XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2457




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto).

        1. La presente legge disciplina le attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio delle piante, delle loro parti, delle droghe usate nei prodotti fitoterapici e nei prodotti erboristici, nonché dei derivati da piante, loro parti e droghe usati nei prodotti fitoterapici. La presente legge disciplina inoltre le relative attività di produzione dei materiali indicati.


Art. 2.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge si intendono:

                a) per prodotti fitoterapici, i prodotti a base di piante, delle loro parti e dei loro derivati, non addizionati con prodotti di sintesi o di semisintesi, tali da poter essere definiti naturali, sulle cui proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali sono stati condotti studi farmacologici e clinici, aventi indicazioni terapeutiche e dosaggi definiti, somministrabili all'uomo o all'animale allo scopo di ripristinarne, modificarne o correggerne le funzioni organiche e classificabili come medicinali, secondo le loro proprietà intrinseche dispensabili su consiglio del farmacista o su prescrizione medica;

                b) per prodotti erboristici, i prodotti a base di piante e delle loro parti, privi di potere nutritivo e non impiegati a scopo cosmetico, non addizionati con prodotti di sintesi o di semisintesi, tali da poter essere definiti naturali, usati nella tradizione popolare per il loro effetto benefico empiricamente valutato e comunque non classificabili, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche, come prodotti fitoterapici;

                c) per parti di piante, le sezioni definite secondo la nomenclatura convenzionale botanica;

                d) per droga, la pianta o la parte di essa sottoposta a procedimento adeguato di conservazione che ne impedisca o ritardi il processo di degradazione;

                e) per uso fitoterapico, l'utilizzo dei prodotti di cui alla lettera a);

                f) per uso erboristico, l'utilizzo dei prodotti di cui alla lettera b) per fini diversi da quelli alimentare, cosmetico e terapeutico.


Art. 3.

(Tabelle).

        1. Le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe da cui ottenere i prodotti fitoterapici o erboristici, sono classificati, secondo criteri fissati dai commi 2 e 3, nelle tabelle A e B definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e aggiornate ogni anno, dal Ministro della salute con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità e la commissione di cui all'articolo 15.
        2. La tabella A elenca le piante, le loro parti, i loro derivati e le droghe con attività farmacologica e utilizzazione terapeutica, la cui vendita al dettaglio è riservata al farmacista in farmacia.
        3. La tabella B elenca le piante, le loro parti e le droghe utilizzabili come tali o come materie prime per i prodotti erboristici. La vendita al dettaglio dei prodotti inclusi nella tabella B è riservata al farmacista e all'erborista.


Art. 4.

(Sviluppo della coltivazione
delle piante officinali).

        1. Al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione della produzione nazionale di piante officinali, le regioni possono promuovere:

                a) la costituzione, anche nell'ambito e con la partecipazione di istituti universitari e di ricerca pubblici e privati, di centri di assistenza e di documentazione sulle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle che utilizzano metodi di coltura esenti dall'utilizzazione di prodotti chimici, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e sulla lavorazione delle piante officinali, in grado di fornire informazioni e notizie relative all'acclimatamento, alla produzione di semi e di altro materiale riproduttivo, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla difesa della biodiversità, alla sperimentazione agrotecnica, all'analisi e ai controlli sulle medesime piante;

                b) iniziative volte ad incentivare la coltivazione delle piante officinali di qualunque natura, adeguando gli interventi alle peculiarità dei territori, con priorità per quelli montani e svantaggiati, individuati dalle regioni stesse. Per le finalità di cui alla presente lettera, le regioni disciplinano la concessione di contributi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati per:

                1) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per la coltivazione delle piante officinali di qualunque natura, nonché di programmi per la tutela, la valorizzazione e la promozione commerciale dei prodotti;

                2) la realizzazione della gestione di centri per la raccolta, la conservazione e la prima lavorazione delle piante officinali di qualunque natura e delle loro parti.


Art. 5.

(Autorizzazioni).

        1. Le piante, le loro parti, i loro derivati e le droghe inclusi nella tabella A di cui all'articolo 3, comma 2, sono assoggettati alla disciplina prevista per i medicinali, per le specialità con prescrizione medica, da automedicazione, generici e magistrali, dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
        2. La trasformazione e la lavorazione delle piante, delle loro parti e delle droghe incluse nella tabella B di cui all'articolo 3, comma 3, ai fini della produzione di prodotti erboristici preconfezionati, sono soggette ad autorizzazione del Ministero della salute.
        3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rilascio della stessa.
        4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata, entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie, dei requisiti tecnici prescritti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e della presenza di un responsabile del controllo di qualità che può prestare la propria attività anche con rapporto di tipo professionale. Il responsabile del controllo di qualità certifica la regolarità di ciascuna delle fasi del processo produttivo, ai sensi della normativa vigente. Il responsabile del controllo di qualità deve essere in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in scienze biologiche ovvero del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o del diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996.
        5. Le modificazioni dei dati di cui al comma 4 sono comunicate al Ministero della salute.


