. Nonostante le peculiarità riscontrabili nei diversi Paesi, infatti, il tratto comune di tutte le esperienze di ADR è quello finalistico di gestire la lite, sia in fase di prevenzione che di trattamento, in modo semplificato, e quindi con forte risparmio di costi e di tempo. Sennonché, l'enfasi sui soli aspetti "quantitativi" (il risparmio di tempo e di denaro) rischia di andare ad oscurare ingiustificatamente le potenzialità anche "qualitative" della risoluzione alternativa delle controversie, tra cui soprattutto l'idoneità della conciliazione a non interrompere necessariamente, e magari brutalmente, i rapporti economico-professionali e spesso anche personali tra le parti, come di norma accade, invece, con il mero avvio di un processo civile o di un arbitrato. Diversamente dal giudice e dall'arbitro, infatti, il conciliatore professionale può concentrarsi sul futuro piuttosto che sul passato, sui reali interessi delle parti invece che sulle mere posizioni espresse, aiutando così i litiganti ad elaborare soluzioni della vertenza, anche originali, che non lascino sul campo un vincitore ed un vinto, ma possibilmente entrambi soddisfatti.
        Nel nostro Paese, il dibattito sulla risoluzione alternativa delle controversie, sia a livello tecnico che politico, è oramai abbastanza maturo, al punto che diversi progetti di riforma della giustizia civile presentati o pendenti in Parlamento trattano della materia. E tuttavia, pur non mancando talune esperienze di crescente successo, la fornitura professionale di servizi di conciliazione stragiudiziale da parte di soggetti terzi rispetto ai litiganti è tutt'ora un fenomeno abbastanza raro, nonostante l'assenza di limiti ordinamentali a tale attività e talvolta persino l'obbligatorietà dell'esperimento di una procedura di conciliazione in caso di lite, come ad esempio è previsto dalla legge sulla subfornitura (legge n. 192 del 1998). Questo scarto tra teoria e pratica, stando ai sempre più frequenti e partecipati incontri di studio in materia di ADR, va imputato a due ostacoli principali all'affermazione di modelli di risoluzione delle liti alternativi alla giurisdizione statale.
        Il primo degli ostacoli è senz'altro di ordine culturale. In Italia, il fenomeno della risoluzione non contenziosa delle liti, a partire dallo studio del quadro giuridico e soprattutto delle relative tecniche, è rimasto sino ad ora pressoché interamente trascurato, sia nella fase della formazione tecnica del giurista, sia in quella della successiva preparazione professionale. Il contrario avviene, e la cosa non sorprende, non solo nei Paesi ove la ADR prospera da tempo, ma di recente anche in Paesi dell'Europa continentale, dove la risoluzione alternativa delle controversie è divenuta materia di studio curricolare, talvolta persino obbligatoria, nella formazione del giurista (e non solo). L'offerta formativa non si ferma poi al livello della laurea, ma prosegue a quello post-laurea con appositi master e persino con programmi specifici di dottorato di ricerca.
        Il secondo tipo di ostacolo è invece di natura tecnica, e consiste nell'insufficienza delle proposte concrete sino ad ora presentate per disciplinare il fenomeno della risoluzione alternativa delle controversie. Tali proposte hanno talvolta denotato inesattezze nella ricognizione dei modelli stranieri di riferimento e, altre volte, persino di ordine terminologico, con il rischio di tradursi in ulteriori barriere culturali alla diffusione della ADR. Più precisamente, nessuno dei progetti presentati sembra essere riuscito a mettere tecnicamente ordine in uno scenario realmente complesso e variegato, ove diverse distinzioni logiche, e quindi anche ordinamentali, sono da fare. Fondamentale, in particolare, è la distinzione tra, da un lato, risoluzione alternativa delle controversie cosiddetta "endoprocessuale" (ma l'espressione inglese "court-managed ADR", ossia ADR gestita dai tribunali, sarebbe forse preferibile), vale a dire procedure di composizione autodeterminata dei conflitti che un terzo neutrale, diverso dal giudice competente, gestisce nel contesto di un procedimento pubblicistico e, dall'altro lato, risoluzione alternativa delle controversie private, ove il terzo neutrale, che pur può agire anche per conto di un organismo pubblico, come ad esempio una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non opera nell'ambito di un procedimento pubblicistico.
