XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2463
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica promuove ed incentiva il ricorso alla
conciliazione stragiudiziale professionale come metodo per la
risoluzione consensuale delle controversie civili che vertono
su diritti disponibili, nelle sedi, con le modalità e con gli
effetti previsti dalla presente legge.
Art. 2.
(Definizione).
1. Ai fini della presente legge, per conciliazione
stragiudiziale professionale si intende una procedura in cui
un terzo soggetto neutrale, diverso dal giudice competente,
facilita la comunicazione e la negoziazione fra le parti
coinvolte in una controversia al fine di promuoverne la
risoluzione consensuale tramite un accordo.
Art. 3.
(Princìpi generali).
1. La procedura di conciliazione stragiudiziale
professionale è improntata ai principi di informalità,
concentrazione e oralità.
2. Il ricorso alla procedura ha carattere volontario; le
parti possono parteciparvi anche senza l'assistenza di un
difensore, salva diversa previsione contenuta nello statuto
dell'organismo di conciliazione in relazione al valore o alla
complessità tecnica della controversia.
3. Il conciliatore non ha il potere di emettere decisioni
vincolanti in merito alla controversia.
Art. 4.
(Organismi di conciliazione).
1. Alle conciliazioni gestite con le procedure di cui alla
presente legge da uno degli organismi di cui agli articoli 7,
9 e 10 sono riconosciuti gli effetti di cui all'articolo 12 e
gli incentivi di cui all'articolo 13.
Art. 5.
(Riservatezza).
1. Salvo diversa concorde volontà delle parti, e nei
limiti previsti dalla presente legge, ogni elemento risultante
dalla procedura di conciliazione prevista dalla medesima legge
è riservato e ne sono vietate la diffusione al pubblico e la
produzione, l'esibizione ed in generale l'utilizzabilità in
giudizio come elemento o argomento di prova. Il conciliatore,
i suoi ausiliari o collaboratori e chiunque altro venga a
conoscenza della procedura per ragioni di ufficio o di
servizio non possono testimoniare su fatti e circostanze
relativi alla medesima procedura di conciliazione.
Capo II
ORGANISMI E PROCEDURE
DI CONCILIAZIONE
Art. 6.
(Princìpi generali).
1. Gli organismi privati di conciliazione di cui
all'articolo 7 adottano le misure idonee ad assicurare che:
a) i propri conciliatori abbiano frequentato un
apposito corso di formazione sulle tecniche di conciliazione,
di durata non inferiore a quaranta ore, con superamento di
esami finali, e abbiano svolto il ruolo di assistente in
almeno dieci conciliazioni;
b) il conciliatore a cui è affidata una
controversia abbia adeguata competenza nella materia oggetto
del contendere.
2. Gli organismi di conciliazione di cui agli articoli 9 e
10 adottano, nei rispettivi statuti, le misure idonee ad
assicurare che:
a) i conciliatori iscritti nei propri elenchi
abbiano frequentato un apposito corso di formazione sulle
tecniche di conciliazione, di durata non inferiore a trenta
ore, con superamento di esami finali, e abbiano svolto il
ruolo di assistente in almeno tre conciliazioni;
b) il conciliatore a cui è affidata una
controversia abbia adeguata competenza nella materia oggetto
del contendere.
3. Gli organismi di conciliazione forniscono informazioni
chiare ed accurate circa:
a) la natura dei servizi offerti e le relative
tariffe;
b) la formazione, l'esperienza e i requisiti dei
propri conciliatori.
4. Gli organismi di conciliazione comunicano l'esistenza
di qualsiasi relazione con le parti che potrebbe
ragionevolmente compromettere la propria imparzialità o
indipendenza. In particolare, gli organismi di conciliazione
comunicano alle parti:
a) ogni interesse, economico o di altro tipo, in
relazione all'esito della controversia;
b) ogni legame, finanziario, aziendale,
organizzativo o professionale rilevante, esistente con le
parti, inclusi gli accordi contrattuali che rinviano
all'organismo la risoluzione delle controversie.
