XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2451
Onorevoli Colleghi! - La sentenza con la quale il
Consiglio di Stato nel giugno del 2001 ha annullato le
elezioni regionali del Molise, tenutesi nell'aprile 2000, ha
dato rilevanza generale ad un problema che da sempre assilla
sia le forze politiche, sia le strutture degli enti locali:
gli adempimenti connessi alla validità delle sottoscrizioni
per la presentazione delle liste e delle candidature. Da un
lato i partiti devono raccogliere in un arco di tempo
ristrettissimo un gran numero di firme, dall'altro gli enti
locali hanno un solo giorno per verificare se i sottoscrittori
siano effettivamente iscritti nei propri elenchi come elettori
e per predisporre i relativi certificati elettorali. La
normativa in vigore per quel che riguarda le sottoscrizioni
elettorali è basata sul criterio delle classi di abitanti,
classi diversificate a seconda del tipo di elezioni. Tale
criterio si traduce in palesi sperequazioni. In particolare
per le elezioni regionali (maggioritario) il numero minimo di
richieste va dallo 0,4-0,6 per mille abitanti nelle grandi
regioni (Lombardia, Campania) al 2,8-3 per mille nelle piccole
regioni, quali appunto il Molise. Divari crescenti si
registrano nelle elezioni provinciali (dallo 0,5 per mille di
Roma e Milano al 6,2-8,2 per mille di Verbania ed Isernia)
fino al limite di 25 firme per mille nei comuni con 1.001
abitanti (elezioni comunali).
In tema di sottoscrizioni la normativa in vigore prevede
che esse debbano essere raccolte, autenticate e corredate dai
relativi certificati prima della presentazione delle liste.
Poiché la definizione di queste avviene di norma una settimana
prima della presentazione, ne consegue che la raccolta delle
sottoscrizioni, l'autentica ed il reperimento dei certificati
si concentra in pochi giorni, a tutto discapito della
trasparenza e della regolarità. E' pur vero che le
sottoscrizioni possono raccogliersi nei centottanta giorni
precedenti la data delle elezioni, ma tale ipotesi è solo
teorica. Altro motivo di malcostume sono le autenticazioni
"collettive" che possono agevolare le operazioni, ma sono
fonte di imprecisioni.
Nel caso delle elezioni regionali del Molise il Consiglio
di Stato ha dichiarato non ammissibili alle competizioni
alcune liste. Poiché il numero di voti di tali liste era
superiore allo scarto tra i due Poli che si contendevano la
Presidenza della regione è stato necessario annullare la
consultazione elettorale.
Nello scorrere la sentenza si apprende che "(...) talune
firme non potevano essere computate in quanto corredate da
certificati elettorali con firma stampigliata apposta con
timbro a secco e non con meccanizzazione elettronica (...)",
che "(...) 300 sottoscrizioni erano corredate tardivamente da
certificato elettorale (...)", che "(...) 45 non specificavano
il tipo di documento esibito per l'identificazione, ma solo
numeri preceduti da due lettere (...)": tutti errori rilevanti
e tali da inficiare il risultato elettorale, ma tutti errori
chiaramente dovuti alla fretta ad alla convulsa sequenza di
adempimenti. Né la vicenda deve considerarsi conclusa poiché
restano ancora in piedi i procedimenti connessi, in materia di
reati elettorali, a carico in particolare di sindaci, di
funzionari comunali e di partito. Procedimenti nei quali molto
spesso vengono contestate, oltre ai reati elettorali, figure
di reato quali il falso ideologico (articolo 479 del codice
penale con pene fino a sei anni di reclusione) o il falso
ideologico commesso da privato in atto pubblico (articolo 483
del codice penale con pene fino a due anni).
Questi eventi, con la lunga catena di conseguenze
descritte e le connesse incertezze sulla composizione degli
organi elettivi, in realtà si verificano, sia pure con assai
minor clamore, ad ogni tornata elettorale; per questi motivi
riteniamo utile presentare la proposta di legge. Essa si basa
su alcune innovazioni rilevanti, ma al tempo stesso abbastanza
semplici e tali da impedire il ripetersi dei fenomeni
descritti:
a) allargare la platea dei soggetti politici
esclusi dalla raccolta delle sottoscrizioni elettorali;
b) consentire agli elettori di autocertificare la
propria appartenenza alle liste elettorali di un dato comune e
di dichiarare direttamente la propria sottoscrizione ad una
lista o ad una candidatura;
c) liberare i partiti e gli enti locali da una
serie di adempimenti gravosi e, una volta consentita
l'autocertificazione, sostanzialmente inutili;
d) sanare i procedimenti pregressi qualora non
comportino modificazioni al risultato elettorale e fatti
comunque salvi i diritti di terzi direttamente interessati.
