XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2456
Onorevoli Colleghi! - Molti di voi forse conoscono la
difficile condizione nella quale versano le imprese
produttrici di bevande alcoliche. In questo settore, infatti,
le diverse imposte dovute allo Stato danneggiano in modo grave
e sempre più penalizzate le aziende che operano nel settore.
Parliamo di quelle aziende che producono ed immettono in
commercio i prodotti alcolici e che sono costrette a versare
all'erario tre diversi tipi di imposta: l'accisa, nella misura
di circa seicentoventi euro per ogni 100 litri di prodotto, il
contrassegno sulle bottiglie - variabile da tre a trenta
centesimi di euro a seconda del contenuto e della capacità del
contenitore - ed, infine, l'imposta sul valore aggiunto del 19
per cento sul corrispettivo della cessione del prodotto,
comprensivo di accisa e contrassegno, che arriva a configurare
addirittura una sorta di imposta sull'imposta.
Proprio in merito all'eccessivo gravame fiscale del quale
soffrono le imprese produttrici di alcolici è intervenuto nel
1996 il decreto-legge n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha modificato la
disciplina in materia di termini e modalità di pagamento
dell'accisa, contenuta nell'articolo 3 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, stabilendo che il pagamento dell'accisa, fatte salve
le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere
effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi
quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese, e
per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16
alla fine del mese, entro il giorno 16 del mese successivo.
Appare evidente, purtroppo, che la previsione del citato
articolo 3 del testo unico, come modificato dal decreto-legge
n. 669 del 1996, invece di aiutare un settore già vessato
dall'imposizione fiscale lo penalizza ulteriormente,
costringendo le imprese produttrici a versare l'accisa
all'erario mediamente ogni 22,5 giorni contro i 60 previsti
precedentemente, facendo si che i produttori, nei fatti, siano
costretti ad anticipare all'erario circa il cinquanta per
cento di quello che incasseranno. Si innesta, infatti, a
questo punto la seconda grave questione che danneggia i
produttori di alcolici, cioè quella dei termini di pagamento
per le aziende che immettono in consumo gli alcolici, dopo
averli acquistati dalla imprese produttrici. In base alle
vigenti disposizioni di legge, infatti, per le cessioni di
prodotti alcolici a soggetti autorizzati ad immetterli in
consumo i corrispettivi devono essere versati entro sessanta
giorni dal momento della consegna o del ritiro dei beni
medesimi (articolo 22 della legge 18 febbraio 1999, n. 28).
Nella realtà tuttavia questi termini di pagamento vengono
nella stragrande maggioranza dei casi disattesi, con un
ritardo nei pagamenti di circa sessanta o settanta giorni,
creando di conseguenza un vuoto nelle casse delle imprese
produttrici comunque costrette a loro volta a rispettare i
termini dei versamenti all'erario.
Tutto ciò premesso, gravissime sono le conseguenze sul
settore della produzione degli alcolici, nel quale sempre più
numerose sono le piccole e medie imprese costrette a chiudere
di fronte alla consistente riduzione degli utili mentre le
grandi aziende provvedono alla cessione delle loro quote ad
imprese multinazionali straniere.
Durante la scorsa legislatura già era stato fatto, da
parte dell'allora opposizione, un tentativo nel senso di
aiutare questo specifico settore, attraverso la votazione di
una risoluzione nella competente Commissione che impegnava il
Governo ad assumere apposite iniziative legislative,
finalizzate a prevedere l'allungamento dei termini di
pagamento dell'accisa dovuta dai produttori, ma nulla è stato
fatto in questo senso. La presente proposta di legge intende
quindi operare finalmente una modifica alla disciplina
vigente, prevedendo appunto quanto richiesto dalla risoluzione
del 1997, attraverso una nuova modifica all'articolo 3 del
citato testo unico, che fissa in sessanta giorni il termine
per il versamento dell'accisa allo Stato da parte delle
imprese produttrici, stabilendo che per gli alcolici il
pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro l'ultimo
giorno del secondo mese successivo a quello nel quale i
prodotti sono stati immessi in consumo.