5. Gli organismi di conciliazione richiedono al propri
conciliatori di sottoscrivere un apposito codice etico,
indipendentemente dall'applicabilità agli stessi di altri
codici etici professionali.
6. Gli organismi di conciliazione che offrono servizi
volti ad agevolare la risoluzione consensuale delle
controversie tra consumatori ed imprese sono tenuti, altresì a
conformarsi ai principi indicati nella raccomandazione
2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, sui princìpi
applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla
risoluzione consensuale delle controversie in materia di
consumo.
7. Gli organismi di cui agli articoli 9 e 10 possono
stipulare tra loro convenzioni per la gestione congiunta
dell'attività di conciliazione, ed avvalersi, tramite accordi
di diritto privato, di servizi offerti dagli organismi di cui
all'articolo 7.
Art. 7.
(Organismi privati di conciliazione).
1. Gli organismi privati di conciliazione:
a) sono costituiti in forma di società per
azioni;
b) hanno capitale conferito per oltre il 50 per
cento da soggetti iscritti agli albi degli avvocati e dei
dottori commercialisti nonché, eventualmente, da altre
categorie professionali individuate con decreti del Ministro
della giustizia;
c) hanno come oggetto sociale esclusivo
l'erogazione di servizi di risoluzione delle controversie,
incluse la consulenza e la formazione in tale materia;
d) includono nella denominazione sociale o nei
segni distintivi la dicitura "società di conciliazione";
possono inoltre includere la dicitura "risoluzione alternativa
delle controversie";
e) hanno sede legale ed almeno due sedi operative
nel territorio nazionale.
2. Nessun socio può partecipare a più di una società di
conciliazione.
3. L'amministrazione delle società di conciliazione spetta
esclusivamente ai soci di cui al comma 1, lettera b).
4. Le azioni delle società di conciliazione possono essere
cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci,
salva diversa disposizione dell'atto costitutivo. In caso di
morte di uno dei soci di cui al comma 1, lettera b), gli
altri soci delle società di conciliazione possono liquidarne
la quota agli eredi, ove non intendano sciogliere la società
ovvero continuarla con gli eredi medesimi.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito il
registro nazionale degli organismi privati di conciliazione.
Condizioni per l'iscrizione al registro sono il rispetto dei
requisiti di cui al comma 1 e dei princìpi generali di cui
agli articoli 3 e 6.
6. L'iscrizione al registro di cui al comma 5 del presente
articolo costituisce requisito per l'esercizio della
conciliazione civile in materia societaria ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n.
366.
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10,
l'uso, nella denominazione sociale o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle diciture
"società di conciliazione" e "risoluzione alternativa delle
controversie" da parte di soggetti non iscritti al registro di
cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro. Alla predetta sanzione non si
applica l'articolo 16 delle legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
8. Gli organismi privati di conciliazione ottengono la
certificazione ISO 9000 entro diciotto mesi dalla loro
iscrizione al registro di cui al comma 5, a pena di
cancellazione dallo stesso.
Art. 8.
(Procedura di conciliazione presso gli organismi privati
di conciliazione).
1. La procedura di conciliazione è approvata per iscritto
dalle parti che possono, d'accordo con l'organismo di
conciliazione e con il conciliatore incaricato, modificarla
per agevolare ulteriormente la comunicazione e la negoziazione
tra loro, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei princìpi
generali di cui agli articoli 3 e 6.
Art. 9.
(Camere di conciliazione presso i tribunali).
1. Ogni consiglio dell'ordine degli avvocati istituisce
presso il tribunale di pertinenza una camera di conciliazione
al fine di fornire la possibilità di esperire un procedimento
di conciliazione.
2. La camera di conciliazione ha sede presso il tribunale
e si avvale dell'organizzazione del consiglio dell'ordine
degli avvocati e delle strutture e del personale degli uffici
giudiziari del circondario del medesimo tribunale.
