XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2456
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Il pagamento dell'accisa sugli alcolici deve
essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese
successivo a quello nel quale i prodotti sono stati immessi in
consumo".