Con l'articolo 1 si provvede ad escludere dalla raccolta
delle sottoscrizioni elettorali i partiti che abbiano almeno
tre propri rappresentanti in Parlamento. Si rammenta che tale
esclusione è già prevista per il Parlamento europeo - un
gruppo parlamentare costituito in una delle Camere o
presentazione del proprio contrassegno ed almeno un seggio
nelle ultime elezioni politiche. Il testo proposto è mutuato
dal decreto-legge n. 161 del 1976, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 240 del 1976, proposto
dall'allora Ministro dell'interno Cossiga, che prevedeva
appunto la medesima soluzione. I successivi eventi politici
determinarono la reintroduzione della raccolta delle firme.
L'articolo 2 costituisce la vera rivoluzione della
proposta di legge. Avvalendosi delle possibilità offerte dalle
norme sulla autocertificazione (testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) in
base alle quali nessun certificato deve essere prodotto per
dichiarare la propria appartenenza ad elenchi o albi già in
possesso della pubblica amministrazione, i sottoscrittori
dichiarano, su appositi moduli predisposti dalle forze
politiche in lizza, ma anche da coloro che ritengano opportuno
presentare candidature al di fuori del sistema dei partiti, la
propria appartenenza all'albo elettorale di un certo comune e
sottoscrivono la lista o la candidatura indicata. Ciascun
sottoscrittore dovrà inoltre indicare i propri estremi
identificativi. A questo punto tutte le responsabilità per
false o errate dichiarazioni restano a carico del solo
sottoscrittore. L'articolo 76 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 fa
espresso riferimento alle leggi penali e speciali in materia
nel caso in cui il sottoscrittore abbia rilasciato
dichiarazioni mendaci. E' pur vero che tali dichiarazioni si
considerano come rilasciate a pubblico ufficiale (e tali
sarebbero coloro che per i partiti raccolgono le
sottoscrizioni), ma va ricordato che l'articolo 73 del
medesimo testo unico statuisce l'assenza di responsabilità di
queste figure in caso di false dichiarazioni.
L'articolo 3 modifica di conseguenza le leggi elettorali.
Va osservato inoltre che sempre ai sensi della legge sulla
autocertificazione (articolo 43 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000)
l'ufficio elettorale "accerta d'ufficio" l'appartenenza del
dato elettore all'albo elettorale prescritto. L'accertamento è
fatto "a campione".
L'articolo 4 introduce forti elementi di novità per quel
che riguarda i compiti dei comuni, tenutari degli elenchi
dell'elettorato attivo. Tali incombenze sono infatti ridotte
al minimo e si riducono alla tenuta ed all'aggiornamento
informatico delle liste dell'elettorato attivo, nonché ad
assicurare il collegamento con gli uffici elettorali per gli
accertamenti sui moduli contenenti le sottoscrizioni
elettorali. Si provvede infatti ad avviare il completamento
dell'informatizzazione di detti elenchi e, tramite decreto del
Ministro dell'interno, ad assicurare il collegamento tra i
comuni e gli uffici elettorali, nel rispetto delle
disposizioni del capo IV del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, relativo ai
criteri di tenuta dei collegamenti informatici tra le
pubbliche amministrazioni. Tali adempimenti vengono poi
considerati prioritari in relazione all'attuazione dei piani
di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni
attualmente in corso di realizzazione.
Infine l'articolo 5 depenalizza i reati relativi alle
operazioni elettorali, purché essi non siano stati commessi
dai componenti degli uffici elettorali, per i quali il sistema
sanzionatorio resta invariato. La sanzione amministrativa
resta quella già prevista, ma è opportuno ricordare che
l'articolo 8 della legge di depenalizzazione (legge 24
novembre 1981, n. 689) prevede che in caso di più violazioni
il responsabile soggiaccia alla sanzione più grave aumentata
del triplo. L'ultimo periodo del comma 1 estende alle
violazioni in oggetto il regime di specialità, peraltro già
riconosciuto da diverse sentenze (Cassazione sezione III 6
novembre 1972 e, da ultimo Tribunale Milano sezione III penale
24 marzo 2000) esplicitando il disposto dell'articolo 9 della
citata legge di depenalizzazione. Per il regime transitorio si
ricorre di nuovo alle disposizioni della legge di
depenalizzazione.