XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2457




        Onorevoli Colleghi! - Dall'inizio degli anni settanta l'opinione pubblica è divenuta via via più attenta agli aspetti problematici, talvolta negativi, della moderna tecnologia e si è largamente diffuso l'orientamento verso un ritorno totale alla natura, altrettanto irrazionale della precedente fiducia incondizionata nel miracolo tecnologico.
        Il fenomeno interessa in diversa misura tutti gli aspetti della vita, in particolare il campo della salute, dove si è riacceso, in parte spontaneo, in buona misura artificialmente sollecitato, l'interesse per la cura tramite le piante.
        Sfortunatamente "natura" è diventato sinonimo di "sicurezza".
        La consapevolezza che ogni prodotto della natura ha una struttura chimica e il suo imprescindibile indice di rischio benefico si è attenuata ad opera dei media, l'erboristeria è divenuta un business miliardario, innestandosi inoltre sulla retorica nostalgia del "buon rimedio della nonna".
        Produttori e distributori di piante più o meno medicinali, non soggetti alla rigida normativa che regola il settore farmaceutico, liberamente immettono sul mercato e pubblicizzano rimedi di nulla o dubbia efficacia, in certi casi pericolosi perché miscelati arbitrariamente dando luogo a sinergie insospettate (l'intero numero 116 di Adverse Drug Reaction Bulletin dell'aprile 1997 era dedicato a Effetti indesiderati da piante medicinali), in ogni caso privi di qualunque seria valutazione scientifica.
        Non è difficile, su un gran numero di giornali e riviste, oggi soprattutto in Internet, trovare una massa di informazioni, spot e offerte relativi alle piante per la cura di quasi tutte le patologie fisiche e mentali, non escluse quelle terminali come le neoplasie gravi e l'AIDS.
        L'European Medicines Evaluation Agency (EMEA) ha conseguentemente affidato ad uno specifico gruppo di lavoro ad hoc, l'Herbal Medicinal Products Working Group (HMPWG), il compito di esaminare il complesso delle regolamentazioni attualmente esistenti in Europa sui farmaci vegetali e di rivedere radicalmente la regolamentazione e quindi le direttive dell'Unione europea. L'HMPWG ha già elaborato una serie di linee guida, pubblicate in bozza nel 1999 (vedi documento EMEA/HMPWG/25.99), le quali, dopo essere state commentate dalle parti interessate (associazioni degli industriali, dei distributori, dei farmacisti, società scientifiche, eccetera) sono state sottoposte al vaglio del Committee on Proprietary Medicinal Products dell'EMEA e proposte infine per l'approvazione da parte della Commissione europea.
        Proprio verso la fine del gennaio 2002 il progetto di direttiva della Commissione è stato pubblicato ed è in attesa di essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio europeo e successivamente del Parlamento europeo.
        Il progetto di questa nuova regolamentazione prevede che i criteri fondamentali per la valutazione dell'ammissibilità in commercio dei prodotti vegetali siano basati su dati scientifici uguali a quelli adottati per tutte le categorie di farmaci, con la sola semplificazione, per i farmaci vegetali più tradizionali, di un trattamento analogo a quello in uso per i farmaci convenzionali con prolungata esperienza d'uso.
        In Italia la confusione e i comportamenti arbitrari sono tuttavia tali da consigliare un riordino urgente della materia che, in linea con quanto si conosce della posizione europea, non potendosi d'altra parte valutare i tempi della emanazione delle nuove direttive, faccia chiarezza su alcuni punti fondamentali della normativa nazionale. Essi emergeranno chiaramente dal commento ai singoli articoli della proposta di legge.
        L'articolo 1, dedicato all'oggetto della legge, introduce una prima distinzione tra prodotti fitoterapici ed erboristici, riservando solo ai primi l'utilizzo dei "derivati", cioè di estratti fluidi, tinture, macerati eccetera, la cui concentrazione in principio attivo ne reclama la manipolazione in sede farmaceutica.
        L'articolo 2 definisce come prodotti fitoterapici, a base di piante, parti di piante e loro derivati, quelli che hanno superato il test degli studi farmacologici e della sperimentazione clinica e conseguentemente hanno indicazioni terapeutiche e dosaggi ben definiti. Lo scopo della loro somministrazione all'uomo o all'animale è desunto dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, di recepimento di direttive europee, che fissa le proprietà del "medicinale": ripristino, modificazione o correzione di funzioni organiche.
        Il prodotto fitoterapico è pertanto un medicinale e come tale dispensabile in farmacia o direttamente su consiglio del farmacista o su prescrizione medica.
        Prodotti erboristici sono invece quelli a base di piante o delle loro parti, usati nella tradizione popolare e quindi consolidati nell'uso, ma privi di documentazione scientifica, farmacologie e clinica, circa le loro proprietà e i conseguenti dosaggi, non classificabili come "medicinali" né quindi come prodotti fitoterapici, anche per i predetti motivi intrinseci, cioè di presentazione, cui fa riferimento il citato decreto legislativo n. 178 del 1991.