        Per affrontare i due tipi di ostacoli indicati, ossia quello culturale e quello tecnico, il presente intervento normativo si propone innanzitutto di promuovere fortemente la conoscenza, e quindi l'uso, della conciliazione stragiudiziale professionale. In secondo luogo, la proposta di legge affronta esclusivamente il tema della conciliazione stragiudiziale professionale privata, lasciando la disciplina della dimensione endoprocessuale ad altro intervento legislativo che, incidendo più direttamente sul codice di procedura civile, andrebbe ragionevolmente inserito nel contesto più ampio delle proposte di riforma complessiva della giustizia civile che mirano alla deflazione del contenzioso ed all'accelerazione dei tempi del processo.
        Nel capo I, contenente le disposizioni generali, la proposta di legge stabilisce pochi ma indispensabili princìpi internazionalmente riconosciuti in tema di conciliazione stragiudiziale professionale: informalità, concentrazione ed oralità della procedura; volontarietà della partecipazione e natura non vincolante dell'esito della procedura; riservatezza assoluta circa i fatti, le dichiarazioni e le circostanze della conciliazione. La stessa definizione di conciliazione, contenuta nell'articolo 2, si pone nel solco dei più collaudati modelli internazionali, ispirandosi a quella elaborata dai redattori dello "Uniform Mediation Act", un'autorevole proposta presentata negli Stati Uniti dalla "National Conference of Commissioners Uniform State Laws" e dalla "American Bar Association".
        Con la migliore dottrina italiana, ed in parte in sintonia con precedenti progetti di legge in materia, la proposta di legge identifica poi e disciplina, nel capo II, le principali categorie di attori nel campo della risoluzione alternativa delle controversie: due soggetti pubblici (le camere di conciliazione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in alcune città già attive da tempo, e le costituende camere di conciliazione presso i tribunali), ed uno privato (le nuove "società di conciliazione"), prevedendo per ciascuna categoria un modello procedimentale appropriato. Per i due soggetti pubblici, potenziale sede privilegiata per la trattazione di controversie di minor valore che coinvolgono una parte più debole, si prevede una procedura di conciliazione definita con un certo grado di dettaglio, oltre ovviamente all'esclusione di finalità lucrative. Per le società di conciliazione, destinate invece a diventare punto di riferimento per controversie di maggior valore o richiedenti elevati livelli di specializzazione tecnica, si rimette il modello procedimentale al libero accordo delle parti, sempre nel rigoroso rispetto dei princìpi generali volti essenzialmente a garantire la trasparenza delle informazioni, gli standard professionali ed etici dei conciliatori e l'indipendenza ed imparzialità sia degli organismi di conciliazione, sia dei professionisti che agiscono come conciliatori per conto degli stessi.
        Se la proposta di legge disciplina in modo puntuale gli organismi di conciliazione, soprattutto alla luce degli effetti giuridici e degli incentivi previsti per le procedure di conciliazione amministrate, lo svolgimento del ruolo di conciliatore è subordinato principalmente al completamento di un percorso di formazione teorico-pratica, più approfondito per i conciliatori che intendono operare nell'ambito delle società di conciliazione, considerando la prevalente diversa natura del contenzioso trattato. Anche i requisiti minimi dei corsi di formazione sono allineati agli standard internazionali. Nel settore rappresenta invece un'eccezione la Francia, ove per talune categorie di conciliatori sono richieste sino a novanta ore di formazione.