Art. 6.

(Procedura semplificata).

        1. I titolari dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, o dell'autorizzazione alla produzione dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, o di preparati galenici, nonché di materie prime per i farmaci, che intendono produrre, trasformare o confezionare prodotti erboristici, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della presente legge, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero della salute, non oltre il centoventesimo giorno precedente a quello dell'inizio dell'attività.
        2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati:

                a) il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del titolare dell'autorizzazione;

                b) lo stabilimento di produzione;

                c) la descrizione dei locali e delle attrezzature;

                d) la qualifica del responsabile del controllo di qualità e la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico.

        3. Le modificazioni dei dati di cui al comma 2 sono comunicate al Ministero della salute.


Art. 7.

(Vendita dei prodotti erboristici).

        1. I prodotti erboristici possono essere venduti sia come prodotti preconfezionati, sia allo stato sfuso e possono essere composti e preparati in maniera estemporanea dal farmacista o dall'erborista limitatamente alle piante, alle loro parti e alle droghe incluse nella tabella B di cui all'articolo 3, comma 3, secondo formulazioni predisposte dal Ministro della salute, periodicamente riesaminate e aggiornate, sentita la commissione di cui all'articolo 15, e stabilite con proprio decreto.
        2. L'esercizio dell'attività commerciale di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto, se svolto in erboristeria, all'autorizzazione prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e, se svolto in farmacia, è ricompreso nell'autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
        3. Le piante, le loro parti, e le droghe di cui alla tabella B vendute allo stato sfuso, sono cedute al pubblico in confezioni che riportano il nome della pianta o delle piante miscelate, la ragione sociale, l'indirizzo dell'esercizio commerciale, eventuali avvertenze e la data di scadenza. I prodotti di cui al presente comma sono esposti nei locali di vendita al dettaglio in contenitori recanti in lingua italiana, e con caratteri indelebili e leggibili, le seguenti indicazioni:

                a) la denominazione comune e il nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dall'indicazione della parte di pianta contenuta;

                b) la natura spontanea o coltivata della pianta, il metodo e il luogo di coltivazione;

                c) la data di raccolta e di confezionamento;

                d) il numero di lotto;

                e) il metodo di preparazione e l'eventuale trattamento con fitofarmaci al fine di consentirne la conservazione;

                f) le modalità di conservazione, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

                g) la data di scadenza;

                h) l'indicazione dell'eventuale pericolo, ai sensi della normativa vigente sull'etichettatura dei prodotti pericolosi;

                i) il nome o il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del trasformatore o del responsabile della commercializzazione del prodotto;

                l) il prezzo per unità di vendita, che può essere altresì riportato in un listino consultabile dal pubblico.
        4. Le piante, le loro parti, i loro derivati e le droghe inclusi nella tabella A di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge sono assoggettati alla disciplina, prevista dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, per le specialità medicinali e i galenici a denominazione comune.


Art. 8.

(Etichettatura).

        1. I prodotti erboristici preconfezionati riportano sulle confezioni o sulle etichette in lingua italiana e con caratteri indelebili e leggibili, le indicazioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), specificando le eventuali modalità di utilizzazione da parte dei bambini, l), m) e m-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, la dizione "prodotto erboristico" e le indicazioni relative alla denominazione comune, al nome della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguita dall'indicazione della parte di pianta contenuta, e alle proprietà specifiche del prodotto, nonché alle precauzioni d'uso, se necessarie. La denominazione comune e la dizione "prodotto erboristico" sulle confezioni dei prodotti erboristici preconfezionati sono riportate anche in carattere braille.
        
2. Le indicazioni degli ingredienti previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono riportate in ordine decrescente di quantità presente riferita al peso e al volume. Le indicazioni di cui al presente comma valgono altresì per gli ingredienti che compongono i prodotti erboristici miscelati.


Art. 9.

(Immissione in commercio).

        1. I soggetti che intendono immettere in commercio prodotti erboristici preconfezionati trasmettono al Ministero della salute, prima dell'immissione in commercio, le etichette. Il Ministero della salute può richiedere ulteriori, specifiche informazioni sulle indicazioni riportate nell'etichetta, entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine, il prodotto può essere immesso in commercio.


Art. 10.

(Commercio al dettaglio).

        1. L'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio dei prodotti fitoterapici è soggetto alle disposizioni previste per le farmacie dalla legislazione vigente.
        2. L'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio dei prodotti erboristici è soggetto alle disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed è riservato a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche, del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia o del diploma universitario in tecniche erboristiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del l9 febbraio 1996.


Art. 11.

(Vigilanza igienico-sanitaria).

        1. La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti fitoterapici ed erboristici spetta alle regioni, che la esercitano mediante le aziende sanitarie locali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.


