XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2455




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al sesto comma dell'articolo 18 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nell'indennità di buonuscita".


Art. 2.

        1. Sulle indennità di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è dovuto, a decorrere dal decimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alla gestione ENPAS dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP). Tale contributo è recuperato in quarantotto rate mensili a valere sul trattamento economico di attività del personale destinatario della presente legge. Per coloro che cessano dal servizio prima dell'integrale recupero, la residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita.
        2. Nei confronti del personale cessato dal servizio nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo è determinato con riferimento alle indennità di cui al comma 1 spettanti nel periodo stesso per il grado, livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed è trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
        3. Il trattamento derivante dall'applicazione della presente legge spetta ai titolari, ai loro superstiti nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita.
        4. Le somme dovute a titolo di prestazione ai sensi della presente legge e quelle dovute per i contributi ai sensi del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi né a rivalutazione monetaria.
        5. Le spese sostenute dalla gestione ENPAS, al netto delle somme trattenute e recuperate, per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 1, sono rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle effettive prestazioni erogate.


Art. 3.

        1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione delle indennità di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.
        2. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 18.592.448,37 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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