        Il capo III prevede norme per favorire il ricorso alla conciliazione stragiudiziale professionale. Queste, anche nel solco di precedenti proposte di riforma, riguardano essenzialmente: gli effetti giuridici del verbale di conciliazione, differenti a seconda della natura pubblica o privata dell'organismo di conciliazione; incentivi economici; l'obbligo per gli avvocati, prima di iniziare una causa, di informare i propri clienti circa la possibilità di risolvere la controversia ricorrendo ad un organismo di conciliazione; la possibilità per il giudice di invitare le parti, in corso di causa, ad esperire una conciliazione stragiudiziale professionale; l'interruzione dei termini di prescrizione; la previsione della procedura di conciliazione nelle condizioni generali di contratto; l'informazione nazionale in materia di conciliazione.
        Il capo IV, infine, oltre a recare le norme sull'attuazione della legge e sulla copertura finanziaria, affida ad una Commissione nazionale per la promozione della conciliazione stragiudiziale, presieduta dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, importanti compiti non solo di monitoraggio, ma anche di sperimentazione e di promozione della conciliazione, a tutti i livelli, con l'obiettivo di colmare lo iato informativo e formativo che ostacola il definitivo radicamento di una moderna cultura e prassi in materia di risoluzione dei conflitti.
        Nel dettaglio, l'articolo 1 enuncia le finalità della presente proposta di legge, che si imperniano sulla promozione e incentivazione, del ricorso alla conciliazione stragiudiziale professionale come metodo idoneo per la risoluzione consensuale delle controversie civili vertenti su diritti disponibili.
        L'articolo 2 definisce la conciliazione come intervento di un terzo soggetto neutrale, diverso dal giudice competente, che ha il compito di facilitare la comunicazione fra le parti e di negoziare fra di esse con l'obiettivo del raggiungimento di un accordo.
        L'articolo 3 stabilisce, sulla scorta delle best practices ormai pacificamente accettate a livello internazionale, una serie di basilari princìpi generali dell'istituto: informalità, concentrazione, oralità, volontarietà.
        Al fine di rendere più economico e facilitare il ricorso alle procedure di conciliazione, viene inoltre consentito alle parti di rinunciare all'assistenza del difensore. Viene comunque prevista la facoltà per gli organismi di conciliazione di stabilire delle soglie di valore al di sopra delle quali è obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore ovvero di renderne obbligatorio l'intervento per controversie di particolare complessità tecnica.
        Tali princìpi generali, unitamente a quelli indicati dall'articolo 6 relativi ad una serie di obblighi ricadenti senza eccezione sugli organismi di conciliazione, rimangono inderogabili.
        Sempre nell'ottica dell'allineamento agli standard internazionalmente affermatisi, l'articolo 5 stabilisce rigidi criteri di riservatezza di tutti gli elementi risultanti dalle procedure di conciliazione, con possibilità di deroga unicamente per concorde volontà delle parti. In particolare tali elementi non possono in alcun modo venire utilizzati in giudizio come prova, mentre i conciliatori ed i loro ausiliari e collaboratori non possono essere chiamati a testimoniare in proposito.
        L'articolo 6, che apre il capo II relativo agli organismi e alle procedure di conciliazione, dettaglia una serie di princìpi generali validi ed inderogabili per tutti gli organismi, privati e pubblici, di conciliazione:

