XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2455
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di
legge, si intende sanare una situazione di disparità di
trattamento venutasi a creare all'interno dell'Amministrazione
della difesa fra il personale militare nei cui confronti il
Consiglio di Stato si è espresso in maniera favorevole ai
ricorrenti, relativamente al riconoscimento dell'inserimento
dell'indennità operativa, prevista prima della legge 6 marzo
1958, n. 192, e poi dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, nel
computo dell'indennità di buonuscita e coloro che, pur
vantando gli stessi requisiti si erano visti negare tale
beneficio. Tale situazione fra l'altro si rifletterà anche nel
futuro per il personale che cesserà dal servizio.
Questo sulla base della sentenza n. 278 del 27 giugno 1995
della Corte costituzionale, che dichiarava infondata la
questione di legittimità costituzionale sollevata dal
tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, degli
articoli 3 e 38 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 e della
legge 23 marzo 1983, n. 78. Nella citata sentenza l'Alta Corte
ammetteva tuttavia la necessità di integrare per via
legislativa l'elencazione degli emolumenti utili al computo
dell'indennità di buonuscita, essendo le indennità operative
un compenso a carattere fisso e continuativo, senza una
specifica connessione con lo svolgimento di particolari
servizi, ed interamente pensionabili e computabili nella
tredicesima mensilità. Ciò trova infatti riscontro nella legge
8 agosto 1993, n. 335, recante "Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare", allorquando
all'articolo 2, comma 9, viene riconosciuto indistintamente a
tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed in
particolare per i dipendenti statali che il parametro base del
trattamento stipendiale e pensionistico non può che essere la
retribuzione in tutte le sue componenti, comprensiva di tutte
le somme corrisposte in costanza di servizio in misura fissa e
continuativa ed a titolo non occasionale. Tale disposizione è
puntualmente applicabile al caso in specie; in caso contrario,
vi sarebbe un palese contrasto con precisi parametri
costituzionali (articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo
comma, della Costituzione).
Per quanto sopra illustrato, risulta quindi assolutamente
necessario ed urgente ripristinare con norma legislativa il
principio di equità fra il personale che si è visto
riconosciuto il diritto di un differente computo
dell'indennità di buonuscita e la restante parte che, pur in
possesso di identici requisiti, tale diritto si è visto
negare.
La presente proposta di legge si compone di cinque
articoli che, specificatamente prevedono:
articolo 1: la modifica dell'articolo 18 della legge 23
marzo 1983, n. 78, al fine di includere le indennità operative
nel computo della indennità di buonuscita;
articolo 2: il recupero, con rateizzazione, da parte
dell'ente previdenziale delle somme dovute dal personale
beneficiario quale contributo previdenziale e l'estensione del
beneficio al personale in quiescenza ed ai superstiti, con
retroattività decennale;
articolo 3: l'estinzione di ogni giudizio pendente e dei
provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato;
articolo 4: l'individuazione degli oneri e della
relativa copertura;
articolo 5: l'entrata in vigore della legge.