XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2455




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge, si intende sanare una situazione di disparità di trattamento venutasi a creare all'interno dell'Amministrazione della difesa fra il personale militare nei cui confronti il Consiglio di Stato si è espresso in maniera favorevole ai ricorrenti, relativamente al riconoscimento dell'inserimento dell'indennità operativa, prevista prima della legge 6 marzo 1958, n. 192, e poi dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, nel computo dell'indennità di buonuscita e coloro che, pur vantando gli stessi requisiti si erano visti negare tale beneficio. Tale situazione fra l'altro si rifletterà anche nel futuro per il personale che cesserà dal servizio.
        Questo sulla base della sentenza n. 278 del 27 giugno 1995 della Corte costituzionale, che dichiarava infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, degli articoli 3 e 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 e della legge 23 marzo 1983, n. 78. Nella citata sentenza l'Alta Corte ammetteva tuttavia la necessità di integrare per via legislativa l'elencazione degli emolumenti utili al computo dell'indennità di buonuscita, essendo le indennità operative un compenso a carattere fisso e continuativo, senza una specifica connessione con lo svolgimento di particolari servizi, ed interamente pensionabili e computabili nella tredicesima mensilità. Ciò trova infatti riscontro nella legge 8 agosto 1993, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", allorquando all'articolo 2, comma 9, viene riconosciuto indistintamente a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed in particolare per i dipendenti statali che il parametro base del trattamento stipendiale e pensionistico non può che essere la retribuzione in tutte le sue componenti, comprensiva di tutte le somme corrisposte in costanza di servizio in misura fissa e continuativa ed a titolo non occasionale. Tale disposizione è puntualmente applicabile al caso in specie; in caso contrario, vi sarebbe un palese contrasto con precisi parametri costituzionali (articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione).
        Per quanto sopra illustrato, risulta quindi assolutamente necessario ed urgente ripristinare con norma legislativa il principio di equità fra il personale che si è visto riconosciuto il diritto di un differente computo dell'indennità di buonuscita e la restante parte che, pur in possesso di identici requisiti, tale diritto si è visto negare.
        La presente proposta di legge si compone di cinque articoli che, specificatamente prevedono:

            articolo 1: la modifica dell'articolo 18 della legge 23 marzo 1983, n. 78, al fine di includere le indennità operative nel computo della indennità di buonuscita;

            articolo 2: il recupero, con rateizzazione, da parte dell'ente previdenziale delle somme dovute dal personale beneficiario quale contributo previdenziale e l'estensione del beneficio al personale in quiescenza ed ai superstiti, con retroattività decennale;

            articolo 3: l'estinzione di ogni giudizio pendente e dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato;

            articolo 4: l'individuazione degli oneri e della relativa copertura;

            articolo 5: l'entrata in vigore della legge.




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