XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2456




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

        "4-bis. Il pagamento dell'accisa sugli alcolici deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale i prodotti sono stati immessi in consumo".



Frontespizio Relazione