XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2453 - 1499-A




        Onorevoli Colleghi ! La proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, reca disposizioni volte a modificare la vigente normativa in materia di esercizio del diritto di voto da parte di elettori affetti da grave infermità. La proposta di legge è volta a novellare sia il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sia il testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.
        L'attuale articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati - il cui contenuto è identico a quello dei primi sei commi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali - stabilisce in via generale, al primo comma, che gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.
        Il successivo secondo comma, tuttavia, dispone una deroga in quanto consente che gli elettori affetti da gravi infermità - i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità - esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore. Gli accompagnatori devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.
        I successivi commi dell'articolo in esame stabiliscono che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido e che sul suo certificato elettorale sia fatta apposita annotazione dal presidente del seggio presso il quale ha assolto tale compito; si stabilisce inoltre che i presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
        A tal riguardo si ricorda che a seguito dell'introduzione della tessera elettorale - in luogo del certificato - l'annotazione è apposta all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.
        L'accompagnatore è tenuto a consegnare il certificato dell'elettore accompagnato e il presidente del seggio deve accertare, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, registrando nel verbale il modo di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore; il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
        Secondo la normativa vigente sono ammessi al voto assistito e dispensati dalla presentazione del certificato medico gli elettori ciechi, quelli amputati delle mani e quelli colpiti da paralisi.
        Negli altri casi, ove l'elettore non produca un'idonea certificazione medica, è rimesso al presidente di seggio l'accertamento dell'effettività dell'impedimento. In ogni caso, l'impedimento deve essere riconducibile alla riduzione della capacità visiva o alla mobilità degli arti superiori, non essendo consentito il voto assistito per le infermità che colpiscano altro tipo di capacità dell'elettore.
        La proposta di legge in esame, come precedentemente anticipato, si propone di introdurre modifiche alla suddetta disciplina al fine di rendere più semplice la procedura per l'esercizio del voto dei cittadini affetti da gravi infermità.
        In particolare con l'articolo 1, comma 1, ci si propone di rimuovere il requisito di iscrizione nello stesso comune per l'accompagnatore dell'elettore che necessiti di assistenza per l'espressione del voto. Come si è detto, ai sensi della normativa vigente, gli accompagnatori devono essere "iscritti nel Comune". L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame prevede invece che l'accompagnatore possa essere iscritto "in un qualsiasi Comune della Repubblica".
        Il comma 2 dello stesso articolo 1 introduce la possibilità che sulla tessera elettorale sia indicato - su richiesta dell'elettore, attraverso l'apposizione di un simbolo o codice - il diritto al voto assistito. L'annotazione del diritto al voto assistito è volta ad eliminare il ricorso alla richiesta, e alla successiva presentazione, di certificazioni mediche in occasione di ogni elezione.
        All'annotazione si procede su richiesta dell'elettore; pertanto per gli elettori che non avanzeranno specifica istanza continueranno ad applicarsi le norme vigenti che prevedono l'esibizione del certificato medico.
        L'annotazione del diritto al voto assistito deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni vigenti "in materia di riservatezza personale" ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
        La proposta di legge, per il suo contenuto altamente condivisibile, è stata approvata al Senato da una larghissima maggioranza e anche durante l'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali sul suo contenuto hanno concordato tutti i gruppi.
        Per tutti questi motivi se ne auspica una sollecita approvazione definitiva.

Gianclaudio BRESSA, relatore.



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