2. All'articolo 55 del
citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica n.361 del 1957, e
all'articolo 41 del citato
testo unico di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica n.570 del 1960, è
aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"L'annotazione del
diritto al voto assistito, di
cui al secondo comma, è
inserita, su richiesta
dell'interessato, corredata
della relativa
documentazione, a cura del
Comune di iscrizione
elettorale, mediante
apposizione di un
corrispondente simbolo o
codice, nella tessera
elettorale personale, nel
rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di
riservatezza personale ed in
particolare della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni".
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