3. Gli statuti delle camere di conciliazione sono
improntati al principio dell'assenza di profili di interesse
personale e lucrativo nell'organizzazione interna e
nell'erogazione del servizio.
4. In assenza di designazione concorde ad opera delle
parti, i procedimenti di conciliazione sono assegnati, secondo
i criteri di automatismo previsti dagli statuti delle camere
di conciliazione, ad uno degli iscritti nell'elenco dei
giuristi conciliatori, cui possono accedere gli avvocati
iscritti all'ordine da non meno di cinque anni. Le camere di
conciliazione possono altresì istituire elenchi speciali
formati da altre persone dotate dei requisiti di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera a), che siano
particolarmente esperte in specifiche materie.
Art. 10.
(Camere di conciliazione per le controversie tra
consumatori ed imprese).
1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura è istituita una camera di conciliazione per la
risoluzione delle controversie di valore non superiore a
25.000 euro tra consumatori, anche associati tra loro, e
imprese.
2. Gli statuti possono inoltre estendere la competenza
delle singole camere di conciliazione alle controversie di
valore più elevato di quello stabilito al comma 1, in cui sia
parte un consumatore o una associazione di consumatori.
3. Ai fini di cui al presente articolo, si applica
l'articolo 9, comma 3.
4. In assenza di designazione concorde ad opera delle
parti, i procedimenti di conciliazione sono assegnati, secondo
i criteri di automatismo previsti dagli statuti delle camere
di conciliazione, ad uno degli iscritti nell'elenco dei
conciliatori, cui possono accedere gli avvocati ed i laureati
in giurisprudenza, in scienze politiche e in economia. Le
camere di conciliazione possono altresì istituire elenchi
speciali formati da altre persone dotate dei requisiti di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera a), che siano
particolarmente esperte in specifiche materie.
Art. 11.
(Procedura presso le camere
di conciliazione).
1. Presso le camere di conciliazione di cui agli articoli
9 e 10, il procedimento può essere avviato prima
dell'instaurazione del giudizio di merito, ovvero nel corso di
esso, con conseguente deroga concordata fra le parti ed il
giudice al termine dilatorio massimo stabilito per i rinvii
delle udienze.
2. La procedura inizia con istanza scritta, che può essere
depositata o inviata da entrambe le parti della controversia
oppure da una sola di esse. L'istanza di conciliazione
contiene l'indicazione delle parti, delle rispettive pretese
ed una sommaria esposizione dei fatti idonea
all'individuazione delle ragioni che le sostengono.
3. In caso di istanza unilaterale, le camere di
conciliazione provvedono a comunicarla sollecitamente
all'altra o alle altre parti.
4. Il conciliatore designato fissa un'udienza, da tenere
entro venti giorni dalla nomina, comunicandola sollecitamente
alle parti. All'udienza le parti possono comparire
personalmente o tramite soggetto munito di procura a
transigere e conciliare, nonché farsi assistere da un
difensore.
5. Il conciliatore sente le parti, anche separatamente, e
può ascoltare persone informate sui fatti, prendere visione di
documenti e procedere ad una sommaria istruzione.
6. Se una parte chiamata ad intervenire all'udienza non si
presenta, la parte che si è presentata ha diritto al rilascio
della copia del verbale che attesta la mancata comparizione.
Il comportamento della parte che non compare all'udienza senza
giustificato motivo può essere valutato ai fini delle condanna
alle spese processuali nell'eventuale giudizio di merito.
7. All'esito del procedimento il conciliatore formula una
proposta di conciliazione. Se la proposta è accettata, viene
redatto processo verbale sottoscritto dal conciliatore e dalle
parti o dai loro procuratori. In caso contrario, ciascuna
delle parti indica al conciliatore la propria definitiva
posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a
conciliare; viene redatto processo verbale sottoscritto dal
conciliatore e dalle parti o dai loro procuratori; nel caso in
cui le parti rifiutino di sottoscriverlo, ne viene dato atto e
vengono indicate le ragioni del rifiuto.
