XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2455
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al sesto comma dell'articolo 18 della legge 23 marzo
1983, n. 78, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
nell'indennità di buonuscita".
Art. 2.
1. Sulle indennità di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7
della legge 23 marzo 1983, n. 78, è dovuto, a decorrere dal
decimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della
presente legge, il contributo previdenziale obbligatorio a
carico del personale iscritto alla gestione ENPAS
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'Amministrazione pubblica (INPDAP). Tale contributo è
recuperato in quarantotto rate mensili a valere sul
trattamento economico di attività del personale destinatario
della presente legge. Per coloro che cessano dal servizio
prima dell'integrale recupero, la residua somma è trattenuta
in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita.
2. Nei confronti del personale cessato dal servizio nei
dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore della
presente legge, il contributo è determinato con riferimento
alle indennità di cui al comma 1 spettanti nel periodo stesso
per il grado, livello, qualifica o posizione giuridica
rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed è
trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di
buonuscita.
3. Il trattamento derivante dall'applicazione della
presente legge spetta ai titolari, ai loro superstiti nonché a
quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i
rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di
buonuscita.
4. Le somme dovute a titolo di prestazione ai sensi della
presente legge e quelle dovute per i contributi ai sensi del
presente articolo non danno luogo a corresponsione di
interessi né a rivalutazione monetaria.
5. Le spese sostenute dalla gestione ENPAS, al netto delle
somme trattenute e recuperate, per la riliquidazione
dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 1, sono
rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base
delle effettive prestazioni erogate.
Art. 3.
1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, aventi ad oggetto la riliquidazione
dell'indennità di buonuscita con l'inclusione delle indennità
di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono dichiarati estinti
d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.
2. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in
giudicato restano privi di effetto.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 18.592.448,37 euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.