            a) preparazione professionale dei conciliatori e loro adesione ad appositi codici etici;

            b) preventiva trasparenza tariffaria;

            c) ampia esplicitazione degli eventuali, anche potenziali, conflitti d'interesse.

        Allorquando i conflitti coinvolgano consumatori nei loro rapporti con le imprese, gli organismi di conciliazione devono inoltre attenersi al princìpi stabiliti dalla raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, sulla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.
        Gli articoli 7 e 8 definiscono, rispettivamente, le società di conciliazione (organismi privati) e le procedure da esse applicabili.
        Le società di conciliazione iscritte nell'apposito registro da istituire presso il Ministero della giustizia sono le uniche autorizzate ad adottare tale denominazione. La loro qualificazione professionale viene assicurata dall'esclusività dell'oggetto sociale e dall'obbligo che la maggioranza del capitale sociale sia conferito da iscritti agli albi degli esercenti le professioni legali e contabili, nonché dalle altre categorie eventualmente individuate dal Ministro della giustizia. Per offrire agli utenti la massima garanzia di efficienza e trasparenza, le società di conciliazione devono assumere la forma di società per azioni. Per garantire altresì la massima professionalità, le società di conciliazione sono inoltre soggette ad alcune norme ispirate a quelle dettate per le società tra professionisti.
        Solo ai soci professionisti, nessuno dei quali può partecipare a più di una società del genere, spetta l'amministrazione.
        La cessione, sia in vita sia mortis causa, di azioni dei soci professionisti viene regolata avendo presenti le soluzioni adottate per le società fra avvocati dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, attuativo di direttive comunitarie.
        Con l'obiettivo di agevolare la realizzazione del criterio direttivo contenuto nell'articolo 12, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante delega al Governo per la riforma del diritto societario, viene disposto che l'iscrizione nel registro del Ministero della giustizia, stanti i coerenti requisiti richiesti per l'iscrizione stessa, rappresenta titolo per l'esercizio della conciliazione civile in materia societaria.
        La permanenza nel predetto registro viene infine condizionata all'ottenimento della certificazione di qualità ISO 9000.
        Le procedure di conciliazione adottabili dalle società di conciliazione vengono volutamente lasciate al libero consenso delle parti, con il solo intangibile limite, già ricordato, del rispetto dei principi generali di cui agli articoli 3 e 6.
        Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano le camere di conciliazione presso i tribunali e presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, essendo queste ultime prevalentemente dedicate alle controversie, spesso di valore più modico, fra consumatori e imprese; definiscono inoltre le relative procedure con un certo grado di dettaglio, a differenza dell'ampio spazio di libera contrattazione fra le parti consentito dalle società professionali di conciliazione.
        Le camere di conciliazione presso i tribunali sono istituite per iniziativa dei coesistenti consigli dell'ordine degli avvocati; la loro competenza è a tutto campo.
        Le camere di conciliazione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono istituite su iniziativa di queste ultime; la loro competenza, per così dire, "di base" è limitata alle controversie di valore fino a 25.000 euro tra consumatori, anche associati fra loro, e imprese, ma i singoli statuti possono ampliare tale limite.
        Tratti comuni di entrambi i tipi di camere di conciliazione sono:

            a) la formazione di albi di conciliatori, cui assegnare i procedimenti con criteri di automatismo in caso di mancata designazione concorde ad opera delle parti;

            b) l'assenza di scopi di lucro;

            c) la possibilità di consorziarsi, per evidenti motivi di dimensione e di economicità, per la gestione congiunta dell'attività (articolo 6, comma 7);

            d) la facoltà, per motivi di elasticità operativa, di avvalersi, tramite accordi di diritto privato, di servizi offerti dalle società professionali di conciliazione (ibidem).

        La possibilità per gli organismi pubblici di conciliazione di collaborare tra loro creando consorzi, ovvero di avvalersi per contratto di servizi offerti da organismi privati, rappresenta una forte novità rispetto alle proposte sino ad ora presentate. La norma riflette principalmente la constatazione che, salvo rare eccezioni, gli organismi pubblici di conciliazione già attivi, come le camere di conciliazione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, hanno sino ad ora prodotto risultati modesti. Le cause di questo relativo insuccesso del sistema camerale vanno probabilmente ricercate nella scarsa pubblicizzazione del servizio di conciliazione presso gli utenti finali e nella disomogenea attività di formazione dei conciliatori, in larga parte dovute all'insufficienza delle risorse destinate a tali scopi.
        Nel contesto di un più ampio progetto di diffusione della conciliazione sul territorio nazionale che faccia perno anche sul ruolo delle libere professioni e sia adeguatamente finanziato, è tuttavia ragionevole confidare che l'azione delle camere di conciliazione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura specie laddove svolta in sinergia ed eventualmente integrata con quella di altri organismi, riesca finalmente a far decollare l'istituto della conciliazione e quindi a produrre risultati numericamente apprezzabili.
        I passi procedurali indicati all'articolo 11 rispondono alle più consolidate ed universalmente accettate consuetudini dei procedimenti di conciliazione.
        Ai fini dell'organicità complessiva delle funzioni di risoluzione delle controversie, ove la proposta di conciliazione non sia accettata da una o da entrambe le parti, queste ultime sono invitate a verbalizzare la propria posizione definitiva ovvero le condizioni alle quali sono disposte a conciliare.
        I commi 6 e 8 attribuiscono ai comportamenti adottati dalle parti nei procedimenti di conciliazione specifici effetti sulle spese dell'eventuale giudizio di merito, concorrente o successivo, sotto una duplice angolazione:

            a) ingiustificata mancata comparizione all'udienza di conciliazione;

            b) valutazione comparativa delle posizioni assunte nel procedimento di conciliazione e nel giudizio di merito.