8. Se il procedimento di conciliazione è stato avviato su
istanza di tutte le parti, le posizioni assunte davanti al
conciliatore sono valutabili, nell'eventuale giudizio di
merito, in sede di decisioni sulle spese processuali. In
particolare, il giudice, valutando comparativamente le
posizioni assunte nel processo di conciliazione, le pretese
formulate nel giudizio di merito e le posizioni definite con
la sentenza che pronuncia sul merito, può escludere in tutto o
in parte la ripetizione delle spese sostenute dalla parte che
abbia ingiustificatamente rifiutato di conciliare sulla base
delle medesime o più favorevoli condizioni rispetto a quelle
riconosciute in sentenza, ovvero condannarla in tutto o in
parte al rimborso delle spese sostenute dalla parte che abbia
aderito alla proposta di conciliazione.
Capo III
NORME PER FAVORIRE IL RICORSO ALLA CONCILIAZIONE
STRAGIUDIZIALE PROFESSIONALE
Art. 12.
(Effetti del verbale di conciliazione).
1. Il verbale di conciliazione redatto dagli organismi di
conciliazione di cui all'articolo 7 può essere sottoposto
all'omologazione con ricorso al tribunale del luogo ove ha
sede l'organismo o del luogo ove è stato sottoscritto il
verbale. All'esito favorevole del procedimento di
omologazione, nel corso del quale viene verificata la
regolarità formale dell'accordo, la scrittura privata
acquisisce forza esecutiva per l'espropriazione forzata,
l'esecuzione in forma specifica, l'iscrizione di ipoteca
giudiziale e la trascrizione nei pubblici registri.
2. Il verbale di conciliazione redatto dagli organismi di
conciliazione di cui agli articoli 9 e 10 costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma
specifica, l'iscrizione di ipoteca giudiziale e la
trascrizione nei pubblici registri.
Art. 13.
(Incentivi).
1. Il verbale di conciliazione e tutti gli atti, documenti
e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono
esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto
di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di
registro senza alcun limite di valore.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera
l-ter) è aggiunta la seguente:
"l-quater) le somme corrisposte agli organismi
pubblici e privati di conciliazione riconosciuti dalla legge,
per l'esperimento delle procedure di conciliazione
stragiudiziale professionale delle controversie civili e
commerciali";
b) all'articolo 110, comma 1, le parole: "lettere
a), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti:
"lettere a), f), g) e l-quater)".
4. Chiunque, prima di intraprendere una azione
giudiziaria, dimostra di aver infruttuosamente esperito una
procedura di conciliazione, ai sensi della presente legge,
della durata di almeno otto ore, ha diritto alla riduzione
alla metà dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato
per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 14.
(Obbligo informativo per gli avvocati).
1. All'articolo 11 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"E' obbligo dell'avvocato informare il cliente di tutte
le possibilità conciliative della controversia, prima di
procedere alla proposizione del giudizio e nel corso dello
stesso".
2. L'avvocato ed il cliente, qualora intendano procedere
senza prima aver tentato di risolvere la controversia
ricorrendo ad uno degli organismi di conciliazione previsti
dalla presente legge sottoscrivono uno stampato, predisposto
dal consiglio dell'ordine di appartenenza, nel quale danno
atto di aver valutato negativamente tale opportunità. La
violazione del presente comma comporta l'improcedibilità
dell'azione.
Art. 15.
(Conciliazione stragiudiziale raccomandata dal
giudice).
1. Il giudice, qualora ritenga che vi siano gli estremi
per il successo di una conciliazione stragiudiziale, invita le
parti a rivolgersi ad uno degli organismi previsti dalla
presente legge.
Art. 16.
(Interruzione dei termini di prescrizione).
1. La proposizione di un'istanza di conciliazione presso
uno degli organismi di cui agli articoli 7, 9 e 10 della
presente legge costituisce atto di interruzione della
prescrizione ai sensi dell'articolo 2943 del codice civile.
Art. 17.