Art. 12.

(Importazione).

        1. L'importazione dagli Stati non appartenenti all'Unione europea delle piante, delle loro parti, dei loro derivati, e delle droghe, nonché dei prodotti erboristici preconfezionati, è soggetta ad autorizzazione del Ministero della salute, che verifica la rispondenza di tali prodotti ai requisiti previsti dalla presente legge.
        2. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.


Art. 13.

(Pubblicità).

        1. La pubblicità dei prodotti fitoterapici è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
        2. La pubblicità dei prodotti erboristici non deve indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e non deve essere tale da indurre ad attribuire allo stesso proprietà e funzioni diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b). Alla pubblicità dei prodotti erboristici si applicano altresì le disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni.


Art. 14.

(Disposizioni transitorie).

        1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di trasformazione e di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe ai fini della produzione di prodotti erboristici preconfezionati possono proseguire le medesime attività per un periodo non superiore a tre anni, a condizione che entro sei mesi dalla scadenza del suddetto termine presentino al Ministero della salute la domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 5.
        2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività previste dagli articoli 7 e 10 o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, e che sono in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, del diploma di laurea in scienze biologiche o in medicina e chirurgia o in scienze agrarie ovvero del diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia, possono continuare a svolgere le medesime attività, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo.
        3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, senza essere in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, esercitano le attività previste dagli articoli 7 e 10 della presente legge o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, possono continuare a svolgere le medesime attività a condizione che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge superino un apposito esame di idoneità, sostenuto al termine di un corso di aggiornamento, disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli eventuali oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di aggiornamento si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti, secondo modalità definite con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al presente comma, senza oneri per il bilancio dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        4. I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, che non esercitano l'attività di erborista da più di tre anni, sono ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 3 del presente articolo.
        5. I prodotti fitoterapici ed erboristici preconfezionati in commercio alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere venduti per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla medesima data.


Art. 15.

(Commissione tecnico-scientifica).

        1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, nomina una commissione tecnico-scientifica presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità e formata da altri otto componenti esperti in erboristeria, farmacologia, tossicologia e botanica farmaceutica, di cui quattro designati rispettivamente da ciascuno dei Ministri citati e quattro designati rispettivamente dalle associazioni degli erboristi, dalle associazioni dei produttori, dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e dalla Federazione nazionale dell'ordine dei farmacisti. I componenti della commissione durano in carica due anni e sono rinnovabili per non più di due incarichi consecutivi. L'istituzione e il funzionamento della commissione non comportano oneri per il bilancio dello Stato.
        2. La commissione di cui al comma 1 svolge funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro della salute, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 7, comma 1.


Art. 16.

(Ricerca finalizzata).

        1. Nell'ambito dei programmi di ricerca finalizzata del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti delle risorse ad essi attribuite ai sensi della normativa vigente, sono finanziati specifici progetti volti allo studio e alla valorizzazione delle piante officinali e delle relative tecniche di coltivazione e di trasformazione.
        2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei progetti aventi gli obiettivi previsti dal comma 1 e da esse finanziati.


Art. 17.

(Tutela della flora).

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano la protezione della flora prevedendo i limiti entro i quali è consentita la libera raccolta delle piante officinali spontanee da parte di raccoglitori erboristi diplomati a scopo commerciale o da parte di singoli per scopi personali, e individuano le piante officinali da proteggere e di cui regolamentare la raccolta.


Art. 18.

(Promozione della cultura erboristica).

        1. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi programmi di educazione sanitaria, possono promuovere, attraverso i comuni, le aziende sanitarie locali e le scuole, la conoscenza delle piante officinali, assicurando la corretta informazione e l'educazione sanitaria sul loro impiego, anche con riferimento alle tradizioni popolari, nonché sulla protezione e sullo sviluppo del patrimonio vegetale naturale quale risorsa biologica utile per la salute dell'uomo.


Art. 19.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento
e di Bolzano).

        1. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.


Art. 20.

(Sanzioni).

        1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549 euro a 6.197 euro.
        2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua la pubblicità dei prodotti erboristici in violazione di quanto disposto dall'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.033 euro a 6.197 euro.
        3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confeziona, detiene per vendere o vende prodotti erboristici non conformi a quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 775 euro a 4.648 euro. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 9.
        4. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio dei prodotti fitoterapici senza essere in possesso del diploma di laurea in farmacia e della autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è punito con le sanzioni previste dall'articolo 348 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
        5. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio dei prodotti erboristici senza essere in possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge, è punito con la sanzione di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 25.823 euro.


Art. 21.

(Abrogazioni).

        1. La legge 6 gennaio 1931, n. 99, il regolamento di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, la legge 9 ottobre 1942, n. 1421, e gli articoli 1, 2 e 3 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, e successive modificazioni, sono abrogati.


Art. 22.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, l4, 20 e 21 si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale.



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