        L'articolo 12 definisce gli effetti dei verbali di conciliazione redatti dagli organismi, privati e pubblici, regolati dal capo II della legge in esito delle procedure previste.
        Tutti i predetti verbali costituiscono titolo esecutivo, con la sola condizione - per il caso delle società professionali di conciliazione - della preventiva omologa del tribunale, cui spetta di verificare la regolarità formale dell'accordo raggiunto.
        In considerazione della finalità di utilità pubblica che s'intende perseguire, l'articolo 13 introduce incentivi di contenuto economico volti ad incoraggiare il ricorso alle procedure riconosciute dalla legge, e precisamente:

            a) l'esenzione del verbale dalle imposte di bollo e di registro, nonché da ogni altra spesa, tassa o diritto;

            b) la deducibilità dei costi di conciliazione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche;

            c) il dimezzamento delle eventuali spese di giustizia per le parti che dimostrino di avere preventivamente, seppure infruttuosamente, esperito una procedura di conciliazione.

        L'articolo 14 attribuisce agli avvocati un obbligo informativo preventivo circa l'esistenza di possibilità conciliative della controversia, da comprovare attraverso una apposita dichiarazione congiunta dello stesso avvocato e del cliente nel caso in cui tale opportunità sia valutata negativamente.
        L'articolo 15 responsabilizza il giudice, qualora riscontri gli estremi per il successo di una conciliazione stragiudiziale, ad invitare le parti a rivolgersi ad uno degli organismi di conciliazione riconosciuti.
        L'articolo 16 inserisce la proposizione di una istanza di conciliazione ai sensi della presente legge fra le cause di interruzione della prescrizione di cui all'articolo 2943 del codice civile.
        L'articolo 17 incoraggia le imprese, in particolare quante interfacciano con i consumatori di beni e servizi, ad inserire nelle condizioni generali di contratto clausole volte ad istituire uffici reclami facilmente conoscibili e accessibili ed a ricorrere, in caso di persistenza del conflitto, alla preventiva conciliazione stragiudiziale.
        La condivisione di una tale "politica di mercato favorevole agli utenti", una volta certificata da uno degli organismi di conciliazione riconosciuti, può venire utilizzata nella pubblicità e nelle altre forme di comunicazione rivolte al pubblico.
        L'articolo 18 richiede al Ministro della giustizia di provvedere al coordinamento delle informazioni e dei siti telematici di livello distrettuale e di promuovere, di intesa con il Ministro delle attività produttive, iniziative informative dirette a diffondere capillarmente tra il pubblico la conoscenza degli strumenti e delle tecniche della conciliazione.
        L'articolo 19 istituisce, sotto la presidenza del Ministro della giustizia o di un suo delegato, la Commissione nazionale per la promozione della risoluzione consensuale delle controversie, incaricata di vigilare sul perseguimento delle finalità ispiratrici della legge, di realizzare studi e presentare proposte per l'ulteriore promozione dello strumento conciliativo e di promuovere, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'insegnamento universitario delle tecniche e del quadro giuridico della conciliazione, nonché la conoscenza degli sbocchi professionali offerti dall'esercizio della conciliazione.
        La Commissione è formata da rappresentanti delle diverse istanze interessate alla materia ed utilizza, senza oneri aggiuntivi, strutture e personale del Ministero della giustizia.
        Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della legge e sull'attività della Commissione.
        In forza dell'articolo 20, le disposizioni di attuazione sono, adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o più decreti del Ministro della giustizia.
        L'articolo 21 reca le norme di copertura finanziaria.
        L'articolo 22, in fine, stabilisce la data di entrata in vigore.




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