(Condizioni generali di contratto).
1. Le imprese possono attestare nella pubblicità e nelle
altre forme di comunicazione rivolte al pubblico il loro
impegno inserito nelle condizioni generali di contratto, a:
a) negoziare la risoluzione delle eventuali
controversie direttamente con la controparte, anche assistita
da associazioni di consumatori, istituendo appositi sportelli
reclami e numeri telefonici facilmente conoscibili e
accessibili per i consumatori;
b) valutare, ovvero approvare preventivamente su
proposta della controparte, la partecipazione, in caso di
fallimento del negoziato di cui alla lettera a), ad una
procedura di conciliazione stragiudiziale professionale presso
uno degli organismi di conciliazione di cui alla presente
legge prima di avviare un arbitrato o un giudizio
ordinario.
2. L'impegno di cui al comma 1 è certificato dagli
organismi di conciliazione di cui alla presente legge in
quanto espressione di una politica di mercato favorevole agli
utenti; la certificazione può essere utilizzata nella
pubblicità e nelle altre forme di comunicazione rivolte al
pubblico.
3. La falsità dell'attestazione di cui al comma 1 o della
certificazione di cui al comma 2 del presente articolo
costituisce pubblicità ingannevole e ne è in ogni caso
disposta la sospensione provvisoria ai sensi dell'articolo 7,
comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e
successive modificazioni. E' inoltre in ogni caso disposta la
pubblicazione della pronuncia e dell'apposita dichiarazione
rettificativa di cui all'articolo 7, comma 6, del medesimo
decreto legislativo n. 74 del 1992, e successive
modificazioni.
Art. 18.
(Informazione).
1. Il Ministro della giustizia provvede al coordinamento
delle informazioni e dei siti telematici di livello
distrettuale e promuove, di intesa con il Ministro delle
attività produttive, iniziative informative dirette a
diffondere capillarmente tra il pubblico la conoscenza degli
organismi di conciliazione e dei servizi offerti dai
medesimi.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19.
(Commissione nazionale per la promozione della risoluzione
consensuale delle controversie).
1. E' istituita, con sede in Roma, la Commissione
nazionale per la promozione della risoluzione consensuale
delle controversie, di seguito denominata "Commissione",
presieduta, anche a mezzo di un delegato, dal Ministro della
giustizia.
2. Il Ministro della giustizia nomina tre componenti della
Commissione, di cui uno scelto tra le persone che si siano
particolarmente distinte nella promozione della conciliazione
stragiudiziale. Gli altri componenti sono nominati con decreto
del Ministro della giustizia previa designazione:
a) uno del Ministro delle attività produttive;
b) uno del Consiglio superiore della
magistratura;
c) uno del Consiglio nazionale forense;
d) uno delle camere di conciliazione istituite
presso i tribunali;
e) uno dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) vigilare sull'effettivo perseguimento delle
finalità ispiratrici di cui all'articolo 1;
b) realizzare studi e presentare proposte sulle
materie che formano oggetto della presente legge, anche al
fine di promuovere progetti pilota per l'ulteriore
sperimentazione della conciliazione stragiudiziale
professionale presso gli organi giurisdizionali;
c) promuovere, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
l'insegnamento universitario delle tecniche e del quadro
giuridico della conciliazione nonché la conoscenza delle
opportunità professionali offerte dall'esercizio della
conciliazione nelle forme previste dalla presente legge.
4. Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al
Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge e
sull'attività della Commissione.
5. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite
le indennità per i componenti della Commissione.
6. Il Ministro della giustizia provvede al funzionamento
della Commissione con strumenti di revisione organizzativa e
rimodulazione funzionale degli uffici, che assicurino
l'invarianza della spesa quanto a strutture e personale.
Art. 20.
(Attuazione).
1. Le disposizioni di attuazione della presente legge sono
adottate, con uno o più decreti del Ministro della giustizia,
entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
Art. 21.
(Norma di copertura).
1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in 2.582.284 euro per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 22.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.