XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2456




        Onorevoli Colleghi! - Molti di voi forse conoscono la difficile condizione nella quale versano le imprese produttrici di bevande alcoliche. In questo settore, infatti, le diverse imposte dovute allo Stato danneggiano in modo grave e sempre più penalizzate le aziende che operano nel settore. Parliamo di quelle aziende che producono ed immettono in commercio i prodotti alcolici e che sono costrette a versare all'erario tre diversi tipi di imposta: l'accisa, nella misura di circa seicentoventi euro per ogni 100 litri di prodotto, il contrassegno sulle bottiglie - variabile da tre a trenta centesimi di euro a seconda del contenuto e della capacità del contenitore - ed, infine, l'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento sul corrispettivo della cessione del prodotto, comprensivo di accisa e contrassegno, che arriva a configurare addirittura una sorta di imposta sull'imposta.
        Proprio in merito all'eccessivo gravame fiscale del quale soffrono le imprese produttrici di alcolici è intervenuto nel 1996 il decreto-legge n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha modificato la disciplina in materia di termini e modalità di pagamento dell'accisa, contenuta nell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, stabilendo che il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese, e per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 16 del mese successivo.
        Appare evidente, purtroppo, che la previsione del citato articolo 3 del testo unico, come modificato dal decreto-legge n. 669 del 1996, invece di aiutare un settore già vessato dall'imposizione fiscale lo penalizza ulteriormente, costringendo le imprese produttrici a versare l'accisa all'erario mediamente ogni 22,5 giorni contro i 60 previsti precedentemente, facendo si che i produttori, nei fatti, siano costretti ad anticipare all'erario circa il cinquanta per cento di quello che incasseranno. Si innesta, infatti, a questo punto la seconda grave questione che danneggia i produttori di alcolici, cioè quella dei termini di pagamento per le aziende che immettono in consumo gli alcolici, dopo averli acquistati dalla imprese produttrici. In base alle vigenti disposizioni di legge, infatti, per le cessioni di prodotti alcolici a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o del ritiro dei beni medesimi (articolo 22 della legge 18 febbraio 1999, n. 28). Nella realtà tuttavia questi termini di pagamento vengono nella stragrande maggioranza dei casi disattesi, con un ritardo nei pagamenti di circa sessanta o settanta giorni, creando di conseguenza un vuoto nelle casse delle imprese produttrici comunque costrette a loro volta a rispettare i termini dei versamenti all'erario.
        Tutto ciò premesso, gravissime sono le conseguenze sul settore della produzione degli alcolici, nel quale sempre più numerose sono le piccole e medie imprese costrette a chiudere di fronte alla consistente riduzione degli utili mentre le grandi aziende provvedono alla cessione delle loro quote ad imprese multinazionali straniere.
        Durante la scorsa legislatura già era stato fatto, da parte dell'allora opposizione, un tentativo nel senso di aiutare questo specifico settore, attraverso la votazione di una risoluzione nella competente Commissione che impegnava il Governo ad assumere apposite iniziative legislative, finalizzate a prevedere l'allungamento dei termini di pagamento dell'accisa dovuta dai produttori, ma nulla è stato fatto in questo senso. La presente proposta di legge intende quindi operare finalmente una modifica alla disciplina vigente, prevedendo appunto quanto richiesto dalla risoluzione del 1997, attraverso una nuova modifica all'articolo 3 del citato testo unico, che fissa in sessanta giorni il termine per il versamento dell'accisa allo Stato da parte delle imprese produttrici, stabilendo che per gli alcolici il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale i prodotti sono stati immessi in consumo.




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