XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2453 - 1499-A
Onorevoli Colleghi ! La proposta di legge in esame, già
approvata dal Senato, reca disposizioni volte a modificare la
vigente normativa in materia di esercizio del diritto di voto
da parte di elettori affetti da grave infermità. La proposta
di legge è volta a novellare sia il testo unico delle leggi
per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sia il testo
unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli
organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.
L'attuale articolo 55 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati - il cui
contenuto è identico a quello dei primi sei commi
dell'articolo 41 del testo unico delle leggi per la
composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni
comunali - stabilisce in via generale, al primo comma, che gli
elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in
Italia, inviare il voto per iscritto.
Il successivo secondo comma, tuttavia, dispone una deroga
in quanto consente che gli elettori affetti da gravi infermità
- i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o
da altro impedimento di analoga gravità - esercitano il
diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria
famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato
volontariamente scelto come accompagnatore. Gli accompagnatori
devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.
I successivi commi dell'articolo in esame stabiliscono che
nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore
per più di un invalido e che sul suo certificato elettorale
sia fatta apposita annotazione dal presidente del seggio
presso il quale ha assolto tale compito; si stabilisce inoltre
che i presidenti di seggio devono richiedere agli
accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se
hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
A tal riguardo si ricorda che a seguito dell'introduzione
della tessera elettorale - in luogo del certificato -
l'annotazione è apposta all'interno dello spazio destinato
alla certificazione dell'esercizio del voto.
L'accompagnatore è tenuto a consegnare il certificato
dell'elettore accompagnato e il presidente del seggio deve
accertare, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia
scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome
e cognome, registrando nel verbale il modo di votazione,
indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione,
il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente
accertato l'impedimento ed il nome e cognome
dell'accompagnatore; il certificato medico eventualmente
esibito è allegato al verbale.
Secondo la normativa vigente sono ammessi al voto
assistito e dispensati dalla presentazione del certificato
medico gli elettori ciechi, quelli amputati delle mani e
quelli colpiti da paralisi.
Negli altri casi, ove l'elettore non produca un'idonea
certificazione medica, è rimesso al presidente di seggio
l'accertamento dell'effettività dell'impedimento. In ogni
caso, l'impedimento deve essere riconducibile alla riduzione
della capacità visiva o alla mobilità degli arti superiori,
non essendo consentito il voto assistito per le infermità che
colpiscano altro tipo di capacità dell'elettore.
La proposta di legge in esame, come precedentemente
anticipato, si propone di introdurre modifiche alla suddetta
disciplina al fine di rendere più semplice la procedura per
l'esercizio del voto dei cittadini affetti da gravi
infermità.
In particolare con l'articolo 1, comma 1, ci si propone di
rimuovere il requisito di iscrizione nello stesso comune per
l'accompagnatore dell'elettore che necessiti di assistenza per
l'espressione del voto. Come si è detto, ai sensi della
normativa vigente, gli accompagnatori devono essere "iscritti
nel Comune". L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in
esame prevede invece che l'accompagnatore possa essere
iscritto "in un qualsiasi Comune della Repubblica".
Il comma 2 dello stesso articolo 1 introduce la
possibilità che sulla tessera elettorale sia indicato - su
richiesta dell'elettore, attraverso l'apposizione di un
simbolo o codice - il diritto al voto assistito. L'annotazione
del diritto al voto assistito è volta ad eliminare il ricorso
alla richiesta, e alla successiva presentazione, di
certificazioni mediche in occasione di ogni elezione.
All'annotazione si procede su richiesta dell'elettore;
pertanto per gli elettori che non avanzeranno specifica
istanza continueranno ad applicarsi le norme vigenti che
prevedono l'esibizione del certificato medico.
L'annotazione del diritto al voto assistito deve essere
effettuata nel rispetto delle disposizioni vigenti "in materia
di riservatezza personale" ed in particolare della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
La proposta di legge, per il suo contenuto altamente
condivisibile, è stata approvata al Senato da una larghissima
maggioranza e anche durante l'esame in sede referente presso
la Commissione Affari costituzionali sul suo contenuto hanno
concordato tutti i gruppi.
Per tutti questi motivi se ne auspica una sollecita
approvazione definitiva.
Gianclaudio BRESSA, relatore.