XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2451




        Onorevoli Colleghi! - La sentenza con la quale il Consiglio di Stato nel giugno del 2001 ha annullato le elezioni regionali del Molise, tenutesi nell'aprile 2000, ha dato rilevanza generale ad un problema che da sempre assilla sia le forze politiche, sia le strutture degli enti locali: gli adempimenti connessi alla validità delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature. Da un lato i partiti devono raccogliere in un arco di tempo ristrettissimo un gran numero di firme, dall'altro gli enti locali hanno un solo giorno per verificare se i sottoscrittori siano effettivamente iscritti nei propri elenchi come elettori e per predisporre i relativi certificati elettorali. La normativa in vigore per quel che riguarda le sottoscrizioni elettorali è basata sul criterio delle classi di abitanti, classi diversificate a seconda del tipo di elezioni. Tale criterio si traduce in palesi sperequazioni. In particolare per le elezioni regionali (maggioritario) il numero minimo di richieste va dallo 0,4-0,6 per mille abitanti nelle grandi regioni (Lombardia, Campania) al 2,8-3 per mille nelle piccole regioni, quali appunto il Molise. Divari crescenti si registrano nelle elezioni provinciali (dallo 0,5 per mille di Roma e Milano al 6,2-8,2 per mille di Verbania ed Isernia) fino al limite di 25 firme per mille nei comuni con 1.001 abitanti (elezioni comunali).
        In tema di sottoscrizioni la normativa in vigore prevede che esse debbano essere raccolte, autenticate e corredate dai relativi certificati prima della presentazione delle liste. Poiché la definizione di queste avviene di norma una settimana prima della presentazione, ne consegue che la raccolta delle sottoscrizioni, l'autentica ed il reperimento dei certificati si concentra in pochi giorni, a tutto discapito della trasparenza e della regolarità. E' pur vero che le sottoscrizioni possono raccogliersi nei centottanta giorni precedenti la data delle elezioni, ma tale ipotesi è solo teorica. Altro motivo di malcostume sono le autenticazioni "collettive" che possono agevolare le operazioni, ma sono fonte di imprecisioni.
        Nel caso delle elezioni regionali del Molise il Consiglio di Stato ha dichiarato non ammissibili alle competizioni alcune liste. Poiché il numero di voti di tali liste era superiore allo scarto tra i due Poli che si contendevano la Presidenza della regione è stato necessario annullare la consultazione elettorale.
        Nello scorrere la sentenza si apprende che "(...) talune firme non potevano essere computate in quanto corredate da certificati elettorali con firma stampigliata apposta con timbro a secco e non con meccanizzazione elettronica (...)", che "(...) 300 sottoscrizioni erano corredate tardivamente da certificato elettorale (...)", che "(...) 45 non specificavano il tipo di documento esibito per l'identificazione, ma solo numeri preceduti da due lettere (...)": tutti errori rilevanti e tali da inficiare il risultato elettorale, ma tutti errori chiaramente dovuti alla fretta ad alla convulsa sequenza di adempimenti. Né la vicenda deve considerarsi conclusa poiché restano ancora in piedi i procedimenti connessi, in materia di reati elettorali, a carico in particolare di sindaci, di funzionari comunali e di partito. Procedimenti nei quali molto spesso vengono contestate, oltre ai reati elettorali, figure di reato quali il falso ideologico (articolo 479 del codice penale con pene fino a sei anni di reclusione) o il falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (articolo 483 del codice penale con pene fino a due anni).
        Questi eventi, con la lunga catena di conseguenze descritte e le connesse incertezze sulla composizione degli organi elettivi, in realtà si verificano, sia pure con assai minor clamore, ad ogni tornata elettorale; per questi motivi riteniamo utile presentare la proposta di legge. Essa si basa su alcune innovazioni rilevanti, ma al tempo stesso abbastanza semplici e tali da impedire il ripetersi dei fenomeni descritti:

                a) allargare la platea dei soggetti politici esclusi dalla raccolta delle sottoscrizioni elettorali;

                b) consentire agli elettori di autocertificare la propria appartenenza alle liste elettorali di un dato comune e di dichiarare direttamente la propria sottoscrizione ad una lista o ad una candidatura;

                c) liberare i partiti e gli enti locali da una serie di adempimenti gravosi e, una volta consentita l'autocertificazione, sostanzialmente inutili;

                d) sanare i procedimenti pregressi qualora non comportino modificazioni al risultato elettorale e fatti comunque salvi i diritti di terzi direttamente interessati.