        L'articolo 3 stabilisce una classificazione delle piante basata sulla certificazione di attività farmacologica e terapeutica la quale, se posseduta, ne determina la collocazione in una tabella - A - riservata alla farmacia, altrimenti in una tabella - B - accessibile anche all'erboristeria. La classificazione è affidata alla responsabilità del Ministro della salute, che si avvale dei propri organi e del parere obbligatorio del Consiglio superiore di sanità e della commissione largamente rappresentativa delle diverse istanze confluenti nel settore che viene disciplinata all'articolo 15.
        L'articolo 4 affida alle regioni, anche in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca pubblici e privati, la documentazione e l'assistenza di tutte le attività aventi per oggetto la coltivazione delle piante officinali nei suoi vari aspetti, mirando fondamentalmente alla purezza e tenuità del prodotto e ad una efficace sperimentazione. Alle regioni spetta inoltre l'iniziativa per incentivare e proteggere la coltivazione delle piante officinali e le attività collaterali e derivate.
        L'articolo 5 con coerenza assoggetta rispettivamente i prodotti della tabella A di cui all'articolo 3 alla normativa di autorizzazione per i medicinali, e i prodotti della tabella B ad autorizzazione del Ministero della salute secondo criteri fissati nel comma 4 e modalità che saranno individuate con decreto del Ministro della salute.
        L'articolo 6 individua una procedura semplificata di autorizzazione per i produttori già in possesso di autorizzazione a produrre specialità medicinali.
        L'articolo 7, comma 1, stabilisce che i prodotti erboristici (e non i prodotti fitoterapici che seguono le normative proprie del settore dei medicinali), quindi quelli elencati nella tabella B di cui all'articolo 3, sono venduti come semplici o come preconfezionati o allo stato sfuso. Possono inoltre essere miscelati non in base alla "magia" arbitraria del manipolatore, bensì secondo formulazioni che assicurino la coerenza della loro azione, riducendo il rischio di interazioni e di controindicazioni interne non utili o dannose. I successivi commi, dopo il comma 2 che identifica le rispettive autorizzazioni per l'esercizio della attività commerciale di cui al comma 1 per l'erboristeria e per la farmacia, sono dedicati alla fissazione delle indicazioni che la confezione del prodotto sfuso deve riportare a tutela del consumatore.
        L'articolo 8 continua nella linea di chiarezza prevista dall'articolo 7 stabilendo la corretta etichettatura dei prodotti erboristici preconfezionati, mentre l'articolo 9 stabilisce la procedura per l'immissione in commercio dei medesimi passando per il filtro del Ministero della salute.
        L'articolo 10 indica le disposizioni che disciplinano il commercio al dettaglio dei prodotti fitoterapici (normativa relativa alle farmacie aperte al pubblico) e dei prodotti erboristici, indicando altresì le figure professionali cui esso è riservato.
        L'articolo 11 affida alle regioni per il tramite delle aziende sanitarie locali la vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti fitoterapici ed erboristici.
        Particolarmente importante è l'articolo 12, relativo all'importazione dei prodotti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea, stante la mancanza di garanzie spesso riscontrabile in tale evenienza, anche per quanto riguarda, in particolare, la presenza di inquinanti nella merce importata.
        L'articolo 13 assume particolare rilevanza perché interviene nel delicatissimo settore della pubblicità, dove si pongono le premesse per tutte le manipolazioni in chiave affaristica della buona fede del consumatore. A parte i prodotti fitoterapici, per i quali la pubblicità sarà limitata a quelli che verranno classificati come prodotti da automedicazione esattamente come per tutti gli altri medicinali, i prodotti erboristici non potranno essere presentati dalla pubblicità come portatori di proprietà e caratteristiche che le loro stesse collocazione e classificazione vietano per i motivi intrinseci precedentemente enunciati.
        L'articolo 14 definisce le condizioni e le modalità del raccordo normativo tra la legislazione vigente e la nuova disciplina stabilita dalla presente proposta di legge, per quanto riguarda, tra l'altro, la salvaguardia degli esercizi esistenti e delle relative figure professionali.
        L'articolo 15 istituisce la Commissione tecnico-scientifica cui sono demandate funzioni consultive in merito alla formazione e alla revisione periodica delle tabelle di cui all'articolo 3 e delle formulazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7.
        Gli articoli 16, 17 e 18 si occupano della valorizzazione delle piante officinali attraverso programmi di ricerca finalizzata, della tutela della flora, della promozione della cultura erboristica e della protezione del patrimonio vegetale naturale.
        Gli articoli 19, 21 e 22 riguardano aspetti tecnici di attuazione della legge, mentre l'articolo 20 stabilisce le sanzioni relative alle infrazioni alla legge, non escluse quelle per forme pubblicitarie ingannevoli.




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