        Con l'articolo 1 si provvede ad escludere dalla raccolta delle sottoscrizioni elettorali i partiti che abbiano almeno tre propri rappresentanti in Parlamento. Si rammenta che tale esclusione è già prevista per il Parlamento europeo - un gruppo parlamentare costituito in una delle Camere o presentazione del proprio contrassegno ed almeno un seggio nelle ultime elezioni politiche. Il testo proposto è mutuato dal decreto-legge n. 161 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 240 del 1976, proposto dall'allora Ministro dell'interno Cossiga, che prevedeva appunto la medesima soluzione. I successivi eventi politici determinarono la reintroduzione della raccolta delle firme.
        L'articolo 2 costituisce la vera rivoluzione della proposta di legge. Avvalendosi delle possibilità offerte dalle norme sulla autocertificazione (testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) in base alle quali nessun certificato deve essere prodotto per dichiarare la propria appartenenza ad elenchi o albi già in possesso della pubblica amministrazione, i sottoscrittori dichiarano, su appositi moduli predisposti dalle forze politiche in lizza, ma anche da coloro che ritengano opportuno presentare candidature al di fuori del sistema dei partiti, la propria appartenenza all'albo elettorale di un certo comune e sottoscrivono la lista o la candidatura indicata. Ciascun sottoscrittore dovrà inoltre indicare i propri estremi identificativi. A questo punto tutte le responsabilità per false o errate dichiarazioni restano a carico del solo sottoscrittore. L'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 fa espresso riferimento alle leggi penali e speciali in materia nel caso in cui il sottoscrittore abbia rilasciato dichiarazioni mendaci. E' pur vero che tali dichiarazioni si considerano come rilasciate a pubblico ufficiale (e tali sarebbero coloro che per i partiti raccolgono le sottoscrizioni), ma va ricordato che l'articolo 73 del medesimo testo unico statuisce l'assenza di responsabilità di queste figure in caso di false dichiarazioni.
        L'articolo 3 modifica di conseguenza le leggi elettorali. Va osservato inoltre che sempre ai sensi della legge sulla autocertificazione (articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) l'ufficio elettorale "accerta d'ufficio" l'appartenenza del dato elettore all'albo elettorale prescritto. L'accertamento è fatto "a campione".
        L'articolo 4 introduce forti elementi di novità per quel che riguarda i compiti dei comuni, tenutari degli elenchi dell'elettorato attivo. Tali incombenze sono infatti ridotte al minimo e si riducono alla tenuta ed all'aggiornamento informatico delle liste dell'elettorato attivo, nonché ad assicurare il collegamento con gli uffici elettorali per gli accertamenti sui moduli contenenti le sottoscrizioni elettorali. Si provvede infatti ad avviare il completamento dell'informatizzazione di detti elenchi e, tramite decreto del Ministro dell'interno, ad assicurare il collegamento tra i comuni e gli uffici elettorali, nel rispetto delle disposizioni del capo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, relativo ai criteri di tenuta dei collegamenti informatici tra le pubbliche amministrazioni. Tali adempimenti vengono poi considerati prioritari in relazione all'attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni attualmente in corso di realizzazione.
        Infine l'articolo 5 depenalizza i reati relativi alle operazioni elettorali, purché essi non siano stati commessi dai componenti degli uffici elettorali, per i quali il sistema sanzionatorio resta invariato. La sanzione amministrativa resta quella già prevista, ma è opportuno ricordare che l'articolo 8 della legge di depenalizzazione (legge 24 novembre 1981, n. 689) prevede che in caso di più violazioni il responsabile soggiaccia alla sanzione più grave aumentata del triplo. L'ultimo periodo del comma 1 estende alle violazioni in oggetto il regime di specialità, peraltro già riconosciuto da diverse sentenze (Cassazione sezione III 6 novembre 1972 e, da ultimo Tribunale Milano sezione III penale 24 marzo 2000) esplicitando il disposto dell'articolo 9 della citata legge di depenalizzazione. Per il regime transitorio si ricorre di nuovo alle disposizioni della legge di depenalizzazione.




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